Obblighi relativi alla delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo Clausole campione

Obblighi relativi alla delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo. La delegazione di pagamento si intende sempre rilasciata dalla PARTE MUTUATARIA ed accettata dall’ISTITUTO FINANZIATORE “pro solvendo” e non “pro soluto” e, pertanto, la PARTE MUTUATARIA stessa è tenuta a soddisfare direttamente con ogni altro mezzo l’ISTITUTO FINANZIATORE di quanto quest’ultimo non possa comunque e per qualsivoglia ragione conseguire con la predetta delegazione dal Tesoriere o da altri soggetti delegati al pagamento, ivi compresi gli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA e ciò senza necessità per l’ISTITUTO FINANZIATORE di notificare alcun atto di costituzione in mora ed indipendentemente e senza pregiudizio delle azioni che l’ISTITUTO FINANZIATORE stesso ritenesse opportuno di esperire a norma di legge nei confronti del soggetto delegato. La PARTE MUTUATARIA prende atto che il Tesoriere è tenuto, ai sensi dell’art.220 e con le modalità di cui all’art. 185, 4° comma del Decreto Leg.vo n. 267/2000, a versare all’ISTITUTO FINANZIATORE alle scadenze contrattuali gli importi oggetto della delegazione, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria, a carico del suddetto soggetto, in caso di ritardato versamento delle rate del mutuo, degli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA. Quest’ultima rimane, altresì, obbligata: • a notificare, alla scadenza del contratto di Tesoreria vigente all’epoca della stipula del contratto di mutuo, l’atto di delega ai successivi Tesorieri pro-tempore o comunque agli agenti riscuotitori delle entrate delegate che subentreranno nel corso dell’ammortamento del mutuo e ciò nel termine utile per consentire a tali soggetti di assolvere agli obblighi previsti a loro carico dalla legge e dal contratto di mutuo. Di tali adempimenti la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE tempestiva documentazione probante; • a procurare e garantire la disponibilità anche futura dei cespiti delegati nonché l’esigibilità ed il pagamento alle scadenze contrattuali di quanto vincolato e delegato, esonerando l’ISTITUTO FINANZIATORE dall’obbligo di richiedere o intimare il pagamento al delegato in caso di inadempimento di quest’ultimo; • a prestare, comunque, altre idonee garanzie ed a rilasciare un’ulteriore delegazione su altri cespiti delegabili, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati o comunque venisse a cessare la disponibilità o la v...
Obblighi relativi alla delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo. Comune di Chianciano Terme - Protocollo n. 0020467/2021 del 30/12/2021 10.51.59 La delegazione di pagamento si intende sempre rilasciata dalla PARTE MUTUATARIA ed accettata dall’ISTITUTO FINANZIATORE “pro solvendo” e non “pro soluto” e, pertanto, la PARTE MUTUATARIA stessa è tenuta a soddisfare direttamente con ogni altro mezzo l’ISTITUTO FINANZIATORE di quanto quest’ultimo non possa comunque e per qualsivoglia ragione conseguire con la predetta delegazione dal Tesoriere o da altri soggetti delegati al pagamento, ivi compresi gli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA e ciò senza necessità per l’ISTITUTO FINANZIATORE di notificare alcun atto di costituzione in mora ed indipendentemente e senza pregiudizio delle azioni che l’ISTITUTO FINANZIATORE stesso ritenesse opportuno di esperire a norma di legge nei confronti del soggetto delegato. La PARTE MUTUATARIA prende atto che il Tesoriere è tenuto, ai sensi dell’art.220 e con le modalità di cui all’art. 185, 4° comma del Decreto Leg.vo n. 267/2000, a versare all’ISTITUTO FINANZIATORE alle scadenze contrattuali gli importi oggetto della delegazione, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria, a carico del suddetto soggetto, in caso di ritardato versamento delle rate del mutuo, degli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA. Quest’ultima rimane, altresì, obbligata: • a notificare, alla scadenza del contratto di Tesoreria vigente all’epoca della stipula del contratto di mutuo, l’atto di delega ai successivi Tesorieri pro-tempore o comunque agli agenti riscuotitori delle entrate delegate che subentreranno nel corso dell’ammortamento del mutuo e ciò nel termine utile per consentire a tali soggetti di assolvere agli obblighi previsti a loro carico dalla legge e dal contratto di mutuo. Di tali adempimenti la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE tempestiva documentazione probante; • a procurare e garantire la disponibilità anche futura dei cespiti delegati nonché l’esigibilità ed il pagamento alle scadenze contrattuali di quanto vincolato e delegato, esonerando l’ISTITUTO FINANZIATORE dall’obbligo di richiedere o intimare il pagamento al delegato in caso di inadempimento di quest’ultimo; • a prestare, comunque, altre idonee garanzie ed a rilasciare un’ulteriore delegazione su altri cespiti delegabili, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come...