Pagamento del premio di assicurazione Clausole campione

Pagamento del premio di assicurazione. Il Contraente si impegna a corrispondere il premio mediante addebito diretto su un conto corrente bancario a lui intestato aperto presso una filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena. Qualora le coordinate per l’addebito dovessero variare, anche per cambio della banca con la quale si intrattiene il rapporto di conto corrente, il Contraente si obbliga a comunicare a AXA MPS Danni le modifiche da apportare per il corretto addebito del premio di assicurazione . Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, a parziale deroga dell’art.1901 c.c., in senso più favorevole al Contraente, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 21°, anziché il 15°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Pagamento del premio di assicurazione. Il Contraente si impegna a corrispondere il premio di assicurazione a decorrere dalla Data di Effetto del Contratto, mediante addebito automatico su carta di credito di cui è titolare, oppure mediante addebito diretto su un conto corrente bancario (SDD o Sepa Direct Debit) a lui intestato. Qualora le coordinate per l’addebito dovessero variare nel corso del tempo, vige l’obbligo per il Contraente di comunicare alla Società le modifiche da apportare per il corretto addebito del premio di assicurazione. L’eventuale attivazione dell’addebito diretto su un conto corrente bancario potrà avvenire in ogni momento mediante l’approvazione del relativo Mandato da parte del Contraente nel rispetto delle procedure previste per l’utilizzo di questo strumento di pagamento. Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Art.1901 C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’Art. 1888 del C.C.
Pagamento del premio di assicurazione. Il Contraente si impegna a corrispondere il Premio di assicurazione a decorrere dal giorno della Conclusione del Contratto, con la frequenza scelta, mediante addebito automatico su una carta di credito di cui è titolare, oppure mediante addebito diretto su un conto corrente bancario (SDD o Sepa Direct Debit) a lui intestato. Qualora le coordinate per l’addebito dovessero variare nel corso del tempo, vige l’obbligo per il Contraente di comunicare tempestivamente all’Assicuratore le modifiche da apportare per il corretto addebito del Premio. L’eventuale attivazione dell’addebito diretto su un conto corrente bancario potrà avvenire in ogni momento mediante l’approvazione del relativo mandato da parte del Contraente, nel rispetto delle procedure previste per l’utilizzo di questo strumento di pagamento. Il mancato pagamento del Premio determina l'applicazione dell'Art.1901 del Codice Civile (vale a dire la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore 24 del giorno del pagamento), mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile. Resta inteso che la prima Unità di Premio, pari a 1 mese di copertura assicurativa dalla data di Conclusione del Contratto, è a carico dell’Assicuratore.
Pagamento del premio di assicurazione. Il Contraente si impegna a corrispondere il Premio di assicurazione a decorrere dalla Data di Conclusione del Contratto, mediante addebito automatico su una carta di credito di cui è titolare, oppure mediante addebito diretto su un conto corrente bancario (SDD o Sepa Direct Debit) a lui intestato. Qualora le coordinate per l’addebito dovessero variare nel corso del tempo, vige l’obbligo per il Contraente di comunicare tempestivamente all’Assicuratore le modifiche da apportare per il corretto addebito del Premio. L’eventuale attivazione dell’addebito diretto su un conto corrente bancario potrà avvenire in ogni momento mediante l’approvazione del relativo mandato da parte del Contraente, nel rispetto delle procedure previste per l’utilizzo di questo strumento di pagamento. Il mancato pagamento del Premio determina l'applicazione dell'Art. 1901 del Codice Civile (vale a dire la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore 24 del giorno del pagamento), mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile. Resta inteso che la prima Unità di Premio, pari a 1 mese di copertura assicurativa dalla data di Conclusione del Contratto, è a carico dell’Assicuratore. Il Contraente non è tenuto a corrisponderla all'Assicuratore, a condizione che nei tempi dovuti effettui il pagamento della prima unità di Premio a suo carico. Il mancato pagamento della prima unità di Premio a carico del Contraente dopo il godimento del primo mese di copertura a carico dell'Assicuratore comporta retroattivamente il venir meno della copertura assicurativa fin dalla data di Conclusione del contratto. In tal caso i Sinistri verificatisi nel primo mese di copertura non daranno luogo all'erogazione dei servizi assicurativi previsti dal Contratto.
Pagamento del premio di assicurazione. Il Contraente si impegna a corrispondere il Premio di assicurazione a decorrere dalla Data di Conclusione del Contratto, mediante addebito automatico su una carta di credito di cui è titolare, oppure mediante addebito diretto su un con to cor r e n te bancario (SDD o Sepa Direct Debit) a lui intestato. Qualora le coordinate per l’addebito dovessero variare nel corso d e l te mp o, vige l’obbligo per il Contraente di comunicare tempestivamente all’Assicuratore le mod i fi che d a a pp orta r e p e r i l cor r e tto addebito del Premio. L’eventuale attivazione dell’addebito diretto su un conto corrente bancario potrà avvenire in ogni momento mediante l’approvazione del relativo mandato da parte del Contraente, nel rispetto delle procedure p r ev iste p e r l’ u ti lizzo d i questo strumento di pagamento. Il mancato pagamento del Premio determina l'applicazione dell'Art. 1901 del Codice Civile (vale a d i re l a sosp e nsion e d ell a copertura assicurativa fino alle ore 24 del giorno del pagamento), mentre il suo pagamento costituisce valore di p r ova a i se nsi dell’Art. 1888 del Codice Civile. Resta inteso che la prima Unità di Premio, pari a 1 mese di copertura assicurativa dalla data di Conclusione d el Con tr a tto, è a carico dell’Assicuratore. Il Contraente non è tenuto a corrisponderla all'Assicuratore, a condizione che nei tempi dovuti effettui il pagamento della prima unità di Premio a suo carico. Il mancato pagamento della prima unità di Premio a carico del Contr a en te dopo il godimento del primo mese di copertura a carico dell'Assicuratore comporta retroattivamente il venir meno della copertura assicurativa fin dalla data di Conclusione del contratto. In tal caso i Sinistr i verificatisi nel primo me se d i cop e r tur a non daranno luogo all'erogazione dei servizi assicurativi previsti dal Contratto.
Pagamento del premio di assicurazione. ARTICOLO 20 -
Pagamento del premio di assicurazione. Il premio e le somme assicurate non sono rivalutati automaticamente in base ad indici di riferimento. L’Impresa di Assicurazione prevede l’applicazione di sconti di premio nell’ambito di specifiche iniziative concordate con la Banca e riservate a categorie specifiche di soggetti (es. Dipendenti/Soci).
Pagamento del premio di assicurazione. L’Aderente si impegna a corrispondere il premio di assicurazione, a decorrere dalla Data di Effetto del Contratto, mediante: • addebito automatico su una Carta di Credito della quale è Titolare, • oppure mediante domiciliazione diretta su un conto corrente bancario (RID) a lui intestato presso la Banca. La Società si riserva, qualora venga meno la possibilità di effettuare l’addebito sulla carta di credito inizialmente prevista, in assenza di una volontà espressa dell’Aderente di recedere dal contratto, di attivare automaticamente l’addebito diretto in conto qualora tale informazione possa essere legittimamente trattata dalla Società stessa. Qualora le coordinate per l’addebito dovessero variare nel corso del tempo, vige l’obbligo per l’Aderente di comunicare alla Società, anche per il tramite della Banca, le modifiche da apportare per il corretto addebito del premio di assicurazione. Resta inteso che gli importi di premio successivi a quello di sottoscrizione, vengono contabilizzati anticipatamente rispetto all’effetto della mensilità di copertura in base alla frequenza di pagamento scelta. Il mancato pagamento del premio determina l’applicazione dell’Art.1901 C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile.
Pagamento del premio di assicurazione. Il Premio è unico e diviene esigibile immediatamente. Il Contraente si impegna a corrispondere il Premio all’Intermediario a decorrere dalla Data di Stipula, entro e non oltre la Data di Effetto, vale a dire entro e non 14 giorni dalla data di esecuzione dell’Intervento Assicurato. Il mancato pagamento del Premio determina l'applicazione dell'Art.1901 del Codice Civile (vale a dire la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore 24 del giorno del pagamento), mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile.

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  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all’atto della sottoscrizione del contratto stesso. L’ammontare minimo del premio unico è di 15.000,00 Euro. Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. L’ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 1.000,00 Euro. In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.