Common use of OGGETTO, FINALITÀ E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO Clause in Contracts

OGGETTO, FINALITÀ E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto del presente Accordo Quadro è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso la società utilizzatrice Solaris s.r.l. La finalità dell’Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d’opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale degli enti di cui sopra. Durante il corso dell’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Servizi utilizzatori a fornire i servizi, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi connessi secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro). Il valore massimo stimato dell’Accordo è pari ad € 870.370,39, IVA esclusa, comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro (Moltiplicatore unico), il cui valore posto a base di gara è pari a 1,620. Il valore stimato è così ripartito: - € 709.204,39 per la durata stabilita del contratto; - € 141.840,88 per eventuale estensione di un quinto; - € 19.325,12 per gli eventuali 6 mesi di proroga prevista. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la società utilizzatrice nei confronti del Fornitore. Conseguentemente la società utilizzatrice non è tenuta a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è, pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. La società utilizzatrice non è in alcun modo vincolata a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o l’espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico della società utilizzatrice e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel corso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto. Il contratto di Accordo Quadro si risolverà prima della decorrenza del periodo previsto qualora venga raggiunto prima di tale data l’importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafo, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti. La durata dei singoli contratti applicativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità della Società utilizzatrice. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito. Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore. L’aspetto fiscale del servizio è così articolato: a) l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.; b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall’applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario; Le tariffe orarie previste dal CCNL del comparto Federcasa si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali; si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti della società utilizzatrice con pari inquadramento. La tariffa oraria derivante dall’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario indicato, per ciascuna categoria professionale, nelle schede allegate al presente Accordo Quadro, comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa: 1. retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo 2. indennità di vacanza contrattuale 3. oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS 4. oneri assicurativi INAIL 5. rateo ferie considerate su 5/6 giorni lavorativi settimanali 6. rateo ferie ex festività

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OGGETTO, FINALITÀ E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto del 1. Il presente Accordo Quadro è il Xxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei Contratti attuativi per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso la società utilizzatrice Solaris s.r.li servizi utilizzatori dell’Ente. 2. La finalità dell’Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d’opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale degli enti di cui sopradell’Ente. 3. Durante il corso dell’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Servizi utilizzatori dell’Ente a fornire i servizi, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi connessi secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro). Il valore massimo stimato dell’Accordo è ) pari ad € 870.370,39, 290.000,00 (IVA esclusadi legge compresa), comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro (Moltiplicatore unico), il cui valore posto a base di gara è pari a 1,620lavoro. Il valore stimato è così ripartito: - € 709.204,39 per la durata stabilita del contratto; - € 141.840,88 per eventuale estensione di un quinto; - € 19.325,12 per gli eventuali 6 mesi di proroga previstaÈ invece esclusa l’IRAP che rimane in capo all’Ente utilizzatore in relazione ai singoli contratti attuativi che verranno sottoscritti. 4. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la società utilizzatrice l’Ente nei confronti del Fornitore. Conseguentemente la società utilizzatrice l’Ente non è tenuta tenuto a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è, pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. La società utilizzatrice L’Ente non è sarà in alcun modo vincolata vincolato a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o l’espletamento di espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico della società utilizzatrice dell’Ente e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel corso di per somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto. Il contratto di Accordo L’Accordo Quadro si risolverà prima della decorrenza del periodo previsto scadenza prevista qualora venga raggiunto raggiunto, prima di tale data data, l’importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafocomma, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativiattuativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti. La durata dei singoli contratti applicativi attuativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità della Società utilizzatricedei servizi utilizzatori dell’Ente. 5. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito. Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore. 6. L’aspetto fiscale del servizio è così articolato: a) l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.; b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall’applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario; . 7. Le tariffe orarie previste dal CCNL del comparto Federcasa Funzioni Locali si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali; si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti della società utilizzatrice dell’Ente utilizzatore con pari inquadramento. 8. La tariffa oraria derivante dall’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario indicato, per ciascuna categoria professionale, nelle schede allegate al presente Accordo Quadro, comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa: 1. retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo 2. indennità di vacanza contrattuale 3. indennità professionali fisse e continuative 4. oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS 45. oneri assicurativi INAIL 56. rateo ferie considerate su 5/6 5 giorni lavorativi settimanali 67. rateo ferie ex festività

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OGGETTO, FINALITÀ E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto del presente Accordo Quadro è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso la società utilizzatrice Solaris s.r.l. La finalità dell’Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d’opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale degli enti di cui sopra. Durante il corso dell’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Servizi utilizzatori a fornire i servizi, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi connessi secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro). Il valore massimo stimato dell’Accordo è ) pari ad € 870.370,39638.662,03, IVA esclusa, comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro (Moltiplicatore unico)lavoro, il cui valore posto a base di gara è pari a 1,620. Il valore stimato è così ripartitoripartiti: - € 709.204,39 601.809,77 per la durata stabilita del contratto; - € 141.840,88 per eventuale estensione di un quinto; - € 19.325,12 36.852,26 per gli eventuali 6 mesi di proroga prevista. ; L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la società utilizzatrice nei confronti del Fornitore. Conseguentemente la società utilizzatrice non è tenuta a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è, pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. La società utilizzatrice non è in alcun modo vincolata a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o l’espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico della società utilizzatrice e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel corso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto. Il contratto di Accordo Quadro si risolverà prima della decorrenza del periodo quadriennio previsto qualora venga raggiunto prima di tale data l’importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafo, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti. La durata dei singoli contratti applicativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità della Società utilizzatrice. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito. Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore. L’aspetto fiscale del servizio è così articolato: a) l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.; b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall’applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario; Le tariffe orarie previste dal CCNL del comparto Federcasa si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali; si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti della società utilizzatrice con pari inquadramento. La tariffa oraria derivante dall’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario indicato, per ciascuna categoria professionale, nelle schede allegate al presente Accordo Quadro, comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa: 1. retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo 2. indennità di vacanza contrattuale 3. oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS 4. oneri assicurativi INAIL 5. rateo ferie considerate su 5/6 giorni lavorativi settimanali 6. rateo ferie ex festività

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OGGETTO, FINALITÀ E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto del 1. Il presente Accordo Quadro è il definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei Contratti attuativi per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso la società utilizzatrice Solaris s.r.li servizi utilizzatori dell’Ente e dei Comuni aderenti alla Convenzione “per l’esercizio associato delle funzioni di stazione appaltante” approvata con deliberazione di Giunta n. 52 del 15/12/2021. 2. La finalità dell’Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d’opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale degli enti di cui sopradell’Ente. 3. Durante il corso dell’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Servizi utilizzatori dell’Ente a fornire i servizi, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi connessi secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro). Il valore massimo stimato dell’Accordo è ) pari ad € 870.370,39, 745.000,00 (IVA di legge esclusa), comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro (Moltiplicatore unico), il cui valore posto a base di gara è pari a 1,620lavoro. Il valore stimato è così ripartito: - € 709.204,39 per la durata stabilita del contratto; - € 141.840,88 per eventuale estensione di un quinto; - € 19.325,12 per gli eventuali 6 mesi di proroga previstaÈ invece esclusa l’IRAP che rimane in capo all’Ente utilizzatore in relazione ai singoli contratti attuativi che verranno sottoscritti. 4. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la società utilizzatrice l’Ente nei confronti del Fornitore. Conseguentemente la società utilizzatrice l’Ente non è tenuta tenuto a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è, pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. La società utilizzatrice L’Ente non è sarà in alcun modo vincolata vincolato a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o l’espletamento di espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico della società utilizzatrice dell’Ente e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel corso di per somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto. Il contratto di Accordo L’Accordo Quadro si risolverà prima della decorrenza del periodo previsto scadenza prevista qualora venga raggiunto raggiunto, prima di tale data data, l’importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafocomma, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativiattuativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti. La durata dei singoli contratti applicativi attuativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità della Società utilizzatricedei servizi utilizzatori dell’Ente o dei Comuni. 5. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito. Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore. 6. L’aspetto fiscale del servizio è così articolato: a) l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.; b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall’applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario; . 7. Le tariffe orarie previste dal CCNL del comparto Federcasa Funzioni Locali si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali; si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti della società utilizzatrice dell’Ente utilizzatore con pari inquadramento. 8. La tariffa oraria derivante dall’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario indicato, per ciascuna categoria professionale, nelle schede allegate al presente Accordo Quadro, comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa: 1. retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo 2. indennità di vacanza contrattuale 3. indennità professionali fisse e continuative 4. oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS 45. oneri assicurativi INAIL 56. rateo ferie considerate su 5/6 5 giorni lavorativi settimanali 67. rateo ferie ex festività

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