Obbligo assicurativo. In applicazione della legge n. 190 del 13 maggio 1985 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Obbligo assicurativo. In applicazione della legge n. 190 del 13 maggio 1985 13.05.1985 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadriQuadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave gravo o di dolo.
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Obbligo assicurativo. In applicazione della legge Legge n. 190 del 13 maggio 1985 13/05/1985 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadriQuadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità responsabilita` civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.
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Obbligo assicurativo. In applicazione della legge n. 190 n.190 del 13 maggio 1985 13.05.1985 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadriQuadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.
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Obbligo assicurativo. In applicazione della legge n. 190 del 13 maggio 1985 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi conseguente conseguentemente a colpa nello svolgimento delle della proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.
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