Contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate. A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
Contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell’area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.
Contrattazione decentrata. 1. La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità produttive ed il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza necessari, tenuto conto del numero minimo fissato all’art. 47 del D.lgs. n. 81 del 2008 stabilito per ciascuna unità produttiva individuata secondo modelli di cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine ed autoparchi) anche in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
Contrattazione decentrata. Art. 8 – Diritto all’informazione Art. 9 – Pari opportunità
Contrattazione decentrata. I. La contrattazione decentrata, di cui all'art. 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha luogo, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, presso 2 Ministero degli affari esteri. Tale contrattazione si svolge sulle materie indicate dal comma 4 del medesimo articolo, nonché su quelle specificamente indicate dal presente accordo.
Contrattazione decentrata. 4.1. Le parti, rilevato che nei principali Paesi dell’Unione europea si è sviluppata negli ultimi venti anni una generale tendenza a favorire un progressivo decentramento della contrattazione collettiva, ritengono che la contrattazione di secondo livello possa costituire un valido strumento per migliorare la produttività e l’efficienza del lavoro pubblico. Le parti pertanto, con il presente accordo, confermano la necessità che, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica, vengano incrementate, diffuse, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte a incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi, concordati fra le parti, di produttività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del continuo miglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di risparmi di gestione.
Contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell’area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate. • il controllo e monitoraggio del livello di applicazione del CCNL; • la definizione di linee di indirizzo per l’implementazione della contrattazione decentrata aziendale collegata all’eventuale reperimento di risorse non afferenti alla copertura delle prestazioni sanitarie; • l’inquadramento provvisorio di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL e dalle relative declaratorie e profili professionali, nonché la verifica degli inquadramenti adottati a fronte del nuovo modello di classificazione; • la promozione, l’attivazione e lo sviluppo della E.C.M. nonché l’esame delle particolari esigenze formative in ambito regionale; • l’attuazione degli adempimenti inerenti le attività sociali - culturali - ricreative di cui all’art. 60; Sempre a livello regionale, o provinciale ove non esiste il livello regionale, le parti si incontreranno per discutere l’andamento dei processi di accreditamento e remunerazione delle prestazioni, occupazionali e di ristrutturazione del settore, coinvolgendo anche gli Enti istituzionali e Territoriali. l’accordo che, secondo i principi di cui al Patto tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993, può prevedere la erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi per obiettivo innovazioni sull’organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti; per le strutture classificate che hanno applicato – ai sensi dell’accordo del 25 novembre 1996 – i vari modelli di incentivazione, si fa riferimento ai relativi accordi attualmente esistenti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla direzione provinciale del lavoro, in riferimento alla legge 23 maggio 1997 n°135, e successive integrazioni e modificazioni. l’accordo che, secondo quanto previsto all’art. 39 st...
Contrattazione decentrata. 1.Nell'ambito della contrattazione decentrata, avuto riguardo all'assetto funzionale dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile cosi come delineato dal D.Lgs. n.300/1999, dal D. Lgs. n.146/2000 e dai conseguenti atti organizzativi e tenuto conto delle prerogative di cui all'art.16 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Provveditori Regionali e delle prerogative di cui all'art.17 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, un protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dal presente Accordo Nazionale Quadro, con criteri di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione, prende in considerazione le materie di cui all'articolo 24, comma 5, lettere c), f), g), h), 1), del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164.
Contrattazione decentrata. 1. La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli Uffici, Istituti e Reparti periferici di livello dirigenziale indicati nel decreto del Ministro dell'Interno 2 febbraio 1996.
Contrattazione decentrata. La contrattazione integrativa di secondo livello si realizza a livello decentrato con gli obiettivi definiti all’art. 6; la stessa non può essere in contrato con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate. Nelle materie oggetto di contrattazione, le parti avvieranno, con le modalità di seguito descritte, apposite trattative sindacali, con lo scopo di raggiungere, laddove possibile, specifici accordi decentrati, Nella contrattazione di 2° livello le parti definiscono il contratto decentrato che ricomprende: - contingenti minimi in caso di sciopero (art. 5) - disciplina del CUG aziendale (art. 9) - orario di lavoro (art. 18) - lavoro notturno (art. 19) - introduzione e disciplina dell’orario flessibile (art. 20), nonché di misure per favorire i lavoratori di cui all’art. 6, L. 170/2010 e smi (familiari di studenti con DSA) - banca delle ore (art. 21) - rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 22) - lavoro a tempo determinato (art. 24) - trasferimento (art. 29) - utilizzo del Fondo per l’aggiornamento, la qualificazione, e la riqualificazione professionale ed il diritto allo studio (art. 37) - congedi per la formazione (art. 38) - superamento del tetto annuo di 120 ore di lavoro straordinario, fino a un massimo di 180 ore (art. 59) - tempi per il raggiungimento della Struttura in caso di chiamata in pronta disponibilità (art. 60) - attuazione delle attività sociali, culturali, ricreative (art. 70) - intese di maggior favore in materia di anticipazione del TFR (art. 73); All’entrata in vigore del presente ccnl, rimangono in vigore i contratti decentrati stipulati precedentemente; laddove necessario, le parti si incontreranno al livello competente al fine di definire le eventuali misure di armonizzazione con- trattuale.