Lavoro subordinato Clausole campione

Lavoro subordinato. 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva della impresa.
Lavoro subordinato. Il campo di osservazione è riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli. Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione sono presi in considerazione esclusivamente i lavoratori degli Enti pubblici economici*. Sono considerati come collettivi separati sia i lavoratori somministrati sia i lavoratori a chiamata (c.d. intermittenti), non distinguendo però rispetto alla tipologia contrattuale (determinato, indeterminato). Oggetto di rilevazione sono i flussi, vale a dire i movimenti dei rapporti di lavoro – assunzioni, cessazioni, trasformazioni – che intervengono nel periodo di riferimento. La contabilità dei flussi non coincide con quella dei lavoratori perché il medesimo lavoratore può risultare, nello stesso periodo di tempo, coinvolto in una pluralità di movimenti. L’intervallo di tempo considerato intercorre tra gennaio e l’ultimo mese delle dichiarazioni UNIEMENS disponibili. I nuovi rapporti di lavoro sono distinti in assunzioni a tempo indeterminato, assunzioni a termine, assunzioni in apprendistato, assunzioni stagionali, assunzioni in somministrazione e assunzioni con contratto intermittente; analoga distinzione è proposta per i rapporti di lavoro conclusi (cessazioni). Separatamente si dà conto anche delle variazioni contrattuali di rapporti di lavoro esistenti, distinte in trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine o stagionali e di contratti di apprendistato**. Le variazioni contrattuali non sono rilevate per i rapporti di lavoro in somministrazione ed intermittenti in quanto l’eventuale variazione contrattuale non modifica il numero dei rapporti attivati. I dati ricavati dalle dichiarazioni UNIEMENS differiscono da quelli pubblicati dal Ministero del lavoro, tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie, essenzialmente per il diverso campo di osservazione: in particolare questi ultimi includono tutti i rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato ma escludono le missioni dei rapporti di lavoro in somministrazione. Mentre i dati amministrativi sia di fonte UNIEMENS che di fonte Comunicazioni Obbligatorie contabilizzano eventi e quindi sono direttamente finalizzati a statistiche sui flussi, i dati Istat della rilevazione sulle forze di lavoro, basati su un’indagine campionaria continua condotta mediante interviste alle famiglie, sono dati di stock e hanno come obiettivo primario la stima della dimensione e delle caratteristiche dei principali aggregati dell’offer...
Lavoro subordinato. 1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato; e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui risiede l’impresa.
Lavoro subordinato. 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno civile in considerazione, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromo- bili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Lavoro subordinato. Il lavoro subordinato è regolato da un contratto di lavoro, che richiede la forma scritta, che
Lavoro subordinato. E’ prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, dietro retribuzione, a prestare lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto che assume su di sé l’organizzazione, il risultato e il rischio di tale lavoro
Lavoro subordinato. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx e Associati Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 6 10123 – Torino Tel. 000 000000 – Fax. 000 000000
Lavoro subordinatoIl contratto di lavoro artistico nel diritto del lavoro viene definito “speciale” in quanto non rientra nello schema e nel modello tipico del rapporto subordinato. La specialità del rapporto subordinato non altera però la presenza degli elementi essenziali propri di ogni rapporto di lavoro, e cioè la faciendi necessitas, l’one- xxxxxx e la subordinazione1. Il contratto di lavoro artistico o di scrittura è l’accordo che intercorre tra l’impresario, produttore, capo com- pagnia e l’artista , diretto a porre in essere un vincolo giuridico, avente per oggetto l’obbligo , per il primo il corrispondere una retribuzione e per il secondo di dare una prestazione artistica (art.2094 codice civile). Nel rapporto di lavoro subordinato, dunque, la presta- zione artistica è caratterizzata dall’inserimento del lavoratore nel complesso aziendale e nell’organizzazio- ne predisposta dal datore di lavoro, nonostante l’inter- mittenza del rapporto, all’interno della quale l’artista è sottoposto al potere direttivo disciplinare ed artisti- co dell'imprenditore (con riferimento, ad esempio, agli orari di lavoro, ai modi e tempi della prestazione), sul quale grava tutto il rischio dell'organizzazione dello spettacolo ed alla facoltà di protesta (clausola, quella della protesta, che consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro, quando le prestazioni dell’artista siano considerate negative, per incapacità dell’artista o per risultato insufficiente in dipendenza del giudizio del direttore artistico, dello stesso impre- sario o del xxxxxxxx0).
Lavoro subordinato. Nel rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore fornisce una prestazione che consiste in un comportamento, mentre l’appaltatore fornisce un opera ed un servizio (ovvero: un risultato). Inoltre, mentre l’appaltatore ha un’organizzazione di natura imprenditoriale, il lavoratore presta soltanto la propria attività e si trova inserito all’interno di un’organizzazione di cui non ha la responsabilità.
Lavoro subordinato. Secondo l’art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Secondo la Cassazione, oltre alla condizione di dipendenza serve anche l’etero direzione tra prestatore e datore di lavoro. In pratica, deve insorgere un vincolo gerarchico e un obbligo a recepire direttive nello svolgimento dei compiti. Poiché è difficile valutare tali caratteristiche, esistono dei parametri che aiutano a stabilire più oggettivamente la natura di un rapporto di lavoro: • poteri direttivi (istruzioni), di controllo (verifica) e disciplinari (sanzioni); • retribuzione periodica, a prescindere dal risultato economico aziendale; • i n s e r i m e n t o nell’organizzazione produttiva aziendale; • obbligo di comunicare presenze e assenze dal posto di lavoro; • strumenti del datore di lavoro per svolgere l’attività; • osservanza di un orario di lavoro; • necessità di concordare le ferie.