Organismi paritetici regionali e provinciali. Vengono costituiti gli organismi paritetici regionali (O.P.R.) composti secondo i criteri di cui al precedente art.11. L'O.P.R. elabora, di sua iniziativa o su proposta degli Organismi paritetici provinciali (se esistenti), progetti formativi inerenti le materie dell'igiene e sicurezza del lavoro. I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell'O.P.N. e vengono ad esso comunicati. L’O.P.R., al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o di giornate formative. L'O.P.R., inoltre, assume i seguenti compiti: a) coordinamento degli organismi paritetici provinciali (se esistenti); b) definizione delle iniziative idonee all’informazione, alla promozione e al monitoraggio delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza; c) tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle strutture sanitarie;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Organismi paritetici regionali e provinciali. Vengono costituiti gli organismi paritetici regionali (O.P.R.) composti secondo i criteri di cui al precedente art.11art. L'O.P.R. 11. L’O.P.R. elabora, di sua iniziativa o su proposta degli Organismi organismi paritetici provinciali (se esistenti), progetti formativi inerenti le materie dell'igiene dell’igiene e sicurezza del lavoro. I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell'O.P.N. nell’O.P.N. e vengono ad esso comunicati. L’O.P.R., al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione l’organizzazione di corsi o di giornate formative. L'O.P.R.L’O.P.R., inoltre, assume i seguenti compiti:
a) coordinamento degli organismi paritetici provinciali (se esistenti);
b) definizione delle iniziative idonee all’informazione, alla promozione e al monitoraggio delle elezioni dei rappresentanti rappre- sentanti per la sicurezza;
c) tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle strutture sanitarie;
d) risoluzione di controversie insorte circa l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti (se non esistono gli O.P.P.).
e) possibilità di istituire, nelle province con almeno tre strutture sanitarie associate, organismi paritetici provinciali (O.P.P.), composti secondo i criteri di cui al precedente art. 11, con i seguenti compiti:
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Organismi paritetici regionali e provinciali. Vengono costituiti gli organismi paritetici regionali (O.P.R.) composti secondo i criteri di cui al precedente art.11. L'O.P.R. elabora, di sua iniziativa o su proposta degli Organismi paritetici provinciali (se esistenti), progetti formativi inerenti le materie dell'igiene e sicurezza del lavoro. I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell'O.P.N. e vengono ad esso comunicati. L’O.P.R., al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o di giornate formative. L'O.P.R., inoltre, assume i seguenti compiti:
a) coordinamento degli organismi paritetici provinciali (se esistenti);
b) definizione delle iniziative idonee all’informazione, alla promozione e al monitoraggio delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza;
c) tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle strutture sanitarie;
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Organismi paritetici regionali e provinciali. Vengono costituiti gli organismi paritetici regionali (O.P.R.) composti secondo i criteri di cui al precedente art.11. L'O.P.R. elabora, di sua iniziativa o su proposta degli Organismi paritetici provinciali (se esistenti), progetti formativi inerenti le materie dell'igiene e sicurezza del lavoro. I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell'O.P.N. e vengono ad esso comunicati. L’O.P.R., al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o di giornate formative. L'O.P.R., inoltre, assume i seguenti compiti:
a) a) coordinamento degli organismi paritetici provinciali (se esistenti);
b) definizione delle iniziative idonee all’informazione, alla promozione e al monitoraggio delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza;
c) tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle strutture sanitarie;
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