Common use of OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI Clause in Contracts

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Ai sensi dell’Art. 118, comma 6, del D. X.xx 163/2006, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario, e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden- ziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Ope- rativo per la Sicurezza. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Di- rezione Lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesi- mo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro. Ai fini della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali, la Ammi- nistrazione Appaltante acquisisce di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori. L’Appaltante conserva la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora nel periodo di validità dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'Appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che per i motivi previsti dal Capi- tolato Speciale di Appalto, anche nei seguenti casi: Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della de- cisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora l’Appaltante medesimo intenda procederne alla anticipata cessione a terzi . In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in man- canza di questi, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei ma- teriali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazio- ne e alla determinazione del relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrez- zature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante. Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel posses- so del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l’eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall’art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 e in relazione all’esercizio di tale facoltà espressamente prevista nella lettera di invito o nel bando di gara. L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l’affidamento all’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbaliz- zare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Con la sottoscrizione della lettera di aggiudicazione/contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falli- mento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Ai sensi dell’Art. 118L'Appaltatore si obbliga ad attuare, comma 6nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti l’oggetto dell’Appalto, del D. X.xx 163/2006, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico condizioni normative e normativo stabilito retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e territoriali nella località in vigore per il settore e per la zona nella quale cui si eseguono svolgono le prestazioni; è altresì responsabile , nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in solido dell’osservanza delle norme anzidette genere da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltorispettive categorie, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L’affidatario, L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono fino alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden- ziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Ope- rativo per la Sicurezzaloro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore l’Appaltatore anche se nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacaleesse. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Di- rezione Lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesi- mo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro. Ai fini della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali, la Ammi- nistrazione La Stazione Appaltante acquisisce di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori. L’Appaltante conserva si riserva la facoltà di recedere dal contrattosospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a suo insindacabile giudiziotale titolo imputabili all’Appaltatore, qualora nel periodo risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di validità dello stessoorgani sindacali, che l’Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza: - delle condizioni normative di cui sopra; - delle norme, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.); - del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, ecc.). L'Appaltante Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Appaltatore non può dichiarare rescisso opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura. Qualora l’Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, oltre che per i motivi previsti dal Capi- tolato Speciale di Appalto, anche nei seguenti casi: Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della de- cisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora l’Appaltante medesimo intenda procederne alla anticipata cessione a terzi . In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in man- canza di questi, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei ma- teriali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazio- ne e alla determinazione del relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrez- zature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante. Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel posses- so del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l’eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall’art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 e in relazione all’esercizio di tale facoltà espressamente prevista nella lettera di invito o nel bando di gara. L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l’affidamento all’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbaliz- zare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Con la sottoscrizione della lettera di aggiudicazione/contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falli- mento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:.

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Ai sensi dell’Art. 118La ditta affidataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, comma 6, del D. X.xx 163/2006, nell'esecuzione dei lavori oggetto regolamenti e normative vigenti in materia (comprese quelle che potranno essere emanate nel corso dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore ) ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per il settore personale dipendente dalle imprese dei servizi di cui in oggetto e per negli accordi locali integrativi dello stesso. Il suddetto obbligo vincola la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario, e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden- ziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Ope- rativo per la Sicurezza. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore ditta affidataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacalei contratti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolosuddetti, accertata dalla Di- rezione Lavori stazione appaltante o segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari (o altro organo competente), l’Amministrazione comunale comunica alla stessa segnalata dagli organismi interessatiditta affidataria e, l'Appaltante medesi- mo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizionese del caso, dandone notizia agli organismi suddetti all'Ufficio stesso (o ad altro organo competente) l'inadempienza e all'Ispettorato procede ad una ritenuta del lavoro. Ai fini della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, la Ammi- nistrazione Appaltante acquisisce di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori. L’Appaltante conserva la facoltà di recedere dal contratto, destinando le somme accantonate a suo insindacabile giudizio, qualora nel periodo di validità dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta appaltatrice, garanzia degli obblighi di regolarità contributiva cui sopra. Il pagamento alla ditta affidataria della somma accantonata non è effettuato fino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro (o altro organo competente) non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute sui pagamenti di cui sopra, la ditta affidataria non può opporre eccezione alcuna né ha titolo al risarcimento dei danni. La ditta affidataria ha l'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle aventi diretta connessione con i servizi previsti nel presente capitolato. La ditta affidataria è tenuta ad osservare le disposizioni che saranno emanate dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dalla A.S.L., nonché dagli altri organi nazionali e locali competenti in materia, in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del rispetto dei contratti collettivi personale in genere, alle modalità di lavoro. L'Appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che per i motivi previsti dal Capi- tolato Speciale di Appalto, anche nei seguenti casi: Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della de- cisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori esercizio dell'attività e la redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora l’Appaltante medesimo intenda procederne alla anticipata cessione a terzi . In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il Direttore dei lavori interventi e l'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in man- canza di questi, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei ma- teriali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazio- ne e alla determinazione del relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrez- zature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante. Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel posses- so del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l’eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall’art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 e in relazione all’esercizio di tale facoltà espressamente prevista nella lettera di invito o nel bando di gara. L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l’affidamento all’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbaliz- zare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Con la sottoscrizione della lettera di aggiudicazione/contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falli- mento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:dai necessari controlli sanitari.

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OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Ai sensi dell’Art. 118L'Appaltatore si obbliga ad attuare, comma 6nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'Appalto, del D. X.xx 163/2006, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico condizioni normative e normativo stabilito retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e territoriali nella località in vigore per il settore e per la zona nella quale cui si eseguono svolgono le prestazioni; è altresì responsabile , nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in solido dell’osservanza delle norme anzidette genere da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltorispettive categorie, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L’affidatario, L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono fino alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden- ziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Ope- rativo per la Sicurezzaloro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se nel caso che non sia aderente alle associazioni Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacaleesse. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Di- rezione Lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesi- mo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro. Ai fini della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali, la Ammi- nistrazione Appaltante acquisisce di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori. L’Appaltante conserva L'Amministrazione Comunale Committente si riserva la facoltà di recedere dal contrattosospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a suo insindacabile giudiziotale titolo imputabili all'Appaltatore, qualora nel periodo risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di validità dello stessoorgani sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: ⬧ delle condizioni normative di cui sopra; ⬧ delle norme, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.); ⬧ del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, ecc.). L'Appaltante La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può dichiarare rescisso opporre alcuna eccezione all'Amministrazione Comunale Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura. Qualora l'Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto. Qualora per inadempienza retributiva dell'appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia tenuta all'intervento sostitutivo di cui all'art.5 del D.P.R. 207/2010, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che per i motivi previsti dal Capi- tolato Speciale di Appalto, anche nei seguenti casi: Nei casi di rescissione del contratto o di si dovessero rendere necessarie a dare esecuzione di ufficio, la comunicazione della de- cisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora l’Appaltante medesimo intenda procederne alla anticipata cessione a terzi . In relazione a quanto sopraprevisto dal Regolamento Generale (consulenti amministrativi e del lavoro, alla data comunicata dall’Appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in man- canza di questi, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei ma- teriali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazio- ne e alla determinazione del relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrez- zature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante. Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel posses- so del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l’eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall’art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 e in relazione all’esercizio di tale facoltà espressamente prevista nella lettera di invito o nel bando di gara. L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l’affidamento all’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbaliz- zare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Con la sottoscrizione della lettera di aggiudicazione/contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falli- mento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:etc…).

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Samples: Contratto Di Appalto Del Servizio Quinquennale Di Manutenzione Del Patrimonio Verde Comunale. Cig.5237361704

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Ai sensi dell’Art. 118L'Assuntore si obbliga ad attuare, comma 6nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti l'oggetto dell'appalto – ovvero dei prestatori ad essi equiparati -, del D. X.xx 163/2006, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico condizioni normative e normativo stabilito retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e territoriali nella località in vigore per il settore e cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle singole località, successivamente stipulato per la zona nella quale categoria di riferimento. L'Assuntore si eseguono obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei scadenze e fino alla loro dipendentisostituzione (art. 36 legge 30.05.70, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario, e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden- ziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Ope- rativo per la Sicurezzan. 300). I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore l'Assuntore anche se nel caso in cui non sia aderente aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacaleesse. In caso La Committente si riserva il diritto di inottemperanza comunicare agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Di- rezione Lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesi- mo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione sull’osservanza dei relativi obblighi e la soddisfazione dei prescritti oneri da parte dell’Assuntore. Ai fini della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali, la Ammi- nistrazione Appaltante acquisisce di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori. L’Appaltante conserva La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contrattosospendere l'emissione dei mandati di pagamento per tutte le somme da corrispondere qualora le risulti, a suo insindacabile giudizioda denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, qualora nel periodo che l’Assuntore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: delle condizioni normative di validità dello stessocui sopra; delle norme, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei legge che di contratti collettivi di lavoro. L'Appaltante può dichiarare rescisso , che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.); del versamento di qualsiasi contributo che le leggi od i contratti collettivi di lavoro pongano a carico del datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il contratto, oltre che per i motivi previsti dal Capi- tolato Speciale di Appalto, anche nei seguenti casi: Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della de- cisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora l’Appaltante medesimo intenda procederne alla anticipata cessione a terzi . In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in man- canza di questi, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei ma- teriali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazio- ne e alla determinazione del relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrez- zature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante. Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel posses- so del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l’eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall’art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 e in relazione all’esercizio di tale facoltà espressamente prevista nella lettera di invito o nel bando di gara. L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l’affidamento all’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbaliz- zare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Con la sottoscrizione della lettera di aggiudicazione/contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falli- mento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi). Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e ulteriore azione dell’Appaltante:che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Assuntore non può opporre alcuna eccezione alla Committente neanche a titolo di risarcimento danni.

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Samples: Contratto Normativo

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Ai sensi dell’Art. 118L’Aggiudicatario si obbliga ad attuare, comma 6nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei Servizi costituenti l’oggetto dell’Appalto, del D. X.xx 163/2006, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico condizioni normative e normativo stabilito retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e territoriali nella località in vigore per il settore e cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la zona nella quale categoria. L’Aggiudicatario si eseguono obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei scadenze e fino alla loro dipendentisostituzione (art. 36 legge 30.05.70, per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltonr. L’affidatario, e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden- ziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Ope- rativo per la Sicurezza300). I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore l’Aggiudicatario anche se nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacaleesse. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Di- rezione Lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesi- mo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro. Ai fini della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali, la Ammi- nistrazione Appaltante acquisisce di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori. L’Appaltante conserva Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contrattosospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare da corrispondere qualora risulti, a suo insindacabile giudizioda denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, qualora nel periodo che la Ditta appaltatrice sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:  delle condizioni normative di validità dello stessocui sopra;  delle norme, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei legge che di contratti collettivi di lavoro. L'Appaltante può dichiarare rescisso , che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);  del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il contratto, oltre che per i motivi previsti dal Capi- tolato Speciale di Appalto, anche nei seguenti casi: Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della de- cisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora l’Appaltante medesimo intenda procederne alla anticipata cessione a terzi . In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in man- canza di questi, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei ma- teriali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazio- ne e alla determinazione del relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrez- zature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante. Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel posses- so del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l’eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall’art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 e in relazione all’esercizio di tale facoltà espressamente prevista nella lettera di invito o nel bando di gara. L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l’affidamento all’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbaliz- zare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Con la sottoscrizione della lettera di aggiudicazione/contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falli- mento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi, ecc.); ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e ulteriore azione dell’Appaltante:che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Aggiudicatario non può opporre eccezione al Committente neanche a titolo di risarcimento danni.

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