Common use of Pagamenti a saldo Clause in Contracts

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; il pagamento della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 del Regolamento, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il pagamento verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’artsomma. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 del Regolamento, il – Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore dall'appaltatore e, per la Stazione appaltantel'Amministrazione, dal Responsabile responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, dalla sua redazione ai sensi del Responsabile del procedimento. 1° c.. – La rata di saldo, ove dovutaunitamente alle ritenute di cui all'art. 21, 2° c., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneprovvisorio. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141dell'art. 28, comma 9° c., del D.Lgs. 163/2006L. 109/1994, non costituisce presunzione di accettazione dell’operadell'opera, ai sensi dell’articolo dell'art. 1666, secondo comma, 2° c. del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 36 (trentasei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatoredell'appaltatore, mediante adeguamento dell’importo dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'art. 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

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Samples: www.comune.benevento.it, www.comune.benevento.it

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; . Successivamente alla predisposizione del verbale di ultimazione, e prima della predisposizione del conto finale, sono accertati e predisposti la liquidazione ed il pagamento dell’ultima rata d’acconto, qualunque sia l’ammontare della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzionesomma, come previsto dall’art. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione sempre che sia stato rispettato l’eventuale termine concesso dal direttore dei lavori in tutta sicurezza. Ai per il completamento delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 200 172, secondo comma, del Regolamento, il D.P.R. 554/1999. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento Procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, dalla sua redazione ai sensi del Responsabile del procedimentocomma 1. La rata di saldo, ove dovutaunitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141dell'articolo 28, comma 9, della legge n. 109 del D.Lgs. 163/20061994, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatoredell'appaltatore, mediante adeguamento dell’importo dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il pagamento verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’artsomma. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 del Regolamento, il Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore dall'appaltatore e, per la Stazione appaltantel'Amministrazione, dal Responsabile responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, dalla sua redazione ai sensi del Responsabile del procedimento. 1° c. La rata di saldo, ove dovutaunitamente alle ritenute di cui all'art. 21, 2° c., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria fidejussoria ai sensi dell’articolo 141dell’art. 102, comma 9, del D.Lgs. 163/2006n.50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell’operadell'opera, ai sensi dell’articolo dell'art. 1666, secondo comma, 2° c. del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessaCodice Civile. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 32 (trentadue)i mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatoredell'appaltatore, mediante adeguamento dell’importo dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'art. 1669 del codice civileCodice Civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

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Samples: www.comune.martellago.ve.it

Pagamenti a saldo. Il La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di utilizzare, in toto od in parte, le opere eseguite dall’Appaltatore, già nel corso dell’appalto; tale facoltà non esime l’appaltatore stesso dal rispondere, nel caso di cattiva esecuzione , di vizio occulto od altro. Redatto il verbale di consegna definitiva, si provvederà alla compilazione del conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data di consegna definitiva. La redazione del conto finale resta peraltro subordinata alla regolarizzazione da parte dell’Impresa di eventuali inadempienze circa l’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei propri operai. Il responsabile del procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'esecutore, all'atto della loro ultimazionefirma, accertata con apposito verbale; non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 239 del D. Lgs. n.163/2006 o l'accordo bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs. n.163/2006, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il pagamento della rata conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di saldo sarà effettuata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 del Regolamentocontabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Qualora la Stazione Appaltante riterrà necessario, sarà nominato un collaudatore in corso d’opera o finale che disporrà i saggi e le prove d’uso che riterrà necessari anche non espressamente indicato nei documenti contrattuali. Il collaudo dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento deve essere compiuto entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori quale risulta dal certificato di ultimazione dei lavori stessi. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato speciale e del progetto approvato. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere prestatautile allo scopo sopra accennato. Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra,si dovrà compilare regolare verbale. Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte dell'Amministrazione appaltante, a scelta dell’appaltatorequesta ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra anche se il collaudo provvisorio ed il definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte dell'Amministrazione appaltante dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole. Anche qualora l'Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. Salvo La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente e che siano state rispettatele vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni. La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli impianti a uso degli utenti a cui sono stati destinati. Il collaudo definitivo delle opere dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto disposto dall’articolo riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto indicato negli elaborati di progetto e nel Capitolato speciale di appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate con la D.L. L’emissione del certificato di collaudo consentirà, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dell’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde lo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, con le modalità previste da Capitolato Generale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. Le spese per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato le operazioni di collaudo assuma carattere definitivosono a carico dell’appaltatore che dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti, nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo. Resta comunque inteso che l’approvazione del collaudo non esonera l’appaltatore dalle responsabilità a suo carico.

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Samples: www.publiacqua.it

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; il pagamento è sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione del certificato saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo provvisorio ovvero del certificato o di regolare esecuzione, come previsto dall’artesecuzione ai sensi del comma 3. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione Il conto finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RegolamentoResponsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimentoProcedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, ove dovutaunitamente alle ritenute di cui all’articolo 26.1, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione della rata esecuzione previa presentazione di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennaleregolare fattura fiscale, se dovuta ai sensi dell’articolo 185 del successivo art. 29 comma 4decreto legislativo 18 agosto 2000, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamenton. 267. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo commaxxxxx, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la garanzia fideiussoria, il temine fideiussoria di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, cui al comma 4 del presente articolo deve avere validità ed efficacia non inferiore fino a 30 mesi due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: a)importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b)la ha efficacia dalla data di ultimazione dei lavori erogazione della rata di saldo e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo del certificato di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della regolare esecuzione; c)la garanzia deve essere maggiorato del tasso prestata mediante presentazione di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivoatto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 15.1, 15.2 e 26.1 del presente Schema di contratto.

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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo e alle condizioni di seguito riportate. II conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. II R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. In attuazione del DM n° 143 del 14/06/2021 il pagamento della rata relativa all’ultimo Stato d’avanzamento lavori è condizionata alla verifica di saldo sarà effettuata dopo congruità dell’incidenza del costo della manodopera sul costo complessivo dei lavori; l’attestazione di congruità è richiesta dall’impresa appaltatrice alla Cassa Edile territorialmente competente contestualmente con l’emissione da parte del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione Direttore lavori dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà lavori e successivamente (A75A12 R12 Capitolato speciale di appalto.docx) 22 trasmessa al RUP una apposita “Attestazione finale occasione della presentazione dell’ultimo stato di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione avanzamento dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 del Regolamentoda parte dell’impresa, il conto prima di procedere al saldo finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore elavori. La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, per la Stazione appaltantelavori eseguiti da parte di imprese affidatarie, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scrittoin appalto o subappalto, anche via fax, del Responsabile del procedimentoovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La rata di saldo, ove dovutaunitamente alle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato previa presentazione di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennalefattura fiscale, se dovuta ai sensi dell'articolo 185 del successivo art. 29 comma 4decreto legislativo 18 agosto 2000, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamenton. 267. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’operadell'opera, ai sensi dell’articolo dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine Il pagamento della rata di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore saldo è disposto solo a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima Codice appalti emessa nei termini e alle condizioni che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.seguono:

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Samples: www.comune.terni.it

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; il pagamento è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alla redazione ed approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, in merito all'applicazione della disciplina per il contrasto nel ritardo dei pagamenti di cui al D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012, la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, viene pagata non più entro i 90, ma entro i 30 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 del Regolamento, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141dell'articolo 103, comma 96, del D.Lgs. 163/2006D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, non costituisce presunzione di accettazione dell’operadell'opera, ai sensi dell’articolo dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatoredell'appaltatore, mediante adeguamento dell’importo dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori “D.L.” entro 30 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al “R.U.P.”; il pagamento col conto finale è accertato e proposto l‟importo della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all‟emissione del certificato di regolare esecuzioneesecuzione e alle condizioni del presente articolo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall‟appaltatore, come previsto dall’art. 235 su richiesta del DPR 207/10. In sede “R.U.P.”, entro il termine perentorio di redazione dello Stato Finale dei Lavori30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il CSE rilascerà al RUP conto finale si ritiene come da lui definitivamente accettato. Il “R.U.P.”, entro i successivi 60 giorni redige una apposita “Attestazione propria relazione finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”riservata, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 del Regolamento, esprime il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimentoproprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell‟appaltatore. La rata di saldo, ove dovutaunitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 5.1, nulla ostando, è pagata entro 90 30 giorni dopo l’avvenuta l‟avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato regolare esecuzione previa presentazione di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennalefattura fiscale, se dovuta ai sensi dell‟articolo 185 del successivo art. 29 comma 4decreto legislativo 18 agosto 2000, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamenton. 267. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’operadell‟opera, ai sensi dell’articolo dell‟articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo dall‟articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l‟appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell‟opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che all‟accertamento, da parte della “S.A.” entro 24 mesi dall‟ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L‟appaltatore e il certificato “D.L.” devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di collaudo assuma carattere definitivo.evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 5.2

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Samples: www.poliziadistato.it

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; il pagamento è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato e alle condizioni di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’artseguito richiamati. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione Il conto finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 deve essere sottoscritto dall’Aggiudicatario, su richiesta del RegolamentoR.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Aggiudicatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimentosi ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, ove dovutaunitamente alle ritenute dello 0,50% effettuate, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato previa presentazione di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamentofattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, ; il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore pagamento è disposto solo a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della condizione che l’Aggiudicatario presenti apposita garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivod.P.R. n. 207 del 2010. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l’Aggiudicatario risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto dalla Stazione appaltante prima che entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’Aggiudicatario e il certificato direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di collaudo assuma carattere definitivoevidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

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