Orario. Ferie 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio Permessi retribuiti a. al lavoratore genitore di persona con handicap grave e accertato, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino, oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino (a carico INPS); dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese (a carico INPS) anche per colui che assiste un parente entro il terzo grado; b. ai componenti delle rappresentanze aziendali e delle RSU, per l'espletamento del loro mandato; c. in casi speciali e giustificati, brevi congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle riduzioni orario di lavoro ovvero, ove esauriti, dalle ferie; d. ai lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazione. Diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno; e. i lavoratori componenti di Consigli e Comitati Direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle OOSS hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Quando il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati, potrà usufruire di un monte ore non superiore a 130 ore annue; f. 12 ore annue per assemblee dei lavoratori; g. 3 giorni per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore Riduzione orario a. 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti; b. 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dallÊassunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dallÊassunzione Festività a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione Festività soppresse gruppi di 4 o 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo Flessibilità orario contrattuale l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive lÊazienda corrisponderà, nel corso dellÊanno, una pari entità di ore di riduzione; per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario. Al termine della flessibilità le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e nei limiti previsti. NellÊambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate le seguenti intese per il superamento dei limiti in materia di orario di lavoro: Flessibilità - ipotesi A - Per le aziende di cui all'art. 121 lett. a.), b) e c): superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dellÊanno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale ORARIO Flessibilità - ipotesi B - 1. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 per un massimo di 24 settimane. 2. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti e a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale rispettivamente ai lavoratori cui si applicano i precedenti punti 1 e 2. A fronte della prestazione di ore aggiuntive (nelle ipotesi di flessibilità A o B), l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi, le ore contabilizzate nella Banca ore saranno liquidate con la maggiorazione per lavoro straordinario da corrispondere entro e non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di maturazione. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare il 10% della forza occupata (esclusi i periodi di luglio, agosto e dicembre). Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana tale percentuale non dovrà superare il 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato Permanenza massima passaggio cat. superiore si ha il passaggio alla categoria superiore trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni superiori. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni di quadro diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi Passaggio qualifica superiore il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie ASSENZE Malattia a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: indennità pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e a 2/3 dal 21° al 180° giorno, posta a carico dell'INPS; integrazione indennità INPS in modo da raggiungere il 100% per i primi 3 giorni (a decorrere dallÊ1.4.2011, nel corso di ciascun anno di calendario, tale integrazione viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo e al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento); il 75% dal 4° al 20° e 100% dal 21° in poi. Ai soli fini dellÊapplicazione del regime di cui sopra, non sono computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: a. ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; b. evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; c. sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui allÊart. 181, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale; d. gli veneti morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza Infortunio a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: integrazione indennità INAIL fino a raggiungere il 60% per i primi 3 giorni; il 90% dal 5° al 20° giorno e 100% dal 21° giorno in poi Maternità integrazione dell'indennità Inps al 100% della retribuzione per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal 3° giorno antecedente la celebrazione del matrimonio Servizio militare vedere D.L. CPS 303/1946 e DPR 237/1964 N.B. Il ▇.▇▇▇. 215/2001, come modificato dallÊart. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005 Permessi 8 giorni all'anno, ai dirigenti sindacali aziendali per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale Sospensione/riduzione lavoro o CIG nel caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per tutto il periodo della sospensione Aspettative a. 30 giorni di aspettativa non retribuita, frazionabile in due parti, in caso di adozione internazionale, per il periodo di permanenza allÊestero richiesto per lÊincontro con il minore ed i relativi adempimenti; b. per gravi motivi familiari per un periodo non superiore a 2 anni (continuativi o frazionati), nellÊarco dellÊintera vita lavorativa; c. non superiore a 3 anni, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeutici; d. 3 mesi non frazionabili e non ripetibili, ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere al programma terapeutico e riabilitativo; e. non superiore a 120 giorni, per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto (a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici). A fronte del protrarsi dellÊassenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita il lavoratore potrà fruire di unÊulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica e comunque non superiore a 12 mesi; f. per infortunio, al termine del periodo di conservazione del posto, per tutta la durata dell'infortunio; g. i lavoratori affetti da tubercolosi hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; h. i lavoratori che abbiano almeno 4 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nellÊarco dellÊintera vita lavorativa. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dallÊazienda non potranno superare lÊ1% della forza lavoro occupata; nelle aziende da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Orario. Ferie 26 giorni lavorativiORARIO UFFICIALE DELLA SOCIETA' lunedì/giovedì mattino: pomeriggio: ore 08.30 - 12.30ore 13.30 - 17.30 venerdì ore 08.00 - 13.00 semifestivi chiusura ore 12.00 ORARIO FLESSIBILE: lunedì/giovedì entrata intervallo in uscita entrata pomeridiana uscita dalle dalle dalle dalle ore 08.00 alle ore 09.15 ore 12.30 alle ore 13.00 ore 13.30 alle ore 14.00 ore 17.00 alle ore 18.30 venerdì entrata uscita dalle dalle ore 08.00 alle ore 09.15 ore 12.00 alle ore 14.00 Esisteranno pertanto fasce di rigidità in cui tutti i dipendenti dovranno essere presenti. La fascia di rigidità è la seguente: venerdì 09.15 – 12.00 con MINIMO 4 ORE DI PRESENZA Il venerdì pomeriggio viene concessa la facoltà di recuperare eventuali ritardi di flessibilità fino alle ore 16.00, fermo restando che previa sosta di almeno 1/2 ora dalle ore 13.15 alle ore 14.00. N.B.: Al personale a part-time viene concessa la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario possibilità di usufruire della flessibilità in uscita del venerdì fino alle ore 16.00 con intervallo. Ed inoltre:
1. Il tempo di lavoro settimanale, è comunque considerata decorre e termina con la transazione effettuata mediante l’inserimento del “badge” nell’apposito lettore.
2. La compensazione delle ore di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ferieore di flessibilità. Le ferie potranno Potranno essere frazionate in riportate al mese successivo non più di 2 periodi10 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Nel caso Le ore eccedenti il saldo positivo di lavoratore 10 ore non saranno considerate ad alcun effetto (straordinari, ferie etc.).
3. Le ore straordinarie non potranno essere utilizzate a compensazione di cittadinanza non italiana che abbia necessità saldi negativi.
4. Laddove si verificassero dei ritardi superiori ai 29 minuti mensili oltre la fascia di godere flessibilità gli stessi verranno addebitati.
5. Per le giornate semifestive l'orario di un periodo lavoro avrà contrattualmente termine alle ore 12.00, pertanto la flessibilità avrà luogo solo in entrata.
6. E’ prevista l’automatica applicazione dell’orario rigido, solamente per le fasce orarie di ferie più lungoflessibilità interessate ( es: se permesso dalle 11.30 alle 12.30 il rientro pomeridiano può essere effettuato entro le ore 14.00), al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio Permessi retribuiti a. al lavoratore genitore di persona con handicap grave e accertato, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino, oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino (a carico INPS); dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese (a carico INPS) anche per colui che assiste un parente entro il terzo grado; b. ai componenti delle rappresentanze aziendali e delle RSU, per l'espletamento del loro mandato; c. in casi speciali e giustificati, brevi congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle riduzioni orario di lavoro ovvero, ove esauriti, dalle ferie; d. ai lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazione. Diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno; e. i lavoratori componenti di Consigli e Comitati Direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle OOSS hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Quando il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati, potrà usufruire di un monte ore non superiore a 130 ore annue; f. 12 ore annue per assemblee dei lavoratori; g. 3 giorni per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore Riduzione orario a. 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti; b. 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dallÊassunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dallÊassunzione Festività a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. In caso di coincidenza verificarsi di una delle festività seguenti condizioni: - Sciopero nel caso in cui l’inizio o il termine del medesimo coincidano rispettivamente con una domenical’ora d’inizio o di termine dell’orario; - Ferie; - Mezze giornate di ferie; - Malattia; - Permessi retribuiti e non retribuiti, previsti da norme di Legge, contratto e/o accordo integrativo aziendale, se coincidono con l'entrata o con l'uscita.
7. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale varranno le seguenti fasce di flessibilità: • in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione Festività soppresse gruppi entrata: come il restante personale; • intervallo pranzo: come il restante personale; • in uscita: Nei casi di 4 o 8 cui al precedente punto 6 l’orario rigido in entrata decorrerà dalle ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite8,30.
8. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo Flessibilità orario contrattuale l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della La prestazione di ore aggiuntive lÊazienda corrisponderàlavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di contratto nazionale o aziendale che disciplinano la materia, nel corso dellÊannorispetto delle vigenti procedure aziendali di preventiva autorizzazione scritta, una pari entità di ore di riduzione; per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale decorrerà dal lunedì al giovedì dal termine della fascia di flessibilità; il venerdì dalle ore 14.00, previa sosta di almeno 1/2 ora dalle ore 13.15 alle ore 14.00. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario. Al termine della flessibilità le ore La prestazione di lavoro prestate e straordinario, essendo gestita al di fuori delle fasce di flessibilità, non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e nei limiti previsti. NellÊambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate le seguenti intese per il superamento dei limiti in materia di orario di lavoro: Flessibilità - ipotesi A - Per le aziende di cui all'art. 121 lett. a.), b) e c): superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dellÊanno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del dà luogo ad accredito sul monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale ORARIO Flessibilità - ipotesi B - 1mensile del dipendente. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 per un massimo di 24 settimane. 2. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti e a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale rispettivamente ai lavoratori cui si applicano i precedenti punti 1 e 2. A fronte della prestazione di ore aggiuntive (nelle ipotesi di flessibilità A o B), l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi, le ore contabilizzate nella Banca ore saranno liquidate con la maggiorazione per lavoro straordinario da corrispondere entro e non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di maturazione. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare il 10% della forza occupata (Dal presente accordo sono esclusi i periodi di luglio, agosto e dicembre)seguenti Lavoratori: - Addetti al centralino telefonico; - Autisti; - Custodi; - Portieri. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana tale percentuale non dovrà superare il 5%. Nota a verbale: Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente periferiche e a rotazione tra tutto per il personale interessato Permanenza massima passaggio catesterno, solo in casi di particolari necessità operative, così come previsto dalla nota a verbale all’art. superiore si ha il passaggio 101 CCNL, qui richiamato integralmente, potranno essere adottati dall’Azienda, previa comunicazione alle R.S.A. e consenso delle stesse, orari particolari di piazza, anche per soddisfare maggiormente le esigenze dell’utenza. Nota a verbale 2 A partire dalla presente contrattazione viene eliminato l’orario degli operatori CED non sussistendo più esigenze di servizio. Gli operatori che alla categoria superiore trascorso un periodo data dell’01/01/2008 percepiscano l’indennità di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni superiori. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni di quadro diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi Passaggio qualifica superiore il lavoratore appartenente a qualifica turno , la manterranno quale assegno ad personam non impiegatizia, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie ASSENZE Malattia a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: indennità pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e a 2/3 dal 21° al 180° giorno, posta a carico dell'INPS; integrazione indennità INPS in modo da raggiungere il 100% per i primi 3 giorni (a decorrere dallÊ1.4.2011, nel corso di ciascun anno di calendario, tale integrazione viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo e al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento); il 75% dal 4° al 20° e 100% dal 21° in poi. Ai soli fini dellÊapplicazione del regime di cui sopra, non sono computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: a. ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; b. evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; c. sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui allÊart. 181, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale; d. gli veneti morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza Infortunio a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: integrazione indennità INAIL fino a raggiungere il 60% per i primi 3 giorni; il 90% dal 5° al 20° giorno e 100% dal 21° giorno in poi Maternità integrazione dell'indennità Inps al 100% della retribuzione per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal 3° giorno antecedente la celebrazione del matrimonio Servizio militare vedere D.L. CPS 303/1946 e DPR 237/1964 N.B. Il ▇assorbibile.▇▇▇. 215/2001, come modificato dallÊart. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005 Permessi 8 giorni all'anno, ai dirigenti sindacali aziendali per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale Sospensione/riduzione lavoro o CIG nel caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per tutto il periodo della sospensione Aspettative a. 30 giorni di aspettativa non retribuita, frazionabile in due parti, in caso di adozione internazionale, per il periodo di permanenza allÊestero richiesto per lÊincontro con il minore ed i relativi adempimenti; b. per gravi motivi familiari per un periodo non superiore a 2 anni (continuativi o frazionati), nellÊarco dellÊintera vita lavorativa; c. non superiore a 3 anni, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeutici; d. 3 mesi non frazionabili e non ripetibili, ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere al programma terapeutico e riabilitativo; e. non superiore a 120 giorni, per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto (a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici). A fronte del protrarsi dellÊassenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita il lavoratore potrà fruire di unÊulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica e comunque non superiore a 12 mesi; f. per infortunio, al termine del periodo di conservazione del posto, per tutta la durata dell'infortunio; g. i lavoratori affetti da tubercolosi hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; h. i lavoratori che abbiano almeno 4 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nellÊarco dellÊintera vita lavorativa. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dallÊazienda non potranno superare lÊ1% della forza lavoro occupata; nelle aziende da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Orario. Ferie 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio Permessi retribuiti a. al lavoratore genitore di persona con handicap grave e accertato, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino, oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino (a carico INPS); dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese (a carico INPS) anche per colui che assiste un parente entro il terzo grado; b. ai componenti delle rappresentanze aziendali e delle RSU, per l'espletamento del loro mandato; c. in In casi speciali e giustificati, brevi congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle riduzioni orario di lavoro ovvero, ove esauriti, dalle ferie; d. ai lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazione. Diritto diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. I i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno; e. i lavoratori componenti di Consigli e Comitati Direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle OOSS hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Quando il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati, potrà usufruire di un monte ore non superiore a 130 ore annue; f. 12 ore annue per assemblee dei lavoratori; g. 3 giorni per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore Riduzione orario a. 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti; b. 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dallÊassunzione dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dallÊassunzione dall’assunzione Festività a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione Festività soppresse gruppi di 4 o 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo ORARIO Flessibilità orario contrattuale l'azienda l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive lÊazienda l’azienda corrisponderà, nel corso dellÊannodell’anno, una pari entità di ore di riduzione; per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario. Al termine della flessibilità le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e nei limiti previsti. NellÊambito Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate le seguenti intese per il superamento dei limiti in materia di orario di lavoro: Flessibilità - ipotesi A - Per le aziende di cui all'art. 121 121, lett. a.), b) e c): superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dellÊanno dell’anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale ORARIO settimanale. Flessibilità - ipotesi B - 1. superamento – a. Superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 per un massimo di 24 settimane. 2. superamento b. Superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti e a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale rispettivamente ai lavoratori cui si applicano i precedenti punti 1 e 2. A fronte della prestazione di ore aggiuntive (nelle ipotesi di flessibilità A o B), l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi, le ore contabilizzate nella Banca ore saranno liquidate con la maggiorazione per lavoro straordinario da corrispondere entro e non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di maturazione. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare il 10% della forza occupata (esclusi i periodi di luglio, agosto e dicembre). Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana tale percentuale non dovrà superare il 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato Permanenza massima passaggio cat. superiore Superiore si ha il passaggio alla categoria superiore trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni superiori. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni di quadro diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi Passaggio qualifica superiore il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie ASSENZE Malattia a. conservazione Conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: indennità pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e a 2/3 dal 21° al 180° giorno, posta a carico dell'INPS; integrazione indennità INPS in modo da raggiungere il 100% per i primi 3 giorni (a decorrere dallÊ1.4.2011dall’1.4.2011, nel corso di ciascun anno di calendario, tale integrazione viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo e al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento); il 75% dal 4° al 20° e 100% dal 21° in poi. Ai soli fini dellÊapplicazione dell’applicazione del regime di cui sopra, non sono computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: a. ricovero Ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; b. evento Evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; c. sclerosi Sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui allÊartall’art. 181, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale; d. gli Gli veneti morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza Infortunio a. conservazione Conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento Trattamento economico: integrazione indennità INAIL fino a raggiungere il 60% per i primi 3 giorni; il 90% dal 5° al 20° giorno e 100% dal 21° giorno in poi Maternità integrazione dell'indennità Inps INPS al 100% della retribuzione per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal 3° giorno antecedente la celebrazione del matrimonio Servizio militare vedere D.L. CPS 303/1946 e DPR 237/1964 N.B. Il ▇.▇▇▇. 215/2001, come modificato dallÊart. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005 Permessi 8 giorni all'anno, ai dirigenti sindacali aziendali per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale Sospensione/riduzione lavoro o CIG nel caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per tutto il periodo della sospensione Aspettative a. 30 giorni di aspettativa non retribuita, frazionabile in due parti, in caso di adozione internazionale, per il periodo di permanenza allÊestero all’estero richiesto per lÊincontro l’incontro con il minore ed i relativi adempimenti; b. per Per gravi motivi familiari per un periodo non superiore a 2 anni (continuativi o frazionati), nellÊarco dellÊintera nell’arco dell’intera vita lavorativa; c. non Non superiore a 3 anni, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeutici; d. 3 mesi non frazionabili e non ripetibili, ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere al programma terapeutico e riabilitativo; e. non Non superiore a 120 giorni, per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto (a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici). A fronte del protrarsi dellÊassenza dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita il lavoratore potrà fruire di unÊulteriore un’ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica e comunque non superiore a 12 mesi; f. per Per infortunio, al termine del periodo di conservazione del posto, per tutta la durata dell'infortunio; g. i I lavoratori affetti da tubercolosi hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; h. i I lavoratori che abbiano almeno 4 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nellÊarco dellÊintera nell’arco dell’intera vita lavorativa. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dallÊazienda dall’azienda non potranno superare lÊ1l’1% della forza lavoro occupata; nelle aziende da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore
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Sources: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Orario. Ferie 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio Permessi retribuiti a. al lavoratore genitore di persona con handicap grave e accertato, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino, oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino (a carico INPS); dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese (a carico INPS) anche per colui che assiste un parente entro il terzo grado; b. ai componenti delle rappresentanze aziendali e delle RSU, per l'espletamento del loro mandato; c. in casi speciali e giustificati, brevi congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle riduzioni orario di lavoro ovvero, ove esauriti, dalle ferienel corso dell’anno; d. ai lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazione. Diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno; e. i lavoratori componenti di Consigli e Comitati Direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle OOSS hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Quando il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati, potrà usufruire di un monte ore non superiore a 130 ore annue; f. e. 12 ore annue per assemblee dei lavoratori; g. f. 3 giorni per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore Riduzione orario a. 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti; b. 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti. I permessi non fruiti entro l'anno l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno dell’anno successivo. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.201126.2.2011 (15.3.2011, per Confesercenti), le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dallÊassunzione dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dallÊassunzione dall’assunzione Festività a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione Festività soppresse gruppi di 4 o 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non fruiti entro l'anno l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno dell’anno successivo Flessibilità orario contrattuale l'azienda l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario dell’orario contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimanesettimane (48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane se stabilito nel secondo livello di contrattazione). A fronte della prestazione di ore aggiuntive lÊazienda corrisponderà, nel corso dellÊanno, corrisponderà una pari entità di ore di riduzione; per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orariodell’orario. Al termine della flessibilità le ore In aggiunta a quanto sopra previsto l’azienda potrà realizzare i seguenti regimi di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e nei limiti previsti. NellÊambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate le seguenti intese per il superamento dei limiti in materia di orario di lavoroorario: Flessibilità - ipotesi A - Per le aziende di cui all'artall’art. 116 (art. 121 nel ccnl Commercio/Confcommercio), lett. a.a.2), b) e c): superamento dell'orario dell’orario contrattuale in particolari periodi dellÊanno da 45 ore sino al limite di 48 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto riconosciuto, in luogo di quanto previsto dall’art. 116 (art. 121 nel ccnl Commercio/ Confcommercio) lett. a.2), un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario dell’orario normale settimanale ORARIO settimanale. Flessibilità - ipotesi ipotesii B - Per le aziende di cui all’art. 116 (art. 121 nel ccnl Commercio/Confcommercio), lett. a.2), b) e c): 1. superamento dell'orario dell’orario contrattuale sino al limite di 44 per un massimo di 24 settimane. 2. superamento dell'orario dell’orario contrattuale sino al limite di 48 per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti e a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario dell’orario normale settimanale rispettivamente ai lavoratori cui si applicano i precedenti punti 1 e 2. A fronte della prestazione di ore aggiuntive (nelle ipotesi di flessibilità A o B), l'azienda l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'annodell’anno, una pari entità di riduzione dell'orario dell’orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell’orario. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi, le ore contabilizzate nella Banca ore saranno liquidate con la maggiorazione per lavoro straordinario da corrispondere entro e non oltre il 31.12 dell'anno dell’anno successivo a quello di maturazione. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare il 10% della forza occupata (esclusi i periodi di luglio, agosto e dicembre). Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco nell’arco della settimana tale percentuale non dovrà superare il 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato Permanenza massima passaggio cat. categoria superiore si ha il passaggio alla categoria superiore trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni superiori. L'assegnazione L’assegnazione del lavoratore alle mansioni di quadro diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi Passaggio qualifica superiore il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie ASSENZE Malattia a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: indennità pari al 50% della retribuzione dal 4° 4 al 20° 20 giorno e a 2/3 dal 21° 21 al 180° 180 giorno, posta a carico dell'INPSdell’INPS; integrazione indennità INPS in modo da raggiungere il 100% per i primi 3 giorni (a decorrere dallÊ1.4.2011dall’1.4.2011 per Confcommercio e dal 15.3.2011 per Confesercenti, nel corso di ciascun anno di calendario, tale integrazione viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo e al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento); il 75% dal 4° 4 al 20° 20 e 100% dal 21° 21 in poi. Ai soli fini dellÊapplicazione dell’applicazione del regime di cui sopra, non sono computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: a. c. ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; b. d. evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; c. e. sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui allÊartall’art. 181, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale; d. f. gli veneti morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza Infortunio a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: integrazione indennità INAIL fino a raggiungere il 60% per i primi 3 giorni; il 90% dal 5° 5 al 20° 20 giorno e 100% dal 21° 21 giorno in poi Maternità integrazione dell'indennità Inps dell’indennità INPS al 100% della retribuzione per tutto il periodo dell'astensione dell’astensione obbligatoria Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal 3° 3 giorno antecedente la celebrazione del matrimonio Servizio militare vedere D.L. CPS 303/1946 e DPR 237/1964 N.B. Il ▇.▇▇▇. 215/2001, come modificato dallÊartdall’art. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005 Permessi 8 giorni all'annoall’anno, ai dirigenti sindacali aziendali per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale Sospensione/riduzione del lavoro o CIG nel caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'intera all’intera retribuzione per tutto il periodo della sospensione Aspettative a. 30 giorni di aspettativa non retribuita, frazionabile in due parti, in caso di adozione internazionale, per il periodo di permanenza allÊestero richiesto per lÊincontro con il minore ed i relativi adempimenti; b. per gravi motivi familiari per un periodo non superiore a 2 anni (continuativi o frazionati), nellÊarco dellÊintera nell’arco dell’intera vita lavorativa; c. b. non superiore a 3 anni, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeutici; d. c. 3 mesi non frazionabili e non ripetibili, ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere al programma terapeutico e riabilitativo; e. d. non superiore a 120 giorni, per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto (a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici). A fronte del protrarsi dellÊassenza dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita il lavoratore potrà fruire di unÊulteriore un’ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica e comunque non superiore a 12 mesi; f. e. per infortunio, al termine del periodo di conservazione del posto, per tutta la durata dell'infortuniodell’infortunio; g. f. i lavoratori affetti da tubercolosi hanno diritto alla conservazione del ASSENZE posto fino fin o a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; h. g. i lavoratori che abbiano almeno 4 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nellÊarco dellÊintera nell’arco dell’intera vita lavorativa. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dallÊazienda dall’azienda non potranno superare lÊ1l’1% della forza lavoro occupata; nelle aziende da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratorelavoratore GESTIONE RAPPORTO Prova 6 mesi, liv. Q e I; 60 giorni, liv. II, III, IV e V; 45 giorni, liv. VI e VII. Il periodo indicato per i liv. Q e I deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per gli altri livelli devono intendersi di lavoro effettivo. In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni non si applica la disciplina del periodo di prova
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Sources: Collective Labor Agreement
Orario. Ferie 26 a. 27 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è lavorativi per anzianità fino a 10 anni; b. 30 giorni lavorativi per anzianità oltre 10 anni. Il periodo feriale verrà comunque considerata conteggiato sulla base di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Le ferie potranno essere frazionate lavorativi anche in non più di 2 periodi. Nel caso di lavoratore coincidenza con periodi di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio adozione della settimana corta Permessi retribuiti a. al lavoratore genitore per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di persona con handicap grave e accertato, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni monte ore annuo complessivo di età del bambino, oppure 2 180 ore. Di tale monte ore di permesso giornaliero retribuito fino sono ammessi a 3 anni di età del bambino (a carico INPS); dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese (a carico INPS) beneficiare anche per colui che assiste un parente entro il terzo gradoi lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nellÊesercizio dei compiti da essa svolti; b. ai componenti delle rappresentanze aziendali e delle RSU, per l'espletamento del loro mandato; c. in casi speciali e giustificati, brevi congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle riduzioni orario di lavoro ovvero, ove esauriti, dalle ferie; d. ai lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazione. Diritto diritto allo studio: 150 ore annue pro capite in un triennio, usufruibili anche in un solo annoretribuite. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per frequentare i la partecipazione ai corsi di studio non dovranno superare il 23% della forza occupata. Nelle aziende che occupano da 30 del personale occupato a 49 dipendenti tale diritto è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'annotempo indeterminato; e. i lavoratori componenti di Consigli e Comitati Direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle OOSS hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Quando il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati, in ogni caso potrà usufruire di tali permessi un monte ore non superiore a 130 lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 20 dipendenti; c. 11 giorni all'anno retribuiti per i lavoratori che rivestono cariche sindacali in seno alle organizzazioni firmatarie del contratto, per l'espletamento del loro mandato; d. 15 ore annue; f. 12 ore annue , per assemblee assemblea dei lavoratori; g. e. 9 giorni all'anno retribuiti per i lavoratori che rivestono cariche sindacali in seno agli organismi aziendali, per l'espletamento del loro mandato;f. 3 giorni retribuiti per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o lutto familiare di un parente entro il secondo parenti di 1° e 2° grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore Riduzione orario a. 56 32 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti; b. 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dallÊassunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dallÊassunzione Festività a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale4.11, è considerato giorno feriale a tutti gli effetti. In caso Al lavoratore che ha prestato attività nella prima domenica di coincidenza novembre, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di una delle festività con una domenica, lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. Al lavoratore che sia stato assente in aggiunta alla tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione Festività soppresse gruppi al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate ex festive ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di 4 o 8 ore ferie oppure un giorno di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo riposo compensativo Flessibilità orario contrattuale l'azienda potrà realizzare diversi regimi per far fronte alle variazioni dell'attività potranno essere adottati sistemi di orario con distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali e il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive lÊazienda corrisponderà, nel corso dellÊanno, sarà prevista una pari corrispondente entità di ore di riduzione; riduzione in periodi di minore attività lavorativa, oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per anno si intende il periodo un numero di 12 mesi seguente la data giorni rapportato all'entità di avvio del programma annuale ore di flessibilitàsuperamento dell'orario contrattuale. I In ogni caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario. Al termine della flessibilità le ore dell'orario di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e nei limiti previsti. NellÊambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate le seguenti intese per il superamento dei limiti in materia di orario di lavoro: Flessibilità - ipotesi A - Per le aziende di cui all'art. 121 lett. a.), b) e c): superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dellÊanno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale ORARIO Flessibilità - ipotesi B - 1. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 per un massimo di 24 settimane. 2. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti e a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale rispettivamente ai lavoratori cui si applicano i precedenti punti 1 e 2. A fronte della prestazione di ore aggiuntive (nelle ipotesi di flessibilità A o B), l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi, le ore contabilizzate nella Banca ore saranno liquidate con la maggiorazione per lavoro straordinario da corrispondere entro e non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di maturazione. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare il 10% della forza occupata (esclusi i periodi di luglio, agosto e dicembre). Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana tale percentuale non dovrà superare il 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato Permanenza massima passaggio cat. superiore si ha il passaggio al lavoratore che per unÊintera prestazione sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla categoria superiore trascorso differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore. Trascorso un periodo continuativo di 3 tre mesi nel disimpegno effettivo delle mansioni superiori. L'assegnazione , avverrà senzÊaltro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle mansioni armi, servizio militare di quadro diviene definitiva quando si sia protratta leva, gravidanza e puerperio, o per altre cause che comportino per il periodo teatro lÊobbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di 6 mesi cui sopra, per tutta la durata della sostituzione, non si avrà diritto al passaggio di livello Passaggio qualifica superiore il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie nessuna particolarità ASSENZE Malattia a. conservazione del posto posto: A) 10 mesi per un anzianità fino a 8 anni compiuti; B) 12 mesi per anzianità superiore a 8 anni; C) 24 mesi, indipendentemente dallÊanzianità, in presenza di patologie gravi (malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, ecc.). Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, il periodo di 180 conservazione del posto non potrà superare la scadenza del termine b. trattamento economico: durante lÊinterruzione, il teatro corrisponderà ai dipendenti lÊintera retribuzione per la prima metà di ciascuno dei periodi sopra indicati e la retribuzione dimezzata per lÊaltra metà dei periodi stessi. Il trattamento economico verrà assicurato al lavoratore mediante: anticipazione mensile da parte dellÊazienda delle indennità a carico degli istituti assicurativi; integrazione di tali indennità fino a concorrenza della normale retribuzione netta. Per i dipendenti assunti a tempo determinato, durante lÊinterruzione per malattia, qualora sussistano impedimenti disposti dallÊistituto assistenziale relativamente allÊanticipazione da parte del teatro dellÊindennità a carico INPS, il teatro corrisponderà al dipendente unÊindennità pari allÊintera retribuzione per i primi tre giorni in un anno solaree unÊindennità pari alla differenza tra lÊindennità erogata dallÊINPS e lÊintera retribuzione per la prima metà di ciascuno dei periodi suindicati e la differenza tra lÊindennità erogata dallÊINPS e la retribuzione dimezzata per lÊaltra metà dei periodi stessi Infortunio a. conservazione del posto: vedere malattia; b. trattamento economico: indennità pari operai, come malattia; impiegati, come di seguito: al 50dipendente assicurato allÊINAIL, il teatro corrisponderà unÊindennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dallÊistituto assicuratore consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta dal 4° al 20° giorno e a 2/3 dal 211° al 180° giorno. per l'ulteriore periodo di conservazione del posto, posta a carico dell'INPS; l'impiegato percepirà il trattamento indennitario dellÊistituto assicuratore, senza alcuna integrazione indennità INPS in modo da raggiungere il 100% per i primi 3 giorni (a decorrere dallÊ1.4.2011parte del teatro ASSENZE Maternità vale quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, nel corso di ciascun anno di calendario, tale integrazione viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo paternità e al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento); il 75% dal 4° al 20° e 100% dal 21° in poicongedi parentali. Ai soli fini dellÊapplicazione del regime di cui sopra, non sono computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: a. ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; b. evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; c. sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui allÊart. 181, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale; d. gli veneti morbosi delle lavoratrici verificatisi durante Durante il periodo di gravidanza Infortunio a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: integrazione indennità INAIL fino a raggiungere assenza obbligatoria il 60% per i primi 3 giorni; teatro integrerà alla lavoratrice il 90% dal 5° al 20° giorno e 100% dal 21° giorno in poi Maternità integrazione dell'indennità Inps al 100% della retribuzione per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal 3° giorno antecedente della retribuzione Permessi a. al rappresentante dei lavoratori per la celebrazione sicurezza, per l'espletamento delle proprie funzioni (30 ore annue per strutture fino a 15 dipendenti e 40 ore annue per strutture con oltre 15 dipendenti); b. brevi congedi per giustificati motivi, con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione; c. i lavoratori a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la formazione (periodo, continuativo o frazionato) non superiore a 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento del matrimonio Servizio militare vedere D.L. CPS 303/1946 e DPR 237/1964 N.B. Il ▇.▇▇▇. 215/2001titolo di studio di secondo grado, come modificato dallÊart. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio diploma universitario o di leva con decorrenza 1.1.2005 Permessi 8 giorni all'anno, ai dirigenti sindacali aziendali laurea nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'azienda. Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà superare il 5% del totale dei dipendenti a trattative sindacali o tempo indeterminato; in ogni caso potrà usufruire del congedo 1 lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 lavoratori tra assunti con rapporto di lavoro a congressi e convegni tempo indeterminato ed assunti con rapporto di natura sindacale lavoro a termine, per lÊintera durata della stagione teatrale Sospensione/riduzione lavoro o CIG nel caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per tutto il periodo della sospensione nessuna particolarità Aspettative a. 30 giorni di aspettativa non retribuitaper comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, frazionabile in due parti, in caso di adozione internazionale, per il periodo di permanenza allÊestero richiesto per lÊincontro con il minore ed i relativi adempimenti; b. per gravi motivi familiari per un periodo massimo di 4 mesi. Tale istituto trova applicazione unicamente presso i teatri che occupino personale a tempo indeterminato per un numero di dipendenti non inferiore a 20; b. non superiore a 2 anni (continuativi 3 anni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, affetti da dipendenza patologica che intendono accedere ai programmi terapeutici e/o frazionati), nellÊarco dellÊintera vita lavorativariabilitativi presso le ASL o altre strutture terapeutico-riabilitative; c. non superiore a 3 anni, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeuticiterapeutici e di riabilitazione; d. 3 mesi non frazionabili e non ripetibilimesi, ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere al programma terapeutico ai programmi terapeutici e riabilitativosocioriabilitativi; e. non superiore a 120 giorni4 mesi, per malattiamalattia o infortunio, al termine del periodo di conservazione del posto (a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici). A fronte del protrarsi dellÊassenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita il lavoratore potrà fruire di unÊulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica e comunque per gli impiegati) GESTIONE Prova a. non superiore a 12 5 mesi, per i lavoratori di livello 1 A; f. b. non superiore a 4 mesi, per i lavoratori di livello 1 ; c. non superiore a 3 mesi, per i lavoratori di livello 2 e 3 ; d. non superiore a 1 mese, per i lavoratori degli altri livelli. Per i lavoratori assunti con contratto a termine, il periodo di prova non può eccedere il 25% della durata prevista nella lettera di assunzione con un minimo di 1 settimana ed un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, al termine il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio: a. entro due mesi, ove la durata del periodo di conservazione del postoprova sia superiore a 4 mesi; b. entro 45 giorni, per tutta ove la durata dell'infortunio; g. i lavoratori affetti da tubercolosi hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data periodo di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; h. i lavoratori che abbiano almeno 4 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto per congedi per la formazione per un periodo non prova sia superiore a 11 2 mesi; c. entro 15 giorni, continuativo o frazionato, nellÊarco dellÊintera vita lavorativa. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dallÊazienda non potranno superare lÊ1% della forza lavoro occupata; nelle aziende da 30 ove la durata del periodo di prova sia inferiore a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore2 mesi
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Sources: Teatri (Esercizi)
Orario. Ferie 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio Permessi retribuiti a. al lavoratore genitore di persona con handicap grave e accertato, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino, oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino (a carico INPS); dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese (a carico INPS) anche per colui che assiste un parente entro il terzo grado; b. ai componenti delle rappresentanze aziendali e delle RSU, per l'espletamento del loro mandato; c. in casi speciali e giustificati, brevi congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle riduzioni orario di lavoro ovvero, ove esauriti, dalle ferie; d. ai lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazione. Diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno; e. i lavoratori componenti di Consigli e Comitati Direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle OOSS ▇▇.▇▇ hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Quando il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati, potrà usufruire di un monte ore non superiore a 130 ore annue; f. 12 ore annue per assemblee dei lavoratori; g. 3 giorni per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore Riduzione orario a. 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti; b. 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dallÊassunzione dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dallÊassunzione dall’assunzione Festività a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione Festività soppresse gruppi di 4 o 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo Flessibilità orario contrattuale l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive lÊazienda l’azienda corrisponderà, nel corso dellÊannodell’anno, una pari entità di ore di riduzione; per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario. Al termine della flessibilità le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e nei limiti previsti. NellÊambito Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate le seguenti intese per il superamento dei limiti in materia di orario di lavoro: Flessibilità - ipotesi A - Per le aziende di cui all'art. 121 lett. a.), b) e c): superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dellÊanno dell’anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale ORARIO Flessibilità - ipotesi B - 1. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 per un massimo di 24 settimane. 2. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti e a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale rispettivamente ai lavoratori cui si applicano i precedenti punti 1 e 2. A fronte della prestazione di ore aggiuntive (nelle ipotesi di flessibilità A o B), l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi, le ore contabilizzate nella Banca ore saranno liquidate con la maggiorazione per lavoro straordinario da corrispondere entro e non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di maturazione. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare il 10% della forza occupata (esclusi i periodi di luglio, agosto e dicembre). Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana tale percentuale non dovrà superare il 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato Permanenza massima passaggio cat. superiore si ha il passaggio alla categoria superiore trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni superiori. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni di quadro diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi Passaggio qualifica superiore il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie ASSENZE Malattia a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: indennità pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e a 2/3 dal 21° al 180° giorno, posta a carico dell'INPS; integrazione indennità INPS in modo da raggiungere il 100% per i primi 3 giorni (a decorrere dallÊ1.4.2011dall’1.4.2011, nel corso di ciascun anno di calendario, tale integrazione viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo e al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento); il 75% dal 4° al 20° e 100% dal 21° in poi. Ai soli fini dellÊapplicazione dell’applicazione del regime di cui sopra, non sono computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: a. ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; b. evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; c. sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui allÊartall’art. 181, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale; d. gli veneti morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza Infortunio a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: integrazione indennità INAIL Inail fino a raggiungere il 60% per i primi 3 giorni; il 90% dal 5° al 20° giorno e 100% dal 21° giorno in poi Maternità integrazione dell'indennità Inps al 100% della retribuzione per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal 3° giorno antecedente la celebrazione del matrimonio Servizio militare vedere D.L. CPS 303/1946 e DPR 237/1964 N.B. Il ▇.▇▇▇. 215/2001, come modificato dallÊartdall’art. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005 Permessi 8 giorni all'anno, ai dirigenti sindacali aziendali per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale Sospensione/riduzione lavoro o CIG nel caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per tutto il periodo della sospensione Aspettative a. 30 giorni di aspettativa non retribuita, frazionabile in due parti, in caso di adozione internazionale, per il periodo di permanenza allÊestero all’estero richiesto per lÊincontro l’incontro con il minore ed i relativi adempimenti; b. per gravi motivi familiari per un periodo non superiore a 2 anni (continuativi o frazionati), nellÊarco dellÊintera nell’arco dell’intera vita lavorativa; c. non superiore a 3 anni, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeutici; d. 3 mesi non frazionabili e non ripetibili, ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere al programma terapeutico e riabilitativo; e. non superiore a 120 giorni, per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto (a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici). A fronte del protrarsi dellÊassenza dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita il lavoratore potrà fruire di unÊulteriore un’ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica e comunque non superiore a 12 mesi; f. per infortunio, al termine del periodo di conservazione del posto, per tutta la durata dell'infortunio; g. i lavoratori affetti da tubercolosi hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; h. i lavoratori che abbiano almeno 4 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nellÊarco dellÊintera nell’arco dell’intera vita lavorativa. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dallÊazienda dall’azienda non potranno superare lÊ1l’1% della forza lavoro occupata; nelle aziende da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore
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Sources: Collective Bargaining Agreement
Orario. Ferie a. 22 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni; b. 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Le ferie potranno essere frazionate lavorativi in non più di 2 periodi. Nel caso di lavoratore distribuzione dell’orario su 6 giorni. Norma transitoria per i magazzini generali: per gli impiegati in servizio alla data dell’1.4.1975 viene mantenuto “ad personam” lo scaglione di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo 25 giorni lavorativi per un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio anzianità oltre i 12 anni Permessi retribuiti a. al lavoratore genitore di persona con handicap grave e accertato10 ore annue per esami clinici, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino, oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino (a carico INPS)visite ed interventi specialistici; dopo il terzo anno di età del bambino, b. 3 giorni lavorativi retribuiti a causa di permesso ogni mese (a carico INPS) anche per colui che assiste un parente entro il terzo grado; b. ai componenti delle rappresentanze aziendali e delle RSU, per l'espletamento del loro mandatodocumentata grave infermità di familiari; c. 1 giorno per nascita figlio; d. 3 giorni lutto familiare, elevati a 4 nel caso in casi speciali e giustificati, brevi congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle riduzioni orario cui l'evento luttuoso si sia verificato fuori provincia; e. studenti: diritto a turni di lavoro ovvero, ove esauriti, dalle ferieche agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; d. non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Permessi retribuiti ai lavoratori studenti studenti, compresi quelli universitari universitari, che devono sostenere prove d'esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazioned'esame. Gli stessi lavoratori hanno inoltre diritto a 30 ore annue. Diritto allo studio: 150 200 ore pro capite in un trienniotriennali, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per frequentare i corsi di studio non dovranno superare, nel triennio, il 5% del totale della forza occupata all’inizio dell’anno solare e non potranno contemporaneamente superare il 23% della forza occupata. Nelle aziende occupata nell'unità produttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno; e. i lavoratori componenti di Consigli e Comitati Direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle OOSS hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Quando il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati, potrà usufruire di un monte ore non superiore a 130 ore annuealmeno 15 dipendenti; f. 12 ore annue per assemblee dei lavoratori; g. 3 giorni cariche sindacali, per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore l’adempimento delle relative funzioni Riduzione orario a. 56 personale non viaggiante: in aggiunta alle ore annue spettanti per le aziende festività abolite, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive (5 gruppi di 8 ore). Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1.1 - 31.12) tali permessi decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo. b. personale viaggiante: in aggiunta alle 4 festività abolite, vengono riconosciute, a decorrere dall’1.7.2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione d’anno o frazione di esso. Per gli anni 2014 e 2015 tali ore di permesso saranno obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente dei predetti permessi. Tale importo sarà erogato, in via anticipata, nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale, salvo eventuali conguagli. Tale disposizione ha validità fino al 31.12.2015 Festività a. oltre a 15 dipendentiquelle di legge, il Santo Patrono; b. 72 il pomeriggio della Vigilia di Natale e Capodanno: in tali giornate l'orario di lavoro non potrà andare oltre le ore annue 13.00 ed eccedere la metà dell’orario normale di lavoro. Per le festività cadenti di sabato o di domenica o in altra festività è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, 1/22 della retribuzione mensile CCNL Assologistica: oltre a quelle di legge, il Santo Patrono. Qualora una delle festività coincidesse con la domenica, è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico, una giornata di retribuzione di fatto. Disposizione comune - Sono eliminati, dai giorni festivi, la Pasqua e il 4.11 (in sostituzione sarà corrisposto un elemento distinto della retribuzione). È facoltà dell’azienda sostituire, per le aziende il personale viaggiante, la festività del Santo Patrono del luogo dove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera con più 10 ore di 15 dipendentipermessi retribuiti in ragione d’anno. I permessi non fruiti usufruiti durante l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con le modalità di cui all’art. 9 comma 16 Festività soppresse 4 gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non usufruiti entro l'anno l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre scadenza entro il 30.6 dell'anno successivo. Indipendentemente dai regimi mese di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dallÊassunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dallÊassunzione Festività a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione Festività soppresse gruppi di 4 o 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno aprile successivo Flessibilità orario contrattuale l'azienda l'impresa può stabilire in determinati periodi dell'anno regimi diversi di orario contrattuale. La maggiore prestazione lavorativa resa in regime di flessibilità non potrà realizzare diversi superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondenti riposi compensativi, da fruire in minore intensità produttiva. Per ogni ora prestata oltre il normale orario viene corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione. I riposi compensativi potranno essere goduti anticipatamente e comunque, se goduti ORARIO successivamente, dovranno essere fruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione. Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non possono osservare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le seguenti deroghe: A) per un massimo di 4 masi all’anno, anche non consecutivi e non coincidenti con il mese solare, è consentito alle imprese di distribuire l’orario di lavoro su 5 giorni in maniera non omogenea nell’arco della settimana, fermo restando il minimo di 32 ed il massimo di 48 ore settimanali, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie, con una media settimanale di 39 ore sui due mesi consecutivi, da considerarsi entrambi in regime di flessibilità. Nel caso in cui nel mese di flessibilità venisse superata la media delle 39 ore settimanali, le ore in più verranno fatte fruire, nel mese successivo, al lavoratore prevalentemente a giornate intere o a mezze giornate. Nel caso in cui le ore eccedenti non vengano recuperate saranno retribuite come lavoro straordinario. B) Sempre all’interno del periodo massimo di 4 mesi nell’anno, le imprese, per un periodo massimo di 4 settimane consecutive, potranno articolare la durata dell’orario normale di lavoro su 6 giornate. Per ogni mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al punto A) sarà corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità complessiva lorda pari ad € 75,00; mentre per il mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al punto B) sarà corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità complessiva lorda pari ad € 110,00. Entrambe le indennità saranno riproporzionate in base alle effettive settimane di utilizzo. In considerazione delle particolarità, attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza è consentito alle imprese di attuare regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 ore settimanaliflessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, con il limite di 200 ore annue cumulative nell'anno. La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%. Con ipotesi di Accordo del 3.12.2017 le parti introducono quanto segue: una diversa programmazione dell’orario di lavoro prestabilito sarà attuabile per un massimo di 4 settimane nell’arco di un anno e darà luogo ad un’indennità di disagio pari a € 50,00 per ogni settimana. Tale diversa programmazione sarà comunicata al lavoratore ed alla RSA/RSU aziendale almeno una settimana prima dell’effettuazione. Prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal normale orario di lavoro possono essere richieste dall’Azienda in regime di flessibilità, al personale operativo, purché vengano collocate all’interno di calendari quadrimestrali. Il lavoratore inserito in tali calendari percepisce un’indennità pari a € 8,00 per ogni giornata di flessibilità inserita nel programma. Tale indennità non è dovuta nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore a quella prevista dal normale orario di lavoro, ma ricompresa all’interno dell’articolazione d’orario programmata. Il lavoratore può essere inserito in tali calendari fermo restando il limite massimo complessivo di 16 settimanesettimane di prestazioni in flessibilità realmente effettuata. A fronte Per le ore lavorate in regime di flessibilità eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero per la parte di orario collocata al di fuori del normale orario di lavoro programmato, l’Azienda corrisponde inoltre una maggiorazione pari al 20% della prestazione paga oraria globale. Sono fatti salvi gli accordi aziendali e territoriali su orario di lavoro e flessibilità in vigore alla data del 3.12.2017. CCNL Assologistica - le aziende possono realizzare orari di lavoro settimanali in regime di flessibilità, fino ad un massimo di 100 ore aggiuntive lÊazienda corrisponderà, nel corso dellÊanno, una pari entità di ore di riduzione; per anno si intende il periodo solare, consistente nel prolungamento dell'orario settimanale fino ad un massimo di 12 mesi seguente la data 48 ore settimanali; ne conseguiranno conguagli nei periodi di avvio del programma annuale di flessibilitàminore intensità produttiva. I lavoratori interessati percepiranno la La retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia che in quelli di corrispondente riduzione dell'orariosarà quella relativa all'orario contrattuale. Al termine della flessibilità Le ore prestate oltre l'orario contrattuale verranno retribuite con una maggiorazione pari al 25%. Gli eventuali riposi compensativi (dovuti ai periodi di superamento dell'orario settimanale) dovranno essere goduti entro 180 giorni dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in regime di flessibilità. Flessibilità utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni - Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro prestate e consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non recuperate si superi la media di 40 ore settimanali. Il conteggio delle ore straordinario viene fatto al termine di ogni bimestre: le ore lavorate nella settimana oltre la 40a saranno liquidate retribuite con la maggiorazione prevista del 17%. Le ore eccedenti la media bimestrale delle 40 ore settimanali saranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario, con l'assorbimento della maggiorazione del 17% suindicata Sezione Cooperative - tale istituto può essere utilizzato unicamente dalle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell’esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato e da quelle che applicano integralmente il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e datoriali Agci-Servizi, Federlavoro-Confcooperative, Legacoopservizi. Le ore di permesso retribuite a Rol, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica saranno sostituite con diverse modalità di pagamento che prevedono l’istituzione di un Premio di Risultato composto da una parte fissa (non inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio) e una variabile (ovvero il 75%, definito dal risultato del conto economico della cooperativa, per il 70%, e dalla qualità della prestazione e della produttività per il restante 30%). Un’ulteriore parte oraria pari a 48 ore potrà essere destinata ad una specifica banca ore. Trimestralmente le imprese retribuiranno la maggiorazione oraria pari al 10% sulle ore accantonate e potranno utilizzare le ore accumulate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di straordinario e nei limiti previsti. NellÊambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate le seguenti intese per il superamento calo dei limiti in materia di orario di lavoro: Flessibilità - ipotesi A - Per le aziende di cui all'art. 121 lett. a.), b) e c): superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dellÊanno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale ORARIO Flessibilità - ipotesi B - 1. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 per un massimo di 24 settimane. 2. superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti e a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale rispettivamente ai lavoratori cui si applicano i precedenti punti 1 e 2. A fronte della prestazione di ore aggiuntive (nelle ipotesi di flessibilità A o B), l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario volumi di lavoro. Il 50Alla fine dell’anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore non utilizzate, mentre il restante 60% sarà destinato al premio di risultato come sopra definito. Le imprese cooperative le cui attività si svolgono prevalentemente in settori economici non rientranti nella filiera del presente CCNL, fermi restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e l’orario contrattuale di 39 ore settimanali dal lunedì al sabato, divisore 168, potranno utilizzare l’orario multi-periodale da recuperare sarà articolato secondo il programma calcolarsi come media su un arco temporale di flessibilità. Il restante 50% delle 6 mesi e con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi, le ore contabilizzate nella Banca ore saranno liquidate con la maggiorazione per lavoro straordinario da corrispondere entro e non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di maturazione. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare il 10% della forza occupata (esclusi i periodi di luglio, agosto e dicembre). Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana tale percentuale non dovrà superare il 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato Permanenza massima passaggio cat. superiore si ha il passaggio alla categoria al livello superiore trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle di mansioni superiori. L'assegnazione superiori al livello di appartenenza, salvo sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del lavoratore alle mansioni di quadro diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi posto Passaggio qualifica superiore nessuna particolarità fino a 5 anni 245 giorni 3 mesi 5 mesi oltre 5 anni 365 giorni 5 mesi 7 mesi CCNL Assologistica – a. conservazione del posto per 15 mesi consecutivi o cumulando le assenze per più malattie nell'arco temporale di 30 mesi; b. trattamento economico: intera retribuzione per i primi 6 mesi e 50% della stessa per i successivi 6 mesi. Il trattamento economico cesserà qualora il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatiziacon più periodi di malattia raggiunga, in caso complesso, durante 30 mesi i 12 mesi di passaggio malattia Con ipotesi di Accordo del 3.12.2017 le parti, al fine di disincentivare il fenomeno dell’assenteismo per le assenze dovute a categoria impiegatiziamalattia che iniziano il giorno successivo a giornate non lavorative, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche definiscono il trattamento economico complessivo della malattia, riguardante i primi 3 giorni, come segue: a. per il quarto evento di impiegato malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l’integrazione a carico azienda sarà del 75%; b. per il quinto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l’integrazione a carico azienda sarà del 50%; c. per il sesto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate ASSENZE non lavorative, l’integrazione a carico azienda sarà del 25%; d. dal settimo evento l’azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione. Tale disciplina non si applica per gli eventi morbosi dovuti a ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery e patologie individuate dalla circolare INPS n. 95/2016 e per eventi di lavoratore malattia certificati con mansioni prognosi iniziale non impiegatizie ASSENZE Malattia inferiore a 7 giorni. Ai fini dell’applicazione di quanto sopra, il numero degli eventi di malattia sarà computato considerando i 12 mesi precedenti e la disciplina riguarda gli eventi che si verificano a partire dall’1.1.2018 Infortunio a. conservazione del posto per tutto il periodo riconosciuto dall’INAIL per la corresponsione dell’indennità per l’invalidità temporanea; b. trattamento economico: Anzianità Integrazione 100% 50% fino a 5 anni 3 mesi 5 mesi oltre 5 anni 5 mesi 7 mesi CCNL Assologistica - Conservazione del posto e integrazione dell'indennità INAIL al 100% della retribuzione dal 1° giorno fino alla guarigione clinica Maternità conservazione del posto per un periodo di 180 giorni 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in un anno solare; b. cui la lavoratrice si avvalga della facoltà di assentarsi dal lavoro a partire dal mese precedente il parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza. L’azienda deve corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione, l’intera retribuzione per i primi 5 della sua assenza mesi ed il 50% di essa per il 6° mese Cure termali sarà applicato il trattamento economico: indennità pari al 50economico di malattia nella misura del 90% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e a 2/3 dal 21° al 180° giorno, posta a carico dell'INPS; integrazione indennità INPS in modo da raggiungere il 100% per i primi 3 giorni (a decorrere dallÊ1.4.2011, nel corso di ciascun anno di calendario, tale integrazione viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo e al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento); il 75% dal 4° al 20° e 100% dal 21° in poi. Ai soli fini dellÊapplicazione del regime di cui sopra, non sono computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: a. ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; b. evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; c. sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui allÊart. 181, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale; d. gli veneti morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza Infortunio a. conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare; b. trattamento economico: integrazione indennità INAIL fino a raggiungere il 60% per i primi 3 giorni; il 90% dal 5° al 20° giorno e 100% dal 21° giorno in poi Maternità integrazione dell'indennità Inps al 100% della retribuzione per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal 3° giorno antecedente della retribuzione Permessi 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà per l'azienda di non corrispondere la celebrazione del matrimonio Servizio militare retribuzione; 10 delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici (vedere D.L. CPS 303/1946 e DPR 237/1964 N.B. Il ▇.▇▇▇permessi retribuiti). 215/2001, come modificato dallÊart. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005 Permessi 8 giorni all'anno, ai dirigenti sindacali aziendali per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale Le 10 ore non retribuite potranno essere usufruite previo esaurimento rol ed ex festività Sospensione/riduzione lavoro o CIG nel in caso di interruzione della prestazione normale, agli operai sarà riservato il seguente trattamento: a. per le ore perdute, ma passate a disposizione dell’azienda, sarà corrisposta la nomale retribuzione, con facoltà per l’azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; b. per le ore perdute per le quali gli operai non vengano trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in tempo utile, sarà corrisposta la retribuzione per la prima giornata di sospensione; c. per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione. Nel caso di sospensione di durata superiore a 15 giorni, l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del lavoro per fatto dipendente dalla volontà preavviso e a quella del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per tutto il periodo della sospensione licenziamento Aspettative a. 30 giorni massimo 3 mesi, al personale per il quale sia stato accertato lo stato di aspettativa non retribuita, frazionabile in due parti, in caso di adozione internazionaleetilismo, per il periodo accedere ai programmi di permanenza allÊestero richiesto per lÊincontro con il minore ed i relativi adempimenticura; b. per gravi motivi familiari per un periodo non superiore tutta la durata del mandato, ai lavoratori chiamati a 2 anni (continuativi o frazionati)ricoprire cariche sindacali provinciali, nellÊarco dellÊintera vita lavorativaregionali e nazionali; c. non superiore a 3 annimassimo 12 mesi, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeuticidi riabilitazione; d. 3 mesi non frazionabili e non ripetibili, ai familiari genitori di tossicodipendenti, per concorrere al programma terapeutico e riabilitativocollaborare alla fase di riabilitazione; e. non superiore a 120 giorni, per malattia: 6 mesi, al termine del periodo di conservazione del posto comporto (a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici). A fronte del protrarsi dellÊassenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita CCNL Assologistica - superato il lavoratore potrà fruire di unÊulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica e comunque non superiore a 12 mesi; f. per infortunio, al termine del periodo di conservazione del posto, per tutta la durata dell'infortunio; g. i lavoratori affetti da tubercolosi hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; h. i lavoratori che abbiano almeno 4 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nellÊarco dellÊintera vita lavorativa. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dallÊazienda non potranno superare lÊ1% della forza lavoro occupata; nelle aziende da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratoreal lavoratore con minimo 3
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Sources: Transportation & Logistics