Operazioni con soggetti collegati. Si considera operazione con soggetti collegati la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Le seguenti operazioni con soggetti collegati sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
Operazioni con soggetti collegati le transazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazione di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati: - i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, oggetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità, impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.
Operazioni con soggetti collegati. Si considerano operazioni con soggetti collegati le transazioni con soggetti collegati che comportano (i) assunzione di attività di rischio e (ii) trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le operazioni con Parti Correlate: − trasferimenti a titolo di finanziamento (ivi inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o natura); − clausole di garanzia o pegno; − leasing e factoring; − estinzioni di passività per conto della società ovvero da parte della società per conto di un’altra parte; − prestazioni od ottenimento di servizi; − acquisti o vendite di beni immobili ed altre attività; − acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati); − sponsorizzazioni ed erogazioni liberali; − operazioni di fusioni e di scissione, ove realizzate con parti correlate; − decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli esponenti aziendali, fatto salvo quanto previsto dal punto iii sotto riportato, e ai dirigenti che rientrano nel personale più rilevante, come sopra meglio specificato. Ai fini del presente documento le operazioni si ritengono effettuate con soggetti collegati sia se il soggetto rappresenta la controparte dell’operazione, sia se ne rappresenta il beneficiario sostanziale o il garante della stessa.
Operazioni con soggetti collegati. Le Operazioni con “Soggetti Collegati” ai sensi della Disciplina Banca d’Italia ossia le transazioni con sogget- ti collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.