Common use of Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) Clause in Contracts

Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purchè in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti; B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. lgs 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D. lgs 23 febbraio 2000 n. 38. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia; La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222. Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: - i lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 196/97, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera A) e quelli descritti nel presente capoverso.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purchè in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare pagare, a titolo di risarcimento (capitalecapitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: A) a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché modifiche, e dell’art. 13 del decreto legislativo 23/02/2000 D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 3838 e s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendentidipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e X.Xxx; B) b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. lgs 23/02/2000 del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A), ) per morte e o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D. lgs 23 febbraio 2000 n. 38personali. L'assicurazione R.C.O. comprende le malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato, con esclusione di asbestosi e silicosi. Questa garanzia è efficace anche per le malattie insorte in data precedente alla stipula della presente assicurazione, ma non antecedente al 31.12.2006, a condizione che il risarcimento venga chiesto al Contraente per la prima volta in vigenza del presente contratto. Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali. L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge elegge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se non in regola, che tale irregolarità derivi ciò deriva da accertata, involontaria errata inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia; La garanzia R.C.O. vale anche per azioni o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222. Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: - i lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 196/97, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera A) e quelli descritti nel presente capoversonuove posizioni INAIL.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purchè in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare pagare, a titolo di risarcimento (capitalecapitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: A) A. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché modifiche,e dell’art. 13 del decreto legislativo 23/02/2000 D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 3838 e s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendentidipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e X.Xxx; B) B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. lgs 23/02/2000 del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A), ) per morte e o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D. lgs 23 febbraio 2000 n. 38personali. L'assicurazione R.C.O. comprende le malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato, con esclusione di asbestosi e silicosi. Questa garanzia è efficace a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi non antecedentemente il 31.12.2011. L’estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tanto l'assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge elegge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se non in regola, che tale irregolarità derivi ciò deriva da accertata, involontaria errata inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia; La garanzia R.C.O. vale anche per azioni o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222. Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: - i lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 196/97, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera A) e quelli descritti nel presente capoversonuove posizioni INAIL.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purchè in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con Contraente assicurato e gli obblighi dell'assicurazione di legge, assicurati aggiuntivi di quanto questi sia tenuto siano tenuti a pagare pagare, a titolo di risarcimento (capitalecapitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: A) A. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché modifiche, e dell'art. 13 del decreto legislativo 23/02/2000 D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 3838 e ss.mm.ii., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendentidipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e X.Xxx. e ss.mm.ii.; B) B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D. lgs 23/02/2000 del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A)) per morte o lesioni personali. L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato, con esclusione di asbestosi e silicosi. Questa garanzia è efficace a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi non antecedentemente il 31.12.2013. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali conseguenti: ⇨ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’Ente; ⇨ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per morte omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’Ente; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolata sulla base di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione; ⇨ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali. ⇨ direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della tabella legge 12 giugno 1984, n. 222 e ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D. lgs 23 febbraio 2000 n. 38vigenti Leggi Regionali. L'assicurazione R.C.O. RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato il Contraente e/o Assicurati aggiuntivi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge elegge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se non in regola, che tale irregolarità derivi ciò deriva da accertata, involontaria errata inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia; La garanzia R.C.O. vale anche per azioni o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222. Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: - i lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 196/97, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera A) e quelli descritti nel presente capoversonuove posizioni INAIL.

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