Common use of OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE Clause in Contracts

OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. I Contraenti dovranno ottemperare, per quanto di propria com- petenza, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero ema- nate nel periodo considerato relativamente a materiali da for- nire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. I Contraenti si obbli- gano: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di as- sunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare in- tegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l’appalto in oggetto. I Con- traenti, inoltre, rimangono obbligati ad osservare e a far os- servare tutte le vigenti norme di carattere generale e le pre- scrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. I Contraenti dovranno rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con partico- lare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli ob- blighi a carico dei Contraenti in materia di prevenzione in- fortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all’Azienda di risolvere il presente contratto. I Contraenti assumono ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conse- guenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forni-ture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.

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OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. I Contraenti dovranno ottemperareIl Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto con la massima scrupolosità e diligenza. Si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni sopradette, per secondo le esigenze del Committente. L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di propria com- petenzaofferta tecnica che costituisce parte integrante del contratto. Inoltre, sotto è tenuto a eseguire la loro esclusiva responsabilitàprestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle leggi, ai regolamenti risorse umane e alle disposizioni vigenti o che fossero ema- nate nel periodo considerato relativamente a materiali da for- nire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia necessarie attrezzature. Il Fornitore si obbliga all’osservanza di trattamento e tutela dei lavoratori. I Contraenti si obbli- gano: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e previdenziali e di as- sunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare in- tegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per nonché i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l’appalto in oggetto. I Con- traenti, inoltre, rimangono obbligati ad osservare e a far os- servare tutte le vigenti norme di carattere generale e le pre- scrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. I Contraenti dovranno rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con partico- lare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli ob- blighi a carico dei Contraenti in materia di prevenzione in- fortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro lavoro, nazionali e locali vigenti, e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. L’inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile mediante l’applicazione di penali da parte del Committente. Lo stesso si impegna conseguentemente a sollevare il Committente da qualsiasi azione giudiziaria che venisse promossa da terzi nei confronti di quest’ultima per una o più delle inadempienze predette. Ai sensi dell’art. 4, co. 6 Legge 135 del 2012 “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”. Il Fornitore si obbliga a consegnare al Committente la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest’ultima necessarie al fine di verificare l’adempimento degli altri obblighi sopra citatiin tema di lavoro, dà diritto all’Azienda previdenza e assistenza, essendo precisato che la circostanza che il Committente non si avvalga della facoltà di risolvere richiedere detta documentazione e/o non ravveda, dall’esame della documentazione eventualmente richiesta, alcuna violazione della normativa, non libera il Fornitore dall’osservanza degli obblighi di cui al predetto articolo. Il Fornitore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. In caso di servizi che comportano acquisizione di dati, come indagini o interviste e simili: in conformità alle disposizioni del Codice sulla privacy (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s. m. e i.) il Committente è titolare e responsabile del trattamento dei dati personali che l’aggiudicataria deve acquisire in ragione della prestazione oggetto del presente contratto. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali in relazione ai rischi previsti dal decreto stesso. A tale scopo la società nominerà un responsabile della sicurezza per il trattamento dei dati personali, il cui nominativo dovrà essere comunicato entro 30 giorni dall’aggiudicazione, contestualmente a una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate. Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati, il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche in ordine agli elementi da evidenziare nell’informativa medesima. I Contraenti assumono ogni responsabilità dati verranno utilizzati solo per danni alle personefinalità di ricerca, sia non potranno essere usati o ceduti a terzi che propri dipendenti, per altri scopi e alle cose che dovessero verificarsi in conse- guenza dovranno essere distrutti al termine della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forni-ture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossaricerca stessa.

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OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. I Contraenti dovranno ottemperareIl Fornitore è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì responsabile nei confronti dell’Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, per quanto materiali o immateriali, diretti o indiretti causati a persone o cose e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dell’operato di propria com- petenzaeventuali subappaltatori. La Camera di Commercio si intende quindi sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. Il Fornitore opererà in piena autonomia, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero ema- nate nel periodo considerato relativamente a materiali da for- nire, a sicurezza e igiene assumendo ogni decisione in merito all’organizzazione del lavoro e quant’altro necessario per l’esecuzione del servizio/fornitura, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste. Il Fornitore è inoltre tenuto all’osservanza di tutte le disposizione legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti e più in genere generale delle norme che regolano le prestazioni di lavoro. Il Fornitore, che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, dovrà esplicitarlo in sede di offerta/preventivo (vedi art. 12). In ogni caso il Fornitore resta responsabile, nei confronti dell’Ente camerale, per l’adempimento delle prestazioni e delle condizioni contrattuali da parte dei subappaltatori. Durante l’esecuzione del contratto il fornitore si impegna: - ad operare nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di trattamento tutela della riservatezza dei dati personali e tutela dei lavoratori. I Contraenti si obbli- gano: a) ad osservare sensibili trattati; - a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali conoscenza e di as- sunzioni obbligatorienon divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto; b) ad applicare e a fare applicare in- tegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l’appalto in oggetto. I Con- traenti, inoltre, rimangono obbligati ad osservare e - a far os- servare tutte le vigenti norme di carattere generale e le pre- scrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. I Contraenti dovranno rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute osservare da parte dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con partico- lare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli ob- blighi a carico dei Contraenti in materia di prevenzione in- fortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all’Azienda di risolvere il presente contratto. I Contraenti assumono ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, consulenti e alle cose collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto con l’affidatario, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero verificarsi in conse- guenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forni-ture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossaderivare all’Ente.

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