Common use of Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza Clause in Contracts

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del DLgs n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 al Decreto Legislativo n. 81 del DLgs n. 626 del 19942008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 95 e 9 96 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996V dello stesso Decreto Legislativo. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa L'Impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare)della Stazione Appaltante, anche attraverso l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria industria, artigianato e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuoagricoltura, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce l'indicazione dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendentidipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano sostitutivo da parte di sicurezza ed il piano operativo tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il Piano Operativo di sicurezza formano Sicurezza (POS) forma parte integrante del contratto Contratto di appaltoAppalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatoredell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattoContratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore 1.L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 all'articolo 15 del DLgs Decreto n. 626 81 del 19942008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 da 88 a 104 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996agli allegati da XVI a XXV del- lo stesso decreto. I 2.I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE all’allegato XV al Decreto n. 81 del Consiglio2008, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e 3.L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria industria, artigianato e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuoagricoltura, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce l'indicazione dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendentidipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo in- combe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano sostitutivo da parte di sicurezza ed tutte le imprese impe- gnate nell’esecuzione dei lavori. 0.Xx PSC e il piano operativo POS (o i POS se più di sicurezza uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono costi- tuiscono causa di risoluzione del contratto. 0.Xx sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappal- tatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contract

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del DLgs n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione Appaltante o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare)Coordinatore, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercioCCIAA, industria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendentidipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’Appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano Piano presentato dall’appaltatoredall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese detto artigiane tale obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppoal consorzio. Il piano sostitutivo Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 2. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, l’Affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza. 3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato: • a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008 e all’allegato XIII; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza ed il piano operativo dei lavori affidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 5. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in materia di tutela della salute e della sicurezza formano parte integrante del contratto nei luoghi di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattolavori.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Invernale Delle Strade Comunali

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 15 del DLgs D.Lgs. n. 626 del 199481/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 da 88 a 104 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996agli Allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglioall’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del della Stazione appaltante committente o del coordinatore: coordinatore per la propria idoneità tecnico – professionale sicurezza nella fase di esecuzione (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidareCSE), anche attraverso l’iscrizione l'iscrizione alla camera Camera di commercioCommercio, industria Industria, Artigianato e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuoAgricoltura, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce l'indicazione dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendentidipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese detto artigiane ai sensi dell’art.45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 tale obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppoal consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano sostitutivo da parte di sicurezza tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed il piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza (POS) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 all'articolo 15 del DLgs Decreto n. 626 81 del 19942008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 da 88 a 104 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE all’allegato XV al Decreto n. 81 del Consiglio2008, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa L'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria industria, artigianato e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuoagricoltura, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce l'indicazione dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendentidipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del D.Lgs 50/2006, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del DLgs n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione Appaltante o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare)Coordinatore, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercioCCIAA, industria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendentidipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’Appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese detto artigiane tale obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppoal consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano sostitutivo da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 2. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore è obbligato: • a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all’allegato XIII; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza ed dei lavori affidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il piano operativo criterio «incident and injury free». 6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltoquanto stabilito all’art. Le gravi 42 oppure agli artt. 44, 45, 46 o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto47.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del DLgs n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione Appaltante o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare)Coordinatore, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercioCCIAA, industria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendentidipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’Appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese detto artigiane tale obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppoal consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano sostitutivo da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e smi, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008 e smi, l’Appaltatore è obbligato: • a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi e all’allegato XIII; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e smi e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza ed dei lavori affidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il piano operativo criterio «incident and injury free». L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattoquanto stabilito al presente articolo.

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Samples: Accordo Quadro

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'artall’art. 3 15 del DLgs D.Lgs. n. 626 del 1994, con 81/2008,con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 95 e 9 96 e all'allegato IV dell’allegato XIII del DLgs D.Lgs. n. 494 del 199681/2008. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale disposizioni contenute nell’allegato XV di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materiacui al D.Lgs. n. 81/2008. 3. Ai sensi dell’art. 390, comma 89, del DLgs D.Lgs. n. 494/199681/2008, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligataob- bligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: la propria idoneità tecnico - professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidareaffi- dare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori lavo- ratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni infor- tuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere ren- dere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 5. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltoap- palto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del DLgs n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo1. Il piano sostitutivo Piano di sicurezza Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattocontratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento in forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008). 2. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 4. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 5. L’appaltatore dovrà pertanto comunicare al Direttore Xxxxxx e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori: – il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; – il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale; – ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'appaltatore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 7. L’appaltatore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del P.O.S. dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. 8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dal Regolamento di cui all’art. 131, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

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Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del DLgs n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamentepe- riodicamente, a richiesta del committente della Stazione Appaltante o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare)Coordinatore della sicurezza, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercioCCIAA, industria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendentidipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’Appaltatore è tenuto, altresì, te- nuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatorepre- sentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di im- prese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese detto artigiane tale obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppoal consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano sostitutivo da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 2. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è solidalmente respon- 51 sabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicu- rezza. 3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore è obbligato: • a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all’allegato XIII; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurez- za e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza ed dei lavori af- fidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto at- tiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizza- te. 5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il piano operativo criterio «incident and injury free». 6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltoquanto stabilito all’art. Le gravi 42 oppure agli artt. 44, 45, 46 o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto47.

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Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del DLgs n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione Appaltante o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare)Coordinatore, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercioCCIAA, industria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendentidipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’Appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese detto artigiane tale obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppoal consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano sostitutivo da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 2. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore è obbligato: • a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all’allegato XIII; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza ed dei lavori affidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il piano operativo criterio «incident and injury free». 6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltoquanto stabilito all’art. Le gravi 42 oppure agli artt. 44, 45, 46 o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto47.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici