Oggetto dell’indagine. L’attività di riscossione delle entrate pubbliche è stata sollecitata, negli ultimi anni, a corrispondere ad esigenze non sempre fra loro conciliabili. Da un lato, si è confermato l’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, anche al fine di contenere il ricorso a misure di nuove o maggiori imposte; dall’altro, si sono invocate facilitazioni e allentamenti della “presa fiscale”, per tener conto delle situazioni di difficoltà dovute alla perdurante crisi economico-finanziaria. Ne sono conseguiti un’evoluzione altalenante della disciplina e un relativo indebolimento della posizione del creditore pubblico, che non ha favorito l’efficacia della gestione e la certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti, oltre ad un ridimensionamento dell’effetto di deterrenza del sistema1. La tematica della riscossione, in particolare delle entrate tributarie, che ne costituiscono la parte di gran lunga prevalente, è costantemente al centro dell’attenzione della Corte, che riferisce sull’andamento della relativa gestione nelle relazioni sul rendiconto generale dello Stato, in occasione dell’annuale giudizio di parifica (a cui comunque si fa rinvio per una più completa analisi della complessiva gestione delle entrate), nei rapporti di coordinamento della finanza pubblica, nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nonché in occasione delle periodiche audizioni parlamentari (tra le altre, l’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, nel 2015). Anche questa Sezione di controllo, in più occasioni, si è occupata dell’attività di riscossione delle entrate pubbliche (in particolare, nell’ultimo quinquennio: delib. n. 6/2011, “Programmi e risultati per il recupero delle rate di condono non versate”; delib. n. 12/2011, “Modalità di impiego delle garanzie fideiussorie in materia di crediti tributari e non tributari
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Oggetto dell’indagine. L’attività La Corte dei conti, con la relazione al Parlamento approvata con deliberazione 15 ottobre 2007, n. 19 di riscossione questa Sezione centrale di controllo sulla gestione delle entrate pubbliche è stata sollecitata, negli ultimi anni, a corrispondere ad esigenze non sempre fra loro conciliabili. Da un lato, si è confermato l’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, anche al fine di contenere il ricorso a misure di nuove o maggiori imposte; dall’altro, si sono invocate facilitazioni e allentamenti della “presa fiscale”, per tener conto delle situazioni di difficoltà dovute alla perdurante crisi economico-finanziaria. Ne sono conseguiti un’evoluzione altalenante della disciplina e un relativo indebolimento della posizione del creditore pubblico, che non ha favorito l’efficacia della gestione e la certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti, oltre ad un ridimensionamento dell’effetto di deterrenza del sistema1. La tematica della riscossione, in particolare delle entrate tributarie, che ne costituiscono la parte di gran lunga prevalente, è costantemente al centro dell’attenzione della Corte, che riferisce sull’andamento della relativa gestione nelle relazioni sul rendiconto generale amministrazioni dello Stato, in occasione dell’annuale giudizio ha già avuto modo di parifica sottoporre al controllo l’attività amministrativa finalizzata alla realizzazione del programma per lo sviluppo delle infrastrutture a “banda larga” nelle aree del Mezzogiorno approvato dal Cipe con delibera n. 83 del 13 novembre 2003. In quell’occasione si rilevò che alla data del 31 dicembre 2006, primo dei tre anni previsti dal piano di rete (a cui comunque si fa rinvio per una più completa analisi della complessiva gestione delle entrate2006/2008), nei rapporti era stato portato a compimento il 29,56 per cento delle opere programmate ed erano state impiegate risorse finanziarie pari al 32,04 per cento di coordinamento quelle preventivate. L’indice di copertura della finanza pubblicabanda larga nelle aree comunali risultava pari al 23 per cento, nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia mentre la copertura in fibra ottica delle coperture adottate e sulle tecniche centrali telefoniche non aveva superato il 20 per cento. Si rilevava anche un ingente accumulo di quantificazione residui passivi, determinato da ridotte disponibilità di cassa. Sotto il profilo dell’andamento economico degli oneriinterventi, si riscontrava che dai docu- menti di rendicontazione inviati da Infratel Italia s.p.a al Mise, concernenti il periodo 1° marzo 2004-30 novembre 2006, la spesa complessiva erogata era stata di 37,27 milioni, di cui 31,36 di investimenti realizzati. La differenza, di 5,9 milioni, era rappresentata dalle spese di funzionamento di Infratel, pari al 18,87 per cento degli investimenti realizzati. La presente relazione concerne l’attività di realizzazione del programma anzidetto, fino alla data del 2015, nonché in occasione delle periodiche audizioni parlamentari (tra le altre, l’audizione presso attività finora svolte per la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, nel 2015)realizzazione dei programmi più recenti riguardanti le infrastrutture a banda ultralarga. Anche questa Sezione di controllo, in più occasioni, L’istruttoria si è occupata dell’attività svolta mediante la consultazione del sistema informativo integrato Corte dei conti-Ragioneria generale dello Stato e attraverso richieste di riscossione delle entrate pubbliche (notizie e documenti forniti dal Mise e dalla società Infratel Italia s.p.a., soggetto, come si dirà in particolareseguito, nell’ultimo quinquennio: delibappo- sitamente costituito per la concreta attuazione del programma d’investimenti infrastrutturali. n. 6/2011Entrambi hanno tempestivamente risposto fornendo le relazioni, “Programmi la docu- mentazione e risultati per il recupero delle rate di condono non versate”; delib. n. 12/2011, “Modalità di impiego delle garanzie fideiussorie in materia di crediti tributari e non tributarii chiarimenti richiesti.
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Oggetto dell’indagine. L’attività Il presente rapporto concerne l’utilizzo dei contributi finanziari dello Stato per la realizzazione di riscossione investimenti per impianti e infrastrutture delle entrate pubbliche è stata sollecitataex ferrovie in concessione o in gestione commissariale, negli ultimi annicioè quelle ferrovie regionali o locali ora gestite da esercenti diversi da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.1 e che vengono qui denominate semplicemente ferrovie locali. L’indagine affronta inoltre il tema del sostegno statale ai costi di gestione di queste ferrovie, nell’ambito più generale del contributo statale alle spese di gestione del trasporto pubblico locale. Quanto al primo aspetto, la Sezione già riferì al Parlamento (delib. n. 16/2003) sullo stato di realizzazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale, finanziato dallo Stato ex l. 22 dicembre 1986, n. 910 art. 2, c. 3, con contributi concessi per l’estinzione di mutui contratti dagli esercenti di tali ferrovie finalizzati all’esecuzione del programma stesso. Tali mutui per la maggior parte sono in via di estinzione, salvo alcuni rinegoziati, che verranno a scadenza nel 2035. Con il presente rapporto si prende in esame l’opera di completamento di tali interventi, al fine di poter valutare in che misura essi abbiano conseguito gli obiettivi di ammodernamento e potenziamento delle reti locali, nonché il programma più recente di investimenti per interventi sulla sicurezza, a corrispondere valere sul Fondo Sviluppo e 1 Si tratta delle ferrovie locali già date in concessione a società private, all’epoca in cui le ferrovie dello Stato erano gestite dall’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e di quelle in gestione commissariale governativa, a seguito della liquidazione o del fallimento delle concessionarie. Le ferrovie locali sono, quindi, attualmente gestite in concessione, da parte di società private e di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I. s.p.a.), a sua volta gestore unico della rete nazionale. Coesione. Quanto al secondo aspetto, l’indagine affronta la problematica della sostenibilità della gestione delle ferrovie locali, nell’ambito del tema più generale del sostegno finanziario dello Stato alla gestione del servizio pubblico locale. I dati forniti a quest’ultimo riguardo dall’Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti (d’ora in poi Ministero), riportati nelle tabelle al capitolo III, mostrano come i ricavi da traffico degli esercenti delle ferrovie locali compensino in percentuali non elevate i corrispondenti costi di gestione e, in genere, in misura inferiore alla media riscontrata nel settore del trasporto pubblico locale nel suo complesso (comprendete anche il trasporto su gomma), i cui livelli di copertura dei costi di gestione, mediante i ricavi da traffico, sono a loro volta inferiori rispetto ad esigenze altri Paesi europei. Gli esercenti delle ferrovie locali conseguono infatti, in genere, ricavi da traffico inferiori al 35 per cento rispetto ai costi di gestione. Secondo i criteri di ripartizione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, definiti d’intesa tra lo Stato e le Regioni, in sede di Conferenza unificata, alle regioni nelle quali i costi di gestione del servizio del trasporto pubblico locale sono coperti dai ricavi da traffico in misura inferiore al 35 per cento, si applicano determinate penalizzazioni incidenti sulla misura del contributo statale, a meno che non sempre fra loro conciliabilisi conseguano anno per anno determinati miglioramenti di gestione tendenti al raggiungimento di tale percentuale. Da un latoPer far fronte alla notevole diminuzione dei ricavi da traffico degli operatori del trasporto pubblico locale, causata dalla crisi pandemica, si è confermato l’obiettivo prioritario escluso per legge, per l’anno corrente, l’applicazione delle anzidette penalizzazioni, oltre all’adozione di altre misure di cui si dirà a suo luogo. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 1/2021/G Il concorso finanziario dello Stato sia agli investimenti, sia alla gestione delle ferrovie locali, s’inquadra nel più ampio tema del finanziamento statale al trasporto pubblico locale. La materia del servizio del trasporto pubblico locale appartiene, a norma dell’art. 117 della lotta all’evasioneCost., alla competenza legislativa esclusiva residuale delle regioni. La Corte costituzionale ha tuttavia ribadito anche di recente (sent. 9 aprile 2019, n. 74, che richiama C. cost., sent. n. 211/2016) che nonostante la potestà legislativa esclusiva delle regioni in tale materia, la perdurante incompleta attuazione dell’art. 119 Cost. in ordine al sistema di finanziamento regionale, nel contesto di una crisi economica diffusa e di avvertite necessità sociali, rende ammissibili interventi statali di finanziamento del settore, volti ad assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa, «in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili» …”. Vale, naturalmente, anche per il trasporto pubblico, il principio affermato dalla stessa Corte costituzionale, che allorché la legge statale incida nelle materie di legislazione residuale esclusiva delle regioni occorre prevedere “a monte” l’istituto dell’intesa, con la necessaria partecipazione delle regioni interessate al fine processo di contenere adozione del decreto interministeriale di riparto delle risorse. Il sostegno statale agli investimenti nel settore delle ferrovie locali era in passato regolato, nell’ambito del più generale sostegno al servizio del trasporto pubblico locale, dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il ricorso a misure potenziamento dei trasporti pubblici locali), che istituì il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di nuove o maggiori imposte; dall’altroesercizio e per gli investimenti nel settore. Successivamente l’art. 2, si sono invocate facilitazioni e allentamenti comma 3, della “presa fiscale”legge 22 dicembre 1986, n. 910 , dispose, per tener conto il quinquennio 1987-1991, un’integrazione di tale fondo, per il quinquennio 1987- 1991, con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi da destinare specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa potevano contrarre, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. L’obiettivo di tali interventi era l’ammodernamento delle situazioni reti ferroviarie locali, nell’ambito di difficoltà dovute alla perdurante crisi economico-finanziaria. Ne sono conseguiti un’evoluzione altalenante della disciplina e un relativo indebolimento della posizione una più generale strategia di intervento sul sistema ferroviario del creditore pubblico, che non ha favorito l’efficacia della gestione e la certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti, oltre Paese volta ad un ridimensionamento dell’effetto di deterrenza del sistema1. La tematica della riscossioneindividuare il ruolo da attribuire a ciascuna rete ferroviaria, in particolare un sistema integrato di trasporti per servizi viaggiatori e merci più adatto alle moderne esigenze. Com’è noto, il conferimento alle regioni del complesso delle entrate tributariecompetenze, che ne costituiscono la parte di gran lunga prevalente, è costantemente al centro dell’attenzione della Corte, che riferisce sull’andamento della relativa gestione nelle relazioni sul rendiconto generale dello Stato, in occasione dell’annuale giudizio di parifica (a cui comunque si fa rinvio per una più completa analisi della complessiva gestione delle entrate), nei rapporti di coordinamento della finanza pubblica, nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate funzioni e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nonché in occasione delle periodiche audizioni parlamentari (tra le altre, l’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, nel 2015). Anche questa Sezione di controllo, in più occasioni, si è occupata dell’attività di riscossione delle entrate pubbliche (in particolare, nell’ultimo quinquennio: delib. n. 6/2011, “Programmi e risultati per il recupero delle rate di condono non versate”; delib. n. 12/2011, “Modalità di impiego delle garanzie fideiussorie risorse economiche facenti capo alla Stato in materia di crediti tributari opere pubbliche e trasporto pubblico locale fu disposto, in anticipo rispetto alla riforma del titolo V della Costituzione, nell’ambito della più generale devoluzione delle funzioni amministrative alle regioni, dal d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla l. 15 maggio 1997, n. 1272. Successivamente l'art. 11, comma 2, della legge 1 agosto 2002 n. 166, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, dispose la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910 e successive modificazioni, stabilendo inoltre che nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e 2 Per quanto concerne, in modo specifico la materia i finanziamenti statali di cui alla legge n. 910/1986, l’art. 11 comma 2 , della legge 1 agosto 2002 n. 166 (“Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti trasporto pubblico locale”) dispose “la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla l. n. 910/1986 e successive modificazioni”, conservando al Mit, in via provvisoria (nelle more dell’assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione e in gestione commissariale) i rapporti già in essere e i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In concreto, il trasferimento delle attività alle regioni per quanto attiene gli interventi finanziati con l. 910/1986 è avvenuto mediante appositi accordi di programma per le seguenti ferrovie: Garganica, Circumvesuviana, Alifana, Benevento-Napoli, Cumana e Circumflegrea, Ferrovie della Regione Sardegna, Ferrovie del Sud Est, Ferrovie Nord Milano, Brescia- Iseo- Edolo e Ferrovie della Regione Xxxxxx-Romagna. In base a tale disposizione, le risorse e le competenze concernenti gli investimenti autorizzati dalla legge 910/86, furono in un primo tempo escluse dagli accordi di programma attuativi del trasferimento delle competenze amministrative alle regioni previsto dal citato decreto legislativo n. 422/97. Inizialmente il trasferimento di tali competenze riguardò solo alcune ferrovie. Nel contempo le gestioni commissariali governative, che in origine erano sorte a causa del fallimento delle società concessionarie di ferrovie, venivano trasformate in società di diritto privato secondo il disposto dell’art. 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 3. Ad oggi, le ex ferrovie in concessione sono società di capitali, spesso con forte partecipazione pubblica4, cui è affidato lo svolgimento di un servizio pubblico di trasporto ferroviario, sulla base di contratti di servizio stipulati con le regioni, che pagano un canone che integra le loro entrate per la copertura dei costi di gestione. A seguito del completamento del trasferimento delle attività amministrative alle regioni, avvenuto mediante appositi accordi di programma attuativi della citata legge del 2002, i compiti di coordinamento e di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulle ferrovie di cui si tratta, sono venuti meno, sicché oggi il Ministero, ove si escludano i residui casi di gestione diretta governativa delle ferrovie (come, ad es. la Ferrovia Circumentea) o di controllo dei soggetti esercenti attraverso la partecipazione statale azionaria (come nel caso delle Ferrovie Appulo Lucane), dispone, ai fini delle politiche sussidiarie sia di sostegno agli investimenti sia di contributo alle gestioni, delle informazioni che possono essere acquisite dall'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito nel suo seno, ma non tributaripiù attraverso l’esercizio diretto di un’azione di vigilanza.
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Oggetto dell’indagine. L’attività La presente relazione riferisce circa gli esiti dell’indagine condotta in merito alla gestione del Fondo politiche per la famiglia. Il Fondo è stato istituito ai sensi dell’art. 19, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica”, al fine di riscossione delle entrate pubbliche realizzare interventi per la tutela della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia. L’indagine ha preso le mosse da una precedente condotta sullo stesso argomento e la cui relazione conclusiva è stata sollecitataapprovata dalla Sezione con deliberazione n. 2/2012/G. In particolare, negli l’indagine ha preso spunto iniziale proprio dalle osservazioni formulate dalla Corte dei conti e dalle misure consequenziali della cui adozione, nel corso degli ultimi anni, a corrispondere l’amministrazione ha riferito1. L’ istruttoria condotta ha avuto ad esigenze non sempre fra loro conciliabili. Da un lato, si è confermato l’obiettivo prioritario della lotta all’evasioneoggetto la richiesta di elementi informativi in merito alla gestione del Fondo nel corso del periodo considerato (2012-2018), anche al fine di contenere il ricorso a misure di nuove o maggiori imposte; dall’altro, si sono invocate facilitazioni e allentamenti ai fini della “presa fiscale”, per tener conto delle situazioni di difficoltà dovute alla perdurante crisi economico-finanziaria. Ne sono conseguiti un’evoluzione altalenante della disciplina e un relativo indebolimento della posizione del creditore pubblico, che non ha favorito l’efficacia ricostruzione della gestione finanziario-contabile dei capitoli 858 e la certezza 899 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei rapporti tra fisco e contribuenti, oltre ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia.2 Gli sviluppi dell’istruttoria sono stati rivolti ad un ridimensionamento dell’effetto di deterrenza del sistema1. La tematica della riscossioneapprofondire, in particolare delle entrate tributarieprimo luogo, che ne costituiscono la parte possibilità di gran lunga prevalentericondurre i finanziamenti disposti con i singoli provvedimenti di riparto alle linee di azione indicate dalla disciplina vigente. Circostanza, è costantemente al centro dell’attenzione quest’ultima, della Cortequale, che riferisce sull’andamento della relativa gestione nelle relazioni sul rendiconto generale dello Stato, in occasione dell’annuale giudizio di parifica (a cui comunque si fa rinvio per una più completa analisi della complessiva gestione delle entrate), nei rapporti di coordinamento della finanza pubblica, nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione sebbene l’ambito d’azione degli oneri, nonché in occasione delle periodiche audizioni parlamentari (tra interventi finanziabili con le altre, l’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, nel 2015). Anche questa Sezione di controllo, in più occasioni, si è occupata dell’attività di riscossione delle entrate pubbliche (in particolare, nell’ultimo quinquennio: delib. n. 6/2011, “Programmi e risultati per il recupero delle rate di condono non versate”; delib. n. 12/2011, “Modalità di impiego delle garanzie fideiussorie in materia di crediti tributari e non tributaririsorse del Fondo risulti chiaramente individuato
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Oggetto dell’indagine. L’attività L’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile (Fcs) si inserisce nel quadro dell’azione di riscossione riordino degli interventi a sostegno del sistema produttivo1, di cui all’art. 23 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate a riorganizzare il Fondo speciale rotativo sull’innovazione tecnologica-Fit2, rinominato “Fondo per la crescita sostenibile”, disponendo, contestualmente, l’abrogazione di numerose disposizioni concernenti la concessione e l’erogazione di agevolazioni, fermo restando il completamento degli interventi già approvati3. Il d.l. n. 83/2012 citato, al fine di perseguire, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, ha disposto l’abrogazione di un consistente numero di leggi ritenute obsolete o non operative o non rifinanziate o, ancora, ritenute non più suscettibili di impattare positivamente sul sistema produttivo4. Nel disegno normativo, il sostegno all’attività produttiva era rivolto al recupero delle entrate pubbliche è stata sollecitata, negli ultimi anni, a corrispondere ad esigenze non sempre fra loro conciliabilirisorse e alla concentrazione dell’attività verso obiettivi considerati prioritari sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale in grado di accrescere il patrimonio tecnologico del paese per il rilancio della competitività dell’intero sistema economico. Da un latoIn esecuzione dell’indagine e nel corso dell’approfondimento del sistema di agevolazioni alle imprese, si è confermato l’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, anche avuta contezza sia degli interventi che erano in via di espletamento alla 1 V. rel. illustrativa al fine di contenere il ricorso a misure di nuove o maggiori imposte; dall’altro, si sono invocate facilitazioni e allentamenti della “presa fiscale”, per tener conto delle situazioni di difficoltà dovute alla perdurante crisi economico-finanziaria. Ne sono conseguiti un’evoluzione altalenante della disciplina e un relativo indebolimento della posizione del creditore pubblico, che non ha favorito l’efficacia della gestione e la certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti, oltre ad un ridimensionamento dell’effetto di deterrenza del sistema1. La tematica della riscossione, in particolare delle entrate tributarie, che ne costituiscono la parte di gran lunga prevalente, è costantemente al centro dell’attenzione della Corte, che riferisce sull’andamento della relativa gestione nelle relazioni sul rendiconto generale dello Stato, in occasione dell’annuale giudizio di parifica (a cui comunque si fa rinvio per una più completa analisi della complessiva gestione delle entrate), nei rapporti di coordinamento della finanza pubblica, nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nonché in occasione delle periodiche audizioni parlamentari (tra le altre, l’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, nel 2015). Anche questa Sezione di controllo, in più occasioni, si è occupata dell’attività di riscossione delle entrate pubbliche (in particolare, nell’ultimo quinquennio: delibd.l. n. 6/2011, “Programmi e risultati per il recupero delle rate di condono non versate”; delib. n. 12/2011, “Modalità di impiego delle garanzie fideiussorie in materia di crediti tributari e non tributari83/2012.
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