UNIONE TERRED'ACQUA
UNIONE TERRED'ACQUA
CENTRALE DI COMMITTENZA
Costituita fra i Comuni di:
Anzola dell’Xxxxxx Xxxxxxxxx di Reno Crevalcore
Sala Bolognese
San Xxxxxxxx in Persiceto Sant’Agata Bolognese
DETERMINAZIONE N. 417 DEL 23/12/2022
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 CO. 2 LETT.
B) D.L. 76/2020 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL
SERVIZIO | DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO | TEMPORANEO | PER | L'UNIONE | TERRE |
D'ACQUA | E COMUNI AD ESSA ADERENTI |
FIRMATO
IL RESPONSABILE XXXXXX XXXX XXXXXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
DETERMINAZIONE NR. 417 DEL 23/12/2022
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 CO. 2 LETT. B) D.L. 76/2020 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'UNIONE TERRE D'ACQUA E COMUNI AD ESSA ADERENTI
IL RESPONSABILE SERVIZIO GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE TERRE D’ACQUA
Richiamate:
- la deliberazione commissariale nr. 3 del 19/01/2022, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024;
-la deliberazione commissariale nr. 4 del 19/01/2022, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta dell’Unione nr. 2 del 08/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del PEG/Piano della Performance per il triennio 2022/2024;
Richiamato altresì il decreto 15/2022 di attribuzione al sottoscritto della Responsabilità del Servizio Gare Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua, di cui all’art. 110 c. 1 d.lgs. nr. 267/2000;
Considerato che:
- con convenzione Rep. nr. 203/2022 intercorsa tra i Comuni di Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Crevalcore, San Xxxxxxxx in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e l’Unione Terre d’Acqua, è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza (CUC) la cura e la gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 statuiscono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, in cui va indicato il fine che il contratto intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, oltre alle modalità di scelta del contraente e che si sostanziano, nel caso di specie, nell’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l 76/2020 ss.mm.ii. del servizio in oggetto, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e utilizzo della Piattaforma e-Procurement “Sater” di IntercentER;
- con l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall'1 gennaio 2019, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al mercato elettronico per le forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000,00 euro;
- in ossequio ai principi comunitari della più ampia apertura al mercato e della libera concorrenza e in ragione del valore dell’appalto inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016, si procederà mediante procedura negoziata attraverso l’espletamento sulla piattaforma telematica di negoziazione di una RDO aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria merceologica descritta dal CPV 79600000-0 - Servizi di assunzione;
- il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da aggiudicare mediante accordo quadro rientra nei servizi elencati nell’allegato IX del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e, precisamente nell’ambito del codice CPV 79611000-0 “servizi di ricerca lavoro”;
DETERMINAZIONE NR. 417 DEL 23/12/2022
- come avvalorato da un recente parere del MIMS nr. 1257 del 30/03/2022, la stazione appaltante ben può utilizzare l’elenco degli operatori economici presenti sulle piattaforme e-Procurement quale albo fornitori;
Visti:
- l’art. 3 comma 1 lett. iii del D. Lgs. 50/2016 secondo cui l’accordo quadro è “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”;
- un recente orientamento giurisprudenziale (Cfr. sentenza n. 816 del 1° ottobre 2021 TAR Xxxxxx- Romagna, Bologna) a mente del quale “il contraente che si aggiudica la gara per l’accordo quadro non acquisisce un diritto a rendere il servizio all’amministrazione nella misura totale del valore stimato all’interno dell’accordo quadro, bensì solo il diritto ad essere l’operatore che stipulerà i singoli contratti specifici, di volta in volta conclusi secondo le esigenze delle singole amministrazioni. Ne deriva che nell’accordo quadro l’indicazione del fabbisogno delle amministrazioni potenziali aderenti non solo ha carattere approssimativo, ma anche che le relative stime non vincolano in alcun modo le singole amministrazioni ad utilizzare le prestazioni in una determinata quantità (né tantomeno ad utilizzarle nella quantità massima). In tale contesto – in linea con la decisione della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 19 dicembre 2018 (causa C-216/2017)
– l’unico elemento necessario nell’ambito della disciplina dell’accordo quadro è rappresentato dall’indicazione razionale del “massimale” che ogni Ente (eventualmente) aderente potrà chiedere all’appaltatore; senza che vi sia tuttavia alcun obbligo in capo ai singoli Enti di effettiva “consumazione” di tale massimale”;
Rilevato che la CUC ha redatto, sulla base delle indicazioni desumibili dal capitolato speciale d’appalto, i seguenti ed ulteriori elaborati di gara:
- lettera di invito;
- fac simile per la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta economica;
- Schema Accordo Quadro/Capitolato Speciale d’Appalto;
- schema contratto attuativo discendente dall’accordo quadro;
Dato atto altresì:
a) di essere legittimato a emanare l’atto;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Visti, infine:
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
DETERMINAZIONE NR. 417 DEL 23/12/2022
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
- il D.L. 95/2012 convertito con legge n.135/2012;
- il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- la Legge 190/2012 ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell’Unione Terred’acqua;
- il D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento dei contratti del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto (a cui si fa riferimento, ai sensi dello Statuto dell’Unione, art. 42 - Disposizioni transitorie, c. 1: Fino all’emanazione di propri atti regolamentari, compreso il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari, l’Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, quale Comune sede dell’Unione);
- il regolamento di contabilità dell’Unione Terre d’acqua (approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n.47 del 15/12/2021);
Acquisito il parere favorevole espresso sulla presente proposta dal Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
D E T E R M I N A
Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;
1. di approvare i seguenti elaborati relativi alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi in oggetto:
- Schema Accordo Quadro/capitolato speciale d’appalto;
- lettera di invito;
- fac simile per la presentazione della domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- schema contratto attuativo discendente dall’accordo quadro;
2. procedere all’indizione di una procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett) d.l. 76/2020 ss.mm.ii. al fine dell'affidamento del servizio summenzionato, da espletarsi sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER mediante una RDO aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria merceologica descritta dal CPV 79600000-0 - Servizi di assunzione ;
3- stabilire che l'affidamento, di cui trattasi, avrà durata quadriennale per un valore massimo stimato pari a € 745.000,00 i.e.;
4- stabilire, altresì, che la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e con attribuzione alle offerte tecniche presentate di un punteggio massimo pari a 80 e alle offerte economiche di un punteggio massimo pari a 20;
5 – aver acquisito ai sensi della legge nr. 136/2010 il seguente CIG 9569406BA3;
6- di dare mandato al Servizio di Segreteria dell’Unione di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’ente per la durata di 15 giorni (dando atto che è stata verificata la compatibilità del presente atto con la vigente normativa sulla trasparenza - D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.- e con le esigenze di tutela della Privacy -in particolare, le Linee Guida adottate dal Garante della Privacy con
DETERMINAZIONE NR. 417 DEL 23/12/2022
provvedimento del 15 Maggio 2014 e pubblicate in G.U. n° 134 del 12 giugno 2014- e con il Decreto legislativo n. 33/2013, nonché con il Regolamento EU 2016/679).
Il Responsabile del Servizio
XXXX. XXXX XXXXXXXX XXXXXX
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)
UNIONE TERRED’ACQUA
Centrale Unica di Committenza
Costituita fra i Comuni di: Anzola dell’Xxxxxx Xxxxxxxxx di Reno Crevalcore
Sala Bolognese
San Xxxxxxxx in Persiceto Sant’Agata Bolognese
(Città Metropolitana di Bologna
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 CO. 2 LETT. B) D.L. 76/2020 PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L’UNIONE TERRED’ACQUA E I COMUNI AD ESSA ADERENTI
Indice generale
AUTORITA’ RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA/STAZIONE APPALTANTE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
L’Ente Committente non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l’operatore economico non potrà esercitare nei confronti dello stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura aperta 6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 9
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 10
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 10
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 10
8. SUBAPPALTO 1111. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 13
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 13
12.1 Regole per la presentazione dell’offerta 14
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica; 14
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 15
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 17
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14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’XXXXXXXX 000 XXX XXX X.X. 00 MARZO 1942, N. 267 17
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 17
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 17
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 18
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 18
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 18
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva disoggettività giuridica 18
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo 18
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 18
1) Gestione dei rapporti fra Fornitore ed Ente utilizzatore e fra Fornitore e lavoratori somministrati 19
3) Monitoraggio: strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica sui servizi erogati 19
4) Ulteriore formazione: piano di formazione del personale 19
L’offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni economiche 19
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice 19
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 20
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 20
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 22
I coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (variabili tra 0 e 1) sono espressi secondo il seguente grado di giudizio: 22
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 23
Formula con interpolazione lineare 23
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 23
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 24
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 24
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 24
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 25
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 26
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 2625. CODICE DI COMPORTAMENTO 27
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 27
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 27
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AUTORITA’ RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA/STAZIONE APPALTANTE
Unione Terred’Acqua – Servizio Gare Centrale Unica di Committenza – Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX) – Tel. 000.0000000 – sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/ – indirizzo di posta certificata: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx (Determinazione di approvazione degli atti di gara n.
del /12/2022).
Unione Terred’Acqua e comuni aderenti in base alle diverse necessità.
Con determina a contrarre n. del /12/2022, l’Unione Terred’Acqua ha stabilito di addivenire alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo a favore dell’Unione stessa e dei Comuni aderenti, qualora se ne ravvisi la necessità; il servizio Gare Centrale Unica di Committenza procede, pertanto, all’espletamento della procedura aperta, in forza della convenzione sottoscritta tra le parti.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato SATER gestito da Intercent-ER (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx_xx/ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dell’Unione Terred’Acqua. CIG 9569406BA3
Il Responsabile del procedimento e della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 31, e 31 comma 14 del Codice, è il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, in forza di decreto del Presidente n. 15/2022 che attribuisce le funzioni di Responsabile del Servizio Gare Centrale Unica di Committenza.
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utentitramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
Pag. 3 a 26
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
Pag. 4 a 26
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda dipartecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolooperatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/XXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX/Xxxxx-xx-xxxx-x- contratti/Avvisi-di-bandi-di-gara dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalla registrazioni di sistema.
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenticondizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilateraletra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene secondo le modalità stabilite dal sistema SATER gestito da Intercent-ER e riportate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto del Servizio ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito dai seguenti elaborati:
- Schema di Accordo quadro-Capitolato speciale;
- Schema di Contratto attuativo;
2) Lettera di invito;
3) Modello 1) Domanda di partecipazione alla gara;
4) Modello 2) Dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE in ordine al possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara;
5) Modello 3) offerta economica
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/XXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX/Xxxxx-xx-xxxx-x- contratti/Avvisi-di-bandi-di-gara/PROCEDURE-GESTITE-DALLA-CUC-TERRE-D-ACQUA-A-PARTIRE-DAL-1- MARZO-20222 e sulla Piattaforma SATER.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SATER. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione a SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l’indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio. Tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante il Sistema SATER all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico in fase di registrazione. E’ onere dell’operatore economico provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’Accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché il servizio è costituito essenzialmente da attività di ricerca, selezione, sostituzione, gestione amministrativa e giuridica della risorsa umana ed il lotto unico consente una efficace e coordinata realizzazione del complesso di attività in cui si articola l’oggetto dell’Accordo quadro e garantisce la razionalizzazione e il contenimento della spesa che ne deriva attraverso una gestione unitaria del servizio.
Tabella 1
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato | 79620000 | P | 745.000,00 euro – i.e. |
A) Importo totale Accordo quadro | 745.000,00 euro- i.e. | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | 0,00 euro | |||
A) + B) Importo complessivo a base di gara | 745.000,00 euro – i.e. |
L’importo dell’Accordo Quadro è al netto di Iva e al netto dell’IRAP, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con mezzi propri dell’Ente Committente.
L’Accordo Quadro ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale e pertanto non è richiesta l’esplicitazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Le modalità di calcolo della base d’asta sono riportate all’interno del documento “Relazione tecnico-illustrativa e definizione dei requisiti e criteri di gara” facente parte del progetto di servizio.
La durata dell’Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 48 decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o di effettivo inizio del servizio.
1. Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del Codice.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:
1) per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l’applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retribuitivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dell’Ente e dovuti al lavoratore somministrato. Il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro non siano disposti aumenti contrattuali per il personale, ovvero sia prevista la sola corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, si applicano, alla sola parte riferita al costo del servizio di intermediazione, le disposizioni in materia di revisione periodica dei prezzi.
La revisione sarà operata, a partire dal secondo anno di vigenza dell’Accordo Quadro, a seguito di richiesta scritta da parte del Fornitore, all’esito di una istruttoria condotta dal dirigente/responsabile, precisando che come importo massimo si terrà a riferimento l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, rilevati dall’ISTAT a livello nazionale, con riferimento alla data del 31 agosto rispetto al 31 agosto dell’anno precedente. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre la data del 30 settembre dell’anno di riferimento e la revisione decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo alla richiesta.
Ai fini della migliore istruttoria revisionale, in caso di istanza di revisione richiesta dal Fornitore, lo stesso sarà tenuto a trasmettere all’Ente tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato e le relative giustificazioni;
2) l’Ente committente si riserva la facoltà di richiedere al contraente l’aumento delle prestazioni contrattuali previste nei singoli contratti attuativi nei limiti di un quinto, alle stesse condizioni, come previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice, fermo l’importo massimo previsto per l’Accordo quadro.
Il valore globale stimato dell’Accordo quadro, è pari ad € 745.000,00 al netto di Iva e al netto dell’IRAP, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così suddiviso:
Importo complessivo a base di gara | Valore globale a base di gara |
€ 745.000,00 | € 745.000,00 |
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negozialipresso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
c) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008 s s.m.i.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
d) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’Accordo quadro riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per l’importo di euro 500.000,00, IVA inclusa.
Il settore di attività è servizi di somministrazione di lavoro temporaneo.
Tale requisito risponde alla finalità di esaminare offerte da parte di soggetti economici in possesso di una esperienza minimamente significativa, idonea a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi.
L’importo di fatturato specifico minimo annuo richiesto è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto della gara. In particolare, nella quantificazione dei menzionati requisiti sono stati rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza, tali da non restringere la platea dei potenziali concorrenti.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Disponibilità di una sede operativa nella provincia di Bologna, o impegno ad attivarla in concomitanza con l’avvio del servizio, in caso di aggiudicazione, che dovrà mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei conseguenti contratti attuativi.
La comprova del requisito è fornita mediante:
- copia del contratto da cui si desuma la disponibilità della sede operativa, qualora per la partecipazione alla gara l’operatore economico ne sia già in possesso.
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane, di cui al punto 6.1 lettera a), deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività, di cui al punto 6.1 lettera b), deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete indicato come esecutore nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008 s s.m.i., previsto al punto 6.1 lettera c) deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete indicato come esecutore nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lettera d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: in misura non inferiore al 60% dalla mandataria e la restante percentuale, cumulativamente, dalle mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto cumulativamente; la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito (ed eseguire le prestazioni) in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.
Il requisito della sede operativa di cui al punto 6.3 lettera e) deve essere posseduto dalla mandataria.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di cui al punto 6.1 lettere a) e c) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di cui al punto 6.1 lettere b) devono essere posseduti dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2, lettera d), devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Il requisito relativo alla sede operativa di cui al punto 6.3 lettera e) deve essere posseduto dal consorzio o da almeno una delle imprese indicate come esecutrici del servizio.
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non siastato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del D.L. 76/2020 non è dovuta alcuna garanzia provvisoria.
Non viene richiesto il sopralluogo.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022 pubblicata al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx
N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale. Qualora il pagamento non risulti registrato nel Fascicolo Virtuale, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83,comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decretolegislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/01/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
12.1Regole per la presentazione dell’offerta
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data
e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Le dichiarazioni da rendere al fine di partecipare alla presente procedura (specificate in calce al presente avviso nella sezione allegati) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltantepuò chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio,fissando un termine a pena di esclusione.
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) DGUE;
3) dichiarazione integrativa;
4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
6) PASSoe;
7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato 1.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella dichiarazione integrativa di cui all’allegato 2 il concorrente dichiara:
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Ente Committente, reperibile su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/XXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXX- TRASPARENTE/Disposizioni-generali/Atti-generali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice
che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda di cui all’allegato 1 è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Le dichiarazioni integrative di cui all’allegato 2 devono essere presentate:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, per ciascuna ausiliaria.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica (domanda) e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo direttamente sulla Piattaforma SATER. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano allaprocedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come previsto nel modello allegato 2, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimentodel contratto.
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, chesaranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dellemandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in casodi servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità in essa indicate. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) una relazione tecnica dei servizi offerti, di massimo quindici pagine (intendendosi per pagina una facciata) in formato A/4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5, redatta seguendo l’articolazione degli elementi di seguito indicati, che dovranno essere descritti distintamente (non potranno essere prodotti allegati aggiuntivi, depliant, brochure ecc.).
Si fa presente che sarà oggetto di valutazione anche il non rispetto del numero massimo di pagine prescritto.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:
La Commissione giudicatrice valuterà:
- le strumentazioni, tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore dell’Ente utilizzatore;
- le strumentazioni, le tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore dei lavoratori somministrati;
- la disponibilità di un Call Center, relativi giorni e orari di apertura.
La Commissione Giudicatrice valuterà:
- la tipologia e le caratteristiche dei canali utilizzati per il reclutamento (es: pubblicità della selezione su web, modalità di raccolta e analisi) in funzione al servizio richiesto;
- i titoli e l’esperienza professionale del team di reclutamento, in particolare maturato in ambito della Pubblica Amministrazione in funzione al servizio richiesto;
- le procedure di selezione che si intendono attivare per il servizio in oggetto.
Il punteggio verrà attribuito valutando l’offerta di strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica al fine di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra Fornitore–Ente utilizzatore- lavoratori somministrati e garantire un servizio efficiente (gestione segnalazioni, consultazione, reportistica ed estrapolazione di dati editabili, monitoraggio quantitativo e qualitativo, ricezione/invio di comunicazioni di vario tipo, etc.).
4) Ulteriore formazione: piano di formazione del personale.
Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione, nel rispetto di quanto indicato nello schema di Accordo Quadro–Capitolato speciale, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione, durata/frequenza. Sarà valutata altresì, la periodicità degli aggiornamenti. Le proposte di percorsi formativi inseriti nell’offerta tecnica dovranno specificare gli oggetti dei singoli corsi, il numero di edizioni e le modalità di organizzazione degli stessi. Verranno valutati i contenuti dei corsi in relazione alle diverse professionalità richieste (educative, giuridico/amministrative), la durata dei corsi e i metodi di verifica dell’efficacia.
5) Gestione delle emergenze. Il punteggio verrà attribuito valutando le soluzioni adottate per la gestione delle emergenze quali, a titolo meramente esemplificativo, sostituzioni improvvise, modifiche normative che impattano sulla gestione della commessa, problematiche disciplinari dei lavoratori, richieste particolari dell’Ente e dei lavoratori.
L’offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni economiche.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’operatore economico, laddove ricorra il caso, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella piattaforma. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) indicazione di un unico ribasso percentuale offerto da applicare sul moltiplicatore posto a base di gara, per tutte le categorie e i livelli di inquadramento di cui alle schede allegate all’Accordo Quadro- Capitolato speciale (pari all’1,40).
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliorrapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con larelativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N. | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
1 | Gestione dei rapporti fra Fornitore ed Ente utilizzatore e fra Fornitore e lavoratori somministrati La Commissione giudicatrice valuterà: - le strumentazioni, tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore | ||||
dell’Ente utilizzatore; - le strumentazioni, le tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore dei lavoratori somministrati; - la disponibilità di un Call Center, relativi giorni e orari di apertura. Criteri motivazionali: semplificazione, rapidità e facilità di accesso alle informazioni, nella gestione dei rapporti tra il Fornitore e l’Ente utilizzatore e fra il Fornitore e i lavoratori somministrati. | 25 | 25 | |||
2 | Reclutamento La Commissione Giudicatrice valuterà: - la tipologia e le caratteristiche dei canali utilizzati per il reclutamento (es: pubblicità della selezione su web, modalità di raccolta e analisi) in funzione al servizio richiesto; - i titoli e l’esperienza professionale del team di reclutamento, in particolare maturato in ambito della Pubblica Amministrazione in funzione al servizio richiesto; - le procedure di selezione che si intendono attivare per il servizio in oggetto. Criteri motivazionali: efficienza dei canali utilizzati; competenza nell’attività di reclutamento, in particolare nell’ambito della Pubblica Amministrazione; efficacia della proposta nel rispondere alle esigenze dell’Ente. | 15 | 15 |
3 | Monitoraggio: strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica sui servizi erogati Il punteggio verrà attribuito valutando l’offerta di strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica al fine di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra Fornitore–Ente utilizzatore-lavoratori somministrati e garantire un servizio efficiente (gestione segnalazioni, consultazione, reportistica ed estrapolazione di dati editabili, monitoraggio quantitativo e qualitativo, ricezione/invio di comunicazioni di vario tipo, etc.). Criteri motivazionali: efficienza, efficacia della proposta | 10 | 10 | ||
4 | Ulteriore formazione: piano di formazione del personale Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione, nel rispetto di quanto indicato nello schema di Accordo Quadro–Capitolato speciale, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione, durata/frequenza. Sarà valutata, altresì, la periodicità degli aggiornamenti. Le proposte di percorsi formativi inseriti nell’offerta tecnica | 10 | 10 | ||
dovranno specificare gli oggetti dei singoli corsi, il numero di edizioni e le modalità di organizzazione degli stessi. Verranno valutati i contenuti dei corsi in relazione alle diverse professionalità richieste (educative, giuridico/amministrative), la durata dei corsi e i metodi di verifica dell’efficacia. Criteri motivazionali: pertinenza ed efficacia della proposta. | |||||
5 | Il punteggio verrà attribuito valutando le soluzioni adottate per la gestione delle emergenze quali, a titolo meramente esemplificativo, sostituzioni improvvise, modifiche normative che impattano sulla gestione della commessa, problematiche disciplinari dei lavoratori, richieste particolari dell’Ente e dei lavoratori Criteri motivazionali: efficacia delle soluzioni adottate e sostenibilità operativa. | 20 | 20 | ||
TOTALE | 80 | 80 |
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. Pertanto:
- per ciascun elemento si procede ad effettuare la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procede quindi, per ciascun elemento di valutazione, a trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti in coefficienti definitivi;
- i coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo elemento di valutazione;
GRADO GIUDIZIO | Coefficiente |
Ottimo | 1,00 |
Più che buono | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Discreto | 0,7 |
Più che sufficiente | 0,6 |
Sufficiente | 0,5 |
Quasi sufficiente | 0,4 |
Insufficiente | 0,3 |
Gravemente insufficiente | 0,2 |
Inadeguato | 0 |
I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto del numero massimo di decimali, dopo la virgola, gestiti dalla piattaforma SATER.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:
Formula con interpolazione lineare
Aₐ C ᵢ = ------
Aₘₐₓ
dove:
C ᵢ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Aₐ= ribasso percentuale del concorrente i-esimo Aₘₐₓ = ribasso percentuale più conveniente
I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto del numero massimo di decimali, dopo la virgola, gestiti dalla piattaforma SATER.
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi | = | Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn | |
dove | |||
Pi | = | punteggio concorrente i; | |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; | |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; | |
....................................... | |||
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; | |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; | |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; | |
…………………………… | |||
Pn | = | peso criterio di valutazione n. |
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle altre offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo
previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committentenella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 27/01/2023, alle ore 9,00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno il giorno prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute pubbliche e di quelle che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta con le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta pubblica il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell’articolo 20.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19: a)i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b)le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste all’articolo 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di gara.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Procedura di gara i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Responsabile della procedura di gara richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, che verranno inoltrate al RUP dell’Ente Committente.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP dell’Ente Committente, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP dell’Ente Committente comunica al Responsabile della Procedura di gara la necessità di procedere all’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Sulla base di quanto comunicato dal RUP, il Responsabile della Procedura di gara
procede ai sensi del seguente articolo 22.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al Responsabile della Procedura di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della Procedura di gara al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente Committente.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell’Ente Committente al seguenti link:
- Codice di comportamento adottato dall’Unione Terred’Acqua, con Deliberazione di Giunta n. 30 del 18 dicembre 2013, reperibile su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/XXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXX- TRASPARENTE/Disposizioni-generali/Atti-generali nella sezione Disposizioni generali-Atti generali;
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx-Bologna.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e xx.xx. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nella seguente nota informativa.
Il Responsabile del Servizio Gare Centrale Unica di Committenza Dr. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente)
UNIONE TERRED’ACQUA
Centrale Unica di Committenza
Costituita fra i Comuni di: Anzola dell’Xxxxxx Xxxxxxxxx di Reno Crevalcore
Sala Bolognese
San Xxxxxxxx in Persiceto Sant’Agata Bolognese
(Città Metropolitana di Bologna
MODELLO A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Unione Terred’Acqua Servizio Gare – Centrale Unica di Committenza
Xxxxx Xxxxxx X. 00
XXX 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L’UNIONE TERRE D’ACQUA E I COMUNI AD ESSA ADERENTI
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome nato/a a il residente in xxx x.
X.X. ,
xx xxxxxxx xx (xxxxxx rappresentante, procuratore ecc.) dell’impresa con sede in via n.
C.F. telefono , fax , e-mail , sito internet
(In caso di R.T.I costituendo compilare la presente tabella - Il modello è strutturato per un R.T.I composto da due soggetti; nel caso di un numero diverso aggiungere i relativi campi)
1) Cognome e nome nato/a a il residente in xxx x.
X.X. ,
xx xxxxxxx xx (xxxxxx rappresentante,procuratore ecc.) dell’impresa con sede in via n.
C.F. telefono , fax , e-mail , sito internet
1
2) Cognome e nome nato/a a il residente in xxx x.
X.X. ,
xx xxxxxxx xx (xxxxxx rappresentante, procuratore ecc.) dell’impresa con sede in via n.
C.F. telefono , fax , e-mail , sito internet
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui in oggetto come
(barrare la casella interessata):
[] impresa singola di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
[] consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
[] consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
[] raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
[] consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
[] aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
[] GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
[] operatore economico stabilito in altro Stato membro, di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE 1 – Da compilare nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete, GEIE
di partecipare in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione tra operatori economici/GEIE (barrare la casella interessata):
[] COSTITUENDO [] GIA’ COSTITUITO
con i seguenti operatori economici, fra cui i servizi oggetto di gara, in caso di aggiudicazione, verranno così ripartiti:
MANDATARIO/CAPOGRUPPO
Denominazione operatore economico | Indicare i servizi e le percentuali-parti dei servizi che saranno eseguiti |
2
MANDANTI
Denominazione operatore economico | Indicare i servizi e le percentuali-parti dei servizi che saranno eseguiti |
Denominazione operatore economico | Indicare i servizi e le percentuali-parti dei servizi che saranno eseguiti |
SEZIONE 2 – Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, qualora sia già stato conferito specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero nel caso di partecipazione in aggregazione tra operatori economici aderenti a contratto di rete, qualora la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ovvero nel caso di partecipazione di GEIE già costituito
o Il sottoscritto MANDATARIO/CAPOGRUPPO dichiara di voler partecipare alla procedura in oggetto in nome e per conto proprio e dei sopra indicati mandanti.
SEZIONE 3 – Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, qualora non sia stato conferito specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero nel caso di partecipazione in aggregazione tra operatori economici aderenti a contratto di rete, qualora non si versi nell’ipotesi di cui alla precedente Sezione 2, ovvero nel caso di partecipazione di GEIE non ancora costituito
o I sopra indicati operatori economici, MANDATARIO/CAPOGRUPPO E MANDANTI, dichiarano di voler partecipare alla procedura in oggetto, che provvedono TUTTI a sottoscrivere.
Gli operatori economici si impegnano in modo espresso, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.
SEZIONE 4 – Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (barrare la casella interessata)
o di volere eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi;
oppure
che i consorziati per i quali il consorzio concorre (relativamente ai quali ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma), sono i seguenti:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, codice fiscale, sede legale):
- C.F.
con sede in
3
- C.F.
con sede in
- C.F.
con sede in
SEZIONE 5 – CCNL applicato (indicare il CCNL applicato con il relativo codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del decreto legge n. 76/20):
SEZIONE 6 – IMPOSTA DI XXXXX sulla presente domanda di partecipazione
In relazione alla presente istanza di partecipazione alla gara, l’imposta di bollo di € 16,00 è stata assolta:
□ tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate, come da ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema, che si allega alla presente;
□ tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo conservato, in originale, presso la propria sede. A tal proposito dichiara che la marca da bollo applicata ha IDENTIFICATIVO n.
Spazio riservato all’apposizione del contrassegno telematico debitamente annullato
□ (per gli operatori economici esteri) tramite pagamento con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e avendo specificato nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, come da copia del bonifico bancario che si allega alla presente
,
(luogo) (data)
IL/I DICHIARANTE/I
(FIRMA DIGITALE)
Mandanti 1)
(FIRMA DIGITALE)
2)
(FIRMA DIGITALE) 4
UNIONE TERRED’ACQUA
Centrale Unica di Committenza
Costituita fra i Comuni di: Anzola dell’Xxxxxx Xxxxxxxxx di Reno Crevalcore
Sala Bolognese
San Xxxxxxxx in Persiceto Sant’Agata Bolognese
(Città Metropolitana di Bologna
MODELLO B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INTEGRATIVE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Unione Terred’Acqua Servizio Gare – Centrale Unica di Committenza
Xxxxx Xxxxxx X. 00
XXX 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome nato/a a il residente in xxx x.
X.X. ,
xx xxxxxxx xx (xxxxxx rappresentante, procuratore ecc.) dell’impresa con sede in via n. telefono , fax ,
e-mail , sito internet
a integrazione del DGUE per la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020 e s.m.i., per la conclusione di un ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINI- STRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DELL’UNIONE TERRE D’ACQUA E COMUNI AD
ESSA ADERENTI, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 xx.xx., sotto la propria per- sonale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 e delle conseguenze di cui all’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che l’impresa che rappresenta
a) non si trova in alcuna condizione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001 xx.xx., all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 xx.xx. e che non è incorsa, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
b) non si trova in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricol - tura, con i dati di seguito riportati (per gli operatori economici non residenti in Italia indicare i dati del corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza):
C.C.I.A.A. della provincia di con il n.
data di iscrizione C.F. n. ,
P. IVA n. , codice attività n. , per l’attività di
la sua forma giuridica è e che dal relativo certificato risulta l’idoneità dell’impresa ad eseguire i servizi oggetto di appalto, come previsto nella lettera di invito;
d) è in possesso del requisito di idoneità professionale, necessario per l’esecuzione del servizio, e precisamente di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di possedere l'autorizzazione all'esercizio delle attività;
e) è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f) rispetta tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali in- tegrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e che il CCNL applicato è (indicare il CCNL applicato con il relativo codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del decreto legge n. 76/20):
;
g) elegge domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
,
oppure (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) all’indirizzo di posta elettronica
;
h) non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f- bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.;
i) in merito alla dichiarazione resa al quadro C della parte III del DGUE ed alla precedente lettera
h) ha commesso i seguenti illeciti professionali (art. 80, comma 5, lettera c), c-bis), c-ter), c-quater) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.):
;
j) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., compresi i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara, sono i seguenti:
- per le imprese individuali: titolare e il/i direttore/i tecnico/i;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci e il/i direttore/i tecnico/i;
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
⮚ tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la rappresentanza legale, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vi- gilanza (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori dele- gati anche se titolari di delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività siano conferi - ti poteri di rappresentanza, i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti, i mem-
bri del comitato di controllo sulla gestione, i membri del consiglio di gestione, i membri del con - siglio di sorveglianza);
⮚ soggetti muniti di poteri di rappresentanza (intendendosi per tali i soggetti che benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e di controllo siano muniti di poteri di rappresen- tanza);
⮚ soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo (come dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, revisore contabile e Organismo di Vigilanza cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001);
⮚ direttore/i tecnico/i;
⮚ socio unico;
⮚ socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di presenza di due soci con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza)
COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE | RESIDENZA | CARICA RICOPERTA |
oppure
che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è il seguente:
k) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, necessari per l’esecuzione del servizio e quindi di avere realizzato un fatturato specifico minimo annuo di almeno 500.000,00 euro (IVA inclusa) nel settore di attività oggetto dell’accordo quadro (servizi di somministrazione di lavoro temporaneo), riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, come di seguito riportato:
ANNO DI RIFERIMENTO | IMPORTO FATTURATO SPECIFICO ANNUO |
€ | |
€ | |
€ |
l) di disporre di una sede operativa ubicata nella provincia di Bologna e precisamente nel Comune di
in xxx x. , xxxxxx xx xxxxxxxxxx ad attivarla in concomitanza con l’avvio del servizio, in caso di aggiudicazione e a mantenerla per tutta la durata dell’accordo quadro e dei conseguenti contratti attuativi;
m) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
n) di non partecipare alla presente gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Ente committente, consultabile all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/XXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxxxx- generali/Atti-generali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
q) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e che il domicilio fiscale è il seguente: ;
r) (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate):
□ di volersi avvalere delle seguenti riduzioni della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e di essere in possesso delle certificazioni di seguito indicate, in corso di validità, di cui allega alla presente copia scansionata debitamente sottoscritta con firma digitale:
Tipologia di riduzione | Indicazione degli estremi della certificazione | Percentuale di riduzione della cauzione di cui si vuole usufruire |
ovvero
□ di non avvalersi delle riduzioni della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D. Lgs. 50/2016;
s) (dichiarazioni da rendere solo a cura dell’operatore ausiliario in caso di ricorso all’avvali - mento):
- di obbligarsi, verso il concorrente e verso l’Ente committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’accordo quadro e dei conseguenti contratti attuativi, le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente:
;
- di essere in possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
- di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 89, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
t) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazio- ne appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e pertanto di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del Disciplinare di gara;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
v) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
,
(luogo) (data)
FIRMA DIGITALE
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il Titolare del Trattamento è l’Unione Terre d'Acqua con sede in Xxxxx Xxxxxx 00 x Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX), al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
L’Unione Terre d'Acqua ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxx.xxx o via posta all’indirizzo DPO C/O Unione Terre d'Acqua Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX).
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata.
I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx - T. 06 696771 - F.
06 696773785 - @ xxxxxxx@xxxx.xx - @cert. xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx – W. xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
UNIONE TERRED’ACQUA
Centrale Unica di Committenza
Costituita fra i Comuni di: Anzola dell’Xxxxxx Xxxxxxxxx di Reno Crevalcore
Sala Bolognese
San Xxxxxxxx in Persiceto Sant’Agata Bolognese
(Città Metropolitana di Bologna
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L’UNIONE TERRED’ACQUA E COMUNI AD ESSA ADERENTI
CIG 9569406BA3
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE
1
PREMESSO
a) che l’Unione Terre d’Acqua, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo a favore dell’Unione stessa e, qualora ne ravvisino la necessità, dei Comuni aderenti alla Convenzione “per l’esercizio associato delle funzioni di stazione appaltante” approvata con deliberazione di Giunta n. 52 del 15/12/2021, mediante procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020 ss.mm.ii.;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro), nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che i singoli contratti attuativi dell’Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli effetti dall’Unione Terre d’Acqua o dai Comuni, così come sopra individuati, qualora ne ravvisino la necessità, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso la stipulazione di apposite scritture private;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dal Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dalla lettera di invito e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nella lettera di invito e nei suoi allegati per la stipula dell’Accordo Quadro;
h) che il Fornitore ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro;
i) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l’Unione Terre d’Acqua nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con la stipula dei contratti attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica (conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale del presente atto) sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
a) Ente: Unione Terre d’Acqua;
b) Accordo Quadro: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i contratti attuativi;
d) contratto attuativo: il documento che verrà sottoscritto con scrittura privata tra il Fornitore e l’Ente o i Comuni sopra individuati, con il quale quest’ultimo comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e i contratti attuativi sono regolati:
a) dalle clausole del presente Accordo Quadro, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore (conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro) e dai contratti attuativi;
b) dal D.Lgs. 165/2001 xx.xx.;
c) dal D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.;
d) dal CCNL delle Agenzie di somministrazione lavoro;
e) dalla contrattazione collettiva nazionale vigente per il personale del comparto Funzioni Locali;
f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 xx.xx. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
h) da ogni altra eventuale disposizione normativa e regolamentare, di fonte nazionale e regionale, destinata a disciplinare l’attività oggetto del presente Atto.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nell’Accordo Quadro, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Ente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell’Accordo Quadro.
3. Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi.
Articolo 4
Oggetto, finalità e importo massimo dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei Contratti attuativi per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso i servizi utilizzatori dell’Ente e dei Comuni aderenti alla Convenzione “per l’esercizio associato delle funzioni di stazione appaltante” approvata con deliberazione di Giunta n. 52 del 15/12/2021.
2. La finalità dell’Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d’opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale dell’Ente.
3. Durante il corso dell’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Ente a fornire i servizi, secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro) pari ad € 745.000,00 (IVA di legge esclusa), comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro. È invece esclusa l’IRAP che rimane in capo all’Ente utilizzatore in relazione ai singoli contratti attuativi che verranno sottoscritti.
4. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Ente nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l’Ente non è tenuto a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è, pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. L’Ente non sarà in alcun modo vincolato a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico dell’Ente e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta per somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto. L’Accordo Quadro si risolverà prima della scadenza prevista qualora venga raggiunto, prima di tale data, l’importo massimo spendibile di cui al precedente comma, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti attuativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti. La durata dei singoli contratti attuativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità dei servizi utilizzatori dell’Ente o dei Comuni.
5. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito. Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore.
6. L’aspetto fiscale del servizio è così articolato:
a) l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall’applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario.
7. Le tariffe orarie previste dal CCNL del comparto Funzioni Locali si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali; si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti dell’Ente utilizzatore con pari inquadramento.
8. La tariffa oraria derivante dall’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario indicato, per ciascuna categoria professionale, nelle schede allegate al presente Accordo Quadro, comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa:
1. retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo
2. indennità di vacanza contrattuale
3. indennità professionali fisse e continuative
4. oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS
5. oneri assicurativi INAIL
6. rateo ferie considerate su 5 giorni lavorativi settimanali
7. rateo ferie ex festività
8. festività infrasettimanali
9. TFR
10. ratei 13a mensilità
11. Fondo Formatemp
12. Ente Bilaterale
13. diritti sindacali come previsto dal CCNL dei lavoratori in somministrazione
14. corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro.
9. Il contributo ASPI non viene ricompreso tra le voci di cui sopra in quanto verrà aggiunto alla tariffa offerta solo nel caso in cui sia dovuto, a fronte di contratti a termine di carattere non sostitutivo (pertanto nell’offerta economica la tariffa oraria finita e, di conseguenza, il moltiplicatore unico offerto, non dovrà tenere conto di tale voce di spesa).
10. Il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci, che saranno corrisposte se e in quanto dovute:
- valore del buono pasto
- eventuale trattamento accessorio previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi
- eventuali prestazioni di lavoro straordinario.
11. Per le ore straordinarie saranno corrisposte al Fornitore esclusivamente le maggiorazioni tariffarie dovute al lavoratore nella misura pari a quella stabilita dal CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali.
12. Tali costi, eventualmente sostenuti, verranno fatturati all’Ente applicando sugli stessi il moltiplicatore offerto in sede di gara.
13. Il Fornitore dovrà comunicare all’Ente, prima dell’avvio del servizio, i costi orari così definiti, dandone giustificazione con prospetti riportanti la costruzione del costo orario rispetto alle voci di spesa considerate.
14. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il moltiplicatore offerto in sede di gara tutti gli altri oneri, non espressamente richiamati, nessuno escluso.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:
1. gli oneri relativi all’assenteismo dovuto a malattia, infortuni, congedi, permessi, ferie ecc.;
2. gli oneri di gestione e organizzativi quali: ricerca e selezione del personale, formazione, visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione espletati nel rispetto della vigente normativa, oneri contrattuali per la sicurezza; costi amministrativi e finanziari per richiedere il certificato penale del casellario giudiziale e per la verifica del possesso degli altri requisiti;
3. l’utile di impresa, costi generali e tutto ciò non ricompreso nei costi orari sopra espressi del presente articolo.
15. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l’Ente o i Comuni, in persona del soggetto che verrà comunicato al Fornitore, sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore
lavorate, che sarà trasmessa al Fornitore entro i primi cinque giorni del mese successivo, o diversa tempistica concordata tra le parti al fine di garantire il corretto pagamento dei lavoratori entro il 15 del mese. L’Ente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo del Fornitore ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
16. Resta in capo all’Ente il pagamento dovuto per l’IRAP, che sarà versata in base all’imponibile previdenziale corrisposto dal Fornitore per i rispettivi profili soggetti a tale imposta. Il Fornitore, a tal fine, dovrà inviare mensilmente, contestualmente alla fattura, una comunicazione da cui si possa desumere l’imponibile ai fini dell’IRAP, per ciascun dipendente, da calcolare sulle retribuzioni rimborsate. In caso di assenza, il pagamento della fattura verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interesse da parte del Fornitore.
17. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore l’aumento delle prestazioni contrattuali previste nei singoli contratti attuativi, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l’importo dei singoli contratti attuativi di un quinto, nei termini posti dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016 xx.xx., fermo l’importo massimo previsto per l’Accordo Quadro.
18. Fermo restando quanto sopra, l’Ente potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 xx.xx..
19. Per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l’applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retribuitivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dell’Ente e dovuti al lavoratore somministrato. Il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
20. Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro non siano disposti aumenti contrattuali per il personale, ovvero sia prevista la sola corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, si applicano, alla sola parte riferita al costo del servizio di intermediazione, le disposizioni in materia di revisione periodica dei prezzi.
21. La revisione sarà operata, a partire dal secondo anno di vigenza dell’Accordo Quadro, a seguito di richiesta scritta da parte del Fornitore, all’esito di una istruttoria condotta dal dirigente/responsabile, precisando che come importo massimo si terrà a riferimento l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, rilevati dall’ISTAT a livello nazionale, con riferimento alla data del 31 agosto rispetto al 31 agosto dell’anno precedente. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre la data del 30 settembre dell’anno di riferimento e la revisione decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo alla richiesta.
22. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, in caso di istanza di revisione richiesta dal Fornitore, lo stesso sarà tenuto a trasmettere all’Ente tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato e le relative giustificazioni.
23. Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Articolo 5
Condizioni di esecuzione dell’Accordo Quadro
1. Nell’esecuzione dell’appalto il Fornitore dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabili dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 xx.xx.. Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla sua gestione, sia all’attività di monitoraggio dei servizi espletati e della relativa contabilizzazione.
2. Il Fornitore deve disporre di una sede operativa nella provincia di Bologna, in concomitanza con l’avvio del servizio, che dovrà mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei conseguenti contratti attuativi.
5.1 Modalità di attivazione del servizio
1. Successivamente alla sottoscrizione del contratto attuativo, i servizi utilizzatori dell’Ente o dei Comuni aderenti comunicheranno al Fornitore le proprie necessità indicando:
a) descrizione della professionalità richiesta, del livello retributivo (compresa eventuale retribuzione accessoria) e del CCNL applicato;
b) settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
c) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
d) sede e orario giornaliero/settimanale di lavoro;
e) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del soggetto fruitore;
f) eventuali requisiti professionali specifici quali patenti di guida, attestati, ecc.
g) eventuale erogazione buoni pasto.
2. Il Fornitore dovrà presentare almeno tre curriculum vitae (fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento) relativi a tre candidati in possesso dei requisiti sopra indicati entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dei servizi utilizzatori dell’Ente (i tre curriculum andranno presentati insieme). In caso di urgenza o per sostituzioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi, il Fornitore sarà tenuto ad inviare al servizio utilizzatore dell’Ente il lavoratore entro 24 ore dalla richiesta. Per sostituzioni brevi non programmabili e urgenti (ad esempio, supplenze educatori di nido), con la stessa procedura di cui sopra sarà identificato un gruppo di almeno 3 operatori da chiamare al bisogno con effetto immediato con invio al servizio utilizzatore entro due ore dalla richiesta. Nel caso in cui nella prima rosa di tre candidati non ve ne sia uno che soddisfi le richieste prescritte, dovranno essere presentati altri tre curriculum fino all’individuazione del soggetto ritenuto idoneo.
3. Ciascun servizio di destinazione si riserva la facoltà di convocare i candidati per un colloquio propedeutico alla somministrazione.
4. Il Fornitore si impegnerà ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione.
5. Il Fornitore è tenuto a presentare copia del contratto tra il medesimo ed il prestatore di lavoro prima dell’inizio dell’attività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di stipulazione, al servizio interessato dell’Ente, al fine della tutela in ordine alle responsabilità solidali previste dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2015. Il contratto del lavoratore dovrà prevedere un periodo di prova, con le modalità declarate dallo specifico contratto collettivo di lavoro per la relativa categoria, entro il quale l’Ente si riserva la facoltà di decidere di confermare o sostituire il lavoratore.
6. Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.
7. Prima della stipulazione del contratto attuativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta del servizio utilizzatore dell’Ente o dei Comuni, a fornire a quest’ultimo un prospetto di quantificazione
dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo di IVA.
Svolgimento del servizio
1. L’Ente o i Xxxxxx aderenti potranno chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati da superiori gerarchici; inoltre l’Ente si riserva la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.
2. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività che gli stessi presteranno presso i servizi dell’Ente o dei Comuni aderenti, erogando ad ogni lavoratore una formazione generale in materia di salute e sicurezza secondo i criteri del D.Lgs. n. 81/2008 xx.xx.
3. Rimane invece in capo all’Ente o ai Comuni aderenti, l’obbligo di informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro. Pertanto l’Ente o il Comune aderente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. Il lavoratore sarà dotato degli eventuali necessari dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L’onere economico per questi adempimenti è a carico dell’Ente o dei Comuni aderenti.
4. Il lavoratore somministrato avviato in servizio potrà essere eventualmente sottoposto ad apposita visita preassuntiva di idoneità alla mansione. Tale eventuale visita preassuntiva sarà effettuata dal medico competente dell’Ente, al medesimo costo applicato per i dipendenti dell’ente o dei Comuni aderenti, a carico del Fornitore.
5. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente o dai Comuni aderenti.
6. Il lavoratore dovrà effettuare le prestazioni contrattuali con massima cura e diligenza e dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento.
7. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà distribuito sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell’Ente o dei Comuni aderenti nel servizio presso cui sono funzionalmente assegnati, fatte salve particolari esigenze diverse da manifestarsi per iscritto al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo e ferme eventuali esigenze che potranno essere comunicate nel corso della vigenza del contratto attuativo, senza che questo costituisca variazione contrattuale.
8. E’ facoltà dell’Ente o dei Comuni aderenti, durante l’esecuzione del contratto attuativo dell’Accordo Quadro, qualora se ne ravvisi la necessità per cause di forza maggiore/pubblico interesse, disporre che i somministrati vengano assegnati temporaneamente e/o definitivamente ad altro servizio rispetto a quello di prima destinazione, previa preventiva comunicazione al Fornitore.
5.2 Profili professionali
1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Ente e dei Comuni aderenti personale temporaneo facente parte, prevalentemente, delle seguenti categorie professionali e trattamenti tabellari:
- B1, C1 e D1 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali. E’ facoltà dell’Ente richiedere al Fornitore personale in possesso di specifici titoli di studio/esperienze.
- - B3 del CCNL per il personale operatori esperti del comparto sanità.
2. L’attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità, in quanto applicabili.
3. I lavoratori saranno adibiti alle mansioni relative ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal CCNL ed eventuali contratti decentrati integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
5.3 Retribuzione dei lavoratori somministrati
1. Per ciascun lavoratore il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi compresi gli eventuali contratti integrativi dell’Ente nonché gli eventuali miglioramenti economici derivanti da contrattazioni future per i lavoratori di pari categoria e profilo professionale.
2. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto della retribuzione dovuta ai lavoratori entro il 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge.
3. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore (in base alla normativa nazionale e regolamentare dell’Ente e dei Comuni aderenti) saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Ente o dei Comuni aderenti, dietro presentazione di documentazione a comprova.
4. Gli eventuali buoni pasto, di valore pari a quelli percepiti dai dipendenti dell’Ente o dei Comuni aderenti, maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all’Ente o ai Comuni aderenti utilizzatori nel mese successivo a quello di erogazione.
5.4 Obblighi del Fornitore
1. Il personale fornito dovrà rispondere ai requisiti di cui all’articolo 6 del DPR 62/2013 e agli articoli 35 bis e 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 xx.xx.: a tal fine il Fornitore dovrà verificarlo acquisendo le medesime dichiarazioni richieste per l’assunzione dei dipendenti dell’Ente utilizzatore.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente o ai Comuni aderenti dell’assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta di quest’ultimo, in caso di assenza significativa.
3. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività.
4. Il Fornitore si impegna nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dell’Ente stesso o dei Comuni aderenti, reperibili sui siti i s t i t u z i o n a l i d e g l i s t e s s i nella sezione “ Disposizioni generali-Atti generali”. L’Ente o il Comune aderente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, dovrà far osservare ai lavoratori somministrati, i medesimi obblighi di condotta.
5. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Ente o per i Comuni aderenti la facoltà di richiedere al Fornitore l’immediata sostituzione del personale inadempiente e avrà la facoltà di risolvere il contratto attuativo in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento da parte del personale inviato, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio.
6. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m..
7. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta, all’Ente e/o al Comune aderente copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità
dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che si ritenga utile dover reperire per la verifica del servizio.
8. Oltre a quanto sopra indicato il Fornitore si obbliga specificatamente a:
a) eseguire tutti i servizi oggetto dell’Accordo quadro, dettagliatamente descritti nel presente Xxxx, nei contratti attuativi e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara;
b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione
delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c) erogare i servizi oggetto dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara, nonché predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Ente o al Comune aderente di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente Atto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
e) su richiesta scritta dell’Ente utilizzatore, il Fornitore dovrà presentare la documentazione INPS (Uniemens) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
f) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente Atto;
g) fornire il personale nella categoria professionale richiesta e predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare, secondo quanto offerto in sede di gara;
h) fornire all’Ente o al Comune aderente per ciascun lavoratore somministrato, qualora richiesti, gli attestati relativi alla partecipazione ad interventi formativi sui contenuti generali relativi alla sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento ed eventualmente, qualora già posseduti, gli attestati di primo soccorso e di antincendio, nonché quelli relativi alla formazione di cui sopra, per legge, a carico del Fornitore;
i) fornire e/o sostituire il personale da assegnare ai servizi utilizzatori dell’Ente per cui viene formulato il contratto attuativo nei tempi e modalità stabilità, nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo Quadro e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
j) eseguire i contratti attuativi in conformità alle richieste pervenute dai servizi dell’Ente o dei Comuni aderenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
k) essere consapevole che l’Ente o il Comune aderente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli.
9. Il Fornitore si impegna a essere raggiungibile nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30, per ricevere le richieste di avvio in somministrazione per le varie necessità e per le sostituzioni giornaliere immediate e urgenti e si impegna a designare un responsabile amministrativo incaricato di mantenere i rapporti con Servizi competenti dell’Ente o dei Comuni aderenti per gli aspetti amministrativo contabili.
10. Il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell’Ente o del Comune aderente in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni. Nell’attribuzione di incarichi di lunga durata (anno scolastico), hanno la precedenza i lavoratori con una maggiore esperienza pregressa nel servizio utilizzatore.
11. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione.
12. Le copie dei contratti di lavoro tra il Fornitore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse all’Ente o al Comune aderente, il quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del modello Uniemens e delle buste paga. Qualora il Fornitore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l’Ente procederà alla risoluzione del contratto attuativo e dell’Accordo Quadro ed all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria, in danno del somministratore inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l’eventuale violazione di norme penali.
13. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
14. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione dell’Accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi.
15. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Atto e a quelle indicate nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa.
16. Restano ad esclusivo carico del Fornitore gli eventuali maggiori oneri che per legge sono a carico dello stesso, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Ente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
17. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
18. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Atto e ai singoli contratti attuativi.
19. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato al Fornitore, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015. L’Ente comunica tempestivamente al
Fornitore tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Ente secondo le disposizioni del vigente CCNL l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all’impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato. L’Ente utilizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
5.5 Obblighi a carico dell’Ente utilizzatore
1. L’Ente o il Comune aderente si impegna a comunicare al Fornitore i trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
2. L’Ente o il Comune aderente, in caso di inadempienze del Fornitore, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
3. L’Ente o il Comune aderente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
4. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’Ente e/o al Comune aderente competono le seguenti attività:
a. informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro;
b. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
c. verifica dell’avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro (intendendosi quella a carico, per legge, del Fornitore) al lavoratore somministrato. L’Ente formerà a proprio carico il lavoratore per quanto attiene l’uso di attrezzature specifiche.
5.6 Contabilizzazione del servizio
1. Per il servizio oggetto della presente procedura, l’Ente o il Comune aderente corrisponderà al Fornitore quanto stabilito al precedente art. 4 e seguenti.
2. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dal vigente CCNL dell’Ente o del Comune aderente.
3. In caso di rinnovo della parte economica del CCNL di riferimento, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
4. L’Ente e/o il Comune aderente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico del Fornitore ogni assenza, a qualsiasi titolo effettuata, da parte dei lavoratori medesimi.
5. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
5.7 Disposizioni particolari e specifiche per il personale dei nidi dell’infanzia comunali.
1. Per i titoli di studio che dovranno essere posseduti dal personale somministrato si rimanda a quanto dettagliato nella direttiva regionale n. 1564 del 16/10/2017 e, comunque, nel rispetto della normativa nazionale/regionale vigente in materia al momento della fornitura del personale. A partire dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
2. Le prestazioni richieste in relazione ai profili professionali indicati nel prosieguo, di competenza dei Servizi educativi, sono legate al calendario e all’orario scolastico, mentre l’orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali, ovvero per un massimo di 36 ore settimanali.
3. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell’utilizzatore; inoltre, i lavoratori in missione dovranno essere a conoscenza del piano di lavoro a loro assegnato.
4. Per i profili indicati nel presente paragrafo (trattandosi di lavoratori destinati al contatto continuativo con minori) il Fornitore dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 4 marzo 2014 n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” e verificare presso gli organi competenti che il personale proposto sia in possesso dei requisiti a norma di legge.
5. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l’attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l’Ente utilizzatore ed il Fornitore. Al termine del periodo previsto cesseranno comunque gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro.
6. Il Fornitore s'impegna ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione, avendo cura di tener conto dei documenti programmatici ed organizzativi dell’Ente utilizzatore (Carta dei Servizi, Progetto Pedagogico, Progettazione educativa annuale, ecc...). Il contratto di ogni singolo lavoratore deve prevedere un periodo di prova entro il quale l’Ente o il Comune aderente si riserva la facoltà di decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
7. L'Ente o il Comune aderente potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione, immediatamente e comunque entro 24 ore, dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiedere la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.
8. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali vigente nel tempo ivi compresi gli eventuali contratti collettivi decentrati integrativi, per i lavoratori di pari categoria, profilo professionale e trattamento tabellare.
9. Il Fornitore assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
10. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Accordo Quadro nel rispetto delle sotto riportate modalità specifiche.
11. Per lo svolgimento del servizio per il profilo di educatore il personale dovrà:
a) essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell’Ente o del Comune aderente; dovrà essere a conoscenza del Progetto pedagogico dei nidi d’infanzia e della progettazione educativa annuale dell’Ente aderente, della Carta dei Servizi e dei principali documenti organizzativi del Servizio;
b) assumere comportamenti relazionali con le famiglie improntati a cortesia e disponibilità, con l'obiettivo di promuovere la massima fiducia reciproca tra servizio e famiglia;
c) avere comportamenti di estremo rispetto per i bambini, per i loro diritti/bisogni individuali e collettivi, la loro dignità e la loro identità;
d) essere munito di abbigliamento consono al servizio e di un tesserino di riconoscimento, indicante nome e cognome e profilo (i relativi oneri non sono a carico dell’Ente);
e) collaborare con il personale operante nel servizio di assegnazione e avere un atteggiamento relazionale volto alla soluzione dei problemi, al superamento del conflitto e all'efficace presa di decisione collettiva;
f) prendere visione del Piano di Evacuazione Interno e partecipare alle prove di evacuazione previste dalla normativa vigente;
g) rispettare tutte le norme relative alla sicurezza dei lavoratori e dei bambini, comprese le norme disposte dalle autorità competenti a contrasto della diffusione del COVID-19;
h) utilizzare correttamente tutti i DPI forniti;
i) non fumare nella scuola e nelle aree di pertinenza.
12. Nel prosieguo si riportano le mansioni del profilo professionale, in applicazione al CCNL del Comparto Funzioni Locali e della normativa regionale vigente in tema di servizi educativi per la prima infanzia:
D1 - EDUCATORE/EDUCATRICE PRIMA INFANZIA
Mansioni: lavoratore/lavoratrice che provvede alla programmazione dell’attività educativa e didattica, alla cura e all’educazione di bambini 0/3 anni, gestisce le relazioni con i bambini iscritti e con le famiglie. Provvede all’igiene personale, all’alimentazione, alle attività ludiche e quanto altro occorra per l’inserimento e la socializzazione col gruppo. Cura la documentazione, la continuità con la scuola dell’infanzia, la relazione con il comitato di gestione del nido.
B1 - “AUSILIARIO ASILO NIDO”
Mansioni: lavoratore/lavoratrice inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, nel caso specifico, a titolo esemplificativo e no esaustivo: pulizia e igiene dei bambini e degli ambienti, assistenza alle educatrici nella gestione e sorveglianza dei bambini, gestione delle attività legate al servizio mensa.
Articolo 6 Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 3, il presente Accordo Quadro avrà durata massima di n. 4 (quattro) anni. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, l’Accordo Quadro verrà considerato concluso.
2. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Ente o il Comune aderente può stipulare Contratti attuativi. L’Accordo Quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti attuativi e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
3. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell’occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
2. L’Ente o il Comune aderente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
3. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Ente o il Comune aderente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m..
4. L’Ente o il Comune aderente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 xx.xx., a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 8
Clausola sociale
1. Come disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore dell’Ente o del Comune aderente, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso l’Ente o il Comune aderente al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite.
2. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante.
Articolo 9
Sciopero del personale
1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sciopero.
2. In caso di inottemperanza, l’Ente o il Comune aderente potrà procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore all’Ente o al Comune aderente con un anticipo di almeno 7 giorni.
Articolo 10
Verifiche sull’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi
1. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Ente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto anche di quanto disposto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 xx.xx.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Ente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l’Ente procede ad applicare le penalità previste nel prosieguo.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dai servizi utilizzatori dell’Ente o dei Comuni aderenti.
Articolo 11 DUVRI
1 In base a quanto stabilito dall’art. 26, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l’Ente, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.
2. Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del Fornitore, l’Ente procederà alla redazione del DUVRI.
3. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
Articolo 12 Corrispettivi
1. Per quanto attiene il corrispettivo mensile spettante al Fornitore, si richiama quanto disposto all’art. 4 del presente Accordo Quadro – Moltiplicatore offerto dal Fornitore per la partecipazione alla gara pari all’1,40.
2. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al Fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l’Ente.
3. L’Ente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.
4. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.
5. In caso di rinnovo del Contratto del Comparto Regioni-Autonomie locali, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
6. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Ente.
7. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all’Ente nel mese successivo a quello di erogazione.
8. L’Ente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei
lavoratori medesimi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
Articolo 13
Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Ente O DAI Comuni aderenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo contratto attuativo, deve essere intestata e spedita all’Ente e deve essere completata dei seguenti dati: Ente destinatario, nome del Servizio interessato presso cui il lavoratore è impiegato; nominativo del lavoratore; numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria, così come derivante dall’offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria e costo unitario della stessa; IVA secondo la normativa vigente; importo totale della fattura.
4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
6. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _ , intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi.
9. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto attuativo e il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.
Articolo 14
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo quadro e dei contratti attuativi.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Ente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative ai singoli contratti attuativi inerenti il presente Accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo quadro e i contratti stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla sua accensione.
6. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
7. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Ente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna.
8. L’Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
9. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Ente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’Ente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 15 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo quadro stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro e contratti attuativi.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo quadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione di dati personali.
8. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
9. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.
Articolo 17
Garanzia definitiva
1. Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Ente, in conformità a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., di importo pari alla percentuale del valore dell’Accordo Quadro stabilita nel medesimo articolo.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. per la garanzia provvisoria.
4. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei suoi contratti attuativi. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base dei singoli contratti attuativi in corso emessi.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi stipulati.
6. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Ente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
7. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dall’Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. La cauzione è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%, secondo quanto previsto all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’escussione parziale di parte della somma garantita, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Ente
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto il singolo contratto attuativo e l’Accordo quadro.
Articolo 18
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore è tenuto a stipulare, e mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, un’adeguata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), in relazione allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi, nessuna esclusa né eccettuata; detta copertura deve tenere indenni i dipendenti diretti del Fornitore, nonché i suoi collaboratori, impiegati nella gestione della commessa.
Articolo 19 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 49,99% dell’importo di ogni singolo contratto attuativo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’Ente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Ente medesimo, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Ente non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Ente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia dellefatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Ente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ente potrà risolvere l’Accordo quadro e, di conseguenza, tutti i vigenti contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 xx.xx..
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara il subappalto, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.
Articolo 20
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 xx.xx..
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell’Ente, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 xx.xx..
3. La cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativi.
Articolo 21 Penali
1. L’Ente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo quadro e/o nei contratti attuativi, non imputabili all’Ente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, potranno essere applicate le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno applicate nel rispetto di quanto di seguito riportato:
a) per mancato avviamento o mancata sostituzione del lavoratore somministrato entro i termini richiesti dall’Ente: € 250,00 per ogni giorno lavorativo di mancato avviamento/sostituzione;
b) per eventuale avviamento di personale non in possesso dei requisiti previsti e richiesti per la
mansione da svolgere: € 500,00;
c) mancato rispetto di uno degli elementi che in sede di valutazione dell’offerta tecnica hanno portato all’acquisizione di punteggi: € 100,00 per ogni inadempimento riscontrato, con intimazione di ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo, in ogni caso, quanto prescritto all’art. 22 per la risoluzione contrattuale;
d) da € 100,00 a € 2.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a seconda della gravità ravvisata dall’Ente, ivi compresi i casi di ritardo negli adempimenti.
4. Deve considerarsi ritardo il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nei contratti attuativi nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi l’Ente applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Ente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dei ciascun contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. L’inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del relativo contratto attuativo e/o dell’Accordo Quadro. In tal caso l’Ente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 22 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, l’Ente potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente risoluzione di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nei casi di seguito riportati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata via PEC, con le modalità previste dalla vigente normativa dall’Ente, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro, con conseguente risoluzione di diritto dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’Ente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e/o i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi via PEC al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) nei casi previsti dall’articolo 14 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
d) nei casi di cui all’articolo 15 “Trasparenza”;
e) nei casi di cui all’articolo 16 “Riservatezza”;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 17 “Garanzia definitiva”;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto attuativo, ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
h) nei casi di cui all’articolo 19 “Subappalto”;
i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione dell’Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo quadro e/o del/dei contratti attuativi, l’Ente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto attuativo risolto.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l’Accordo quadro o il contratto attuativo. In tal caso l’Ente può risolvere l’Accordo quadro o il contratto attuativo.
8. Nel caso di risoluzione dei contratti attuativi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto attuativo.
Articolo 23
Condizione risolutiva e diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1 del DL 95/2012 xx.xx.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi l’Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dagli stessi, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA., Intercent- er o altro soggetto aggregatore a cui l’Ente possa aderire, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 xx.xx. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 xx.xx..
Articolo 24 Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Ente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro e/o dai singoli contratti attuativi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC. Il recesso dall’Accordo Quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativo/i contratto/i attuativo/i in corso di esecuzione.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L’Ente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti lo stesso, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte dal presente atto e/o dai contratti attuativi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
5. L’Ente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dall’Accordo Quadro e/o da ciascun contratto attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Cod.Civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Ente.
Articolo 25
Procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell’Accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 xx.xx..
Articolo 26
Responsabile del servizio e referente del fornitore
1. Successivamente alla stipula del contratto di Accordo quadro, prima di dare corso ai contratti attuativi, il Fornitore dovrà comunicare ai servizi competenti dell’Ente e dei Comuni aderenti il nominativo ed i recapiti del Responsabile del Servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà il Referente nei confronti dell’Ente e svolgerà il ruolo di interfaccia per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
Articolo 27
Trattamento dei dati
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo quadro medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo quadro stesso e dei contratti attuativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
4. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Ente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna a stipulare apposito e separato Accordo con il Comune al fine di disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al predetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi. Il Fornitore in particolare si impegna a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’Ente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere all’Ente, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Ente stesso di dare riscontro all’interessato nei termini; fornire altresì all’Ente tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire all’Ente, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.
Articolo 28
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo quadro viene stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative all’Accordo quadro ed ai contratti attuativi - che verranno sottoscritti mediante scrittura privata - ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo, l’imposta di registro, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Ente per legge.
Articolo 29
Foro competente
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esecuzione dei contratti attuativi, così come eventuali controversie o vertenze inerenti all’interpretazione e all’esecuzione del presente atto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 30
Clausola finale
1. Qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dell’Ente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso spettanti che l’Ente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i contratti attuativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 31 – Allegati
- Schede figure coinvolte (Allegato sub A) che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
FIGURE IPOTETICAMENTE COINVOLTE NELL’APPALTO E BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MANSIONI
C1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Mansioni: lavoratore/lavoratrice che espleta attività di istruzione, nel campo amministrativo, contabile, socioassistenziale e culturale mediante la raccolta, l’organizzazione e l’elaborazione di dati di natura complessa nell’ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite; emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori; .
D1 - EDUCATORE/EDUCATRICE PRIMA INFANZIA
Mansioni: lavoratore/lavoratrice che provvede alla programmazione dell’attività educativa e didattica, alla cura e all’educazione di bambini 0/3 anni, gestisce le relazioni con i bambini iscritti e con le famiglie. Provvede all’igiene personale, all’alimentazione, alle attività ludiche e quanto altro occorra per l’inserimento e la socializzazione col gruppo. Cura la documentazione, la continuità con la scuola dell’infanzia, la relazione con il comitato di gestione del nido.
Mansioni: lavoratore/lavoratrice che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativo – contabile dell’Ente, comportanti un significativo grado di complessità. Il lavoratore/la lavoratrice coordina, organizza, presiede e verifica sotto l’aspetto tecnico-specialistico l’attività dei collaboratori del servizio e presiede all’ottimizzazione dei flussi operativi di competenza. Cura la redazione dei rapporti sulle attività svolte, l’elaborazione dei dati e delle statistiche relative presiede gli archivi e le banche dati di competenza. Fornisce servizi e/o supporto, anche diretto, al cittadino e/o verso altri uffici dell’Ente. Gestisce la relazione con il cittadino e/o verso altri uffici ed eventualmente verso altre istituzioni. Può agire con funzioni di interfaccia rispetto alle strutture dell’Amministrazione ed eventualmente di altri Enti. Può collaborare con la direzione nella verifica dell’andamento delle attività rispetto alla pianificazione prevista e nella valutazione del personale assegnato. Può essere responsabile di procedimento.
B1 - “AUSILIARIO ASILO NIDO”
Mansioni: lavoratore/lavoratrice inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, nel caso specifico, a titolo esemplificativo e no esaustivo: pulizia e igiene dei bambini e degli ambienti, assistenza alle educatrici nella gestione e sorveglianza dei bambini, gestione delle attività legate al servizio mensa.
OSS – OPERATORE SOCIOSANITARIO
Mansioni: lavoratore/lavoratrice svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze – dei collaboratori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell’operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
-assistenza diretta e di supporto alla gestione dell’ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
-supporto gestionale, organizzativo e formativo.
UNIONE TERRED’ACQUA/COMUNE DISCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DAL AL
Codice CIG derivato
L’anno ( ), il giorno
( ) del mese di
, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
FRA
, nato/a a ( ) in data che, in qualità di Dirigente/Responsabile di Area/Servizio del Comune di /Unione Terred’Acqua ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 ed in esecuzione della determinazione n. del , interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di (C.F. - P. IVA
), con sede in , che legalmente rappresenta, ivi domiciliato/a per la carica
(indicato nel prosieguo, anche, come “Ente”)
E
, nato/a a ( ) in data , in qualità di
della ditta (Codice Fiscale/Iscrizione al Registro Imprese di n. - P.IVA ), con sede in
, che legalmente rappresenta, ivi domiciliato/a per la carica (indicato nel prosieguo, anche, come “Fornitore”);
PREMESSO CHE:
- in data 15/12/2021 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza con tutti gli enti facenti parte dell’Unione Terred’Acqua tra i quali il Comune di ;
1
- l ’ Un i o n e T e r r e d ’ Ac q u a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in data ha adottato la determinazione a contrarre n. necessaria all’indizione di una procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo per un periodo di 48 mesi, quantificando un importo di € 745.000,00 i.e.;
- con determinazione del della Centrale Unica di Committenza n. del
sono stati approvati gli atti di gara relativi alla conclusione dell’Accordo Quadro, assumendo il codice identificativo di gara (CIG) n. e si è provveduto a bandire la relativa gara;
- a mezzo di determinazione n. del sono state approvate le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e si è disposta l’aggiudicazione definitiva efficace in favore di con sede in , Via , che ha presentato la migliore offerta in sede di gara con un moltiplicatore pari al , risultante dal ribasso percentuale unico offerto sul moltiplicatore posto a base di gara ed un conseguente importo massimo dell’Accordo Quadro di € ;
- in data è stato stipulato dal Comune di _ _ _ _ _ _ l’Accordo Quadro del
;
- ai sensi dell'Accordo Quadro il servizio di somministrazione sarà attivato dall’Ente sulla base di appositi Contratti attuativi, che il Fornitore si è impegnato a perfezionare secondo le modalità e nei termini previsti nell’Accordo suindicato;
- con determinazione n. del , adottata dal , si è disposto di affidare al Fornitore un appalto basato sul predetto Accordo Quadro, come di seguito specificato:
- Servizio dal al per un importo effettivo/presunto di €
(IVA compresa);
- secondo quanto disposto dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004 n. 191, al presente contratto si allega, sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, un’apposita dichiarazione con la quale il attesta il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3 dell’articolo 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni;
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. responsabile del procedimento è ; tutto ciò premesso le Parti, previa ratifica di quanto esposto in narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo punto.
ARTICOLO 2 – Disciplina del Contratto attuativo
1. Le previsioni del presente Contratto attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro citato in premessa e da tutti gli atti da esso richiamati.
ARTICOLO 3 - Oggetto del Contratto attuativo
1. L’Ente, come sopra rappresentato, affida al Fornitore che, come sopra costituito, accetta, il Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per il periodo di seguito indicato, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell’Accordo Quadro, nel presente Contratto attuativo e nel CCNL Enti Locali:
- figure professionali richieste: n. unità di personale con qualifica di
categoria (ovvero il cui numero presuntivo di lavoratori da somministrare non è
quantificabile in quanto collegato ad esigenze impreviste di sostituzione e quindi a variabili non definibili a priori) da assegnare presso il per il periodo dal al
, con orario di lavoro pari a ore settimanali.
Il corrispettivo previsto, nei limiti del valore massimo stabilito dall’Accordo Quadro, è di €
(IVA compresa). (Eventuale: Tale importo è da intendersi presuntivo e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili esattamente a priori).
ARTICOLO 4 – Modalità di svolgimento
Il servizio dovrà essere svolto secondo le previsioni contenute nell’offerta tecnica e nell’Accordo Quadro, che qui si intendono integralmente riportate.
ARTICOLO 5 – Corrispettivo
Con il presente Contratto attuativo il Fornitore si obbliga ad effettuare la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per il Comune di Servizio
, per un importo effettivo/presunto di € IVA inclusa,
impegnandosi ad applicare il coefficiente moltiplicatore unico offerto in sede di gara, pari al
, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Quadro.
ARTICOLO 6 - Modalità di pagamento
Il corrispettivo di spettanza del Fornitore sarà pagato dal Comune di con le modalità e nei termini previsti dall’Accordo Quadro, sul conto corrente comunicato dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
La liquidazione del compenso per le attività espletate oggetto del presente appalto avverrà a seguito invio di fattura elettronica, utilizzando il codice univoco del Comune di
_ _ _ _ _ _ _ _ _ .
ARTICOLO 7 – Cauzione e garanzie
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto attuativo, e in applicazione di quanto stabilito dall’Accordo Quadro, il Fornitore ha prestato cauzione definitiva pari ad € , corrispondente al % del valore dell’Accordo Quadro, in base a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx, mediante
, nonché polizza di assicurazione per Responsabilità civile verso terzi (RCT) e/o verso Prestatori di lavoro (RCO) n. rilasciata in data da , entrambi conservati agli atti del Comune di
.
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui all’Accordo Quadro ed in misura non superiore al
% dell’importo del presente Contratto attuativo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
In alternativa
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara il subappalto, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto attuativo.
ARTICOLO 9 - Cessione del credito
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Ente, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 xx.xx., a pena di risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 10 - Divieto di cessione
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto attuativo, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 11 – Penali e risoluzione del contratto
1. Per quanto attiene la disciplina delle penalità e della risoluzione del contratto si rimanda a quanto disposto dall’Accordo Quadro.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13 del Dl 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, successivamente alla stipula del contratto attuativo, l’Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dallo stesso, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA, Intercent-er o altro soggetto aggregatore a cui l’Ente possa aderire, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 xx.xx., siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 xx.xx..
1. Il Comune di si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto attuativo, nei casi previsti dall’Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, previa trasmissione di apposita comunicazione al Fornitore tramite PEC. In tal caso il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
2. L’Ente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati nel sopra richiamato articolo, dal presente Contratto attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Cod.Civ., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
3. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Ente.
ARTICOLO 14 – Imposte ed oneri fiscali
1. Il presente Contratto attuativo viene stipulato mediante scrittura privata.
2. Sono a esclusivo carico del Fornitore tutte e indistintamente le spese di contratto, di bollo, di diritti di segreteria per la stipulazione del presente Contratto attuativo e tutte le tasse presenti e future inerenti ed emergenti dall’appalto, a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
L’imposta di bollo di euro , a carico del Fornitore, è assolta dal Comune di in
modo virtuale. La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione unicamente in caso d’uso, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.P.R. n. 131/86.
ARTICOLO 15 - Controversie e foro competente1. Per eventuali controversie aventi a oggetto le condizioni e l’esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Bologna.
2. Nelle more della definizione della controversia, il Fornitore non può esimersi dal proseguire l’erogazione delle prestazioni e deve assicurare la regolarità nell’espletamento delle attività.
ARTICOLO 16 - Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, dall’Accordo Quadro e dagli atti di gara, si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.
Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna.
Per il Comune di ________________
- Dirigente/Responsabile di Area/Servizio
Per il Fornitore
Il legale rappresentante