TFR. Si conviene che il pagamento del TFR avvenga in coincidenza con il pagamento dell’ultima busta paga di retribuzione ordinaria con la rivalutazione basata sull’ultimo coefficiente disponibile. Per quel che riguarda la maturazione dei ratei di TFR, ferme restando le previsioni di legge, solo in caso di missioni di durata inferiore a 15 giorni, qualora fosse riattivata una ulteriore missione nell’arco di 30 giorni a far data dalla cessazione della prima, i giorni di missione si sommano qualora utili alla maturazione di un rateo di TFR. Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento. Il computo relativo all’ammontare del rateo dovrà essere effettuato con la retribuzione in atto nella seconda missione.
TFR ratei 13a mensilità
TFR. Al personale dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento economico di fine rapporto come previsto dalla legge.
TFR. Per quel che riguarda la maturazione dei ratei di TFR, ferme re- stando le previsioni di legge, solo in caso di missioni di durata in- feriore a 15 giorni, qualora fosse riattivata una ulteriore missione nell’arco di 30 giorni a far data dalla cessazione della prima, i gior- ni di missione si sommano qualora utili alla maturazione di un ra- teo di TFR. Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da par- te della stessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento. Il computo relativo all’ammontare del rateo dovrà essere effet- tuato con la retribuzione in atto nella seconda missione.
TFR. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo. Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: scatti di anzianità tredicesima eventuali superminimi ed assegni "ad personam" Rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo.
TFR. Nel periodo in cui viene applicato il contratto di solidarietà, il trattamento di fine rapporto matura sull’intero importo della retribuzione contrattuale. La quota di TFR calcolata sulla retribuzione persa per le ore non lavorate a causa del CDS è a carico dell’Inps. Accantonamento mensile quota TFR c/Inps La quota di imponibile TFR c/Inps, maturata in relazione alle ore di lavoro perse, viene evidenziata nel cedolino mediante l’apposita voce di calcolo collegata in tabella voci CIG, generata con la liquidazione dell’evento (voce 8520, collegata al campo “Importo imponibile TFR c/Inps”). La voce viene quantificata in base alle ore dei giustificativi di solidarietà indicati nelle presenze del mese. Con l’esecuzione del programma AGGI, l’importo di tale voce viene memorizzato al campo “Imponibile” nella sezione “TFR INPS contratti di solidarietà” della pagina dei Progressivi TFR di DIPE. La quota di TFR a carico Inps rappresenta un “di cui” del TFR complessivamente maturato nel mese; pertanto nel cedolino dovrà essere inserita, come di consueto, l’ordinaria voce di accantonamento valorizzata con l’intera retribuzione mensile utile alla maturazione del TFR (si sottolinea che la voce 8520 non deve essere assoggettata a TFR). La voce di accantonamento del TFR c/Inps viene generata anche in caso di conferimento del TFR a Fondo di Tesoreria o a Previdenza complementare. Infatti, in presenza di riduzione di orario a seguito di CDS viene normalmente versato a Fondo tesoreria o a previdenza complementare il TFR complessivamente maturato dal dipendente nel mese e, allo stesso tempo, viene memorizzata la quota di competenza CDS che verrà recuperata in occasione dell’interruzione del rapporto di lavoro.
TFR calcolo mensile • calcolo annuale e determinazione rivalutazione • gestione quote fondo tesoreria INPS (OTD) • gestione quote fondi previdenza complementare • gestione anticipi • gestione liquidazione • elaborazione prospetti di liquidazione • gestione quote ENPAIA (impiegati agricoli/forestali)
TFR. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa sono a carico Inps. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro chiederà il pagamento, in favore dei lavoratori interessati, delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate, sulle quali spetterà la rivalutazione ex art. 1, 4º comma, L. 29 maggio 1982, n. 297.
TFR. Le parti concordano che secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 1 della legge 297/92 hanno diritto di inoltrare la richiesta di T.F.R. i lavoratori con almeno cinque anni di anzianità, nonché per la seguente motivazione: ristrutturazione prima casa per sé o per i figli. L'erogazione può essere richiesta più volte, rispettando il limite percentuale di erogazione (70%) dando comunque priorità a coloro che lo richiedono per la prima volta. II limite di percentuale degli aventi diritto viene elevato al 20%.
TFR. Per la determinazione della retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto si terrà conto delle seguenti voci: ‐ elementi fissi della retribuzione (minimo contrattuale, ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, indennità di funzione, elemento retributivo, scatti di anzianità); ‐ incentivo venditori; ‐ premio di risultato; ‐ maggiorazione oraria per lavoro notturno; ‐ compensi per festività erogati in applicazione dell'accordo interconfederale del 3 dicembre 1994; ‐ indennità sostitutiva del preavviso; ‐ tredicesima mensilità; ‐ indennità di reperibilità; ‐ compenso per le ore di lavoro ordinarie prestate dal personale turnista nei giorni festivi.