Contrattazione decentrata Clausole campione
Contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell’area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate. A livello regionale, le parti potranno definire:
a) il controllo e monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
b) la definizione di linee di indirizzo per l’implementazione della contrattazione decentrata aziendale collegata all’eventuale reperimento di risorse non afferenti alla copertura delle prestazioni sanitarie;
c) Le linee di indirizzo sugli ulteriori criteri come esemplificati al comma 3 del successivo art.47; questa specifica intesa dovrà essere definita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL;
d) l’inquadramento provvisorio di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL, e delle relative declaratorie e profili professionali, nonché la verifica degli inquadramenti adottati a fronte del nuovo modello di classificazione;
e) la promozione, l’attivazione e lo sviluppo dell’ E.C.M. (Educazione continua in medicina) nonché l’esame delle particolari esigenze formative in ambito regionale;
f) l’attuazione degli adempimenti inerenti le attività sociali, culturali e ricreative di cui all’art.70; Sempre a livello regionale, o provinciale ove non esiste il livello regionale, le parti si incontreranno per discutere l’andamento dei processi di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni, occupazionali e di ristrutturazione del settore, coinvolgendo anche gli Enti istituzionali e Territoriali. A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
a) l’accordo che, secondo i principi di cui al Patto tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993, può prevedere l’erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi per obiettivo innovazioni sull’organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti; per le strutture classificate che hanno applicato – ai sensi dell’a...
Contrattazione decentrata. 1. La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità produttive ed il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza necessari, tenuto conto del numero minimo fissato all’art. 47 del D.lgs. n. 81 del 2008 stabilito per ciascuna unità produttiva individuata secondo modelli di cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine ed autoparchi) anche in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
2. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della unità produttiva potrà coincidere con uno o più Rappresentanti delle unità produttive individuate secondo i modelli sopra descritti.
3. Presso le Direzioni Generali la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei Rappresentanti in relazione all’eventuale diversa dislocazione delle sedi.
Contrattazione decentrata. Art. 8 – Diritto all’informazione Art. 9 – Pari opportunità
Contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate. A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
a) l'accordo che può prevedere l'erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti aventi per obiettivo innovazioni sull'organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale del lavoro
b) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
c) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a xxxxxxxx che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
d) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
e) le seguenti materie espressamente previste: - le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l'articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero; - la regolamentazione dell'istituto dell'assegnazione e del trasferimento; - i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM; - la modalità di fruizione del diritto allo studio; - i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti; - la verifica dell'utilizzo dell'istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario;
Contrattazione decentrata. (articolo così sostituito dall’art. 1 dell’Accordo sindacale di data 10.11.2004)
1. La contrattazione decentrata si svolge a livello delle strutture provinciali competenti per materia con riferimento a:
a. linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro, nonché in materia di igiene, sicurezza e prevenzione;
b. criteri di allocazione delle risorse comunque disponibili per il personale, non finalizzate dal CCPL;
c. criteri per la ripartizione delle risorse da destinare all’attuazione dei progetti nell’ambito delle disponibilità complessive destinate alla produttività;
d. criteri di assegnazione del personale in sede di prima assunzione a tempo indeterminato;
e. linee di indirizzo per l’attività di formazione ed aggiornamento professionale, compresi eventuali piani di riconversione;
f. modalità per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
g. eventuali ulteriori modalità applicative nella gestione dei permessi sindacali;
h. criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali;
i. eventuali ulteriori modalità di applicazione del part-time;
j. riflessi delle innovazioni organizzative sui carichi di lavoro del personale;
k. mobilità interna al comparto del personale destinatario del presente contratto, compresa la mobilità presso le sezioni delle Istituzioni scolastiche caratterizzate dalla presenza tra la sede centrale e le rispettive sezioni associate, poste a distanza superiore a 20 km., di altre Istituzioni scolastiche autonome;
l. uso in concessione al personale dipendente degli alloggi di servizio per l’espletamento di attività di custodia, portineria, vigilanza e simili.
2. A livello di istituzione scolastica per il personale A.T.A e per gli assistenti educatori, e a livello di Dipartimento o, su delega, di Servizio, relativamente al personale della formazione professionale e della scuola dell’infanzia provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a. criteri riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni del personale anche alle sezioni staccate e ai plessi, tenuto conto delle indicazioni del progetto di istituto e delle caratteristiche del servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. k);
b. modalità di fruizione dei diritti sindacali a livello d’istituto;
c. attuazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d. criteri generali per la ripartizione delle risorse per i trattamenti accessori legati all’effettivo s...
Contrattazione decentrata. 1) Nell’ambito della contrattazione decentrata, avuto riguardo all’assetto funzionale , e e di Comunità dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile delineato dal DPCM 15 giugno 2015 n. 84, dal DM 17 novembre 2015 così come dal DM 2 marzo 2016, e dal DPCM 19 giugno 2019 n.99, e tenuto conto delle prerogative di cui al DM 25 ottobre 2017 quanto al Direttore Generale della Formazione, ai decreti legislativi n. 165/2001 e n. 63/2006 quanto ai Provveditori Regionali ed ai Direttori degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna e delle prerogative di cui all’art.17 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile è stipulato un protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dal presente Accordo Nazionale Quadro, con criteri di maggior dettaglio in funzione delle esigenze delle articolazioni dipendenti, che prende in considerazione le materie di cui all’articolo 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l), del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164.
2) Il citato protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dall’Accordo Nazionale Quadro, tenuto conto delle esigenze degli istituti e servizi dei Provveditorati, dei Centri per la Giustizia minorile e degli Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna, Scuole di Formazione e Istituti di istruzione territorialmente competenti, per conferire uniformità di indirizzo applicativo considera le materie di cui all’art. 8, commi 4 e 5, del presente Accordo Nazionale Quadro e quelle di cui al d.P.R. n. 164/2002, articolo 24, comma 6, lettere a), b), c), d), e).
3) Nel medesimo protocollo vengono definiti i termini e le modalità per la sottoscrizione degli accordi decentrati locali, ivi compresi i protocolli di intesa locali. rispettivi Direttori e dalle Organizzazioni Sindacali regionali. Il protocollo di intesa per le strutture formative è sottoscritto dal Direttore Generale della formazione e dalle
4) I protocolli di intesa regionali sono sottoscritti, per quanto attiene ai provveditorati, dal Provveditore Regionale e dalle Organizzazioni Sindacali regionali e, per quanto attiene ai Centri di Giustizia Minorile e agli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, dai Organizzazioni sindacali nazionali.
5) Nel caso di mancata definizione del protocollo d’intesa regionale l’esame della questione è rimesso alla commissione paritetica centrale di cui al comma 3 dell’articolo 2 del presente Accordo Nazionale Quadro che esprime parere vincolante entro e ...
Contrattazione decentrata. I. La contrattazione decentrata, di cui all'art. 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha luogo, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, presso 2 Ministero degli affari esteri. Tale contrattazione si svolge sulle materie indicate dal comma 4 del medesimo articolo, nonché su quelle specificamente indicate dal presente accordo.
Contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate. A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
a) l'accordo che può prevedere l'erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti aventi per obiettivo innovazioni sull'organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale del lavoro
b) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
Contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello regionale/territoriale e aziendale, con gli obiettivi definiti all’art. 6. e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon
Contrattazione decentrata. 1. La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli Uffici, Istituti e Reparti periferici di livello dirigenziale indicati nel decreto del Ministro dell'Interno 2 febbraio 1996.
2. Gli accordi decentrati sono stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 254 e dal presente accordo, relativamente alle seguenti materie:
a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal 5° comma lettera a) dell’articolo 23 del D.P.R. 254/99.
3. Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto nell'Accordo Nazionale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 254.
4. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, gli uffici competenti applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.