Occhialeria Clausole campione

Occhialeria. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. - La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. - Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese. Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali. Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.

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  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte- stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. » — l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».

  • Corrispettivo dell’appalto 1. In considerazione del ribasso offerto in fase di gara, per il pieno e perfetto adempimento del presente Contratto sarà corrisposto all’Appaltatore l’importo di Euro 31.966,00= (leggasi trentunomila- novecentosessantasei/00 euro) – oltre IVA nella misura di Legge per la quale trova applicazione la modalità di “split payment” di cui all’art. 1 comma 629 della L. 190/2014 –, di cui euro 31.379,82= (leggasi trentumilatrecentosettantanove/82 euro) per lavori, somma risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sull’elenco prezzi allegato al computo metrico/progetto nonché euro 586,18= (leggasi cinquecentottantasei/18 euro) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati sulla base del Prezziario regionale di riferimento e deducibili dal computo metrico/progetto dell’intervento.=========================== 1bis. il progetto in questione prevede nuovi prezzi di opere compiute non contemplate nel prezzario di riferimento della Regione Toscana di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 1386 del 11/12/2017, ma desunte da apposite analisi dei prezzi alle quali è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, allegate al progetto e che fanno parte integrante del presente contratto (All.F),= 1ter. I fondi necessari ai pagamenti relativi al presente Contratto derivano, per l’effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 6, del D.L. 98/2011, da appositi ordini di accreditamento - ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e dell’assenso dell’Agenzia del Demanio, in ordine alle somme assegnate.================= 2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con successiva verifica finale della effettiva misura.=============================================== 3. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi preso a riferimento per il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, sono vincolanti per l’Appaltatore per le specifiche tecniche 16e la descrizione delle categorie di lavoro previste e per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ordinate ed autorizzate dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. =============================== 4. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito dalla Stazione Appaltante a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato nell’art. 16 del presente Contratto, secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento conformemente a quanto prescritto nel Titolo IX del D.P.R. 207/2010. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto di ciascuna rata, a garanzia di eventuali inadempienze contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell’ultima rata di saldo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.=========================================== 5. Le fatture dovranno essere intestate al Provveditorato Interregionale OO. PP. Toscana - Marche - Umbria ▇▇▇ ▇▇’ ▇▇▇▇▇ ▇°▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇ – codice fiscale 80027890484.===================== Nell’ambito del presente contratto, con riferimento al citato art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i gruppi delle categorie ritenute omogenee sono le seguenti: OG1 (edifici civili ed industriali) come indicato all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto dell’intervento.========================================= 6. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi degli artt. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;==== 7. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento.========================================= 8. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP non può superare i 30 (trenta) giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che può essere emessa dall’Appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento.================================= 9. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.========================= 10. Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante, qualunque sia l’ammontare, all’Appaltatore e dello svincolo della polizza assicurativa n. 000213/110026966 indicata in premessa, di cui all’art. B.4. del Capitolato speciale di appalto.======================= 11. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.======================= 12. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.