Contratto
Contratto
Per la sub-concessione di un’area del sedime aeroportuale per l’installazione di impianti per Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia mobile, le comunicazioni wi-fi, nonché l’installazione di antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali per servizi di comunicazione elettronica presso l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo
L’anno ……… , il giorno …… del mese ……………….. in sono presenti:
GES.A.P. S.P.A., con sede legale in Cinisi (Palermo), Aeroporto “Falcone e Borsellino” – loc. Punta Raisi – Cod.Fisc./Part.IVA n. 03244190827, rappresentata dal suo Amministratore Delegato pro-tempore, dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, di seguito denominata GESAP
da una parte
E
, con sede legale in , , Cod.Fisc./Partita IVA
, rappresentata da , munito dei necessari poteri per sottoscrivere il presente atto, di seguito denominata “SUBCONCESSIONARIA”
dall’altra parte
PREMESSO:
che GES.A.P., in forza del Decreto n.119T del 2 agosto 2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 novembre 2007, è divenuta concessionaria della gestione totale quarantennale dell’Aeroporto di Palermo;
che GESAP, pertanto, gestisce direttamente o tramite terzi, le attività ed i servizi diretti alla assistenza e al conforto dei passeggeri, degli utenti e dei visitatori;
Che in data …… GESAP ha indetto manifestazione di Interesse, il cui avviso è stato pubblicato da GESAP sul proprio sito internet, sugli albi Comune di Palermo e Comune di Cinisi, per la sub-concessione di un’area del sedime aeroportuale per l’installazione di impianti per Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia mobile, le comunicazioni wi-fi, nonché l’installazione di antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali per servizi di comunicazione elettronica presso l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.
Che la società , in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, è risultata aggiudicataria della procedura de qua (come da verbale del );
che il Consiglio di amministrazione della società nella seduta del ha aggiudicato defintivamente la subconcessione in favore della società ………;
Che ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Convenzione ENAC – GES.A.P. del 17 novembre 2006, la GESAP con nota prot. n….. del ha comunicato all’ ENAC-D.A. l’affidamento della presente subconcessione.
Tanto premesso, si conviene e si stipula
Art. 1- Premessa
1. La premessa, i provvedimenti, i documenti e gli allegati sopra richiamati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione che si intende regolata da tutte le disposizioni di legge che possono riguardare le aree ed i beni oggetto della concessione aeroportuale, nonché le disposizioni contenute nella Convenzione rep. n.47 del 30 novembre 2006 tra GES.A.P. ed ENAC, nonché dagli atti aggiuntivi, sostitutivi ed integrativi a tale Convenzione che dovessero essere emanati o perfezionati anche successivamente alla data del presente atto.
2. Nell’utilizzo degli spazi e locali aeroportuali, la Subconcessionaria è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, imposte, tasse e contributi, abbattimento delle barriere architettoniche, nonché, in particolare, del Regolamento di Scalo e del Manuale di Aeroporto redatti da GESAP ed approvati da ENAC, nella edizione vigente tempo per tempo, ed ogni altra prescrizione normativa o regolamentare in esso richiamata, relativa all’esercizio delle attività di cui al presente contratto.
3. La Subconcessionaria è tenuta altresì all’obbligo di assicurare gli oneri formativi per il proprio personale dipendente circa il corretto utilizzo di spazi e beni aeroportuali, safety, security, sicurezza sul lavoro ed assistenza PRM di cui all’Allegato 3 della Circolare ENAC GEN 02A.
4. Nell’espletamento delle attività operative connesse all’oggetto del presente contratto, aventi specifico impatto sulle condizioni di safety dell’Aeroporto, la Subconcessionaria si obbliga ad assicurare la piena conformità della propria organizzazione (HRO e Training), delle procedure operative e di audit interne e relative metodologie di “risk assessment and mitigation”, nonché dei requisiti di certificazione ed approvazione da parte di ENAC o altre Autorità competenti, ove richieste, alle prescrizioni di cui al Reg. UE
n. 139/2014 ed EASA AMC ADR.OR.010, nonché a consentire a GESAP ed alle Autorità competenti, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di verifica e monitoraggio.
Art.2 - OGGETTO
GESAP, affida alla che a tale titolo accetta, le aree infra individuate, da destinarsi alla sub- concessione di un’area del sedime aeroportuale per l’installazione di impianti per Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia mobile, le comunicazioni wi-fi, nonché l’installazione di antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali per servizi di comunicazione elettronica con divieto di altra diversa destinazione da effettuarsi a servizio dell’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo secondo i termini e le modalità specificate nell’art 1 e ss. del Capitolato Speciale allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
Art.3 – NATURA DELLA SUBCONCESSIONE
E’ vietata la cessione e/o il trasferimento a qualunque titolo, della sub concessione; si precisa che l'attività dovrà essere svolta dalla SUBCONCESSIONARIA direttamente.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a dare immediata comunicazione a GESAP di ogni modifica nella platea sociale e nelle cariche sociali e di procuratori o institori, che comporti il rinnovo degli accertamenti antimafia, ed inoltre, ove richiesti a fornire la necessaria documentazione in accordo alla normativa vigente ( Certificati Camerali, Casellari ecc..).
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente a GESAP qualsiasi variazione di indirizzo e/o sede sociale per consentire il regolare invio delle comunicazioni inerenti il presente contratto.
Art.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
La SUBCONCESSIONARIA dichiara di aver preso visione dei locali e delle aree e di ritenerli idonei allo svolgimento dell'attività, nonché rispondenti alla vigente normativa anche con particolare riferimento al
D.Lgs.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.5 – DURATA DEL CONTRATTO E RILASCIO DELLE AREE
La subconcessione avrà durata di anni cinque (v. Art.4 Capitolato Speciale) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto unitamente al verbale di consegna delle aree (allegato 1).
Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto senza necessità di disdetta delle parti.
L’eventuale restituzione di tutto o parte delle aree, in data anteriore al termine di scadenza del contratto, non esimerà la SUBCONCESSIONARIA dall’obbligo di pagamento del corrispettivo per il periodo residuo di durata del rapporto, se non diversamente convenuto tra le Parti.
La Subconcessionaria dichiara sin d’ora la propria disponibilità alla restituzione delle aree in qualsiasi momento e a semplice richiesta di GESAP, per qualsiasi esigenza connessa alla futura configurazione strutturale dell'Aerostazione, fatta salva l’individuazione di altri spazi anche in una diversa area del Terminal, per lo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto.
Art.6 – CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E MOROSITÀ
Secondo quanto previsto all’art.5 del Capitolato Speciale allegato, il subconcessionario è tenuto a riconoscere a GESAP i corrispettivi di seguito indicati,
A) Per ogni operatore di telefonia mobile servito dall’Impresa:
A1) Canone Base annuo pari a euro 43.700,00 (quarantatremilasettecento/00);
A2) Canone annuo per ogni tecnologia utilizzata (GSM e/o UMTS) euro 5.900,00 (cinquemilanovecento/00).
B) Per l’occupazione delle aree, un canone di:
B1) per ogni mq. di lastrico solare occupato dalle attrezzature, comprensivo di spazi di rispetto, euro 200,00 (duecento);
B2) per ogni antenna Outdoor attivata su piccolo sostegno (H massima m 2.00) Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00);
B3) Per ogni antenna Indoor attivata (mini apparati per coperture interne), euro 470,00 (quattrocentosettanta/00).
cui andrà applicato l’aumento offerto in sede di gara come da offerta del ………..:
Il pagamento avverrà mediante rate trimestrali anticipate ( scadenze : 1^ gennaio – 1^ aprile 1^ luglio 1^ ottobre), ciascuna da pagarsi entro la fine del mese di riferimento, tramite accreditamento sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla GES.A.P. S.P.A.
Il corrispettivo sarà annualmente aggiornato nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.
In caso di ritardo nel pagamento delle fatture emesse da GESAP per i corrispettivi di cui infra, la subconcessionaria corrisponderà a GESAP anche gli interessi moratori, nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002.
Art.7 – OBBLIGHI E DIVIETI
a) Ai sensi dell’art. 1176 co. 2 C.C., la SUBCONCESSIONARIA dovrà osservare una diligenza qualificata,
confacente all’attività oggetto del presente contratto;
b) La SUBCONCESSIONARIA dovrà dotarsi di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Copia di tali licenze, autorizzazioni e certificazioni, dovrà essere consegnata a GESAP contestualmente alla consegna delle aree.
c) La SUBCONCESSIONARIA garantisce espressamente GESAP circa la costante conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati e solleva, comunque, GESAP da ogni eventuale pregiudizio connesso alla loro utilizzazione.
d) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare e a far rispettare il dettato del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori. La stessa si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto avranno facoltà di accesso al sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. In particolare, essa è tenuta a trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza relative ai rischi specifici dell'aeroporto ricevute da GESAP.
Al riguardo, la SUBCONCESSIONARIA dà atto di aver ricevuto e di accettare da GESAP tutte le informazioni necessarie ai fini dell'osservanza della normativa antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i relative alle aree in cui svolgerà l'attività oggetto del presente contratto e relativamente all'aeroporto.
e) Qualora la SUBCONCESSIONARIA usufruisca, anche temporaneamente, dei beni in uso comune o di infrastrutture centralizzate, ha l'obbligo di cooperare con GESAP e con gli altri co-utilizzatori, per il coordinamento di tutte le attività, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
f) La SUBCONCESSIONARIA prende atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla medesima (anche all'interno di aree o infrastrutture di pertinenza GESAP) gravano esclusivamente sulla stessa SUBCONCESSIONARIA, la quale terrà indenne GESAP da ogni relativa responsabilità o addebito.
g) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare tutte le disposizioni vigenti o successivamente emanate dalla Direzione aeroportuale di ENAC o da altre Autorità e dalla stessa GESAP, nonché le norme di legge, i regolamenti e le direttive delle Autorità competenti che abbiano ad oggetto l’attività oggetto del presente contratto o rilevino ai fini del suo esercizio. Allo stesso modo s’impegna a tenere GESAP indenne da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento, connessi in via diretta o indiretta con quella attività.
h) I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell'attività quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, di dogana, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non rileveranno come fondamento per pretese risarcitorie o indennitarie da parte della SUBCONCESSIONARIA verso GESAP o l'Amministrazione concedente.
i) Nel caso di entrata in vigore, in pendenza del rapporto contrattuale, di leggi, regolamenti o prescrizioni riguardanti l’attività svolta nelle aree subconcesse, che impongano modificazioni impiantistiche e/o strutturali di tali locali, e/o la rimozione ed il riposizionamento degli impianti stessi o di parte di essi in altri siti ritenuti idonei, tutte le relative spese saranno interamente a carico della SUBCONCESSIONARIA.
Art.8 – ONERI ACCESSORI
Le spese per i consumi e gli allacciamenti di energia elettrica, acqua, gas, telefono e per ogni altra utenza, fornitura o servizio, necessarie o utili alla gestione delle aree subconcesse, gravano interamente sulla SUBCONCESSIONARIA.
Qualora gli allacci diretti alle utenze non fossero possibili, GESAP provvederà ad installare idonei contatori e la SUBCONCESSIONARIA dovrà rimborsare i consumi secondo le tariffe del fornitore (Enel o altri), oltre una eventuale quota del 15% per spese generali e manutenzione reti.
La SUBCONCESSIONARIA curerà la pulizia delle aree subconcesse, a spese e responsabilità proprie. Nel caso in cui ci si avvalga dell’opera di terzi, la SUBCONCESSIONARIA avrà l’obbligo di comunicarlo preventivamente a GESAP che si riserverà di verificare la sussistenza di eventuali motivi ostativi. Nel caso dell’opera di terzi si applicherà l’art.1228 c.c.; se, tuttavia, dai terzi deriverà un danno ingiusto a GESAP, in deroga all’art.2049 c.c., la SUBCONCESSIONARIA ne sarà sempre responsabile salvo la prova del caso fortuito.
La SUBCONCESSIONARIA provvederà, a propria cura e spese, al trasporto dei rifiuti solidi urbani fino al centro aeroportuale di raccolta, mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali, si avvarrà di imprese autorizzate. Nel caso di danni arrecati a GESAP, in conseguenza di tali operazioni, si applicherà quanto convenuto al capoverso precedente.
Rimangono a carico della SUBCONCESSIONARIA, le imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura relative all’attività oggetto del presente contratto, ivi comprese quelle relative ai rifiuti solidi urbani.
Art.9 – ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MODIFICA DELLE AREE E DEI LOCALI
La SUBCONCESSIONARIA provvederà, a propria cura e spese, all’adattamento, finitura e personalizzazione delle aree e/o dei locali oggetto della subconcessione, in conformità al progetto preventivamente approvato formalmente da GESAP.
Miglioramenti ed addizioni, nonché opere di sostituzione, innesto o incorporazione, rinnovamento, ampliamento, riparazione, consolidamento, decorazione, ovvero ogni altro intervento, anche solo temporaneo, eseguito dalla SUBCONCESSIONARIA, direttamente o tramite incarico a terzi, che incida sugli elementi strutturali, funzionali, estetici o architettonici del sedime aeroportuale ovvero su beni mobili o immobili ivi collocati, ancorché di proprietà della SUBCONCESSIONARIA medesima, potranno effettuarsi solo a seguito dell’acquisizione del consenso da parte di GESAP.
Il consenso non dovrà essere richiesto solo nell’ipotesi di opere o interventi necessari ed indifferibili in ordine ai quali la SUBCONCESSIONARIA dovrà attivarsi con immediatezza, pure ove si tratti di riparazioni a spese di GESAP, secondo quanto infra specificato. Nondimeno, anche in tali circostanze la SUBCONCESSIONARIA dovrà, appena possibile, comunicare l’avvio dei lavori a GESAP. Quest’ultima potrà introdurre, a spese della SUBCONCESSIONARIA e salvo quelle a suo carico, ogni modifica ritenuta opportuna che sia compatibile con lo stato e la natura delle opere.
Resta comunque convenuto che la SUBCONCESSIONARIA sarà unica ed esclusiva responsabile per ogni danno prodotto a persone o cose dalle opere o interventi innanzi indicati, quando eseguiti dalla stessa ovvero da soggetti da essa incaricati.
Ove il danno venga arrecato a GESAP, la SUBCONCESSIONARIA, anche nel caso in cui si avvalga dell’opera di terzi, sarà sempre responsabile salvo il caso fortuito.
Allo scadere del termine di durata del contratto, i miglioramenti e le addizioni apportati dalla SUBCONCESSIONARIA verranno acquisiti, senza sopportazione di oneri, da GESAP che avrà comunque facoltà di pretendere il ripristino dello stato a cura e spese della prima.
La SUBCONCESSIONARIA non potrà mutare la destinazione degli spazi assegnati. Dovrà, inoltre, essere in possesso di valido certificato di prevenzione incendi in relazione alla specifica attività svolta (qualora questa rientri tra quelle soggette a verifica da parte dei VV.F.) e dovrà osservare, in ogni caso, tutte le disposizioni vigenti in materia antincendio (comprese le disposizioni riguardanti i materiali di arredo ed i rivestimenti) e di evacuazione.
La SUBCONCESSIONARIA provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria delle aree assegnate. Sono a carico di GESAP, salvo che derivino da dolo o colpa della SUBCONCESSIONARIA, le riparazioni straordinarie rese necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per una parte notevole dei tetti, solai, muri di sostegno o perimetrali. In tali evenienze, la SUBCONCESSIONARIA dovrà agevolare l’accesso ai locali da parte di GESAP o dei soggetti da questa incaricati.
Per il decremento dell’attività o l’inattività dovuta ai lavori occorrenti ad eseguire le riparazioni anzidette, la SUBCONCESSIONARIA non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennità.
Compete, inoltre, alla SUBCONCESSIONARIA la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici, elettronici, telematici, telefonici, antincendio, d’erogazione del gas, d’aerazione, di condizionamento, di sicurezza, di tutti gli altri impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, scorte e manufatti relativi alle aree sub concesse a sua cura installati, affinché ne sia sempre assicurato un adeguato stato d’efficienza, nonché la conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza.
Al fine di consentire la manutenzione degli impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, scorte e manufatti, GESAP s’impegna a consentire l'accesso dei soggetti incaricati dalla SUBCONCESSIONARIA nelle aree in cui è necessario eseguire gli interventi, previa richiesta scritta e, ove necessario, previa autorizzazione delle competenti autorità aeroportuali ed esclusivamente per il tempo necessario all'effettuazione delle operazioni. La GESAP dovrà comunque essere preventivamente informata della natura dell’intervento, nonché della data di avvio e conclusione degli interventi.
Art.10 – Attività di controllo
La SUBCONCESSIONARIA ha l’obbligo di consentire l’accesso nelle aree in cui si svolge l’attività prevista nel presente contratto, affinché GESAP, a mezzo di propri incaricati accompagnati da dipendenti della stessa SUBCONCESSIONARIA, possa effettuare controlli in ordine:
1. alla situazione igienico- sanitaria dell’area, nonché dei beni e delle attrezzature che vi insistono;
2. alla esatta osservanza delle norme in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in materia di prevenzione degli incendi ed evacuazione;
3. allo stato di conservazione dell’area in subconcessione, alla sua regolare manutenzione ed al perfetto funzionamento degli impianti, senza che questo possa costituire motivo di esonero di responsabilità per la SUBCONCESSIONARIA.
GESAP sarà tenuta a dare alla SUBCONCESSIONARIA un preavviso di un giorno. I controlli dovranno essere condotti in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività. Dell’attività di controllo effettuata, verrà redatto apposito resoconto verbale.
Art.11 – Risoluzione E recesso
GESAP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
1. ritardato pagamento dei corrispettivi fatturati a qualunque titolo, superiore a 30 giorni dalla diffida ad adempiere;
2. violazione degli obblighi di cui all’Art.3 – Natura della Subconcessione;
3. mancata ricostituzione della fideiussione bancaria di cui al successivo art. 14;
1. mutamento di destinazione o svolgimento di attività diverse o ulteriori rispetto a quella oggetto del contratto;
2. gestione delle aree assegnate inferiore alle reali potenzialità economiche o sistematica infrazione del canone di economicità di cui all’art.2082 c.c.;
3. violazione del canone di diligenza professionale o inosservanza dei requisiti ed indici di qualità richiesti da GESAP;
4. mancata copertura assicurativa relativa ai rischi e ai massimali previsti dal contratto;
5. esecuzione nelle aree affidate in subconcessione di opere o interventi nonostante il diniego motivato di autorizzazione da parte di GESAP;
6. allestimento delle aree e dei locali e/o fornitura di servizi difformi rispetto a quelli autorizzati da GESAP;
7. violazione dei divieti in materia di attività promozionale, pubblicitaria e di propaganda;
8. violazione degli obblighi retributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
9. adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti della SUBCONCESSIONARIA di comportamenti contrari all’ordine pubblico o al buon costume o comunque pregiudizievoli per l’immagine e l’affidabilità di GESAP dinnanzi all’Amministrazione concedente, alla Direzione d’aeroporto o agli utenti;
10. applicazione delle misure o delle condanne di cui all’art.135 del D.Lgs.163/2006 e sm.i;
11. violazione degli obblighi in tema di attività di controllo di cui all’art.10 del presente contratto;
12. violazione degli obblighi di conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati;
13. applicazione delle misure o delle condanne di cui all’art.135 del D.Lgs.163/2006 e sm.i;
14. violazione degli obblighi in tema di attività di controllo di cui all’art.10 del presente contratto;
15. violazione degli obblighi di conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati.
Ogni altro inadempimento legittimerà GESAP a risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1454 c.c., previa intimazione ad adempiere nel termine di quindici giorni e con l’avvertimento che nella persistenza dell’inadempimento il contratto si intenderà risolto.
A seguito della risoluzione del contratto, la SUBCONCESSIONARIA avrà l’obbligo del rilascio e della riconsegna delle aree a GESAP, nei termini e secondo le modalità da questa indicate.
In caso di mancato o ritardato rilascio dell’area, si applicheranno le penali di cui al successivo art.13, ferma la facoltà di GESAP di interrompere l’erogazione dei servizi, delle utenze e delle forniture.
GESAP potrà recedere dal contratto, senza penali, né oneri risarcitori o indennitari di sorta, nelle seguenti ipotesi:
1. revoca o estinzione, per qualsiasi causa, delle licenze, autorizzazioni e certificazioni, necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto;
2. revoca da parte dell’Autorità concedente, della concessione di gestione aeroportuale, di cui GESAP è titolare;
3. ogni altra sopravvenienza, anche originatasi all’esterno del rapporto contrattuale, che alteri il normale sviluppo dell’assetto d’interessi convenuto tra le parti.
Nelle ipotesi indicate al capoverso precedente, il recesso sarà comunicato da GESAP alla SUBCONCESSIONARIA mediante lettera raccomandata che ne illustri i motivi. La restituzione dell’area concessa, con le modalità di cui al presente contratto, dovrà essere effettuata non oltre 30 giorni dallo scadere del preavviso ovvero dal ricevimento della predetta raccomandata.
In caso di mancato o ritardato rilascio dell’area, si applicano le penali di cui al successivo art.12.
Ai sensi dell’art.1373, co.2 c.c., il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione, né dà diritto ad alcun indennizzo in favore della SUBCONCESSIONARIA.
Ricorrendone la necessità ovvero l’opportunità, non sindacabile nel merito, connessa all’organizzazione dei servizi aeroportuali o alla realizzazione delle opere previste, o che dovessero in futuro esser previste nel piano di sviluppo aeroportuale, nonché per cause di forza maggiore, anche temporanea, che dovessero impedire o rendere incompatibile la prosecuzione della subconcessione degli spazi assegnati, la SUBCONCESSIONARIA sarà tenuta allo sgombero ed alla riconsegna delle aree dietro richiesta di GESAP, senza diritto a conseguire penali, né risarcimenti, né indennità.
GESAP avrà l’obbligo di comunicare alla SUBCONCESSIONARIA, a mezzo raccomandata a/r, il verificarsi delle cause che legittimano la richiesta di sgombero definitivo o temporaneo, totale o parziale, con preavviso di novanta giorni. Conseguirà a tale comunicazione l’obbligo della SUBCONCESSIONARIA di rilasciare l’area o la porzione di area indicata, per la data e con le modalità indicate da GESAP, senza che ciò determini alcun diritto in capo alla SUBCONCESSIONARIA a titolo di risarcimento o indennità di sorta salvo il rimborso di quella parte di corrispettivi che risultassero già corrisposti per il periodo successivo alla data di restituzione degli spazi.
Nessun preavviso dovrà essere dato da GESAP in caso di urgente ed imprevisto bisogno alla restituzione delle aree.
Avvenuto il rilascio, si provvederà, ove possibile in base alla situazione contingente, ad individuare differenti spazi nel sedime aeroportuale da proporre in subconcessione, anche temporaneamente, per lo svolgimento della medesima attività.
ART.12 – PENALI
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali da parte del sub-concessionario, GESAP si riserva la facoltà di applicare una penale da euro 300,00 a euro 3.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza. Le penali innanzi dette saranno applicate da GESAP a suo insindacabile giudizio e dovranno essere versate alla Società entro i termini indicati nella nota di contestazione e addebito. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza rispetto alla quale il sub-concessionario avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro quindici giorni.
Gesap ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ed alla revoca della sub-concessione nelle ipotesi in cui le violazioni e/o le reiterazioni delle stesse da parte del sub-concessionario siano giudicate da GESAP di gravità tale da arrecare pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico perseguito.
Art.13 – Responsabilita’ e Assicurazioni
La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla copertura, per tutta la durata della subconcessione, dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati.
Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, a euro 1.000.000,00 (unmilione /00) per sinistro.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto.
L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione. La scelta di detto ente ed i testi delle polizze assicurative dovranno essere preventivamente approvati da GESAP.
La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze.
La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per danni che
possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grave dei dipendenti di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP e garantisce che la compagnia assicuratrice rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a GESAP di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o contenuti.
GESAP si riserva la facoltà di richiedere periodicamente alla SUBCONCESSIONARIA, che dovrà provvedere tempestivamente, l’adeguamento dei massimali e delle garanzie in relazione a comprovati motivi connessi all’attività svolta ed ai rischi conseguenti.
Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono limitazione alla responsabilità della SUBCONCESSIONARIA.
Art.14 - Garanzia fideiussoria
A garanzia del pagamento del corrispettivo e dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, la SUBCONCESSIONARIA consegna a GESAP, contratto di fideiussione bancaria a prima richiesta stipulato in data con la Banca , di durata corrispondente a quella del presente contratto per un importo pari all’ammontare del corrispettivo annuo inizialmente convenuto, e comunque non inferiore ad € ……….
La predetta fideiussione potrà essere svincolata da GESAP, al termine della subconcessione, solo in caso di piena ottemperanza a tutti gli obblighi assunti dalla SUBCONCESSIONARIA, così come espressamente indicato nel testo dell’atto.
La validità ed efficacia della fideiussione dovrà essere estesa fino al e dovrà mantenere integri tutti i diritti riservati a GESAP sino alla totale estinzione di ogni credito vantato da GESAP verso la SUBCONCESSIONARIA. La fideiussione, in tal senso, contiene la clausola di espressa rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt.1944, 1945, 1955 e 1957 c.c..
Art.15 – REGISTRAZIONE E SPESE
La presente Convenzione potrà essere registrata a norma delle leggi vigenti, a cura di GES.A.P. ed a spese della SUBCONCESSIONARIA.
Art.16 – FORO COMPETENTE
Le parti convengono espressamente che tutte le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Palermo.
Art.17 – Adeguamento della convenzione
Le parti si impegnano a cooperare al fine di introdurre ogni modifica convenzionale eventualmente resa necessaria dall’intervento di nuove fonti normative e/o regolamentari.
Art.18 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti di legge, per la presente Convenzione, le parti eleggono domicilio:
- GES.A.P. presso la propria sede legale - Aeroporto “Falcone e Borsellino”- Cinisi (PA).
- la SUBCONCESSIONARIA presso la propria sede legale A tali indirizzi dovranno essere notificati tutti gli atti riguardanti il presente contratto.
Art.19 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, GES.A.P. comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun subconcessionario. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla gestione del contratto.
2. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, i subconcessionari avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Art.20 – Normativa antimafia
Il contenuto della presente Convenzione è sottoposto alla vigente normativa antimafia, a tal fine :
1. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di conoscere ed accettare il “Patto Etico” approvato dal Consiglio di Amministrazione della società il 25 maggio 2007 ;
2. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di conoscere ed accettare il “Protocollo unico di legalità in materia di appalti” trasmesso dalla Prefettura di Palermo il 27.08.07 (prot.n.06/63435) cui GES.A.P. ha aderito, 2007;
3. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) pena la revoca della presente sub-concessione.
4. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di obbligarsi ad inserire identiche clausole nei contratti di forniture, servizi e/o di affidamento a terzi o a ditte esterne per eventuali richieste di manutenzione dei locali ecc., pena la revoca della presente sub-concessione.
I documenti richiamati ai superiori punti 1) e 2) sono scaricabili dal sito : xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xx- societa/amministrazione-trasparente/
ART.21 – DIFESA AMBIENTALE
1. La Subconcessionaria è a conoscenza che GESAP ha adottato un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001:2015 e si impegna, per tutta la durata della sub- concessione, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme vigenti in materia ambientale, adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni ambientali e, comunque, a contribuire al mantenimento della citata certificazione.
2. In particolare, la Subconcessionaria si impegna:
a) a presentare, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, e ogni qual volta Ges.A.P. lo richieda, ogni autorizzazione e/o altra documentazione prevista dalla normativa ambientale applicabile all'attività della Subconcessionaria;
b) ad allinearsi, qualora richiesto, ad eventuali iniziative adottate da Ges.A.P. nell'ambito del sistema di gestione ambientale a norma ISO 14001:2015;
c) a mettere in atto tutte le precauzioni possibili per evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali, fornendo a Ges.A.P., qualora richiesta, la documentazione comprovante le misure adottate;
d) ad effettuare la raccolta differenziata- carta, plastica, vetro ecc…. - coordinandosi con l'Ufficio Tutela Ambiente di Ges.A.P.;
e) ad effettuare lo scarico dei materiali di scarto derivanti dalla propria attività solo nelle discariche autorizzate, seguendo anche le modalità previste da regolamenti/disposizioni adottati da Ges.A.P.;
f) a coordinare tutte le attività di smaltimento rifiuti nell'ambito aeroportuale con l'Ufficio Tutela Ambiente di Ges.A.P.
3. In caso di eventuali violazioni, debitamente contestate da Ges.A.P. nelle forme di rito, si applicheranno le penali di cui al precedente art.12.
Art.22 – Regime fiscale
Il presente Contratto rientra nell’ambito di applicazione del regime fiscale dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 23 – MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, la SUBCONCESSIONARIA si impegna, nei rapporti con Ges.A.P., anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento, quale parte integrante del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo adottato da Ges.A.P. ai sensi del citato D. Lgs. n. 231/01, disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
ART.24 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applica, in quanto compatibile, la vigente disciplina generale sulle subconcessioni di beni demaniali aeroportuali.
Letto, confermato e sottoscritto
GES.A.P. S.P.A.
L’Amministratore Delegato IL Legale Rappresentante
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., la SUBCONCESSIONARIA dichiara di conoscere ed approvare quanto contenuto agli artt.1,2,3,5,6,7, 12,13,14,16,20,21,23
IL Legale Rappresentante