Bonifici Clausole campione

Bonifici. Il servizio consente al Cliente/Titolare – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppodi disporre il trasferimento dei fondi. Avuto riguardo alle modalità elettroniche di esecuzione del servizio il Cliente/Titolare assume a proprio carico la verifica dell’insussistenza di indicazioni erronee, imprecise o contraddittorie. Il Cliente/Titolare prende atto che l’avvenuta esecuzione delle operazioni sopra descritte darà luogo a specifica causale di addebito sul Conto. Per esigenze di sicurezza del servizio, il Cliente/Titolare è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca eventuali irregolarità dell’apparecchiatura riscontrate in occasione dell’utilizzo del servizio e, purché in tempo utile, è altresì tenuto, in tali ipotesi, a non utilizzare il servizio. Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.
Bonifici. Tutti i difetti, qualunque sia la loro entità, devono essere sempre segnalati. I “cambi di focaccia” non sono da considerarsi difetti. Riportiamo le seguenti due procedure per gestire la difettosità del tessuto.
Bonifici. Mod. 531-SP - 04/2023 - Il Bonifico è un servizio di pagamento che prevede l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di paga- mento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita da quest’ultimo. L’ordine di pagamento relativo al bonifico può essere presentato dal Cliente pagatore presso la sede della Banca o attraverso gli altri canali resi disponibili dalla Banca stessa (linea telefonica registrata, telefax, corrispondenza o veicolato tramite i Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede). - Obbligatorietà de Codice IBAN: con l’introduzione della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento, diviene per legge prevalente il codice IBAN rispetto all’eventuale indicazione errata o incompleta del nominativo del beneficiario. Per tale motivo è importante che chi effettua un pagamento conosca e fornisca l’esatto IBAN (per bonifici, nazionali, transfrontalieri e esteri) e BIC (solo per bonifici esteri) del beneficiario. È inoltre necessaria la massima attenzione nell’indicazione del proprio Codice IBAN ai propri debitori. - Divieto delle operazioni con valuta antergata: non è più possibile disporre bonifici o giroconti, anche se interni, che prevedano una valuta di addebito anteriore alla data dell’operazione. Di conseguenza, le banche non potranno più gestire questa operazione, anche a fronte di una richiesta esplicita da parte del cliente. - Abolizione della “valuta fissa beneficiario”: l’ordinante non potrà più indicare la “valuta fissa beneficiario”, ma solo la “data di esecu- zione” dell’operazione; per l’ordinante la valuta di addebito sarà pari alla data di esecuzione, mentre per il beneficiario la valuta di accredito sarà in funzione del tipo di disposizione e dei tempi di esecuzione concordati dall’ordinante con la sua banca. - Giornate operative e orari di cut-off: la Direttiva Europea stabilisce anche qual è il momento da cui far partire il calcolo dei giorni di esecuzione: la data di ricezione. Tale data corrisponde al momento in cui il Cliente dispone / consegna alla Banca l’ordine di bonifico, ovvero la data di esecuzione futura richiesta dal cliente (es. bonifici periodici). Gli orari limite (cut-off) sono indicati nelle condizioni contrattuali. Se una disposizione di bonifico perviene alla Banca in una giornata non operativa oppure ...
Bonifici. Principali caratteristiche del servizio Il bonifico consente di trasferire somme di denaro espresse in euro a favore di un beneficiario presso gli sportelli della propria Banca o presso sportelli di altre banche in Italia o di altri soggetti (es. Poste). Dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente Per consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca o di altre banche, l’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso (IBAN).
Bonifici. Il bonifico è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica (ordinante) ad un’altra (beneficiario). Il trasferimento dei fondi può avvenire: ▪ per cassa cioè presentando il corrispettivo in contanti alla banca che origina il pagamento oppure ritirando il corrispettivo in contanti presso la banca ricevente; ▪ mediante addebito sul conto corrente del debitore e conseguente accredito sul conto corrente del creditore. I bonifici vengono eseguiti tra le banche con procedure elettroniche, che consentono rapidità e sicurezza nell’invio delle disposizioni: perché ciò avvenga è necessario che il beneficiario sia individuato in maniera chiara ed esatta mediante le coordinate bancarie secondo lo standard internazionale, denominato IBAN. Per i bonifici transfrontalieri tra i paesi europei per i pagamenti di importo non superiore a 50000 euro sono state fissate regole di trasparenza, tempestività ed esecuzione e di garanzia in caso di mancata esecuzione.
Bonifici. SCT PER CONTO / GENERICHE € 0,00 SCT ORDINE PERMANENTE / GENERICHE € 0,00 Canone servizio € 0,00 Spesa emissione token € 0,00 Spesa per sostituzione o mancata restituzione token € 10,00 Canone servizi di pagamento WEB (ricariche telefoniche, bollettini bancari, ecc.) € 0,00 Canone servizi SMS € 0,00 Costo SMS inviato dal cliente Costo di addebito del proprio operatore telefonico Per informativa obbligatoria mensile (per clienti non € consumatori e non microimprese) 0,00 Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per € legge 0,00 Per comunicazione di mancata esecuzione dell'ordine € (rifiuto) 10,00 Per recupero fondi inesatto dal cliente in caso di identificativo unico fornito € 10,00
Bonifici. Il Bonifico per cassa è lo strumento mediante il quale il cliente può trasferire una determinata somma a favore di un altro conto o beneficiario consegnando allo sportello l’importo o il controvalore del bonifico in contanti, oltre che le spese. I Bonifici Ordinari Italia consistono in un trasferimento di somme in euro a favore di un beneficiario titolare di un conto corrente presso una Banca in Italia. Per consentire l’esecuzione corretta del pagamento, l’ordine deve indicare obbligatoriamente l’IBAN del beneficiario. I Bonifici SEPA sono espressi in Euro e sono disposti da un ordinante, che può essere consumatore o non consumatore, tramite un ente insediato all’interno dello Stato Italiano a favore di un beneficiario che è titolare di un conto corrente presso una Banca in Italia o in altro Paese appartenente all’Area SEPA. In genere, tali bonifici, sono disposti come “non urgenti”, cioè con valuta di regolamento successiva al giorno in cui vengono eseguiti. L’importo massimo del singolo bonifico SEPA deve essere pari o inferiore a € 500.000,00; i bonifici di importo superiore a tale limite saranno eseguiti in conformità agli standard previsti per i B.I.R.. I Bonifici transfrontalieri sono espressi in Euro, in Corone Svedesi (SEK) o altra valuta di paese dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE) diversa dall’euro. Sono disposti da un ordinante tramite una banca insediata in uno Stato Membro dell’Unione Europea, a favore di un beneficiario presso un ente di un altro Stato Membro. Questi bonifici possono essere di importo non superiore a € 50.000,00 o controvalore equivalente. I Bonifici esteri sono denominati in divise diverse dall’Euro, dalle Corone Svedesi (SEK) o dalle altre valute della SEE, tra residenti e non residenti, sia entro i confini nazionali che da e verso l’estero. Per eseguire il bonifico è necessario indicare alla banca: - IBAN (International Bank Account Number), che è la coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in modo standard ed univoco, un conto corrente; - BIC (Bank Identifier Code) ove necessario e cioè nel caso in cui il beneficiario sia posto in Paesi diversi dall’Italia. - nome/ragione sociale del beneficiario del bonifico che deve necessariamente coincidere con il titolare del conto di accredito. I rischi collegati all’operazione di bonifico sono riconducibili al:
Bonifici. Gli ordini di bonifico emessi dall’ARPA Sicilia contengono i seguenti elementi: 1. numero progressivo; 2. data di emissione; 3. esercizio di competenza; 4. importo in cifre e in lettere ed eventuale divisa estera; 5. nominativo del creditore o di chi per esso sia legalmente autorizzato a rilasciare Quietanza 6. causale dell'operazione; 7. indicazione di eventuali specifiche destinazioni dei fondi in uscita; 8. indicazione ove previsto dalle vigenti disposizioni del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP); 9. firma del soggetto abilitato. L’Aggiudicatario dovrà eseguire detti pagamenti a richiesta dell’ARPA e con rilascio di una contabile per ogni singola operazione. Eventuali errori formali presenti sugli ordini di bonifico devono essere corretti in modo da lasciare leggibile il testo modificato e sono riemessi con la firma di convalida del Direttore della SA2 di ARPA Sicilia. Gli ordini di bonifico devono essere eseguiti nello stesso giorno lavorativo di consegna.

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  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Ritardo nei pagamenti In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

  • SOMMARIO SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Clausola salvatoria Salva qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Norme AAA, se una qualsiasi parte di questa disposizione arbitrale è ritenuta non valida o inefficace per qualsiasi motivo, ciò non pregiudica la validità o l’applicabilità del resto di questa disposizione arbitrale e l’arbitro ha l’autorità di modificare le disposizioni ritenute non valide o inefficaci per rendere le stesse valide ed applicabili.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.