Pagamenti della Compagnia Clausole campione

Pagamenti della Compagnia. Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.
Pagamenti della Compagnia. 17.1. Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Compagnia che, a seguito degli accertamenti necessari, eseguirà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ad ogni richiesta di pagamento devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. In caso di richieste incomplete, i tempi necessari per la liquidazione potrebbero risultare maggiori. 17.2. Nel caso in cui il Contratto sia collegato ad attivi caratterizzati da liquidità ridotta, la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione di tali attivi più lunghi rispetto a quelli previsti. 17.3. La Compagnia non può in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di conseguenze negative per il Contraente o per il Beneficiario dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi. 17.4. Il Contraente accetta e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi entro il termine previsto, la Compagnia potrà procedere alla liquidazione della Prestazione Assicurativa e alla liquidazione in caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale, mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel Fondo Interno a favore del Contraente o del Beneficiario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Il Contraente ha inoltre la possibilità di abbandonare tali titoli; in questo caso la Compagnia non più alcun obbligo riguardante il loro pagamento. 17.5. Le spese e gli oneri connessi con il trasferimento degli attivi sottostanti a favore del Contraente o del Beneficiario saranno a carico di questi. La presente clausola si applica sia in caso di Riscatto Totale che in caso di Liquidazione della Prestazione Assicurativa: • In caso di riscatto, la Compagnia non è tenuta a corrispondere al Contraente l’ammontare riscattato prima del giorno di liquidazione successivo alla sua domanda di riscatto e non è tenuta a corrispondere al Beneficiario la Prestazione Assicurativa prima del giorno di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazione. 17.6. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione della quotazione di uno o più degli attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall’emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondo.
Pagamenti della Compagnia. Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di morte (sinistro) dell’Aderente/Assicurato è necessario consegnare alla Compagnia, al momento della domanda della liquidazione, l’originale di polizza, gli eventuali allegati, la fotocopia di un documento di identità valido, relativo all’avente diritto alla prestazione, e la seguente documentazione cartacea: a) Sinistro per morte naturale dell’Aderente/Assicurato: 1. certificato di morte dell’Aderente/Assicurato, con l’indicazione della data di nascita; 2. relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la Compagnia. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l’indirizzo. A richiesta della Compagnia dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’Aderente/Assicurato; 3. atto notorio attestante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l’elenco completo di tutti i suoi eredi, ovvero dare atto dell’eventuale rinuncia all’eredità. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l’atto notorio dovrà attestare che il testamento è l’unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l’atto notorio dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ve ne sono altri. Nel caso di rinuncia all’eredità dovrà essere fornita copia del relativo atto formale. b) Sinistro per morte violenta dell’Aderente/Assicurato: (es. incidente stradale, omicidio, etc.) oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l’autorità giudiziaria (ovvero certificato della Procura della
Pagamenti della Compagnia. Per il pagamento della prestazione, in caso si verifichi un evento coperto dal Contratto, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per dar corso alla liquidazione, affinché si possa verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.). Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
Pagamenti della Compagnia. Per tutti i pagamenti da parte di Xxxxxxxx, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito: In caso di liquidazione totale o parziale: - Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall’avente diritto; - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fisca- le del sottoscrittore - documentazione che attesti il verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscat- to; in particolare in caso di cessazione dell’attività lavorativa: • per lavoratore dipendente: dichiarazione del datore di lavoro attestante le cause e la data della risoluzione del rapporto di lavoro; • per lavoratore autonomo o libero professionista: copia conforme di atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa; documentazione attestante la cessazione dell’attività lavorativa (es. copia della ricevuta della chiusura della partita IVA, cancellazione dall’albo professionale, certificato di chiusura fornito dalla Camera di Commercio); • per socio lavoratore di cooperativa: dichiarazione attestante l’uscita del socio lavoratore dalla cooperativa (es. copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della cooperativa). - dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzio- ne di portare in deduzione. In caso di anticipazione: - Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall’avente diritto; - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fisca- le del sottoscrittore; - la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’anticipazione; in particolare: • in caso di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: dichiarazione ASL attestante il carattere straordinario e necessario delle spese sanitarie, le regolari fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di ope- ratori specializzati; • in caso di acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli: copia del rogito notarile di compravendita o il contratto preliminare con vidima notarile; • in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abita- zione per ...
Pagamenti della Compagnia. La Compagnia esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione: • copia di atto di morte in carta libera rilasciato dall'ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente; • copia del Contratto di Prestito; • conto estintivo del finanziamento.
Pagamenti della Compagnia. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione. La Compagnia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, al netto delle tasse e delle imposte previste dalla normativa vigente. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia.
Pagamenti della Compagnia. La Compagnia corrisponderà la prima rata di rendita a partire dal terzo mese, dal sesto mese o dall’anniversario della decorrenza del Contratto, a seconda che sia stata scelta l’erogazione trimestrale, semestrale o annuale. Durante la fase di erogazione della rendita, ad ogni ricorrenza dalla data di pagamento della prima rata, l’Assicurato dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento valido all’Incaricato dell’Agenzia presso cui è stato sottoscritto il Contratto, ovvero il Contraente dovrà produrre alla Compagnia o all’Agenzia competente il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato. Alla data di decesso dell’Assicurato, il Contraente dovrà consegnare il relativo certificato di morte e, nel caso di sottoscrizione della rendita certa per 5 o 10 anni o reversibile su una seconda persona, la documentazione di cui l’elenco è disponibile presso l’Intermediario. Solo in caso di sottoscrizione della rendita reversibile sul sopravvivente designato, andrà in seguito esibito ad ogni successiva ricorrenza annua, con le stesse modalità di cui al punto precedente, un documento di riconoscimento valido o il certificato di esistenza in vita del Coassicurato. La Compagnia ha tempo trenta giorni per procedere alla liquidazione delle rate di rendita. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Compagnia.
Pagamenti della Compagnia. Art. 15 - Pagamenti della Compagnia 1) Decesso dell’Assicurato 2) Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato
Pagamenti della Compagnia. Verificatosi l’obbligo di pagamento delle prestazioni, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, comprensiva di quella eventualmente necessaria all’individuazione, identificazione e verifica dei dati del Beneficiario, nonché delle eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie. Decorso tale termine il Beneficiario può richiedere gli interessi moratori a partire dal termine stesso. Ogni pagamento viene effettuato con assegno o bonifico. La liquidazione di importo superiore a 10 milioni di euro richiesta da un unico Contraente/Beneficiario o da più Contraenti/Beneficiari, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, sarà effettuata nell’arco dei tre mesi successivi alla richiesta di liquidazione frazionando l’importo da movimentare in più operazioni ciascuna delle quali non potrà essere superiore ad euro 10 milioni e sarà effettuata a distanza di tre mesi dalla precedente.