Common use of Operazioni in valuta estera Clause in Contracts

Operazioni in valuta estera. Se la Banca consente di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente viene accreditato in conto – previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l’esecuzione della predetta disposizione, e resta a carico del Correntista ogni connessa conseguenza. Art. 26 - Garanzia di rimborso su cessioni di assegni ed effetti. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa perviene analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera anche se sostitutivi del titolo di credito.

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Operazioni in valuta estera. Se I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta, tutti in scadenza entro i dodici mesi, sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la Banca consente relativa operazione è avvenuta (ordine/entrata merce). Eventuali utili e perdite su cambi che dovessero manifestarsi al momento del pagamento vanno iscritte nelle apposite voci di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi Conto Economico nella sezione dei Proventi e degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi), quindi non vanno in valuta esterarettifica degli importi originari e nel caso delle immobilizzazioni non vanno considerati quali oneri accessori all’acquisizione del bene. Al termine di ogni esercizio nel rispetto del principio della competenza economica, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore delle è inoltre necessario valutare e iscrivere a Conto Economico l’emergere di eventuali perdite/utili su cambi di tutte le operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente aperte; nel caso emerga un utile questo viene accreditato accantonato in conto – previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita – una riserva non utilizzabile fino al momento dell’effettivo realizzo della perdita/utile. Al termine di ogni esercizio, le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio corrente pubblicizzato dalla Banca a pronti alla data di esecuzione della disposizionechiusura dell’esercizio ed i relativi utili e/o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico. Con analoghe modalità sono accreditati L’eventuale utile netto deve essere accantonato in conto i bonifici apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e le rimesse disposti quelle finanziarie costituite da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni partecipazioni, rilevate al costo in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. Il Correntista si obbliga devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a non apporre la clausola “effettivo” quello inferiore alla data di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, chiusura dell’esercizio se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l’esecuzione della predetta disposizione, e resta a carico del Correntista ogni connessa conseguenza. Art. 26 - Garanzia di rimborso su cessioni di assegni ed effetti. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa perviene analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera anche se sostitutivi del titolo di creditoriduzione debba giustificarsi durevole.

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