OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Perdita d’Impiego Clausole campione

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Perdita d’Impiego. L’Impresa rimborserà all’Assicurato una somma pari alle fatture emesse dal Contraente, al lordo di eventuali sconti, con un massimo di euro 1.000,00 per sinistro, con un massimo di due sinistri per l’intero periodo pluriennale di durata della singola copertura. La presente garanzia opera esclusivamente nei confronti dei soggetti che, al momento dell’adesione alla polizza, congiuntamente:  s iano lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  a bbiano superato il periodo di prova;  a bbiano un contratto di lavoro che preveda almeno 20 ore lavorative a settimana. La presente garanzia opererà esclusivamente a seguito della perdita di impiego non volontaria con durata superiore a 30 giorni, non conosciuta e non prevedibile al momento dell’adesione alla copertura assicurativa. La presente garanzia opererà limitatamente a seguito di massimo due perdite di impiego non volontarie con durata superiore a 30 giorni, non conosciute e non prevedibili al momento dell’adesione alla copertura assicurativa. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente alla perdita di impiego non volontaria, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività regolarmente remunerata di altra natura, nulla sarà più dovuto a bimestre successivo rispetto al bimestre relativo alla nuova assunzione. decorrere dal L’operatività della presente copertura prevede un periodo minimo intercorrente tra l’adesione alla polizza e la perdita di impiego non volontaria pari a 30 gg (c.d. periodo di carenza). L’Impresa, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste nel presente articolo, provvede al rimborso della somma fatturata bimestralmente dalla Contraente, p er un periodo massimo di 11 mesi ed a concorrenza del massimale assicurato. Dopo due sinistri la copertura si intende automaticamente cessata. La presente garanzia opera anche in favore di quei soggetti che al momento dell’adesione alla polizza siano disoccupati, si trovino in Cassa Integrazione (ordinaria o straordinaria) o usufruiscano di qualsivoglia incentivo all’occupazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di solidarietà, la c.d. “mobilità” e simili, a condizione che il coniuge o il convivente (risultante dallo stato di famiglia) si trovi nella condizione lavorativa indicata al secondo capoverso del presente articolo. In tale ultima ipotesi, l’operatività della garanzia è subordinata alla documentata perdita di impiego non volontaria del predett...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).