OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengono, in espressa e particolare deroga a quanto disposto dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo Provinciale, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82. Le parti convengono, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti di legge, che ogni miglioramento al terreno, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltre, ad una effettiva coltivazione dei terreni, pena la risoluzione del contratto in caso di inadempimento. L’affittuario deve mantenere l’ordine, il decoro e la pulizia del terreno dato in affitto. L’affittuario deve porre in essere, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni oggetto del presente contratto compresi gli oneri economici relativi alle spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono a carico dell’affittuario eventuali aiuti per la coltivazione del fondo anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa: a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali; b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia; c. norme antincendio ed antinfortunistiche; d. norme igienico - sanitarie; e. contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato in affitto è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affitto, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contratto.
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Samples: Contratto Di Affitto Di Fondo Agricolo, Affitto Di Fondo Agricolo
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengono2.1 Il Conduttore dovrà essere munito di tutte le licenze e/o autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 3 della Locazione.
2.2 I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento delle attività, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, sanitarie, amministrative, ecc., non potranno dar luogo ad alcuna pretesa da parte del Conduttore nei confronti del Locatore.
2.3 Migliorie, nuove opere, interventi di sostituzione e/o ristrutturazione potranno essere realizzati dal Conduttore solo previa autorizzazione scritta del Locatore, pena la facoltà della Locatore di risolvere di diritto la Locazione ex art. 1456 c.c.
2.4 L’adeguamento di impianti per il quale sia previsto il rilascio di certificazione di conformità alle vigenti leggi, obbliga il Conduttore alla trasmissione, in espressa e particolare deroga a quanto disposto dagli arttfavore del Locatore, di copia conforme all’originale della suddetta certificazione, pena la risoluzione di diritto della Locazione ex art. 161456 c.c.
2.5 Il Conduttore assumerà ogni responsabilità, 17sia civile che penale, 18inerente all’esecuzione dei lavori di allestimento, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo Provinciale, che ogni modifica o miglioria, addizione nonché per gli interventi di posizionamento, allacciamento/voltura di contatori per la fornitura di utenze e trasformazione si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi rilasciandone copia al Locatore.
2.6 Il Conduttore si impegna a non accatastare alcun tipo di materiale in prossimità delle uscite di sicurezza, nei corridoi, nei luoghi comuni in quanto, oltre a costituire intralcio al normale passaggio, potrebbe essere causa di innesco di incendio e ostacolo per eventuali evacuazioni.
2.7 Il Conduttore prende atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute nonché di tutela dell’ambiente relativi ai rischi specifici propri dell’attività svolte dalla medesima, gravano esclusivamente sullo stesso Conduttore che, pertanto, terrà indenne il Locatore da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con ogni relativa responsabilità o addebito ivi inclusi eventuali danni ambientali.
2.8 Qualora successivamente all’entrata in vigore della Locazione dovessero intervenire norme legislative o regolamentari o prescrizioni connesse all’attività svolta dal Conduttore nell’unità immobiliare locata che comportino modificazioni anche impiantistiche, le relative spese di adeguamento saranno a carico del Conduttore.
2.9 La Locazione dell’unità immobiliare è affidata a titolo personale pertanto il Conduttore non potrà sublocare a terzi, anche a titolo parziale e/o gratuito quanto oggetto della Locazione, pena la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi risoluzione della Locazione stessa ai sensi dell’art. 45 1456 c.c.; il Conduttore potrà avvalersi dell’operato di ditte specializzate per lo svolgimento di specifiche attività all’interno dell’unità immobiliare oggetto della L. 203/82Locazione.
2.10 La presenza di tali soggetti terzi ed il connesso utilizzo di porzione degli spazi – che il Conduttore non potrà in nessun caso assoggettare a canone – dovrà comunque essere preventivamente autorizzata da Xxxxxx che non potrà irragionevolmente negare il proprio consenso. Le parti convengonoQualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Locatore.
2.11 Il Conduttore rimane comunque unico responsabile per le attività svolte dai suddetti terzi.
2.12 Il Conduttore si impegna a conservare e a gestire l’unità immobiliare di cui all’art. 2 della Locazione con ogni cura e diligenza. A tal fine il Conduttore sarà tenuto ad effettuare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell’unità immobiliare e dei relativi impianti che si rendessero necessari.
2.13 Il Locatore, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti preavviso, potrà ispezionare o fare ispezionare i locali, tenuto conto dell’attività ivi svolta.
2.14 Al Locatore è altresì riconosciuto il diritto di leggeavanzare qualsiasi richiesta di informazioni e/o documentale che il Conduttore, in tempi ragionevoli, sarà obbligato ad evadere.
2.15 Il Conduttore si impegna, altresì, a ripristinare lo stato dei luoghi alla fine del rapporto locatorio; le eventuali migliorie effettuate, anche se autorizzate, qualora non rimosse, rimarranno a vantaggio dell’unità immobiliare locata e non daranno diritto ad alcun riconoscimento economico in favore del Conduttore.
2.16 Le operazioni societarie aventi per oggetto l’affitto d’azienda, la cessione, anche parziale e/o temporanea dell’azienda, l’immissione di nuovi soci di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione del Conduttore, che ogni miglioramento comportino anche di fatto il trasferimento della Locazione, dovranno preventivamente essere comunicate al terrenoLocatore per ottenere l’assenso scritto, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio fatta salva la disposizione di cui all’art. 11, comma 2 della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltre, ad una effettiva coltivazione dei terrenivigente Convenzione 1980, pena la risoluzione facoltà del contratto Locatore di risolvere di diritto la presente Locazione ex art. 1456 c.c.
2.17 Il Conduttore si impegna a dare comunicazione scritta al Locatore di eventuali modifiche nelle cariche sociali che comportino il rinnovo delle informazioni antimafia nonché a fornire tempestivamente, dietro richiesta del Locatore, la necessaria documentazione ai sensi della normativa vigente in caso materia, pena la facoltà del Locatore di inadempimentorisolvere di diritto la Locazione ex art. L’affittuario deve mantenere l’ordine1456 c.c.
2.18 Qualora il Locatore dovesse corrispondere, a seguito di legislazioni future che eventualmente dovessero imporle, imposte o tasse relative all’unità immobiliare oggetto di Locazione, le stesse saranno rimborsate dal Conduttore al Locatore.
2.19 Il Conduttore prende espressamente atto ed accetta sin d’ora che il decoro e la pulizia del terreno dato in affitto. L’affittuario deve porre in essere, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni oggetto del Locatore possa cedere il presente contratto compresi a Società terza.
2.20 Il Conduttore dichiara di essere stata informato che il Locatore ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001. Il Conduttore dichiara di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza di rapporto contrattuale, lo stesso dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa al Locatore, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto della Locazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati al Locatore. Il Conduttore si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione della Locazione e delle Condizioni Generali, i principi di cui al D. Lgs. 231/2001.
2.21 Il Conduttore, per le proprie attività di cantiere, è da considerarsi a tutti gli effetti “Produttore del Rifiuto” e pertanto, in ottemperanza alla legislazione ambientale vigente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) è tenuto a provvedere, con oneri economici relativi alle spese a proprio carico, allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle proprie attività garantendo la tracciabilità dell’iter di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono a carico dell’affittuario eventuali aiuti per la coltivazione del fondo anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:gestione.
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato in affitto è 2.22 E’ vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti l’abbandono di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione tipologia di costruzioni, anche a carattere provvisoriorifiuti. In caso di realizzazione violazione, il Conduttore sarà considerato responsabile ai sensi della legislazione vigente in materia ambientale. Saranno altresì a carico del Conduttore tutti gli oneri relativi al ripristino dell’area interessata.
2.23 In caso di inosservanza della normativa ambientale richiamata, il Conduttore sarà ritenuto altresì responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, qualora la condotta posta in essere configuri uno dei reati contemplati dall’art. 25 undecies (“Reati ambientali”) del medesimo decreto.
2.24 Il Locatore si riserva il diritto di effettuare controlli sul corretto rispetto dei suddetti adempimenti.
2.25 Il Conduttore si obbliga al puntuale rispetto delle previsioni di cui ai Protocolli d’Intesa e s.m.i. per la prevenzione di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell’ambito dei Mercati all’Ingrosso di Milano, sottoscritti tra SO.GE.M.I. S.p.A., la Prefettura di Milano, il Comune di Milano e le Associazioni di categoria, rispettivamente in data 21/01/2013, 20/10/2015 e 24/07/2018, nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs 6 settembre 201, n.159 e s.m.i.,. Il Conduttore si obbliga altresì al puntuale rispetto delle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 6/2010, nonché dei singoli Regolamenti di Mercato. Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo siglato in data 24/07/2018, la mancata assunzione degli impegni in esso contenuti, da parte dell’affittuario del Conduttore e in particolare la sottoposizione all'accertamento volto ad escludere la sussistenza di strutture amovibili sul terreno dato in affittomotivi automaticamente ostativi o di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme illecite di interferenza nelle medesime imprese determinerà la risoluzione automatica di ogni rapporto giuridico contrattuale. La violazione di una o più delle disposizioni contenute nei Protocolli o nei disposti normativi richiamati nel presente articolo comporterà l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed amministrative previste dal combinato disposto degli artt. 60 e 54, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazionecomma 3, l’affittuario ha l’obbligo della L.R. Lombardia 5.02.2010, n. 6 e s.m.i., nonché di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattoquelle contenute nei singoli Regolamenti di Mercato.
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Samples: Commercial Lease Agreement, Contratto Di Locazione Commerciale
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengono, in espressa e particolare deroga a quanto disposto dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo Provinciale, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai a) Ai sensi dell’art. 45 della L. 203/821176 co. 2 C.C., la SUBCONCESSIONARIA dovrà osservare una diligenza qualificata, confacente all’attività di “rent a car”;
b) La SUBCONCESSIONARIA dovrà dotarsi di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Le parti convengonoCopia di tali licenze, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti autorizzazioni e certificazioni, dovrà essere consegnata a GESAP contestualmente alla consegna delle aree.
c) La SUBCONCESSIONARIA garantisce espressamente GESAP circa la costante conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati e solleva, comunque, GESAP da ogni eventuale pregiudizio connesso alla loro utilizzazione.
d) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare e a far rispettare il dettato del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di leggeobblighi dei progettisti, che ogni miglioramento al terrenofabbricanti, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzifornitori ed installatori. La stessa si impegna, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltrealtresì, ad una effettiva coltivazione dei terreniosservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto avranno facoltà di accesso al sedime aeroportuale, pena la risoluzione del contratto in caso le norme di inadempimento. L’affittuario deve mantenere l’ordine, il decoro e la pulizia del terreno dato in affitto. L’affittuario deve porre in essere, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura e spese eventuali interventi di sistemazione poderale prevenzione degli infortuni e di manutenzione del terreno dato in affittoigiene sul lavoro. L'affittuario si obbliga In particolare, essa è tenuta a sostenere trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza relative ai rischi specifici dell'aeroporto ricevute da GESAP. Al riguardo, la SUBCONCESSIONARIA dà atto di aver ricevuto e di accettare da GESAP tutte le spese informazioni necessarie ai fini dell'osservanza della normativa antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni alle aree in cui svolgerà l'attività oggetto del presente contratto compresi e relativamente all'aeroporto.
e) Qualora la SUBCONCESSIONARIA usufruisca, anche temporaneamente, dei beni in uso comune o di infrastrutture centralizzate, ha l'obbligo di cooperare con GESAP e con gli oneri economici altri co- utilizzatori, per il coordinamento di tutte le attività, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
f) La SUBCONCESSIONARIA prende atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi alle ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla medesima (anche all'interno di aree o infrastrutture di pertinenza GESAP) gravano esclusivamente sulla stessa SUBCONCESSIONARIA, la quale terrà indenne GESAP da ogni relativa responsabilità o addebito.
g) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare tutte le disposizioni vigenti o successivamente emanate dalla Direzione aeroportuale di ENAC o da altre Autorità e dalla stessa GESAP, nonché le norme di legge, i regolamenti e le direttive delle Autorità competenti che abbiano ad oggetto l’attività oggetto del presente contratto o rilevino ai fini del suo esercizio. Allo stesso modo s’impegna a tenere GESAP indenne da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento, connessi in via diretta o indiretta con quella attività.
h) I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell'attività quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, di dogana, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non rileveranno come fondamento per pretese risarcitorie o indennitarie da parte della SUBCONCESSIONARIA verso GESAP o l'Amministrazione concedente.
i) Nel caso di entrata in vigore, in pendenza del rapporto contrattuale, di leggi, regolamenti o prescrizioni riguardanti l’attività svolta nelle aree subconcesse, che impongano modificazioni impiantistiche e/o strutturali di tali locali, e/o la rimozione ed il riposizionamento degli impianti stessi o di parte di essi in altri siti ritenuti idonei, tutte le relative spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono saranno interamente a carico dell’affittuario eventuali aiuti della SUBCONCESSIONARIA.
j) E’ obbligo per la coltivazione del fondo SUBCONCESSIONARIA di accettare in pagamento, oltre i contanti, anche le principali carte di credito, nonché di consentire il pagamento tramite POS: in questi casi, la subconcessionaria non potrà richiedere al cliente il pagamento di alcuna fee e/o commissione a qualsiasi titolo. L’accettazione di altre valute (dollaro americano e sterline inglesi, segnatamente), resta affidata alla discrezionalità della subconcessionaria che dovrà comunque applicare il tasso di cambio corrente, senza alcuna fee o commissione a qualsiasi titolo;
k) E’ fatto espresso divieto alla SUBCONCESSIONARIA di: ▪ condurre al di fuori delle aree assegnate qualsivoglia iniziativa promozionale, pubblicitaria o di propaganda. In ogni caso all’interno delle aree assegnate, è consentita l’esposizione dell’insegna commerciale, oltre che l’esposizione di elementi grafici pubblicitari e promozionali riferiti alla sola attività commerciale oggetto della sub-concessione, in particolare nelle aree esterne sub-concesse potranno essere posizionati esclusivamente gli elementi preventivamente approvati da GESAP a proprio insindacabile giudizio; ogni altra esposizione pubblicitaria o attività promozionale è esplicitamente vietata; ▪ occupare con le proprie auto, aree diverse da quelle date in sub concessione, in particolare le autovetture della SUBCONCESSIONARIA devono essere posizionate esclusivamente all’interno degli stalli in dotazione alla stessa; ▪ provocare qualsivoglia intralcio allo svolgimento della circolazione veicolare all’interno dell’aeroporto; ▪ provocare qualsivoglia intralcio all’uso dei parcheggi da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario degli utenti dell’aeroporto.
l) La SUBCONCESSIONARIA si obbliga espressamente impegna ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali a far rispettare il regolamento di lavoro parcheggio delle aree oggetto di categoria; Sul terreno dato in affitto è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da subconcessione che si allega alla presente convenzione (sub C) per costituirne parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affitto, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattointegrante.
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Samples: Subconcession Agreement
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengonoL’aggiudicatario è obbligato a:
a) verificare il numero di identificazione (microchip) al momento di introduzione dell’animale nel canile.
b) assicurare in qualunque momento l’ospitalità per il numero di cani di cui al presente bando per il quale ha dichiarato la disponibilità a favore di questa amministrazione in sede di gara, in espressa numero che potrà variare nel corso della durata dell’affidamento del servizio, secondo le esigenze, senza che ciò possa costituire motivo di qualsivoglia indennità. Il numero massimo di cani ospitato nella struttura non potrà mai superare quello previsto dalle vigenti leggi.
c) garantire la limitazione delle nascite mediante anche intervento di sterilizzazione delle femmine ospitate (metodo chirurgico della ovarioistereictomia), di concerto con il servizio veterinario, come previsto dalla Legge quadro n. 281/91 art. 2 – 1° comma, dalla Legge Regionale n. 12/98 art. 5 – 2° comma, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 9/92 e particolare deroga dalla Delibera di Giunta Regionale n. 7482/96;
d) provvedere alla custodia e all’accudimento dei cani randagi ospitati a quanto disposto dagli artt. 16mezzo di propri addetti, 17, 18, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo Provinciale, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto per i quali si fa obbligo di apposita convenzione da stipularsi stipulare ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82. Le parti convengono, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti legge n. 266/91 idoneo contratto di legge, assicurazione per danni che ogni miglioramento al terreno, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta dovessero subire gli addetti stessi durante lo svolgimento delle attività e per danni a beneficio della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltre, ad una effettiva coltivazione dei terreni, pena la risoluzione del contratto in caso di inadempimento. L’affittuario deve mantenere l’ordine, il decoro e la pulizia del terreno dato in affitto. L’affittuario deve porre in essere, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni oggetto del presente contratto compresi gli oneri economici relativi alle spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono a carico dell’affittuario eventuali aiuti per la coltivazione del fondo anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunaliterzi derivanti dalla stesa attività;
b. leggi comunitariee) adeguare in tempi brevi le propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di randagismo.
f) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nazionali nonché a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecniaProtezione;
c. norme antincendio ed antinfortunistichea) trasferire e ricoverare presso altri canili rifugio i cani provenienti da questa amministrazione senza la prescritta autorizzazione;
d. norme igienico - sanitarieb) affidare cani a privati senza la prescritta autorizzazione;
e. contratti collettivi nazionali c) ospitare cani privati o provenienti da Enti pubblici o privati nei recinti e box destinati al ricovero dei cani del Comune di lavoro di categoria; Sul terreno dato Otranto;
d) sopprimere gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi previsti dall’art 2 – comma 6 della Legge 281/91 e sue modificazioni;
e) mettere in affitto è vietato il depositoatto comportamenti lesivi nei confronti degli animali ricorrendo a violenze e percosse;
f) mettere gli animali in spazi angusti, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato privi dell’acqua e del cibo necessario;
g) tenere cani legati a catena;
h) detenere animali in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche numero maggiore a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affitto, senza quello prescritto nella autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattoamministrativa e sanitaria.
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Samples: Capitolato d'Appalto
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengono7.1. La Subconcessionaria dovrà essere munita di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento dell’attività, in espressa attivandosi tempestivamente e particolare deroga disponendo tutto quanto a tal fine necessario. Copia di dette licenze ed autorizzazioni dovrà essere inviata alla SAC entro 30 gg. dalla stipula della presente convenzione, pena la facoltà di SAC di risolvere la presente subconcessione ex art. 1456 c.c..
7.2. La Subconcessionaria si impegna, inoltre, a non chiedere estensioni di licenza o altri tipi di autorizzazioni alle Autorità competenti senza il preventivo benestare scritto di SAC.
7.3. La Subconcessionaria è tenuta a gestire direttamente l’attività di cui al precedente art. 7.1; la ulteriore subconcessione a terzi è vietata, pena la facoltà di SAC di risolvere di diritto la presente subconcessione ex art. 1456 c.c..
7.4. La Subconcessionaria si impegna a rispettare e a far rispettare quanto disposto previsto dagli artt. 1622, 1723 e 24 del D.lg. 81/08 e s.m.i. in materia di obblighi dei progettisti, 18dei fabbricanti, 19dei fornitori e degli installatori, 20 nonché la relativa normativa vigente tempo per tempo.
7.5. La Subconcessionaria si impegna altresì ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto avranno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro vigenti tempo per tempo. In particolare, la Subconcessionaria è tenuta a trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza, relative ai rischi specifici dell’aeroporto ricevute da SAC. Al riguardo, la Subconcessionaria dà atto di aver ricevuto da SAC tutte le informazioni utili ai fini dell’osservanza della L. 203/82normativa antinfortunistica, stante quanto disposto dalla lettera C ai sensi del citato Accordo ProvincialeD.Lgs.81/08e s.m.i. relative all’ambiente in cui svolgerà l’attività oggetto del presente contratto e relativamente all’aeroporto. Qualora la Subconcessionaria usufruisca, che ogni miglioriaanche temporaneamente, addizione dei beni in uso comune o di infrastrutture centralizzate ha l’obbligo di cooperare con SAC e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto gli altri operatori coutilizzatori, per il coordinamento di apposita convenzione da stipularsi tutte le attività svolte nella stessa area, ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82. Le parti convengono26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.. A tale scopo la Subconcessionaria è obbligata a prendere parte, con rinuncia espressa un proprio rappresentante, agli incontri di cooperazione e coordinamento, che saranno promossi da SAC, convocati con periodicità prestabilita e finalizzati ad individuare le situazioni che possono produrre rischi da interferenza tra i lavori svolti dai diversi operatori negli stessi ambienti, per stabilire le conseguenti procedure di prevenzione e protezione (DUVRI) e a garantire la vigilanza sulla loro effettiva attuazione. Qualora la Subconcessionaria svolga la sua attività nello stesso edificio in cui anche altri operatori svolgono la loro attività, è obbligata a collaborare con gli altri operatori e con SAC, per l’elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione e per l’effettuazione delle relative simulazioni nel rispetto della normativa vigente. In particolare, la Subconcessionaria si impegna a consegnare a tutto il personale che opera per proprio conto le procedure per la segnalazione di eventuali malori, crolli, incendi, allagamenti e atti dolosi, allo scopo di una pronta attivazione degli Enti preposti alla gestione dell’emergenza, nonché a voler fornire a SAC assicurazione e documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 10/3/98 con particolare riferimento agli artt. 6 e 7 (designazione degli addetti al servizio antincendio e formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze). In proposito, la Subconcessionaria prende atto che non può essere accatastato alcun tipo di materiale in prossimità delle uscite di sicurezza, nei corridoi, nei luoghi statici sicuri in quanto lo stesso, oltre a costituire intralcio al normale passaggio, potrebbe essere causa di innesco d’incendio e ostacolo per eventuali evacuazioni. La Subconcessionaria prende inoltre atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi ai rispettivi diritti rischi specifici propri delle attività svolti dalla medesima (anche all’interno di aree o infrastrutture di pertinenza di SAC) gravano esclusivamente sulla stessa Subconcessionaria che, pertanto, terrà indenne SAC da ogni relativa responsabilità o addebito. La Subconcessionaria si impegna anche ad effettuare almeno ogni sei mesi il controllo degli impianti e delle apparecchiature presenti all’interno dell’area subconcessa. La Subconcessionaria si impegna infine ad integrare la propria documentazione, redatta ai sensi del D. Lgs. 81/08 ed s.m.i., con le specifiche prescrizioni in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze individuate in occasione del sopralluogo eseguito congiuntamente a SAC, prima della consegna del Locale, di cui al precedente art.2.5, obbligandosi a renderne edotti i propri dipendenti, nonché a trasmettere detta documentazione alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione e sovrintendenza.
7.6. La Subconcessionaria dovrà attenersi, nello svolgimento dell’attività, a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da parte della Direzione di Aeroporto, delle altre Autorità e della stessa SAC, alle norme di legge, che all’allegato Regolamento di Scalo nonchè ai regolamenti relativi alla disciplina dell’attività stessa. In particolare, la Subconcessionaria si impegna ad osservare tutte le norme regolanti l’esercizio dell’attività ed a tenere totalmente indenne SAC da ogni miglioramento al terrenoresponsabilità, agli impianti addebito o richiesta di risarcimento connessi direttamente o indirettamente con detta attività.
7.7. I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell’attività, quali, a titolo esemplificativo e non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzilimitativo, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere misure di miglioramento fondiarioPolizia, di qualsiasi naturaDogana, effettuate sul terreno agricolo dato in affittosanitarie, l’affittuario di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi potranno dar luogo ad alcuna pretesa da parte della Città metropolitanaSubconcessionaria nei confronti sia di SAC sia dell’Amministrazione concedente.
7.8. L’affittuario La Subconcessionaria si obbligaimpegna ad osservare orari minimi di apertura dalle ore 06.00 alle ore 21.00, da mantenere 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno. Qualunque variazione al sopracitato orario dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata da SAC. L’orario di vendita dovrà essere esposto al pubblico su apposita tabella di tipo approvato da SAC.
7.9. La Subconcessionaria dichiara di conoscere la realtà aeroportuale e le peculiari esigenze della sua utenza e di essere a conoscenza dell’importanza di un corretto ed efficiente svolgimento delle proprie attività per l’immagine di SAC. Pertanto si impegna a mantenere ad un livello adeguato all’importanza dell’aeroporto sia il servizio al pubblico che l’immagine e il decoro dell’ambiente, con particolare attenzione per l’igiene e per l’illuminazione delle aree subconcesse. Qualora venisse riscontrato uno scadimento del servizio o di immagine (a titolo meramente esemplificativo, avuto riguardo alle divise del proprio personale, agli arredi, alla pulizia ed ai rivestimenti), con particolare riferimento ai rivestimenti e agli arredi), SAC potrà disporre, in contraddittorio con la Subconcessionaria, che la stessa provveda agli interventi ritenuti più idonei. Qualora la Subconcessionaria non provveda a quanto prescrittole, entro 15 giorni dall’accertamento e contestazione delle irregolarità, SAC potrà a proprio insindacabile giudizio:
a) prescrivere interventi e comportamenti che saranno vincolanti per la Subconcessionaria, pena l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 14;
b) provvedere direttamente agli interventi necessari addebitando i relativi oneri alla Subconcessionaria. Quest’ultima, inoltre, ad si impegna a mantenere e garantire gli standard qualitativi adeguati al servizio da svolgere. Per la valutazione di tali standard nel corso del periodo contrattuale verrà preso come riferimento il parametro “Percezione su disponibilità/qualità/prezzi” calcolato come indicato nella circolare ENAC GEN-06 e relativi allegati. Il parametro è pubblicato annualmente sulla Carta dei Servizi della SAC, e viene rilevato da professionisti esterni alla SAC, in ottemperanza a quanto disposto da ENAC con la propria circolare GEN-06 e relativi allegati. La percentuale dei clienti “soddisfatti” dei servizi ricevuti (secondo un giudizio espresso sulla scala di gradimento : “Soddisfatti”, “Molto Soddisfatti”, “Sufficientemente Soddisfatti”, “Insoddisfatti”, “Molto Insoddisfatti”), non dovrà essere inferiore a quanto verrà riportato, per ciascun anno di esercizio, sulla Carta dei Servizi pubblicata da SAC. Qualora, all’esito del monitoraggio sulla qualità del servizio venisse riscontrato uno scadimento dello stesso, SAC potrà disporre che la Subconcessionaria provveda agli interventi ritenuti più idonei. Qualora la Subconcessionaria non provveda a quanto prescrittole, entro 15 giorni dall’accertamento e contestazione, SAC potrà a proprio insindacabile giudizio prescrivere interventi e comportamenti che saranno vincolanti per la Subconcessionaria, pena l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 14.
7.10. Qualora successivamente alla sottoscrizione della Convenzione dovessero intervenire norme legislative o regolamentari o prescrizioni connesse all’attività svolta dalla Subconcessionaria all’interno dei locali in subconcessione, che comportino modificazioni impiantistiche e/o strutturali degli stessi, le relative spese di adeguamento saranno interamente a carico della Subconcessionaria.
7.11. Al fine di consentire a SAC i più opportuni controlli e verifiche dell’andamento delle vendite per la determinazione dei corrispettivi, e secondo le previsioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, la Subconcessionaria si impegna a trasmettere a SAC entro il giorno 20 di ogni mese in copia il registro dei corrispettivi riferito all’attività esercitata presso il Locale, il numero degli scontrini emessi ed il ticket medio. La Subconcessionaria dovrà inoltre trasmettere copia delle dichiarazioni IVA periodiche ed annuali.
7.12. La SAC avrà facoltà di controllare, in qualsiasi momento tramite il proprio personale o tramite personale specializzato e debitamente autorizzato da SAC stessa, le scritture contabili, la situazione giacenze, le fatture, i libri IVA, il mastrino di cassa, nonché qualsiasi altro documento utile a verificare i dati trasmessi.
7.13. Ai fini di quanto sopra, la Subconcessionaria dovrà tenere una effettiva coltivazione dei terrenicontabilità specificamente relativa all’attività svolta nei locali subconcessi, distinta quindi da altre attività svolte fuori del sedime aeroportuale.
7.14. La Subconcessionaria non potrà cedere a terzi, anche a titolo parziale o gratuito quanto oggetto della presente subconcessione, senza il preventivo assenso scritto di SAC, pena la risoluzione del contratto in caso facoltà di inadempimentoSAC di risolverla di diritto ex art. L’affittuario deve mantenere l’ordine1456 c.c.
7.15. Le operazioni societarie aventi per oggetto la cessione, il decoro anche parziale e/o temporanea dell’azienda, l’immissione di nuovi soci di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la pulizia del terreno dato scissione della Subconcessionaria, che comportino il trasferimento della subconcessione, dovranno essere preventivamente comunicate a SAC per ottenere l’assenso scritto, necessario anche ai fini delle prescritte comunicazioni alle competenti autorità amministrative per il proseguimento della presente convenzione, pena la facoltà di SAC di risolvere di diritto la presente subconcessione ex art. 1456 c.c. Nel caso in affittocui SAC non conceda motivatamente il proprio assenso, la stessa potrà revocare la subconcessione, con l’applicazione di quanto previsto all’art. L’affittuario deve porre 15.
7.16. La Subconcessionaria si impegna a dare comunicazione scritta a SAC di eventuali modifiche nelle cariche sociali che comportino il rinnovo delle informazioni antimafia nonché a fornire tempestivamente, dietro richiesta di SAC, la necessaria documentazione, ai sensi della normativa vigente in esseremateria, colture che conservino le caratteristiche pena la facoltà di fertilità del terrenoSAC di risolvere di diritto la presente subconcessione ex art. 1456 c.c.
7.17. La SAC ed i suoi incaricati avranno diritto di accedere in ogni momento, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto accompagnati da preposti o addetti della Subconcessionaria, ai locali subconcessi per verificare e richiedere l’osservanza delle prescrizioni previste dal bando di garacui al presente atto.
7.18. L’affittuario esegue Qualora, in costanza di rapporto, la SAC dovesse corrispondere eventuali imposte o tasse relative ai beni oggetto di subconcessione ovvero legate all’attività espletata dalla Subconcessionaria, le stesse saranno rimborsate da quest’ultima alla SAC medesima.
7.19. La Subconcessionaria prende espressamente atto ed accetta, sin da ora, che SAC possa cedere il presente contratto a propria cura società partecipata ovvero a società terza.
7.20. All’interno e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione all’esterno dei beni in subconcessione, la Subconcessionaria non potrà procedere all’installazione di richiami pubblicitari di qualsiasi genere, fatta eccezione per le proprie insegne distintive, che comunque dovranno essere realizzate secondo le modalità esecutive indicate ed approvate preventivamente da SAC. L’eventuale installazione di altre insegne e richiami pubblicitari, o lo svolgimento di qualsiasi attività pubblicitaria o promozionale anche di terzi, sarà oggetto del presente contratto compresi gli oneri economici relativi alle spese di irrigazione separato accordo con SAC. Eventuali altre insegne e richiami pubblicitari potranno essere installati direttamente da SAC, o dalla Subconcessionaria stessa dietro autorizzazione scritta di bonifica degli stessiXXX, e saranno soggette al corrispettivo fissato da SAC, pena la facoltà per quest’ultima di risolvere la Convenzione ex art. 1456 c.c.
7.21. Rimangono comunque a carico dell’affittuario eventuali aiuti per della Subconcessionaria tasse, diritti o canoni sulla pubblicità eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti locali.
7.22. La Subconcessionaria prende atto e riconosce che, in base alla normativa vigente, ogni intervento che comporti la coltivazione del fondo anche modifica nella consistenza (es. ampliamento, sopraelevazione, demolizione parziale, ecc.) e/o nella destinazione d'uso (es. nuovo spazio commerciale, nuovi parcheggi, cambio da parte dell’Unione Europeaufficio a deposito, dando atto che le relative domande dovranno etc.), delle aree subconcesse rispetto all’attività di accatastamento dei Terminal A, B e C posta in essere effettuate da SAC e approvata in data 20 febbraio 2020, dovrà essere denunciato al Catasto, a cura di XXX e a spese dell’affittuariodella medesima subconcessionaria, entro e non oltre i 30 gg. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:dall'avvenuta variazione, al fine della relativa approvazione.
a. strumenti urbanistici comunali 7.23. Il personale SAC e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali delle Società del Gruppo SAC usufruirà di uno sconto che non potrà essere inferiore al 20% del prezzo di listino al pubblico. Tale prescrizione non troverà applicazione su prodotti esenti IVA e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato non sarà cumulabile con altre promozioni e/o sconti già in affitto è vietato corso sui prodotti venduti presso il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affitto, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattoLocale.
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Samples: Subconcession Agreement
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengono, in espressa e particolare deroga a quanto disposto dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo Provinciale, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai a) Ai sensi dell’art. 45 della L. 203/821176 co. 2 C.C., la SUBCONCESSIONARIA dovrà osservare una diligenza qualificata, confacente all’attività oggetto del presente contratto;
b) La SUBCONCESSIONARIA dovrà dotarsi di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Le parti convengonoCopia di tali licenze, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti autorizzazioni e certificazioni, dovrà essere consegnata a GESAP contestualmente alla consegna delle aree.
c) La SUBCONCESSIONARIA garantisce espressamente GESAP circa la costante conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati e solleva, comunque, GESAP da ogni eventuale pregiudizio connesso alla loro utilizzazione.
d) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare e a far rispettare il dettato del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di leggeobblighi dei progettisti, che ogni miglioramento al terrenofabbricanti, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzifornitori ed installatori. La stessa si impegna, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltrealtresì, ad una effettiva coltivazione dei terreniosservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto avranno facoltà di accesso al sedime aeroportuale, pena la risoluzione del contratto in caso le norme di inadempimento. L’affittuario deve mantenere l’ordine, il decoro e la pulizia del terreno dato in affitto. L’affittuario deve porre in essere, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura e spese eventuali interventi di sistemazione poderale prevenzione degli infortuni e di manutenzione del terreno dato in affittoigiene sul lavoro. L'affittuario si obbliga In particolare, essa è tenuta a sostenere trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza relative ai rischi specifici dell'aeroporto ricevute da GESAP. Al riguardo, la SUBCONCESSIONARIA dà atto di aver ricevuto e di accettare da GESAP tutte le spese informazioni necessarie ai fini dell'osservanza della normativa antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni alle aree in cui svolgerà l'attività oggetto del presente contratto compresi e relativamente all'aeroporto.
e) Qualora la SUBCONCESSIONARIA usufruisca, anche temporaneamente, dei beni in uso comune o di infrastrutture centralizzate, ha l'obbligo di cooperare con GESAP e con gli oneri economici altri co-utilizzatori, per il coordinamento di tutte le attività, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
f) La SUBCONCESSIONARIA prende atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi alle ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla medesima (anche all'interno di aree o infrastrutture di pertinenza GESAP) gravano esclusivamente sulla stessa SUBCONCESSIONARIA, la quale terrà indenne GESAP da ogni relativa responsabilità o addebito.
g) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare tutte le disposizioni vigenti o successivamente emanate dalla Direzione aeroportuale di ENAC o da altre Autorità e dalla stessa GESAP, nonché le norme di legge, i regolamenti e le direttive delle Autorità competenti che abbiano ad oggetto l’attività oggetto del presente contratto o rilevino ai fini del suo esercizio. Allo stesso modo s’impegna a tenere GESAP indenne da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento, connessi in via diretta o indiretta con quella attività.
h) I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell'attività quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, di dogana, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non rileveranno come fondamento per pretese risarcitorie o indennitarie da parte della SUBCONCESSIONARIA verso GESAP o l'Amministrazione concedente.
i) Nel caso di entrata in vigore, in pendenza del rapporto contrattuale, di leggi, regolamenti o prescrizioni riguardanti l’attività svolta nelle aree subconcesse, che impongano modificazioni impiantistiche e/o strutturali di tali locali, e/o la rimozione ed il riposizionamento degli impianti stessi o di parte di essi in altri siti ritenuti idonei, tutte le relative spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono saranno interamente a carico dell’affittuario eventuali aiuti per la coltivazione del fondo anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato in affitto è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affitto, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattoSUBCONCESSIONARIA.
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Samples: Sub Concession Agreement
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengono, in espressa e particolare deroga 1. ATS dovrà garantire che la società aggiudicatrice del bando per il servizio di elisoccorso possegga le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’esercizio della propria attività da prodursi a quanto disposto dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo ProvincialeGEASAR, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo potrà emanare particolari disposizioni relative alla disciplina del servizio stesso alle quali l’operatore si dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82. Le parti convengono, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti di legge, che ogni miglioramento al terreno, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltre, ad una effettiva coltivazione dei terreni, obbligatoriamente adeguare pena la risoluzione del facoltà per GEASAR di risolvere di diritto il presente Contratto preliminare e/o il contratto in caso definitivo di inadempimentosubconcessione ex art. L’affittuario deve mantenere l’ordine1456 c.c.
2. I subconcessionari dovranno, il decoro e la pulizia del terreno dato in affitto. L’affittuario deve porre in essere, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni oggetto del presente contratto compresi gli oneri economici relativi alle spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono a carico dell’affittuario eventuali aiuti per la coltivazione del fondo anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato in affitto è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affitto, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzateattivare, prima della scadenza sottoscrizione del contrattocontratto definitivo, adeguata polizza di Responsabilità Civile per danni a terzi con compagnia di rilevanza nazionale, come previsto dal successivo art 14.
3. I subconcessionari comunicheranno preventivamente e per iscritto a GEASAR i nominativi delle persone utilizzate per l’espletamento del Servizio, che dovranno essere dotate di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato da GEASAR.
4. Il personale di cui al precedente comma dovrà osservare tutte le norme relative all’attività esercitata nonché le disposizioni che regolano i diversi servizi sull’aeroporto.
5. I subconcessionari dovranno garantire, alla data della stipula del contratto definitivo, che il personale addetto alla conduzione del servizio di elisoccorso, sarà idoneo all’espletamento di tale attività. XXXXXX potrà esigere l’allontanamento, anche immediato, di quei dipendenti che abbiano commesso inadempienze alle norme ed alle disposizioni contenute nel presente Contratto e alle generali norme comportamentali aeroportuali.
6. I subconcessionari dovranno garantire alla data della stipula del contratto definitivo che per l’espletamento del servizio di elisoccorso doteranno il personale addetto di sistemi di comunicazione radio ricetrasmittenti compatibili con quelli utilizzati da GEASAR.
7. I subconcessionari garantiscono a GEASAR l’impegno ad ottemperare alle normative in materia di assicurazioni e previdenza relative al personale, nonché alle altre disposizioni che disciplinano l’attività considerata nel Contratto di subconcessione ed a quelle contenute nei contratti di lavoro.
8. ATS si assume l’obbligo di fornire a GEASAR ogni chiarimento richiesto e documentazione, in merito al servizio di elisoccorso.
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OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengonoL’aggiudicatario è obbligato a: - verificare il numero di identificazione (microchip) al momento di introduzione dell’animale nel canile. - assicurare in qualunque momento l’ospitalità per un numero massimo di 200 cani, numero che potrà variare nel corso della durata dell’affidamento del servizio secondo esigenze; - garantire la limitazione delle nascite sulle femmine ospitate mediante intervento di sterilizzazione (metodo chirurgico della ovarioistereictomia), di concerto con il servizio veterinario comunale, atti al controllo delle nascite come previsto dalla Legge quadro n. 281/91 art. 2 – 1° comma, Legge Regionale n. 12/98 art. 5 – 2° comma, Circolare del Ministero della Sanità n. 9/92 e Delibera di Giunta Regionale n. 7482/96; - garantire l’igiene e la pulizia degli spazi destinati al ricovero degli animali; - garantire un’alimentazione adeguata alle esigenza di ogni singolo animale; - garantire l’assistenza sanitaria agli animali ammalati; - garantire rapporti corretti con il cittadino; - provvedere alla custodia e all’accudimento dei cani randagi ospitati a mezzo di propri addetti, per i quali si fa obbligo di stipulare ai sensi della legge n. 266/91 idoneo contratto di assicurazione per danni che dovessero subire gli addetti stessi durante lo svolgimento delle attività e per danni a terzi derivanti dalla stesa attività; - adeguare in espressa tempi brevi le propria/e particolare deroga struttura/e alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di randagismo. - a quanto disposto dagli artt. 16rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, 17nonché a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; - a garantire, 18, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo Provinciale, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 45 2 comma 371 della L. 203/82. Le parti convengonoLegge Finanziaria del 21 dicembre 2007 che integra la Legge 281/91, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti di legge, che ogni miglioramento al terreno, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltre, ad una effettiva coltivazione dei terreni, pena la risoluzione del contratto in caso di inadempimento. L’affittuario deve mantenere l’ordine, il decoro l’accesso e la pulizia del terreno dato in affittopresenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni dei cani. L’affittuario deve porre in essereÈ fatto assoluto divieto: - ricoverare presso il canile rifugio, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura unità canine non autorizzate; - trasferire e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni oggetto del presente contratto compresi gli oneri economici relativi alle spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono a carico dell’affittuario eventuali aiuti per la coltivazione del fondo anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato in affitto è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affittoricoverare presso altri canili rifugio cani, senza la prescritta autorizzazione; - affidare cani a privati senza la prescritta autorizzazione; - ospitare cani privati o provenienti da Enti pubblici o privati nei recinti e box destinati al ricovero dei cani del Comune di Corato; - sopprimere gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi previsti dall’art 2 – comma 6 della Legge 281/91 e sue modificazioni. - mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali ricorrendo a violenze e percosse. - mettere gli animali in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario. - tenere cani legati a catena. - detenere animali in numero maggiore a quello prescritto nella autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattoamministrativa e sanitaria.
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengono, in espressa e particolare deroga a quanto disposto dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo Provinciale, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai a) Ai sensi dell’art. 45 della L. 203/821176 co. 2 C.C., la SUBCONCESSIONARIA dovrà osservare una diligenza qualificata, confacente all’attività oggetto del presente contratto;
b) La SUBCONCESSIONARIA dovrà dotarsi di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Le parti convengonoCopia di tali licenze, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti autorizzazioni e certificazioni, dovrà essere consegnata a GESAP contestualmente alla consegna delle aree.
c) La SUBCONCESSIONARIA garantisce espressamente GESAP circa la costante conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati e solleva, comunque, GESAP da ogni eventuale pregiudizio connesso alla loro utilizzazione.
d) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare e a far rispettare il dettato del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di leggeobblighi dei progettisti, che ogni miglioramento al terrenofabbricanti, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzifornitori ed installatori. La stessa si impegna, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltrealtresì, ad una effettiva coltivazione dei terreniosservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto avranno facoltà di accesso al sedime aeroportuale, pena la risoluzione del contratto in caso le norme di inadempimento. L’affittuario deve mantenere l’ordine, il decoro e la pulizia del terreno dato in affitto. L’affittuario deve porre in essere, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura e spese eventuali interventi di sistemazione poderale prevenzione degli infortuni e di manutenzione del terreno dato in affittoigiene sul lavoro. L'affittuario si obbliga In particolare, essa è tenuta a sostenere trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza relative ai rischi specifici dell'aeroporto ricevute da GESAP. Al riguardo, la SUBCONCESSIONARIA dà atto di aver ricevuto e di accettare da GESAP tutte le spese informazioni necessarie ai fini dell'osservanza della normativa antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni alle aree in cui svolgerà l'attività oggetto del presente contratto compresi e relativamente all'aeroporto.
e) Qualora la SUBCONCESSIONARIA usufruisca, anche temporaneamente, dei beni in uso comune o di infrastrutture centralizzate, ha l'obbligo di cooperare con GESAP e con gli oneri economici altri co- utilizzatori, per il coordinamento di tutte le attività, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
f) La SUBCONCESSIONARIA prende atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi alle ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla medesima (anche all'interno di aree o infrastrutture di pertinenza GESAP) gravano esclusivamente sulla stessa SUBCONCESSIONARIA, la quale terrà indenne GESAP da ogni relativa responsabilità o addebito.
g) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare tutte le disposizioni vigenti o successivamente emanate dalla Direzione aeroportuale di ENAC o da altre Autorità e dalla stessa GESAP, nonché le norme di legge, i regolamenti e le direttive delle Autorità competenti che abbiano ad oggetto l’attività oggetto del presente contratto o rilevino ai fini del suo esercizio. Allo stesso modo s’impegna a tenere GESAP indenne da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento, connessi in via diretta o indiretta con quella attività.
h) I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell'attività quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, di dogana, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non rileveranno come fondamento per pretese risarcitorie o indennitarie da parte della SUBCONCESSIONARIA verso GESAP o l'Amministrazione concedente.
i) Nel caso di entrata in vigore, in pendenza del rapporto contrattuale, di leggi, regolamenti o prescrizioni riguardanti l’attività svolta nelle aree subconcesse, che impongano modificazioni impiantistiche e/o strutturali di tali locali, e/o la rimozione ed il riposizionamento degli impianti stessi o di parte di essi in altri siti ritenuti idonei, tutte le relative spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono saranno interamente a carico dell’affittuario eventuali aiuti della SUBCONCESSIONARIA.
j) E’ obbligo per la coltivazione del fondo SUBCONCESSIONARIA di accettare in pagamento, oltre i contanti, anche le principali carte di credito, nonché di consentire il pagamento tramite POS: in questi casi, la subconcessionaria non potrà richiedere al cliente il pagamento di alcuna fee e/o commissione a qualsiasi titolo. L’accettazione di altre valute (dollaro americano e sterline inglesi, segnatamente), resta affidata alla discrezionalità della subconcessionaria che dovrà comunque applicare il tasso di cambio corrente, senza alcuna fee o commissione a qualsiasi titolo;
k) E’ fatto espresso divieto alla SUBCONCESSIONARIA di: ▪ condurre al di fuori delle aree assegnate qualsivoglia iniziativa promozionale, pubblicitaria o di propaganda. In ogni caso all’interno delle aree assegnate, è consentita l’esposizione dell’insegna commerciale, oltre che l’esposizione di elementi grafici pubblicitari e promozionali riferiti alla sola attività commerciale oggetto della sub-concessione, in particolare nelle aree esterne sub-concesse potranno essere posizionati esclusivamente gli elementi preventivamente approvati da GESAP a proprio insindacabile giudizio; ogni altra esposizione pubblicitaria o attività promozionale è esplicitamente vietata; ▪ occupare aree diverse da quelle date in sub concessione, in particolare le autovetture della SUBCONCESSIONARIA devono essere posizionate esclusivamente all’interno degli stalli in dotazione alla stessa; ▪ provocare qualsivoglia intralcio allo svolgimento della circolazione veicolare all’interno dell’aeroporto; ▪ provocare qualsivoglia intralcio all’uso dei parcheggi da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario degli utenti dell’aeroporto.
l) La SUBCONCESSIONARIA si obbliga espressamente impegna ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali a far rispettare il regolamento di lavoro parcheggio delle aree oggetto di categoria; Sul terreno dato in affitto è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da subconcessione che si allega alla presente convenzione (Allegato C) per costituirne parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affitto, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattointegrante.
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Samples: Subconcession Agreement
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengonoL’aggiudicatario è obbligato a: - verificare il numero di identificazione (microchip) al momento di introduzione dell’animale nel canile. - assicurare in qualunque momento l’ospitalità per un numero massimo di 200 cani, in espressa e particolare deroga a quanto disposto dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 numero che potrà variare nel corso della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C durata dell’affidamento del citato Accordo Provinciale, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con servizio secondo esigenze; - garantire la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto limitazione delle nascite sulle femmine ospitate mediante intervento di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 45 sterilizzazione (metodo chirurgico della L. 203/82. Le parti convengono, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti di legge, che ogni miglioramento al terreno, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiarioovarioistereictomia), di qualsiasi naturaconcerto con il servizio veterinario comunale, effettuate sul terreno agricolo dato in affittoatti al controllo delle nascite come previsto dalla Legge quadro n. 281/91 art. 2 – 1° comma, l’affittuario non ha dirittoLegge Regionale n. 12/98 art. 5 – 2° comma, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte Circolare del Ministero della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltre, ad una effettiva coltivazione dei terreni, pena la risoluzione del contratto in caso Sanità n. 9/92 e Delibera di inadempimento. L’affittuario deve mantenere l’ordine, il decoro Giunta Regionale n. 7482/96; - garantire l’igiene e la pulizia degli spazi destinati al ricovero degli animali; - garantire un’alimentazione adeguata alle esigenza di ogni singolo animale; - garantire l’assistenza sanitaria agli animali ammalati; - garantire rapporti corretti con il cittadino; - provvedere alla custodia e all’accudimento dei cani randagi ospitati a mezzo di propri addetti, per i quali si fa obbligo di stipulare ai sensi della legge n. 266/91 idoneo contratto di assicurazione per danni che dovessero subire gli addetti stessi durante lo svolgimento delle attività e per danni a terzi derivanti dalla stesa attività; - adeguare in tempi brevi le propria/e struttura/e alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di randagismo. - a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché a comunicare il nominativo del terreno dato in affitto. L’affittuario deve porre in essereResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; È fatto assoluto divieto: - ricoverare presso il canile rifugio, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura unità canine non autorizzate; - trasferire e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni oggetto del presente contratto compresi gli oneri economici relativi alle spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono a carico dell’affittuario eventuali aiuti per la coltivazione del fondo anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato in affitto è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affittoricoverare presso altri canili rifugio cani, senza la prescritta autorizzazione; - affidare cani a privati senza la prescritta autorizzazione; - ospitare cani privati o provenienti da Enti pubblici o privati nei recinti e box destinati al ricovero dei cani del Comune di Corato; - sopprimere gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi previsti dall’art 2 – comma 6 della Legge 281/91 e sue modificazioni. - mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali ricorrendo a violenze e percosse. - mettere gli animali in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario. - tenere cani legati a catena. - detenere animali in numero maggiore a quello prescritto nella autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattoamministrativa e sanitaria.
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Samples: Capitolato d'Appalto
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengono6.1 La ditta aggiudicataria sarà responsabile verso questa Amministrazione dell’esatto adempimento dell’oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in espressa generale e particolare deroga a quanto disposto dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C dell’opera del citato Accordo Provinciale, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82. Le parti convengono, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti di legge, che ogni miglioramento al terreno, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbligaproprio personale.
6.2 La ditta aggiudicataria è obbligata, inoltre, a: - mantenere il più assoluto segreto, anche successivamente alla cessazione del contratto, su informazioni in merito a fatti o soggetti di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico di cui trattasi; - individuare, all’atto della stipula del contratto, un responsabile del servizio che sarà referente nei confronti del T.a.r., rappresentando ad una effettiva coltivazione dei terreni, pena la risoluzione del contratto ogni effetto l’appaltatore; in caso di inadempimentosostituzione del referente dovrà essere data immediata comunicazione a questa Amministrazione; - sostituire con immediatezza il personale non gradito a questa Amministrazione; - far pervenire al T.a.r. L’affittuario deve mantenere l’ordinetempestivamente e comunque entro le 24 ore, il decoro comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l’effettuazione dei servizi; - accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di prestazioni per sopraggiunte necessità; - ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e la pulizia del terreno dato regolamentari vigenti in affittomateria di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’affittuario deve porre In particolare, l’appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da contratto le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008 – nuovo testo unico in esseremateria di sicurezza sul lavoro; - applicare, colture che conservino nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le caratteristiche condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando lavoro applicabili alla data di gara. L’affittuario esegue a propria cura e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni oggetto stipula del presente contratto compresi gli oneri economici alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Gli obblighi relativi alle spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono a carico dell’affittuario eventuali aiuti per la coltivazione del fondo anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato cui ai commi precedenti vincolano l’appaltatore anche nel caso in affitto è vietato cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il deposito, anche temporaneo, periodo di rifiuti validità del presente contratto. E’ espressamente fatto divieto di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affitto, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattoricorrere all’avvalimento o al subappalto presso ditte terze.
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengonoDurante lo svolgimento della sagra è obbligatorio:
1. Rispetto delle norme di comportamento igienico-sanitarie previste per la preparazione, manipolazione e somministrazione sicura di cibi e bevande;
2. Gestione dei Rifiuti: minimizzare il più possibile l’impatto ambientale generato dalla produzione di rifiuti, incrementando e valorizzando la raccolta differenziata, cercando di utilizzare materiale compostabile, riutilizzabile e/o comunque ecocompatibile. Il responsabile della gestione dello stand gastronomico comunicherà alla competente struttura comunale le modalità che intende adottare sia per contenere la produzione dei rifiuti che per lo smaltimento dell’olio esausto. A partire dall’edizione 2015 della Sagra del Pesce, in espressa e particolare deroga a quanto disposto dagli artttutto il materiale pubblicitario verrà riportato la dicitura “EcoEvento”;
3. 16Farsi carico di tutte le utenze necessarie al buon funzionamento di uno stand: idrica, 17energia elettrica, 18olio esausti, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo Provinciale, rifiuti differenziati ecc.. Ne consegue che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo tutta la relativa impiantistica installata dovrà essere preventivamente concordata con a norma di legge e montata da tecnici abilitati;
4. Collaborazione economica per la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82. Le parti convengono, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti di legge, che ogni miglioramento al terreno, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltre, ad una effettiva coltivazione dei terreni, pena la risoluzione del contratto in caso di inadempimento. L’affittuario deve mantenere l’ordine, il decoro organizzazione e la pulizia del terreno dato in affitto. L’affittuario deve porre in esserelogistica dell'evento: spettacoli, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terrenopiano della sicurezza, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura necessità tecniche e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni oggetto del presente contratto compresi gli oneri economici relativi quant'altro necessario, ogni stand concorrerà alle spese con un importo di irrigazione e € 4.500,00. L'importo previsto per le altre postazioni definite “cicchetterie” è di bonifica degli stessi€ 1.500, fatta eccezione per l'edizione 2019 per quelle posizionate in Riva Vena. Rimangono a carico dell’affittuario eventuali aiuti Inoltre per la coltivazione del fondo fronteggiare il problema parcheggio, detto importo verrà utilizzato anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato in affitto è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata per la realizzazione di costruzioniidonee soluzioni;
5. Pulizia dell’area e cura delle attrezzature date in concessione. L’area dovrà essere riconsegnata al Comune perfettamente pulita al termine della manifestazione, anche facendo particolare attenzione alle macchie di grasso che potrebbero venirsi a carattere provvisoriocreare;
6. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affitto, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere Attenersi e garantire a proprie spese tutte le strutture realizzate“Misure e dispositivi di Pubblica Sicurezza” elencate nelle note della Prefettura di Venezia n. 100/GAB/2017 del 26/05/2017, prima 08/06/2017, 22/06/2017, in tema di misure strutturali ed organizzative a salvaguardia dell’incolumità delle persone e servizi di ordine e sicurezza pubblica. Tra l’altro, viene prescritto che gli organizzatori di eventi e manifestazioni, forniscano sempre un adeguato contributo ad integrazione delle misure pianificate, mediante il concorso nel dispositivo di un servizio di stewarding calibrato in relazione alle esigenze, che esalti la partnership tra pubblico e privato, in un'ottica di gestione partecipata della scadenza sicurezza. Secondo le predette direttive, pertanto, i soggetti che intendono gestire uno stand gastronomico con il quale è prevedibile un rilevante afflusso di pubblico e che comunque incide sulla sicurezza e la fluidità della circolazione del contrattoterritorio, dovranno assicurare formalmente la disponibilità di un congruo numero di personale ausiliario con funzioni di osservazione ed assistenza all'utenza e di controllo degli accessi alle aree interessate. Pertanto il gestore dello stand gastronomico dovrà ottemperare alle indicazioni tecniche fornite dalla Locale Autorita’ di pubblica sicurezza relative all'impiego di transenne, alla presenza di personale, all'utilizzo di veicoli o altro genere di idonei delimitatori stradali aggiuntivi a quelli eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
7. Decoro cittadino Rispettare e salvaguardare il decoro cittadino, in particolare per quanto riguarda la tutela dei beni architettonici e culturali della città; - Vendere cibo e pietanze per asporto; - Somministrare caffè e liquori; - Tenere in riservo tavoli nei giorni di sabato e domenica.
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Samples: Regolamento Comunale
OBBLIGHI E DIVIETI. Le parti convengonoL’aggiudicatario è obbligato a: - verificare il numero di identificazione (microchip) al momento di introduzione dell’animale nel canile. - assicurare in qualunque momento l’ospitalità per un numero massimo di 200 cani, numero che potrà variare nel corso della durata dell’affidamento del servizio secondo esigenze; - garantire la limitazione delle nascite sulle femmine ospitate mediante intervento di sterilizzazione (metodo chirurgico della ovarioisterectomia), di concerto con il servizio veterinario ASL, atti al controllo delle nascite come previsto dalla Legge quadro n. 281/91 art. 2 – 1° comma, Legge Regionale n. 12/98 art. 5 – 2° comma, Circolare del Ministero della Sanità n. 9/92 e Delibera di Giunta Regionale n. 7482/96; - garantire l’igiene e la pulizia degli spazi destinati al ricovero degli animali; - garantire un’alimentazione adeguata all’età ed esigenza di ogni singolo animale; - garantire l’assistenza sanitaria agli animali ammalati; - garantire rapporti corretti con il cittadino e con le associazioni di volontariato; - provvedere alla custodia e all’accudimento dei cani randagi ospitati a mezzo di propri addetti/volontari, per i quali si fa obbligo di stipulare ai sensi della legge n. 266/91 idoneo contratto di assicurazione per danni che dovessero subire gli addetti stessi durante lo svolgimento delle attività e per danni a terzi derivanti dalla stessa attività; - adeguare in espressa tempi brevi le propria/e particolare deroga struttura/e alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di randagismo. - a quanto disposto dagli artt. 16rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, 17nonché a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; - a garantire, 18, 19, 20 della L. 203/82, stante quanto disposto dalla lettera C del citato Accordo Provinciale, che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 45 2 comma 371 della L. 203/82. Le parti convengonoLegge Finanziaria del 21 dicembre 2007 che integra la Legge 281/91, con rinuncia espressa ai rispettivi diritti di legge, che ogni miglioramento al terreno, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resta a beneficio della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni. Per le opere di miglioramento fondiario, di qualsiasi natura, effettuate sul terreno agricolo dato in affitto, l’affittuario non ha diritto, in ogni caso, a compensi, risarcimenti o indennizzi da parte della Città metropolitana. L’affittuario si obbliga, inoltre, ad una effettiva coltivazione dei terreni, pena la risoluzione del contratto in caso di inadempimento. L’affittuario deve mantenere l’ordine, il decoro l’accesso e la pulizia del terreno dato in affittopresenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni dei cani. L’affittuario deve porre in essereÈ fatto assoluto divieto: - ricoverare presso il canile rifugio, colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara. L’affittuario esegue a propria cura unità canine non autorizzate; - trasferire e spese eventuali interventi di sistemazione poderale e di manutenzione del terreno dato in affitto. L'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative alla coltivazione ed alla manutenzione dei beni oggetto del presente contratto compresi gli oneri economici relativi alle spese di irrigazione e di bonifica degli stessi. Rimangono a carico dell’affittuario eventuali aiuti per la coltivazione del fondo anche da parte dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e spese dell’affittuario. L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:
a. strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
b. leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
c. norme antincendio ed antinfortunistiche;
d. norme igienico - sanitarie;
e. contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; Sul terreno dato in affitto è vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. Sul terreno dato in affitto è vietata la realizzazione di costruzioni, anche a carattere provvisorio. In caso di realizzazione da parte dell’affittuario di strutture amovibili sul terreno dato in affittoricoverare presso altri canili rifugio cani, senza la prescritta autorizzazione; - affidare cani a privati senza la prescritta autorizzazione; - ospitare cani privati o provenienti da Enti pubblici o privati nei recinti e box destinati al ricovero dei cani del Comune di Corato; - sopprimere gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi previsti dall’art 2 – comma 6 della Legge 281/91 e sue modificazioni. - mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali ricorrendo a violenze e percosse. - mettere gli animali in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario. - tenere cani legati a catena. - detenere animali in numero maggiore a quello prescritto nella autorizzazione scritta dell’Amministrazione, l’affittuario ha l’obbligo di rimuovere a proprie spese le strutture realizzate, prima della scadenza del contrattoamministrativa e sanitaria.
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Samples: Service Agreement