Operatori Economici Clausole campione
Operatori Economici. 1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli Operatori Economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell’attività bancaria in Italia.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
4. Non sono ammessi a partecipare ai singoli Lotti gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
5. Si precisa che: ▪ relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del Codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; ▪ la durata dell’esclusione dalle procedure di affidamento per le fattispecie di cui all’articolo 80 del Codice è disciplinata dai commi 10 e 10 bis dell’articolo 80 medesimo; ▪ l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà e...
Operatori Economici. 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l) dell’allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché...
Operatori Economici. Articolo 66.
Operatori Economici. 1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento e che abbiano filiali nel comune di Beinasco (TO) e nei comuni viciniori.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell’attività bancaria in Italia e purchè abbiano filiali nel comune di di Beinasco (TO) ovvero nei comuni viciniori
3. Non sono ammessi gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
4. Si precisa che:
a. Relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
b. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
c. L’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a preve...
Operatori Economici. In relazione all’art. 45, sul piano formale, si osserva che: - al comma 1, ultimo periodo, vanno espunte le parole “delle norme”; - al comma 4, le parole “persone incaricate” vanno sostituite con “persone fisiche incaricate”.
Operatori Economici. Valore minimo previsto dalla scheda tecnica Valore offerto dall’opera tore economico Valore migliorativo /incrementa le (Ra) Miglior valore incrementale (Rmax) V(a)i = Ra/Rmax Punteggio massimo ottenibile Punteggio attribuito X 36 mesi 48 mesi 12 mesi 12 mesi 1 3 3 Y 42 mesi 6 mesi 0,5 1,5 Z 36 mesi 0 mesi 0 0 Esempio relativo all’ipotesi B, elemento di valutazione (presente nel lotto 2) “numero di porte Ethernet 10G SR per apparato” per gli apparati di aggregazione del Campus. Operatori economici Valore minimo previsto dalla scheda tecnica Valore offerto dal concorrente Valore dell’offerta più conveniente (Rmax) V(a)i = Ra/Rmax Punteggio massimo ottenibile Punteggio attribuito X Non predeterminato 4 4 1 1 1 Resta inteso che nell’ipotesi di valore migliorativo in diminuzione, come ad esempio nel caso dell’elemento di valutazione (presente nel lotto 2) “minor tempo di sostituzione apparati in garanzia” relativo all’Apparato di accesso PoE+, la formula deve intendersi comunque applicata, secondo l’esempio di seguito riportato: Operatori economici Valore massimo previsto dalla scheda tecnica Valore offerto dall’opera tore economico Valore migliorat ivo/incre mentale (Ra) Miglior valore incrementale (Rmax) V(a)i = Ra/Rmax Punteggio massimo ottenibile Punteggio attribuito X 72 ore 72 ore 0 48 0 3 0 Y 48 ore 24 0,5 1,5 Z 24 ore 48 1 3
Operatori Economici. Non Ammessi: nessuno
Operatori Economici. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti in Italia, di cui all’art. 34, comma 1, lett.: a) – f/bis) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero stabiliti in stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui al successivo art. 47, in particolare:
Operatori Economici co. 2 lett. f) “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
Operatori Economici. 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: […]
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;