Esclusioni e limitazioni Clausole campione

Esclusioni e limitazioni. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato – fatti salvi gli effetti sul Contratto previsti dall’art.1926 del Codice Civile in ordine alle circostanze che possono aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione – e ferme restando le limitazioni previste per i contratti stipulati senza visita medica e le seguenti esclusioni: - dolo della Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra; - partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato; - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, manifestatasi nei primi cinque anni dalla data di decorrenza della prima polizza. Ciò premesso, l’Assicurato può richiedere che gli venga comunque accordata la piena copertura assicurativa senza tale periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica e al test su l’HIV accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare; - decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; - incidente di volo, se l'Assicurato sia come militare sia come civile viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; - guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - abuso di alcol, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). - suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di ingresso dell’Assicurato nel Contratto.
Esclusioni e limitazioni. A. Sono sempre esclusi, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non sia stato cagionato dagli eventi di seguito indicati ma da causa diversa, i danni verificatisi in occasione di:
Esclusioni e limitazioni. (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 2.3 della Normativa comune a tutte le garanzie) La copertura assicurativa non opera in caso di:
Esclusioni e limitazioni. Non sono compresi in garanzia i danni:
Esclusioni e limitazioni. 13.1 Nessuna previsione delle presenti Condizioni Generali ha lo scopo di escludere o limitare qualsiasi condizione, garanzia, diritto o responsabilità che non possano essere esclusi o limitati ai sensi di disposizioni inderogabili di legge. In alcune giurisdizioni non sono consentite l’esclusione di determinate garanzie o condizioni o l’esclusione o la limitazione di responsabilità per perdite o danni causati da negligenza, inadempimento contrattuale o inadempimento di termini impliciti, o danni incidentali o consequenziali. Di conseguenza, nei confronti del Cliente troveranno applicazione solo le limitazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 che siano legittimi nella giurisdizione del Cliente stesso e la responsabilità di CENTRALERISK s.p.a. si intenderà limitata nei limiti massimi permessi dalla legge.
Esclusioni e limitazioni. 3.1 – Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
Esclusioni e limitazioni. I. Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
Esclusioni e limitazioni. 30 Capitolo 3 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 31 ART. 42 -
Esclusioni e limitazioni. (Comuni a tutte le garanzie)