OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI. L'Assuntore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costi- tuenti l'oggetto dell'appalto - ovvero dei prestatori ad essi equiparati – e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi di lavori e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. L'Assuntore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 Legge 20.05.70, n. 300). L'Assuntore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzi dette da parte dei su- bappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti, an- che nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Assuntore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavo- ro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Assuntore si impegna ad esibire la documentazio- ne contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli. L'Assuntore è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative, retributive e contributive in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, comprese quelle che potranno intervenire in corso di appalto ed è obbligato a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità contributiva da parte delle imprese appaltatrici, il Committente provvederà a trattenere le somme dalle stesse dovute a INPS, INAIL e Cassa Edile, limitatamente al periodo in cui sono svolte le lavorazioni in appalto e nei limiti del debito risultante a seguito delle lavorazioni effettuate. Qualora venissero riscontrate delle violazioni alle disposizioni in tema di contratti, retribuzioni, as- sicurazioni, malattie ed infortuni, il Committente si riserva il diritto di sospendere i pagamenti per un valore pari al valore dei debiti accertati. Il Committente può incrementare la cifra suddetta del 10% per le proprie spese dovute ad inadempienze dell'Assuntore. Le somme trattenute, con esclu- sione dell'eventuale incremento del 10%, verranno erogate all'Assuntore quando sia stata accertata la sanatoria della situazione debitoria. Sulle somme trattenute, l'Assuntore non può opporre alcuna eccezione, né vantare risarcimento danni o interessi di sorta. Qualora l'Assuntore non sani la situazione debitoria entro sei mesi dall'accertamento il Committente potrà risolvere il contratto. In presenza di inadempienze nei confronti dei lavoratori per quanto fa riferimento al pagamento del- le retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dal DPR 207/2010.
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OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI. L'Assuntore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costi- tuenti l'oggetto dell'appalto - ovvero dei prestatori ad essi equiparati – e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi di lavori e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. L'Assuntore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 Legge 20.05.70, n. 300). L'Assuntore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzi dette da parte dei su- bappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti, an- che nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Assuntore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente. Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione definitiva del presente appalto. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavo- ro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Assuntore si impegna ad esibire la documentazio- ne contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli. L'Assuntore è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative, retributive e contributive in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, comprese quelle che potranno intervenire in corso di appalto ed è obbligato a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità contributiva da parte delle imprese appaltatrici, il Committente provvederà a trattenere le somme dalle stesse dovute a INPS, INAIL e Cassa Edile, limitatamente al periodo in cui sono svolte le lavorazioni in appalto e nei limiti del debito risultante a seguito delle lavorazioni effettuate. Qualora venissero riscontrate delle violazioni alle disposizioni in tema di contratti, retribuzioni, as- sicurazioni, malattie ed infortuni, il Committente si riserva il diritto di sospendere i pagamenti per un valore pari al valore dei debiti accertati. Il Committente può incrementare la cifra suddetta del 10% per le proprie spese dovute ad inadempienze dell'Assuntore. Le somme trattenute, con esclu- sione dell'eventuale incremento del 10%, verranno erogate all'Assuntore quando sia stata accertata la sanatoria della situazione debitoria. Sulle somme trattenute, l'Assuntore non può opporre alcuna eccezione, né vantare risarcimento danni o interessi di sorta. Qualora l'Assuntore non sani la situazione debitoria entro sei mesi dall'accertamento il Committente potrà risolvere il contratto. In presenza di inadempienze nei confronti dei lavoratori per quanto fa riferimento al pagamento del- le retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dal DPR 207/2010dall' art. 13 del Capitolato Generale (DM 145/2000).
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OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI. L'Assuntore si obbliga ad attuare, attuare nei confronti dei lavoratori dipendentidipendenti occupati nel presente appalto, occupati nei lavori costi- tuenti l'oggetto dell'appalto - ovvero dei prestatori ad essi equiparati – eequiparati, e se cooperative, cooperative anche nei rapporti con i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi di lavori e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, categoria applicabili alla data dell'offerta, dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. L'Assuntore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 Legge 20.05.70, n. 300). L'Assuntore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzi dette da parte dei su- bappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti, an- I suddetti obblighi vincolano l'Assuntore: _ anche nel caso che nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzatoaderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; _ indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, non esime l'Assuntore dalla responsabilità di cui al comma precedente struttura e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committentedimensione dell'Assuntore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il Committente si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione definitiva del presente appalto nonché verificare presso i predetti Enti la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei rapporti di lavo- ro, anche agli effetti contributivi e assicurativirelativi oneri. L'Assuntore si impegna ad esibire la documentazio- ne contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli. L'Assuntore L’Assuntore è tenuto all'osservanza all’osservanza delle vigenti disposizioni normative, retributive e contributive in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambientedell’ambiente, comprese quelle che potranno intervenire in corso di appalto ed è obbligato a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità contributiva Si rammenta che, a norma dell’art.35 commi da 28 a 28 ter del D.L. 4 luglio 2006 num.223, convertito in legge num.248 del 4 agosto 2006: _ Si potrà provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa esibizione da parte delle imprese appaltatrici, di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il Committente provvederà a trattenere le somme dalle stesse dovute a INPS, INAIL e Cassa Edile, limitatamente al periodo in cui servizio affidato sono svolte le lavorazioni in appalto e nei limiti del debito risultante a seguito delle lavorazioni effettuate. Qualora venissero riscontrate delle violazioni alle disposizioni in tema di contratti, retribuzioni, as- sicurazioni, malattie ed infortuni, il Committente si riserva il diritto di sospendere i pagamenti per un valore pari al valore dei debiti accertati. Il Committente può incrementare la cifra suddetta del 10% per le proprie spese dovute ad inadempienze dell'Assuntore. Le somme trattenute, con esclu- sione dell'eventuale incremento del 10%, verranno erogate all'Assuntore quando sia stata accertata la sanatoria della situazione debitoria. Sulle somme trattenute, l'Assuntore non può opporre alcuna eccezione, né vantare risarcimento danni o interessi di sorta. Qualora l'Assuntore non sani la situazione debitoria entro sei mesi dall'accertamento il Committente potrà risolvere il contratto. In presenza di inadempienze nei confronti dei lavoratori per quanto fa riferimento al pagamento del- le retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dal DPR 207/2010stati correttamente eseguiti.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta E Smaltimento Dei Rifiuti Solidi Urbani
OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI. L'Assuntore si obbliga ad attuare, attuare nei confronti dei lavoratori dipendentidipendenti occupati nel presente appalto, occupati nei lavori costi- tuenti l'oggetto dell'appalto - ovvero dei prestatori ad essi equiparati – eequiparati, e se cooperative, cooperative anche nei rapporti con i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi di lavori e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, categoria applicabili alla data dell'offerta, dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. L'Assuntore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 Legge 20.05.70, n. 300). L'Assuntore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzi dette da parte dei su- bappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti, an- I suddetti obblighi vincolano l'Assuntore: ➢ anche nel caso che nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzatoaderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; ➢ indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, non esime l'Assuntore dalla responsabilità di cui al comma precedente struttura e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committentedimensione dell'Assuntore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il Committente si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione definitiva del presente appalto nonché verificare presso i predetti Enti la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei rapporti di lavo- ro, anche agli effetti contributivi e assicurativirelativi oneri. L'Assuntore si impegna ad esibire la documentazio- ne contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli. L'Assuntore L’Assuntore è tenuto all'osservanza all’osservanza delle vigenti disposizioni normative, retributive e contributive in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambientedell’ambiente, comprese quelle che potranno intervenire in corso di appalto ed è obbligato a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. In caso di irregolarità contributiva Si rammenta che, a norma dell’art.35 commi da 28 a 28 ter del D.L. 4 luglio 2006 num.223, convertito in legge num.248 del 4 agosto 2006: ➢ Si potrà provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa esibizione da parte delle imprese appaltatrici, di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il Committente provvederà a trattenere le somme dalle stesse dovute a INPS, INAIL e Cassa Edile, limitatamente al periodo in cui servizio affidato sono svolte le lavorazioni in appalto e nei limiti del debito risultante a seguito delle lavorazioni effettuate. Qualora venissero riscontrate delle violazioni alle disposizioni in tema di contratti, retribuzioni, as- sicurazioni, malattie ed infortuni, il Committente si riserva il diritto di sospendere i pagamenti per un valore pari al valore dei debiti accertati. Il Committente può incrementare la cifra suddetta del 10% per le proprie spese dovute ad inadempienze dell'Assuntore. Le somme trattenute, con esclu- sione dell'eventuale incremento del 10%, verranno erogate all'Assuntore quando sia stata accertata la sanatoria della situazione debitoria. Sulle somme trattenute, l'Assuntore non può opporre alcuna eccezione, né vantare risarcimento danni o interessi di sorta. Qualora l'Assuntore non sani la situazione debitoria entro sei mesi dall'accertamento il Committente potrà risolvere il contratto. In presenza di inadempienze nei confronti dei lavoratori per quanto fa riferimento al pagamento del- le retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dal DPR 207/2010stati correttamente eseguiti.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta Dei Rifiuti Solidi Urbani