Obbligo di salvataggio e di conservazione. L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; per le relative spese si applica l’art. 1914 del codice civile. L’assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement
Obbligo di salvataggio e di conservazione. L’assicurato L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in di tutto o in parte del veicolo danneggiatomezzo; per le spese relative spese si applica l’art. 1914 del codice civileCodice Civile. L’assicurato L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
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Samples: Capitolato d'Onere, Capitolato d'Onere
Obbligo di salvataggio e di conservazione. L’assicurato L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o e diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in di tutto o in parte del veicolo danneggiato; mezzo, per le spese relative spese si applica l’art. 1914 del codice civileCodice Civile. L’assicurato L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno danno, le tracce e gli avanzi eventi del danno stesso o gli indizi materiali del reato stesso, senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
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Samples: Insurance Agreement
Obbligo di salvataggio e di conservazione. L’assicurato L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; mezzo: per le spese relative spese si applica l’artl'art. 1914 del codice civile. L’assicurato C.C. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. E’ fatto obbligo all’Assicurato di tenere il veicolo danneggiato a disposizione del perito incaricato dalla Società , per un periodo di 8 giorni lavorativi dalla data di presentazione della denuncia alla Contraente. Durante tale periodo , l’Assicurato potrà far eseguire le riparazioni urgenti e necessarie per l’immediato utilizzo del veicolo. L’assicurato è altresì tenuto ad offrire la massima collaborazione al perito incaricato dalla Società per gli accertamenti e gli eventuali sopralluoghi.
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Samples: Insurance Policy