Obbligo formativo Clausole campione

Obbligo formativo. L’obbligo formativo, a norma dell’Art. 68 della Legge n. 144/99, deve essere assolto fino all’età di 18 anni, all’interno di tre possibili percorsi: nella scuola, nella formazione professionale e nell’apprendistato. Tale opportunità, riducendo gli abbandoni precoci del sistema scolastico e formativo, assume una valenza rilevante per i giovani in situazione di handicap e, pertanto, ad essi il sistema scolastico e quello formativo devono garantire una risposta tempestiva ed adeguata, attraverso l’attuazione degli interventi del Diritto allo studio ed una puntuale programmazione dei percorsi individuali da parte dei Gruppi di lavoro di Istituzione scolastica e formativa, dei Gruppi operativi, dell’Ausl e della Provincia. Nel dettaglio, valgono le indicazioni operative degli artt. 21 e 22 dell’Accordo Provinciale.
Obbligo formativo. L'impegno formativo dell'apprendista sarà pari a centoventi ore annue. Al 2° livello di co ntrattazione po trà essere stabilito un differente imp egno formativo e spe cifiche modalità d i s volgimento della for mazione interna ed ester na, in c oerenza c on le cad enze de i periodi la vorativi, ten endo conto d elle e sigenze d eterminate d alle fluttuazioni st agionali dell'attività. Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge. Le attiv ità f ormative sv olte presso gli Is tituti di f ormazione o gli E nti bilater ali c osì come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È in facoltà dell'azienda anticipare in parte le ore di for mazione pr eviste pe r gli a nni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Obbligo formativo. L'apprendistato è uno dei percorsi per assolvere l'obbligo formativo. Ricordiamo che per i giovani fino a 18 anni è previsto l'obbligo formativo che può essere assolto in tre percorsi: 1.nel sistema di istruzione scolastica;
Obbligo formativo. L'impegno formativo dell'apprendista dalla correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista con le seguenti modalit�. Al 2� livello di contrattazione potr� essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalit� di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attivit�.
Obbligo formativo. L’Art. 68 della L. n. 144/99 istituisce l’obbligo di frequenza di attività formative fino all’età di 18 anni e prevede che l’Obbligo Formativo possa essere assolto all’inter- no di tre percorsi: • nella scuola • nella formazione professionale • nell’apprendistato Si intende con questa norma offrire a tutti i giovani una più ampia opportunità educativo-formativa, riducendo gli abbandoni precoci del sistema scolastico e for- mativo. Tale opportunità assume una valenza ancor più rilevante per i giovani in situazio- ne di handicap, ai quali in particolare il sistema scolastico e quello formativo devo- no garantire una risposta tempestiva ed adeguata attraverso la realizzazione di interventi di Diritto allo Studio e di una puntuale programmazione dei percorsi individuali da parte dei Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica e formativa, dei Gruppi Operativi, dell’AUSL e della Provincia.
Obbligo formativo. Gli apprendisti dovranno obbligatoriamente svolgere almeno 120 ore medie annue di impiego formativo extra lavorativo. Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge.
Obbligo formativo. 1. Sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati. 2. Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. 3. Assolve l’obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di E.C.M.

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  • Normativa di riferimento Si riportano nel presente paragrafo i principali riferimenti in termini di normativa e standard internazionali: • Art. 615 Codice Penale – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; • Raccomandazione CE n. 89/9 –lista minima e lista facoltativa in materia di reati informatici; • Legge 23 dicembre 1993 n. 547 - Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica; • ▇.▇▇▇. 29/12/92 n.518 - pirateria di software (in attuazione della direttiva 91/250/CE – tutela giuridica dei programmi per elaboratore); • Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed integrata dal D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 e D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169; • D.P.C.M. 15 febbraio 1989 - Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche; • L. 489/93 e 549/95 – registrazione dati; Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 - Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; • Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" • Legge 626/96 e L. 242/96 – Sicurezza sul lavoro; • D. Lgs. 28/12/2001 n. 467 norme penali a tutela della riservatezza dei dati personali; • Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche); • Direttiva del P.C.M. del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. n°69 del 22 marzo 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”; • DCPM del 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione e successiva circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente circolare di DigitPA n. 59 del 2011; • Eventuali successive modificazioni delle norme di riferimento; • Ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile. Si precisa inoltre che la proprietà intellettuale dei dati e delle configurazioni necessarie all’utilizzo o frutto dell’utilizzo dei servizi oggetto della presente fornitura restano di proprietà dell’Amministrazione contraente.

  • Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Contesto normativo Diritto dell’Unione

  • Sistema informativo I servizi oggetto di questo capitolato richiedono che il Fornitore possegga un proprio Sistema Informativo con cui gestire i dati anagrafici, le attività di Contact center e le altre attività concernenti l’erogazione dei servizi. Per le caratteristiche generali (requisiti), i criteri di strutturazione (anagrafi e archivi, procedure e funzioni), le modalità di aggiornamento e le schede informative relative alle classi tecnologiche gestite dal Sistema Informativo, si fa riferimento ai requisiti dettati dalla norma UNI 10951. Il sistema informativo deve essere coerente con quanto proposto in Offerta tecnica, nel paragrafo “SISTEMA INFORMATIVO” della Relazione “SERVIZI GENERALI”. Il Sistema Informativo dovrà essere basato su una architettura hardware/software tale da adeguarsi, con la massima flessibilità, alle necessità delle varie tipologie di utilizzatori; le modalità d’uso e di accesso alle funzionalità disponibili dovranno rispettare gli standard più diffusi e conosciuti in modo da consentire un immediato utilizzo ed uno sfruttamento ottimale. La strutturazione del sistema dovrà esplicitare oltre che la struttura dati, anche i livelli e le modalità di accesso degli utenti al database. Il Sistema Informativo deve essere strutturato per consentire la gestione informatizzata e, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività di: • Collegamento telematico tra Amministrazione e Fornitore al fine di rendere possibile un costante interfacciamento per la gestione operativa delle attività attraverso un supporto on-line; • Informatizzazione di tutte le informazioni, quali ad esempio la calendarizzazione e la documentazione inerente il programma di Manutenzione, il programma di Interventi ed il PDS; tutte le informazioni debbono essere disponibili in formato elettronico, on-line, compilate e firmate dal manutentore, ove necessario; • Informatizzazione di tutte le informazioni e della documentazione inerente Verbali di Controllo e Rapporto di Intervento; tutte le informazioni possono, se proposte in fase di offerta tecnica, essere disponibili in formato elettronico, on-line, compilate e firmate dal manutentore, ove necessario; • Accessibilità da remoto, e in qualunque momento, al Direttore dell’esecuzione o ad altro personale dell’amministrazione, a tutte le informazioni ivi contenute; • Redazione di una reportistica puntuale e tracciamento dello storico; • Formazione e costante aggiornamento dell’Anagrafe tecnica (componenti, attrezzature ecc) come indicata al successivo art. 4.1.3; • Integrazione del sistema con il servizio di pronto intervento e contact center e gestione del flusso informativo. Tutte le attività di raccolta, inserimento, aggiornamento e gestione dei dati richiesti nei punti sopra elencati sono comprese nel servizio richiesto al Fornitore e retribuite dal canone. Il Fornitore è obbligato a erogare adeguata formazione e supporto al personale dell’Amministrazione titolato ad accedere al software, che potrà riguardare ad esempio le principali funzionalità del software, le eventuali competenze informatiche specifiche necessarie alla corretta consultazione dei dati, la presentazione del manuale d’uso ecc.. Tale sistema dovrà essere, a cura del Fornitore: • progettato o selezionato tra i prodotti disponibili sul mercato; • realizzato o acquisito e configurato e personalizzato in funzione del Servizio; • reso accessibile all’Amministrazione per tutto il periodo di vigenza del contratto, unitamente alla cessione delle licenze software minime necessarie alla gestione ed all’analisi dei dati alla scadenza, a seguito di esplicita richiesta; • gestito e costantemente implementato per tutta la durata della Convenzione e dei singoli OF/OAF; • reso accessibile via web tramite l'utilizzo dei più diffusi browser di navigazione (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, etc...) senza necessità di installare software aggiuntivi e indipendentemente dal Sistema Operativo installato sul dispositivo client. Tutti i dati prodotti per il periodo di vigenza del contratto sono di proprietà dell'Amministrazione e non potranno essere ceduti o messi a disposizione a favore di soggetti terzi senza specifici accordi con la stessa. Durante il periodo di vigenza del contratto l'Amministrazione potrà richiedere tali dati nei modi e nei formati ritenuti più opportuni attraverso funzionalità di esportazione che dovranno essere implementate e rese disponibili all'interno del sistema di controllo; tali dati dovranno essere disponibili con le stesse modalità, salvo implementazione di nuove funzionalità, anche successivamente alla scadenza del contratto. Al termine del rapporto contrattuale il Sistema perfettamente funzionante e tutti i dati ivi contenuti saranno lasciati nella disponibilità dell'Amministrazione. Il Sistema dovrà essere reso operativo entro la data di avvio del primo OF e dovrà essere aggiornato nel momento di esecuzione delle singole attività. L’eventuale mancato rispetto di tempi e prestazioni determinerà l’applicazione da parte dell’Amministrazione delle penali previste all'art. 20 dello schema unico di Convenzione. Il Fornitore nella gestione informatizzata delle informazioni e delle segnalazioni si impegna al rispetto degli obblighi sulla privacy di cui al GDPR n. 679/2016.