DEFINIZIONI
La presente polizza è stipulata tra
ATS MONTAGNA |
Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00 |
00000 Xxxxxxx |
P. IVA 00988200143 |
e
Compagnia di Assicurazione |
Durata del contratto
Dalle ore 24,00 del 30.04.2022 |
Alle ore 24,00 del 30.04.2023 |
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato :
CONTRAENTE l’ATS della Montagna , soggetto che stipula l’assicurazione
ASSICURATO la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione
POLIZZA il documento che prova l'Assicurazione SOCIETA' l'impresa assicuratrice , nonché le coassicuratrici PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro FRANCHIGIA la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico SCOPERTO la parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico
ACCESSORIO l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
OPTIONAL l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
BROKER Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.
L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Durata dell’assicurazione
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30.04.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2023.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii, ATS della Montagna si riserva la facoltà di rinnovare l’assicurazione per una durata pari ad una ulteriore annualità, previa adozione di apposito atto.
Si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.
La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della L. 7 agosto 2012 n. 135 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di Committenza Regionale (ARIA) successivamente alla stipula del presente contratto, siano normo- economicamente migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488.
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata e di quelle successive avvenga, in deroga all’art. 1901 c.c., entro sessanta giorni dalla sopracitata data.
In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Anche le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro sessanta giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto.
Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).
Art. 4 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n°136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 C.C., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione – Forma delle comunicazioni
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Oltre che a mezzo raccomandata (anche a mano) , le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte , e devono quindi ritenersi valide a tutti gli effetti , anche a mezzo telegramma , fax, e-mail certificata o non o altro documento con data certa.
Art. 6 – Recesso per sinistro
Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo , ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso , la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art. 7 - Clausola Broker
Resta inteso tra le Parti che a Aon S.p.A., Xxxxxx cui la Contraente ha affidato tale incarico, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.
Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, può essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
La Società delega quindi esplicitamente il Broker, all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.
Qualora il contratto stipulato con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo per l’eventuale periodo residuo.
Art. 8 - Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art. 11 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dal comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.)
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza , valgono le norme di legge.
Art. 13 - Rischi garantiti
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli (esclusi quelli di proprietà o in locazione al Contraente), intestati al
P.R.A. ai dipendenti della Contraente od a loro familiari o conviventi e/o comunque in uso nonché ai medici del servizio di continuità assistenziale, ai medici che espletano la Guardia Turistica, ai Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario ed utilizzati in occasioni di missioni o per adempimento di servizio fuori dall’ufficio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso.
La garanzia è operante per i danni causati da:
a) collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali
b) urto contro qualsiasi ostacolo;
c) ribaltamento;
d) xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx , xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx o dell'impianto di alimentazione. Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
f) Furto (totale o parziale ) furto tentato o consumato, rapina, estorsione.
La garanzia prevede inoltre i danni da scasso anche se prodotti per asportare oggetti contenuti nei veicoli, nonché il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza di - furto, rapina, estorsione - e per il suo possesso od uso abusivo a seguito di tali reati.
g) rottura cristalli - spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, non sono considerate rotture le segnature , scheggiature , screpolature e simili.
h) eventi sociopolitici , intendendosi per tali i danni e/o la perdita del veicolo assicurato avvenuto a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
i) eventi naturali , intendendosi per tali i danni o la perdita del veicolo, avvenuta in occasione di trombe d’aria , tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, slavine, terremoti, caduta neve o ghiaccio
j) caduta aeromobili , loro parti o cose trasportate, nonche' da corpi celesti in genere L’assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, se stabilmente installati sul veicolo.
Art. 14 - Esclusioni
Si intendono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
b) causati dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti derivanti da uso improprio del veicolo;
c) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti;
d) da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
e) se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
f) se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
g) se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite .
Art. 15 – Limite di indennizzo
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 20.000,00 ( che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato sulla base di quanto previsto all'art. 20 non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO o in mancanza da QUATTRORUOTE o altra rivista specializzata.
Art. 16 - Validità dell'assicurazione
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:
• che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente in quanto l'Assicurato era in missione o servizio per lo stesso;
• data e luogo della trasferta;
• generalità del dipendente, o altra persona prevista nell'art. 13
• dati individuali del veicolo sinistrato e di altri eventuali veicoli coinvolti.
Art. 17 - Colpa grave
La Società risponde dei danni subiti dai veicoli assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o del conducente.
Art. 18 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia e Cecoslovacchia e per tutti gli Stati previsti dalla Carta Verde.
Art. 19 – Obblighi in caso di sinistro
I sinistri devono essere denunciati dal Contraente o dall’Assicurato alla Società entro
30 giorni da quando l’Ufficio addetto alla gestione delle pratiche assicurative del Contraente ne è venuto a conoscenza .
Rimane inteso che :
a) in caso di sinistro dovuto ad incendio doloso, furto o evento sociopolitico , l’assicurato dovrà presentare denuncia all’Autorità di Polizia
b) in caso di sinistro che ricade in regime di Convenzione C.I.D. , l’assicurato dovrà produrre alla Società copia del modulo di constatazione amichevole , firmato da entrambe le parti coinvolte
c) in tutti gli altri casi , l’assicurato dovrà redigere una dichiarazione , dalla quale risulti una completa descrizione del fatto , dell’indicazione del luogo , data , ora di
accadimento , di eventuali testimoni o pubblici ufficiali presenti , dei danni subiti dal veicolo , nonché di ogni altro elemento atto a consentire la più esauriente ricostruzione del sinistro.
Alla denuncia, che deve contenere un quantificazione approssimativa del danno, deve essere allegata la documentazione di cui ai punti a) , b) o c) soprariportati.
Art. 20 - Determinazione dell'ammontare dei danni
L'ammontare del danno è dato:
• in caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO o in mancanza da QUATTRORUOTE od altra rivista specializzata.
• in caso di danno totale, la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO o in mancanza da QUATTRORUOTE od in mancanza altra rivista specializzata, dedotto il valore di recupero.
Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.
Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
Art. 21 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - in caso di disaccordo - mediante un Collegio Arbitrale che risiede presso il Broker incaricato. I periti sono nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente ed in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale di Xxxxxxx.
I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito é a carico della Società e del Contraente in parti uguali.
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla trasmissione della denuncia del sinistro correlata da quella all'Autorità Competente ( limitatamente per eventi sociopolitici, furto e incendio doloso) con riserva della Società di ripetere dal Contraente alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A. le eventuali somme corrisposte.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato, se diverso.
Per i danni verificatisi all’estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in euro.
Art. 22 - Obbligo di salvataggio e di conservazione
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.
L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
E’ fatto obbligo all’Assicurato di tenere il veicolo danneggiato a disposizione del perito incaricato dalla Società , per un periodo di 8 giorni lavorativi dalla data di presentazione della denuncia alla Contraente.
Durante tale periodo , l’Assicurato potrà far eseguire le riparazioni urgenti e necessarie per l’immediato utilizzo del veicolo.
L’assicurato è altresì tenuto ad offrire la massima collaborazione al perito incaricato dalla Società per gli accertamenti e gli eventuali sopralluoghi.
Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 24 – Rinuncia alla Rivalsa
La Società rinuncia ad esercitare la rivalsa a sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso di dolo.
Art.25 – Pagamento del premio e regolazione del premio
Il premio, comprensivo di imposte é anticipato in € risultante
dall’applicazione di € per chilometro percorso da ciascun veicolo, sulla base di
un preventivo di Km. 20.000 annui.
Detto premio anticipato rappresenta anche il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.
Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili , esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all’esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premio , fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla presentazione al Contraente della appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all’annualità da regolare, nella stessa
proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l’intero premio dovuto (anticipo più conguaglio), fermo il suo diritto ad agire giudizialmente nei confronti del Contraente. Non si applicherà la regola di cui sopra qualora gli elementi variabili non diano origine ad una differenza attiva a favore della Società.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all’annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l’intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 26– Obbligo di rendicontazione dei sinistri
La Società si impegna a fornire con cadenza semestrale il tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificandone per ciascun sinistro :
- numero del sinistro della Società
- data di accadimento
- nome della controparte
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
- importo liquidato
- importo a riserva
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate
Art. 27 - Coassicurazione e Delega
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
Dichiarazione del Contraente agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile , il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni di Assicurazione qui sotto richiamati :
Art. 6 Recesso per sinistro Art. 10 Foro competente Art. 11 Altre assicurazioni Art. 14 Esclusioni
Art. 19 Obblighi in caso di sinistro Art. 23 Esagerazione dolosa del danno.
IL CONTRAENTE