Pagamenti della Compagnia Clausole campione

Pagamenti della Compagnia. Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.
Pagamenti della Compagnia. Per il pagamento della prestazione, in caso si verifichi un evento coperto dal Contratto, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per dar corso alla liquidazione, affinché si possa verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.). Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
Pagamenti della Compagnia. Verificatosi uno degli eventi previsti ogni richiesta di liquidazione, ovvero erogazione della prestazione, deve essere effettuata inviando alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie. Nella comunicazione l’Aderente deve indicare, distintamente per tipologia di richiesta: ● l’importo da liquidare in quota capitale (Artt. 12 e 14) ● l’importo o la percentuale della posizione individuale maturata da liquidare in forma di XXXX (Art. 13) ● l’importo da liquidare in caso di riscatto parziale, pari al 50% della posizione individuale maturata (Art.17) ● l’importo da liquidare in caso di anticipazione (Art.18) ● le informazioni necessarie ad individuare la forma pensionistica complementare, in caso di trasferimento ad altra forma (Art. 19). Sarà cura della Compagnia verificare che l’importo da liquidare richiesto dall’Aderente sia conforme alla percentuale stabilita dal Decreto. Si rimanda all’Art.6 del Documento sulle rendite per un maggior dettaglio sulle tipologie di rendite scelte e sulla relativa documentazione da allegare alla richiesta. In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione della Compagnia a: Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx. In particolare vengono richiesti: ● fotocopia di un valido documento dell’Aderente ● certificato di morte dell'Aderente ● fotocopia di un valido documento dei Beneficiari ● codice fiscale relativo ai Beneficiari ● codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari ● copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - attestante la mancanza ● decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci ● atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - attestante l'identità degli eredi legittimi, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi ● documentazione che attesti i requisiti per la XXXX, il riscatto ovvero anticipazione, stabiliti dal Decreto ● codice IBAN del conto corrente dell’Aderente ● comunicazione scritta dell’Aderente con la quale si richiede il trasferimento della posizione individuale maturata ● documentazione che attesti i requisiti per i...
Pagamenti della Compagnia. Per il pagamento della prestazione, in caso si verifichi un evento coperto dal Contratto, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per dar corso alla liquidazione, affinché si possa verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto. Per il pagamento della prestazione in caso di invalidità totale e permanente (qualora richiamata in polizza), la liquidazione della somma assicurata avverrà all’atto del riconoscimento dello stato di invalidità dell’Assicurato. Al pagamento del Capitale, il Contratto resterà privo di qualsiasi ulteriore effetto. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.). Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
Pagamenti della Compagnia. La Compagnia esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione: • copia di atto di morte in carta libera rilasciato dall'ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente; • copia del Contratto di Prestito; • conto estintivo del finanziamento.
Pagamenti della Compagnia. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione. La Compagnia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie. La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, al netto delle tasse e delle imposte previste dalla normativa vigente. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia.
Pagamenti della Compagnia. 15.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell’obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 15.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:
Pagamenti della Compagnia. La Compagnia provvederà alla liquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta corredata di tutta la documentazione prevista. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.).
Pagamenti della Compagnia. La Compagnia effettua il pagamento per la prestazione in caso di “malattia grave” entro 30 giorni dalla data di ricezione della denuncia completa di tutta la documentazione prevista, comprese eventuali integrazioni. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.). Il pagamento della somma assicurata determina la cessazione della copertura assicurativa in caso di malattia grave e nulla sarà dovuto dalla Compagnia in caso di diagnosi di una seconda malattia grave.
Pagamenti della Compagnia. Art. 15 - Pagamenti della Compagnia