Riduzione delle prestazioni. Le riduzioni delle prestazioni della rendita per coniugi riguardano anche la rendita per conviventi, nel qual caso al posto del matrimonio si considera l’inizio della convivenza.
Riduzione delle prestazioni. Nel caso di coniugi ed ex coniugi, le prestazioni possono essere ridotte alle condizioni menzionate. Se il coniuge superstite è di dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita per coniugi viene ridotta dell’1% della rendita intera per ogni anno o frazione d’anno che supera la differenza di dieci anni.
Riduzione delle prestazioni. 5.1 Se i danni alla salute sono riconducibili solo in parte agli infortuni assicurati, le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo giudizi peritali.
Riduzione delle prestazioni. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto. Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo: - escludere in tutto o in parte una o più strade/aree o porzioni di queste dall’oggetto delle prestazioni; - ridurre comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del presente affidamento; - escludere dall’oggetto alcune prestazioni. La riduzione sarà esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di pubblico interesse che la impongano, nei limiti che seguono: - dismissione, a qualsiasi titolo, di aree, porzioni di aree o beni dall’oggetto delle prestazioni; - cessazione di utilizzo, o modificazione dell’utilizzazione di aree o di beni che comporti una riduzione delle prestazioni richiedibili; - qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni. Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore, a tale titolo, qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così come ridotte.
Riduzione delle prestazioni. Art. 14 Prestazioni non assicurate
Riduzione delle prestazioni. Le prestazioni assicurative possono essere ridotte ovvero negate in caso di eventi di particolare gravità:
Riduzione delle prestazioni. Le prestazioni assicurative vengono ridotte e, in casi particolarmente gravi, rifiutate: • se l’assicurato non adempie gli obblighi nei confronti di Touring Club Svizzero o di Sanitas (art.13 -15 delle presenti CGA) a meno che lo stesso non dimostri che la violazione non è avvenuta per sua colpa; • per gli infortuni dovuti ad atti temerari. Si consi- dera atto temerario il caso in cui l’assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzio- ni che limiterebbero i rischi in misura ragione- vole. Sono tuttavia assicurati gli atti di salvatag- gio di persone, anche quando possono essere considerati temerari.
Riduzione delle prestazioni. L'Amministrazione Comunale committente si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto. Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo: • escludere in tutto o in parte uno o più impianti, o parti di esso, dall'oggetto delle prestazioni; • escludere dall'oggetto alcune prestazioni. La riduzione sarà esplicitamente motivata in relazione alle ragioni che la impongano, come ad esempio: • dismissione, a qualsiasi titolo, dell'immobile o porzione di esso nel quale è installato l'impianto; • cessazione di utilizzo, o modifica dell'utilizzazione dell'immobile, che comporti una riduzione parziale o totale del servizio; La riduzione, valutata in dodicesimi nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno, avverrà sulla base dell'importo definito dall'Amministrazione per singolo impianto, corretto dal ribasso offerto dall'Assuntore in sede di gara. Rimane in ogni caso escluso per l'Assuntore, a tale titolo, qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte. Rimane in ogni caso escluso per l'Assuntore, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. In caso di riduzione che nel complesso comporti una diminuzione del valore annuale del contratto superiore a un quinto, con riferimento alle prestazioni remunerate a canone, rimarrà salva per l'Assuntore l'esclusiva facoltà di recesso, che peraltro avrà effetto solo a partire dal concreto affidamento della prestazione o dei servizi ad altro esecutore, salva la facoltà per l'Amministrazione di liberare, anche parzialmente, l'originario Assuntore anche prima del termine predetto.
Riduzione delle prestazioni. Il Committente si riserva espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto. La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano, nei limiti della dismissione e/o modificazione, a qualsiasi titolo, di immobili o cessazione di utilizzazione. Rimane in ogni caso escluso per l’Aggiudicatario qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così come ridotte. Nel caso di riduzione, il compenso dovuto all’Aggiudicatario, calcolato secondo il prezzo offerto, verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della prestazione.
Riduzione delle prestazioni. (art. 37 cpv. 2 LAINF; art. 68 let. g Codice europeo della sicurezza sociale; art. 69 let. g Convenzione N. 102 dell’OIL concernente la xxxxx minima di sicurezza sociale):