Obbligo di rimborso. La persona assicurata è tenuta a rimborsare l’importo prelevato in anticipo in un unico importo se • aliena la proprietà d’abitazione • concede sulla proprietà d’abitazione diritti economicamente equivalenti a un’alienazione.
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Obbligo di rimborso. La persona assicurata è tenuta a rimborsare l’importo prelevato il prelievo anticipato in anticipo in un unico importo se • aliena la proprietà d’abitazione • concede sulla proprietà d’abitazione diritti economicamente equivalenti a un’alienazione.
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