Common use of (Operatori market maker) Clause in Contracts

(Operatori market maker). 1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti derivati negoziati Borsa Italiana può prevedere la presenza di operatori market maker che si impegnano ad esporre proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi di contratti. 2. Borsa Italiana disciplina nelle Istruzioni l’attività dei market maker in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione cui sono assoggettati, specificando i termini di tali obblighi e le modalità di verifica, anche in considerazione della diversa natura dei contratti negoziati. 3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob gli obblighi di cui al precedente comma e le relative modalità di verifica. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. 4. Borsa Italiana istituisce e tiene l’Elenco degli operatori market maker, articolato in più sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e alla tipologia di obblighi a carico del market maker, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni. Le istanze di iscrizione all’Elenco sono presentate a Borsa Italiana, secondo le modalità previste nelle Istruzioni. 5. La permanenza nell’Elenco di cui al comma precedente è subordinata: a) al rispetto degli obblighi di cui al comma 2; b) al mantenimento di un adeguato livello di efficienza nello svolgimento dell’attività, misurato secondo criteri oggettivi con riferimento al contributo di liquidità al mercato.

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Samples: Regolamento Dei Mercati Organizzati E Gestiti Da Borsa Italiana s.p.A., Market Rules and Instructions