POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
Allegato F)
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI FERRARA |
XXXXXX XXXXXXXXX, 0 |
00000 XXXXXXX |
C.F. 00297110389 |
CIG 51091858D5 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30.06.2013 |
Alle ore 24.00 del : | 30.06.2016 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
30.06
Alle ore 24.00 di ogni
DEFINIZIONI
I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:
Società/Compagnia/Impresa: La Compagnia assicuratrice
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione
Polizza: Il documento che prova l’Assicurazione
Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione
Assicurato: Il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa, ovvero il Contraente, i dipendenti del contraente, e tutte le persone
delle quali il Contraente sia tenuto a rispondere
Broker AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne
Appaltatore: Il soggetto al quale l'Assicurato cede la esecuzione di lavori
Operatori: I soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricati od autorizzati dal Contraente a partecipare ad attività o
lavori oggetto dell’assicurazione
Cose/Beni: Sia gli oggetti materiali, compresi valori, che gli animali e le piante
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Franchigia/minimo e massimo non indennizzabile:
La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente
Scoperto: La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico del Contraente
agli aventi diritto
Risarcimento e/o indennizzo: La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, all’Assicurato e/o
e s.m.i.
Lavoratori Parasubordinati: I soggetti INAIL come definiti dall’Art. 5 del D.Lgs 23/02/2000 n. 38
Lavoratori Interinali: I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 24/06/1997
n. 196. e s.m.i.
Retribuzioni Lorde: Tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati
ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al
xxxxx di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale
Danni Patrimoniali: Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è
conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose
Comunicazioni:
Per comunicazioni alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata,
alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione
1. MASSIMALI MASSIMALI R.C.T.
Euro 3.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
Euro 3.500.000,00 per ogni persona;
Euro 3.500.000,00 per danni a cose e/o animali.
MASSIMALI R.C.O.
Euro 3.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
Euro 1.500.000,00 per ogni persona.
2. DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata del contratto è convenuta in anni 3 (tre), con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2013, frazionamento al 31/12 e 30/06 di ogni anno, e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2016, senza obbligo di disdetta.
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 (novanta) giorni prima della suddetta scadenza.
Alla scadenza del 30/06/2016 il Contraente avrà altresì la facoltà di richiedere una proroga delle garanzie assicurative per ulteriori 120 (centoventi) giorni, al fine di permettere l’espletamento di nuova gara. La notifica alla Compagnia aggiudicataria dovrà avvenire almeno 30 (trenta) giorni prima del termine del contratto. Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 120/365 del premio annuale.
Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo accordo della Società. Tale facoltà deve essere esercitata con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio.
Garanzia opzionale (in caso di accettazione da parte della Società della seguente variante migliorativa di cui al disciplinare di gara la presente clausola verrà inserita in polizza)
Inoltre il Contraente, nell’ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale o alle successive, si riserva la facoltà di disporre la proroga dell’assicurazione, ai fini dell’espletamento delle operazioni di gara per la stipulazione del nuovo contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale. Tale proroga dovrà essere comunicata all’Assicuratore in forma scritta entro la scadenza contrattuale.
3. PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.
Decorso questo ulteriore termine l’assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze sopra richiamati.
4. CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio di polizza viene calcolato in base al tasso del……… pro mille (comprensivo di accessori ed imposte) applicato ad un preventivo retribuzioni lorde erogate paria € 36.000.000,00.
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
5. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’attività esercitata dal Contraente consiste nell’esercizio di una Amministrazione Comunale nelle forme ed i modi previsti dalla Legge, ed esercita le competenze e le funzioni istituzionalmente previste, comprese le attività indicate nello Statuto e nei Regolamenti, nonché quelle esplicate a nuovo e non svolte al momento della stipula del contratto, nessuna esclusa né eccettuata.
La garanzia è pertanto operante per tutte le attività e le prestazioni che l’Assicurato gestisce ed eroga (in applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi, delle determine, di ordinanze, disposizioni, ecc. dei ruoli competenti) sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge.
Sono comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, collegate e conseguenti (nulla escluso né eccettuato), ovunque e da chiunque svolte, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.
Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi (persone fisiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.
La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 1.2 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori - Altre assicurazioni
L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.
In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 1.4 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 1.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R., indirizzata, - rispettivamente - al Contraente o alla Compagnia.
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte di legge entro 30 giorni.
Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal presente contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.
Garanzia opzionale (in caso di accettazione da parte della Società della seguente variante migliorativa di cui al disciplinare di gara la presente clausola verrà inserita in polizza)
Inoltre il Contraente, nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per recesso per sinistro, si riserva la facoltà di disporre la proroga dell’assicurazione, ai fini dell’espletamento delle operazioni di gara per la stipulazione del nuovo contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale. Tale proroga dovrà essere comunicata all’Assicuratore in forma scritta entro la scadenza contrattuale.
Art. 1.7 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 1.8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.10 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 1.11 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 1.12 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società ai sensi dell’art. 1911 del C.C.:
1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
5. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Art. 1.13 Clausola broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Beoker AON S.p.A., regolarmente iscritto alla Sezioe B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 9% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Xxxxxx, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del
D. Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
Art. 1.14 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha la propria sede legale, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 1.15 Frazionamento del premio
Il premio se viene pagato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 30.06 e il 31.12 di ogni anno, senza che ciò comporti un aggravio di premio per la Contraente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RCT/O
Art. 2.1 Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali
• distruzione e deterioramento di cose
in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale è stipulata l'assicurazione.
Art. 2.2 R. C. Personale
2.2.1) Salvo quanto previsto dall’art. 2.3 “Rinuncia alla rivalsa” la garanzia si intende estesa, salvo le ipotesi di dolo, alla Responsabilità civile personale dei dipendenti e degli operatori del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività e delle mansioni professionali svolte su incarico e/o autorizzazione del Contraente, e ciò entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia RCT, con l'eccezione di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri dipendenti, nel qual caso il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia di RCO. Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali sopra previsti che restano ad ogni effetto unici anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con il Contraente o fra di loro.
2.2.2) Limitatamente ai danni che cagionino morte, lesioni personali o danneggiamento di cose, la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale degli Amministratori, Direttore Generale e del Segretario Generale/Comunale, per danni involontariamente cagionati a terzi in occasione di attività connesse all’espletamento del proprio mandato e/o delle proprie mansioni di ufficio.
Art. 2.3 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le spetta ai sensi dell’art. 1916 CC., nei confronti di dipendenti, collaboratori e operatori in genere, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, e salvo il caso di dolo.
Art. 2.4 Novero dei terzi e persone non considerate terzi
Ai fini della presente assicurazione, sono considerati terzi tutti i soggetti diversi dal Contraente, ad eccezione, ai fini della sola assicurazione RCT, dei dipendenti del Contraente soggetti all’INAIL per legge e dei lavoratori parasubordinati soggetti all’INAIL per legge, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Tuttavia, detti dipendenti ed i lavoratori parasubordinati devono intendersi considerati terzi:
a) quando non subiscano il danno in occasione di lavoro;
b) in tutti i casi di danni che riguardino cose.
Art. 2.5 Danni esclusi dalla garanzia RCT
L’assicurazione RCT non comprende i danni:
1) per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D. Lgs. 209/05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
2) da furto, salvo quanto previsto all’art. 2.9 “Delimitazioni” punto 5 “danni da furto di cose consegnate e non consegnate”;
3) derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all’attività dell’Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l’osservanza delle norme vigenti in materia;
4) conseguenti ad inquinamento, non causato da evento di natura accidentale e/o improvvisa, dell'aria dell'acqua o del suolo;
5) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
6) derivanti dalla proprietà e\o gestione di discariche di rifiuti di qualunque tipo;
7) derivanti direttamente o indirettamente dall’esposizione e\o contatto con l’asbesto e l’amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e\o trasformati;
8) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura ,componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000);
9) alle opere o alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
10) provocati dalla rete fognaria che non siano conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture;
11) derivanti, per quanto riguarda i soli fabbricati, da rigurgito di fogne che non siano conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture;
12) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
13) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
Art. 2.6 Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche,e dell’art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e X.Xxx;
B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte o lesioni personali.
L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato, con esclusione di asbestosi e silicosi. Questa garanzia è efficace a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi non antecedentemente il 31.12.2011. L’estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto l'assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Art. 2.7 Xxxxx esclusi dalla garanzia RCO
La garanzia RCO non vale:
1) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2) derivanti direttamente o indirettamente dall’esposizione e\o contatto con l’asbesto e l’amianto, nonché derivanti da campi e onde elettromagnetiche, oppure organismi o prodotti geneticamente modificati e\o trasformati;
3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.) ovvero da produzione, detenzione di sostanze radioattive fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti
radioattive necessarie all’attività dell’Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l’osservanza delle norme vigenti in materia;
4) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione.
Art. 2.8 Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero, escluso USA/Canada, per garanzia RCT e mondo intero per garanzia RCO.
Art. 2.9 Delimitazioni di garanzia
2.9.1) danni da incendio
Relativamente ai danni a cose e beni di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose e dei beni di proprietà dell’Ente assicurato o dallo stesso detenuti, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo di Euro 750.000,00. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio sullo stesso rischio, purché valide ed operanti.
2.9.2) danni da inquinamento accidentale
Relativamente ai danni derivanti da inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e/o improvvisa, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 750.000,00.
L’assicurazione comprende altresì, nei limiti sopra esposti, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l’obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.
2.9.3) interruzioni o sospensioni di attività
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 750.000,00.
2.9.4) danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati
Relativamente ai danni cagionati ai beni che l’Assicurato Contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, la presente garanzia è prestata fino a un massimo risarcimento di Euro 260.000,00 per sinistro.
2.9.5) danni a beni consegnati e non consegnati
A parziale deroga dell’art. Art. 2.5 – “Xxxxx esclusi dalla garanzia RCT” la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni portati nei presidi e nelle strutture del contraente, consegnati o non consegnati; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo pari di Euro 260.000,00.
Art. 2.10 Precisazioni di garanzia
A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l’assicurazione comprende espressamente:
a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti;
b) la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatti cagionati da terzi di cui l’Assicurato stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge;
c) la responsabilità civile derivante dall'uso di beni e/o attrezzature in proprietà e/o in uso e/o custodia al Contraente, ovunque collocate;
d) la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande, anche distribuiti con macchine automatiche;
e) la responsabilità civile derivante all’Assicurato, per le attività svolte dal proprio personale, nell’ambito di apposite convenzioni, e/o per prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati;
f) la responsabilità civile derivante all’assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati e beni immobili, comunque destinati, compresi campi da gioco, centri sportivi, nonché dei loro impianti fissi.
L'operatività della presente polizza è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini, boschi, alberi, piante (compreso l’abbattimento delle stesse), antenne, recinzioni, cancellate, strade, ponti, fossi, canali, aree in genere e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti, compresi quelli di depurazione, reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all'attività assicurata, comprese le attività di manutenzione, anche straordinaria, gli ampliamenti, le sopraelevazioni o le demolizioni; restando però fermo il diritto dell'Assicuratore di procedere in via di rivalsa nei confronti delle ditte terze esecutrici dei lavori.
La garanzia è inoltre espressamente estesa ai danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;
g) la responsabilità civile derivante al Contraente sia nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi in genere, sia per danni cagionati a terzi da amministratori, segretario, dipendenti e/o operatori in relazione alla guida di veicoli, purché non di proprietà del Contraente, e compresi i danni ai trasportati su di essi;
h) la responsabilità civile derivante al Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, segretario, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione;
i) la garanzia si intende altresì operante, salvo le ipotesi di dolo, per la responsabilità civile personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, volontari, compresi quelli in servizio civile e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell’Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
j) la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla circolazione di veicoli non a motore, compresi i velocipedi e tricicli;
k) la responsabilità civile derivante agli Assicurati dall’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
l) la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione, partecipazione ad esposizioni, fiere, sagre, mostre e mercati, spettacoli, manifestazioni ed iniziative per la comunità, comprese le attività di allestimento e smontaggio degli stands;
m) la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione di corsi, convegni, seminari, e congressi ed attività correlate;
n) la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione e/o dal patrocinio di manifestazioni e iniziative che abbiamo una valenza culturale e/o collettiva e/o sociale e/o religiosa, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fiere, mostre, spettacoli, concerti, esibizioni, visite guidate, gite, iniziative sportive, tornei e competizioni, manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni se organizzate dal Contraente, esclusi i danni derivanti dall’uso di fuochi pirotecnici;
o) la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni subiti dai veicoli degli amministratori, del segretario, dei dipendenti o di terzi parcheggiati o in sosta nell’ambito di aree di pertinenza dell’assicurato e delle quali sia esso responsabile;
p) la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio dell’attività di protezione civile previste dalle Leggi o da Regolamenti, organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato e/o da volontari;
q) la responsabilità civile derivante all’assicurato dalle attività svolte dal servizio di Polizia Municipale, compreso l’uso di armi da fuoco, e delle attività connesse e ricomprese nel Regolamento comunale e sue successive modificazioni;
r) la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’installazione e dalla gestione di posizioni di telelavoro;
s) la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esistenza, nell’ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado;
t) la responsabilità civile derivante dall’attività svolta per la tutela del suolo, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, la prevenzione delle calamità naturali;
u) la responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole comunali e non, scuole materne, asili nido e CRE (Centri Ricreativi Estivi), corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), centri di assistenza sociale, per l’infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d’arte, case, alberghi, mense, spacci, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorchè gestito da terzi nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività. Si intende compresa anche la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E’ garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente e, gli organi collegiali.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.1 Franchigia a carico del Contraente - gestione degli scoperti e delle franchigie
Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia frontale di
€ 150.000,00 per ciascun sinistro a carico del Contraente, e franchigia aggregata annua di € 1.500,00, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti superiore alla franchigia frontale.
In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l’intero importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) e con cadenza semestrale gli importi delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto al Contraente, che effettuerà il pagamento entro 45 giorni, che decorreranno dal ricevimento del corretto documento emesso dalla Compagnia.
Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, nel quel caso la Compagnia richiederà al Contraente l’intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.
Art. 3.2 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto o all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell’Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto, ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C.
L’obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi o vi sia attivazione di un’Autorità Giudiziaria.
Per la sola garanzia RCO – art.2.6 delle Condizioni di Assicurazione RCT/RCO – l’obbligo di denuncia riguarda solo ed esclusivamente i seguenti casi: a) il ricevimento di avvio di inchiesta amministrativa o giudiziaria; b) il ricevimento di richiesta di risarcimento o notifica di azione legale da parte di membri del personale, o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga spettantele ai sensi di Legge.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del C.C.
La Società è tenuta a contestare alla Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.
Art. 3.3 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.
Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo con il Contraente.
I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.
La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 3.4 Modalità di gestione dei sinistri.
Premesso che l’assicurazione opera con l’applicazione della franchigia contrattualmente prevista a carico del Contraente per ciascun sinistro, il Contraente stesso è tenuto a comunicare alla Compagnia tutti i sinistri, così come definiti dalla presente polizza, ai sensi del predetto Art. 3.2 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro - assolvendo alle previsioni di cui agli artt. 1913 e 2952 del C.C.
Il Contraente si impegna ad istruire compiutamente tutti i sinistri regolarmente denunciati alla Società, fornendo ogni elemento utile in suo possesso.
Si conviene che la Società e il Contraente condivideranno con cadenza quantomeno annuale, o comunque a seguito di specifica e motivata richiesta del Contraente, lo stato di avanzamento e l’evoluzione dei sinistri, mediante incontri o attraverso reciproche e documentate comunicazioni.
Art. 3.5 Informativa sui sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza annuale, ed anche in caso di richiesta da parte del Contraente, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n. attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell’importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell’importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito).