Common use of Pagamenti della Compagnia Clause in Contracts

Pagamenti della Compagnia. Per il pagamento della prestazione, in caso si verifichi un evento coperto dal Contratto, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per dar corso alla liquidazione, affinché si possa verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto. Per il pagamento della prestazione in caso di invalidità totale e permanente (qualora richiamata in polizza), la liquidazione della somma assicurata avverrà all’atto del riconoscimento dello stato di invalidità dell’Assicurato. Al pagamento del Capitale, il Contratto resterà privo di qualsiasi ulteriore effetto. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.). Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte a Premio Annuo E Capitale

Pagamenti della Compagnia. Per il pagamento della prestazione, in caso si verifichi un evento coperto dal Contratto, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per dar corso alla liquidazione, affinché si possa verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto. Per il pagamento della prestazione in caso di invalidità totale e permanente (qualora richiamata in polizza), la liquidazione della somma assicurata avverrà all’atto del riconoscimento dello stato di invalidità dell’Assicurato. Al pagamento del Capitale, il Contratto resterà privo di qualsiasi ulteriore effetto. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 180 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, la prestazione di rendita e un capitale pari a tre volte tale importo verranno corrisposti, se perdura lo stato di Non Autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (Periodo di Franchigia) a partire dalla data di denuncia dello stato di Non Autosufficienza. Decorso tale il termine dei 180 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.). Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia Qualora gli accertamenti per lo stato di Non Autosufficienza necessitino più di 90 giorni, all’atto dell’accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate. In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accertamento dello stato di Non Autosufficienza, nulla è dovuto da parte della Compagnia. Alla data In caso di redazione delle presenti Condizioni decesso dell’Assicurato durante l’erogazione della prestazione, il Contraente, se diverso dall’Assicurato, o chi per suo conto, dovranno comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato. In occasione di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta ogni ricorrenza anniversaria la Compagnia dovrà ricevere da parte dell’interessatodell’Assicurato un’autocertificazione di esistenza in vita. La Compagnia si riserva, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, la facoltà di verificare l’esistenza in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine vita dell’Assicurato anche in epoche diverse dalla ricorrenza anniversaria. Ciascuna rata mensile di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 Xxxxxxx verrà corrisposta mediante bonifico su un conto corrente bancario intestato al fondo “depositi dormienti”Beneficiario.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Per Il Caso Morte, Per Il Caso Malattia Grave E Di Rendita Vitalizia Pagabile

Pagamenti della Compagnia. Per il La Compagnia corrisponderà la prima rata di rendita a partire dal terzo mese, dal sesto mese o dall’anniversario della decorrenza del Contratto, a seconda che sia stata scelta l’erogazione trimestrale, semestrale o annuale. Durante la fase di erogazione della rendita, ad ogni ricorrenza dalla data di pagamento della prestazioneprima rata, in caso si verifichi l’Assicurato dovrà esibire un evento coperto dal proprio documento di riconoscimento valido all’Incaricato dell’Agenzia presso cui è stato sottoscritto il Contratto, devono essere preventivamente consegnati ovvero il Contraente dovrà produrre alla Compagnia i documenti necessari o all’Agenzia competente il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato. Alla data di decesso dell’Assicurato, il Contraente dovrà consegnare il relativo certificato di morte e, nel caso di sottoscrizione della rendita certa per dar corso alla liquidazione5 o 10 anni o reversibile su una seconda persona, affinché si possa verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo la documentazione di pagamento e individuare gli aventi dirittocui l’elenco è disponibile presso l’Intermediario. Per il pagamento della prestazione Solo in caso di invalidità totale e permanente (qualora richiamata sottoscrizione della rendita reversibile sul sopravvivente designato, andrà in polizza)seguito esibito ad ogni successiva ricorrenza annua, la liquidazione della somma assicurata avverrà all’atto con le stesse modalità di cui al punto precedente, un documento di riconoscimento valido o il certificato di esistenza in vita del riconoscimento dello stato di invalidità dell’Assicurato. Al pagamento del Capitale, il Contratto resterà privo di qualsiasi ulteriore effettoCoassicurato. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 ha tempo trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiestaper procedere alla liquidazione delle rate di rendita. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.)Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede Sede o la competente Agenzia della Compagnia. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto

Pagamenti della Compagnia. Per il pagamento della prestazione, in caso si verifichi un evento coperto dal Contratto, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per dar corso alla liquidazione, affinché si possa verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto. Per il pagamento della prestazione in caso di invalidità totale e permanente (qualora richiamata in polizza), la liquidazione della somma assicurata avverrà all’atto del riconoscimento dello stato di invalidità dell’Assicurato. Al pagamento del Capitale, il Contratto resterà privo di qualsiasi ulteriore effetto. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 180 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, la prestazione di rendita mensile e un capitale pari a tre volte tale importo verranno corrisposti, se perdura lo stato di Non Autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (Periodo di Franchigia) a partire dalla data di denuncia dello stato di Non Autosufficienza. Qualora gli accertamenti per lo stato di Non Autosufficienza necessitino più di 90 giorni, all’atto dell’accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate. Decorso tale il termine dei 180 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.). Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accertamento dello stato di Non Autosufficienza, nulla è dovuto da parte della Compagnia. Alla data In caso di redazione delle presenti Condizioni decesso dell’Assicurato durante l’erogazione della prestazione, il Contraente, se diverso dall’Assicurato, o chi per suo conto, dovranno comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato. In occasione di Assicurazioneogni ricorrenza anniversaria la Compagnia dovrà ricevere da parte dell’Assicurato un’autocertificazione di esistenza in vita. La Compagnia si riserva, i diritti derivanti la facoltà di verificare l’esistenza in vita dell’Assicurato anche in epoche diverse dalla ricorrenza anniversaria. Ciascuna rata mensile di Xxxxxxx verrà corrisposta mediante bonifico su un conto corrente bancario intestato al Beneficiario. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un qualsiasi Contratto proprio medico di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondanofiducia, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non autosufficienza. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta In caso di rifiuto da parte dell’interessatodell’Assicurato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non pagamento della somma assicurata può essere esercitatosospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, in quanto il pagamento della Rendita Assicurata viene interrotto e la relativa copertura cessa; restano attive le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”rimanenti coperture assicurative scelte.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita