Esclusioni e limitazioni. 1-ESCLUSIONI DI RISCHIO L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:
a) Sinistri di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità della presente xxxxxxx;
b) Sinistri derivanti da azioni dolose o fraudolente commesse dall’Assicurato e accertate con provvedimento definitivo in sede giudiziale. Ai fini dell’applicabilità di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato;
c) Sinistri derivanti dall’esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale, inclusa quella conseguente ad attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
d) Xxxxxxxx derivanti dall’effettivo ottenimento di qualsiasi vantaggio o profitto personale al quale l’Assicurato non abbia legalmente diritto. Ai fini dell’applicabilità di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato;
e) danni fisici, morte, infortuni, malattie o danni arrecati a qualsiasi bene mobile o immobile, nonché danni da mancato utilizzo di qualunque bene materiale;
f) multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare e penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli Assicurati;
g) Sinistri derivanti da: 1- accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbligazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati conclusi nel rispetto di leggi e regolamenti;
Esclusioni e limitazioni. Il rischio di morte per la Garanzia Temporanea Caso Morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato – fatti salvi gli effetti sul Contratto previsti dall’art. 1926 codice civile in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione – e ferme restando le limitazioni previste per contratti senza visita medica o correlate ad HIV (vedi Condizioni Speciali) e le seguenti esclusioni: - dolo del Contraente o del Beneficiario e partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra; - decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; - incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione; - malattie/infortuni conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope.
Esclusioni e limitazioni. A. Sono sempre esclusi, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non sia stato cagionato dagli eventi di seguito indicati ma da causa diversa, i danni verificatisi in occasione di:
Esclusioni e limitazioni. Non sono compresi in garanzia i danni:
a) cagionati con dolo dell’Assicurato;
b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
e) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
f) derivanti da scritte ed imbrattamento;
g) ai vetri e ai cristalli;
h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
i) Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
j) Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. Relativamente alle garanzie “Eventi Atmosferici”, la Società non risponde dei danni:
k) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
l) causati da: • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; • mareggiata o penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; • xxxx, neve, valanghe, slavine salvo quanto previsto alla voce “Estensioni di garanzia”; • cedimento o franamento del terreno;
m) subiti da: • alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; • beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; • tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; • lastre in fibrocemento ...
Esclusioni e limitazioni. Denuncia del sinistro
Esclusioni e limitazioni. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) derivanti da attività dolosa del Beneficiario;
b) conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
c) subiti in seguito a partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare, insurrezioni, disordini, in qualità di agitatore; la copertura è esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e l’infortunio avviene dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se l’Assicurato si trovava già nel territorio di accadimento; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell’arrivo dell’Assicurato implica l’esclusione dalla copertura assicurativa infortuni;
d) subiti durante il servizio militare volontario in tempo di pace, durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana;
e) subiti alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta da non più di sei mesi;
f) derivanti dalla pratica, anche amatoriale, di paracadutismo e immersioni con autorespiratore;
g) conseguenti all’uso, anche come passeggero, di veicoli terrestri o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
h) conseguenti alla partecipazione, anche come passeggero, a gare o allenamenti su veicoli aerei;
i) subiti in seguito ad incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia come membro dell’equipaggio. Tale esclusione si estende altresì all’esercizio della pratica del paracadutismo, dell’attività di pilota di specifici velivoli quali, a titolo di esempio: aliante, deltaplano, mongolfiera, parapendio, elicottero, aeromobile militare, ecc. È fatto salvo quanto previsto all’articolo 3;
j) subiti in seguito a disturbi della coscienza e/o causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
k) causati da operazioni chirurgiche, accertamenti diagnostici o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione;
l) derivanti dalla guida di...
Esclusioni e limitazioni. 13.1 Nessuna previsione delle presenti Condizioni Generali ha lo scopo di escludere o limitare qualsiasi condizione, garanzia, diritto o responsabilità che non possano essere esclusi o limitati ai sensi di disposizioni inderogabili di legge. In alcune giurisdizioni non sono consentite l’esclusione di determinate garanzie o condizioni o l’esclusione o la limitazione di responsabilità per perdite o danni causati da negligenza, inadempimento contrattuale o inadempimento di termini impliciti, o danni incidentali o consequenziali. Di conseguenza, nei confronti del Cliente troveranno applicazione solo le limitazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 che siano legittimi nella giurisdizione del Cliente stesso e la responsabilità di CENTRALERISK s.p.a. si intenderà limitata nei limiti massimi permessi dalla legge.
Esclusioni e limitazioni. (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 2.3 della Normativa comune a tutte le garanzie) La copertura assicurativa non opera in caso di:
a) cyber bullismo o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che normalmente risiede con l’Assicurato;
b) cyber bullismo già iniziato o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione, di materiale, in un periodo precedente la sottoscrizione dell’assicurazione ;
c) danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti nel rispetto delle Leggi a tutela della Privacy;
d) danno reputazionale correlato all’attività professionale del beneficiario dell’assicurazione;
e) danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pedoporno- grafici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili e ogni altra promozione di contenuti e azioni che costituiscano reato;
f) cyber bullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i contenuti non sono pubblicamente disponibili;
g) cyber bullismo o danno reputazionale causato all’interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati;
h) danno reputazionale a persona famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell’interesse pubblico;
i) danno reputazionale a persona che ricopra la carica di Amministratore di: – enti di beneficenza, – società con un fatturato superiore a 200 milioni di euro o con un bilancio superiore a 2 miliardi di euro.
Esclusioni e limitazioni. I. Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni.
II. L’assicurazione non comprende i danni:
a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
b) da furti commessi da terzi anche qualora sia stato agevolato da una condotta colposa attiva o omissiva dell'Assicurato;
c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
d) da inquinamento in genere;
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
f) ai trasportati su veicoli a motore;
g) a cose altrui che l’Assicurato detenga a qualunque titolo;
h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
k) derivanti dall’esercizio della caccia;
l) derivanti dalla proprietà e conduzione di piscine;
m) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato per importi superiori al 50% del massimale indicato in polizza;
n) di cui l’Assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
o) derivanti da insalubrità dei locali;
p) derivanti da : • estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio, uso di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
q) derivanti da violazione di contratti di lavoro,discriminazione razziale,sessuale o religiosa;
r) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile,ammutinamento,tumulti popolari,atti di terrorismo,sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli sudde...
Esclusioni e limitazioni. 24 Capitolo 3 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 25 ART. 33 -