SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA Clausole campione

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. 1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della l. n. 248 del 4 agosto 2006.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all’articolo 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Lettera di invito Autorità Urbana di Firenze 7 sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività gi...
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. 1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 45 del Codice in possesso dei requisiti minimi di carattere amministrativo e - ove richiesti nel presente documento– di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui all’articolo 80 e ss, del Codice. In particolare potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla data di presentazione della domanda: ✓ non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare; ✓ siano regolarmente iscritti per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice; ✓ abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o registri, eventualmente necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della normativa dalle competenti autorità.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi, ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013. Effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affida mento cui intende partecipare, l’impresa ottiene dal sistema un “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti. Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. I concorrenti, a pena di esclusione, devono altresì essere in possesso di:
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti indicati nell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006;. - Non sono, parimenti, ammessi a partecipare i concorrenti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06. - Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali si accerti, sulla scorta di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, e sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. 1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06 e dalle relative disposizioni di settore.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. L’operatore economico invitato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, deve possedere i requisiti di seguito indicati, il cui possesso dovrà essere dichiarato utilizzando i modelli allegati alla presente lettera invito (Allegati A1 - Istanza di
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA a) Banche o società che svolgono attività finanziaria, disciplinate e iscritte negli appositi albi istituiti ai sensi del vigente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e s.m.i. ;
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 163/06, iscritti al registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della legge 248 del 4 agosto 2006. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura tutti gli Operatori economici stabiliti in Stati diversi dell’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47 del d. Lgs. 163/06 e dalle relative disposizioni di settore. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010. Non sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice _________ Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale. Non è ammessa, infine, la partecipazione nel medesimo RTI di due o più imprese che siano singolarmente in grado di soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara come previsto dal parere dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato AS251 del 7 febbraio 2003.