PAGAMENTO DEL PREZZO. 1. L’Acquirente dovrà pagare il prezzo d’acquisto per intero senza applicare alcuna detrazione. I dettagli relativi al prezzo di acquisto saranno visualizzabili nella relativa conferma d’ordine. 2. Il prezzo d’acquisto sarà immediatamente dovuto. L’Acquirente dovrà provvedere all’esecuzione del pagamento del prezzo d’acquisto contestualmente alla ricezione della conferma d’ordine con cui il Venditore autorizza il perfezionamento dell’accordo. Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente specificato nella conferma d’ordine. Il pagamento del prezzo d’acquisto a favore di AUTO1 avrà efficacia liberatoria (schuldbefreiende Wirkung) nei confronti del proprio Xxxxxxxxx. L’Acquirente sarà ritenuto inadempiente (Verzug) ai sensi dell’articolo 286 del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) (di seguito, “BGB”) qualora non effettui il pagamento del prezzo entro tre giorni lavorativi (Werktage) dalla ricezione della richiesta di pagamento inclusa nelle fatture. 3. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento del prezzo indicato nel contratto di compravendita entro i termini concordati, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto. Nel caso di ritardi nel pagamento non addebitabili alla condotta dell’Acquirente, non verrà applicata alcuna penale. In caso di contestazioni circa l’ammontare della penale, le parti concordano che la questione debba essere devoluta alle autorità giudiziarie ritenute competenti ai sensi della Sezione D, paragrafo IV, punto 5 (Normativa applicabile e Foro competente) delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 4. A fronte di eventuali contestazioni da parte del Venditore, l’Acquirente non potrà far valere alcun diritto di compensazione o di ritenzione, a meno che tali contestazioni siano state espressamente accettate da parte del Venditore o l’autorità giudiziaria si sia pronunciata sul punto con decisione definitiva e vincolante per le parti (rechtskräftig). In particolare, l’Acquirente non potrà rifiutarsi di pagare quanto dovuto eccependo altre contestazioni, reali o presunte, nei confronti del Venditore in riferimento ad altri rapporti contrattuali (compresi altri contratti di compravendita). 5. Ove l’Acquirente non provvedesse al pagamento entro i termini previsti (Zahlungverzug), il Venditore sarà legittimato a risolvere il contratto di compravendita. Una volta dichiarata la risoluzione - anche solo tramite l’invio di una nota di credito o documento di storno all’Acquirente (Stornobeleg) - il Venditore avrà diritto di porre nuovamente in vendita le autovetture oggetto di tale compravendita. L’Acquirente, invece, sarà tenuto a pagare al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto per ogni contratto di compravendita risolto, il tutto a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della risoluzione e della conseguente necessità di rimettere in vendita l’autoveicolo. L’Acquirente non sarà tenuto al risarcimento o sarà tenuto a versarlo in misura ridotta ove provi che il Venditore non ha subito un danno o che il danno subito è di valore inferiore rispetto a quanto richiesto a tale titolo dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore rivenda l’autoveicolo ad un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nella precedente compravendita oggetto di risoluzione, tale somma potrà essere richiesta all’Acquirente a titolo di ulteriore danno subito. In caso di risoluzione del contratto, l’importo incassato dal Venditore verrà restituito all’Acquirente previa deduzione di eventuali penali maturate ai sensi del punto 3 del presente paragrafo. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento dell’importo richiesto entro 5 giorni lavorativi, il Venditore potrà immediatamente agire in giudizio nei suoi confronti (Mahnverfahren) per recuperare il credito. Il Venditore si riserva espressamente il diritto di agire nuovamente nei confronti dell’Acquirente in presenza di ulteriori danni derivanti dal mancato pagamento del prezzo di vendita. 6. Il presente Paragrafo è soggetto alla disciplina di cui all’Articolo 288 comma 5 BGB.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
PAGAMENTO DEL PREZZO. 1. L’Acquirente dovrà pagare il prezzo d’acquisto per intero senza applicare alcuna detrazione. I dettagli relativi al prezzo 4.1 i termini e le modalità di acquisto saranno visualizzabili nella relativa conferma d’ordine.
2. Il prezzo d’acquisto sarà immediatamente dovuto. L’Acquirente dovrà provvedere all’esecuzione del pagamento del prezzo d’acquisto contestualmente alla ricezione della conferma d’ordine con cui il Venditore autorizza il perfezionamento dell’accordo. Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente specificato sono quelle indicate da Plastmeccanica nella conferma d’ordine, salvo diversamente indicato con espressa dichiarazione di Plastmeccanica.
4.2 indipendentemente da quando indicato nella conferma d’ordine, il pagamento si intende in ogni caso eseguito presso la sede di Plastmeccanica. Il rilascio di effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento da parte del prezzo d’acquisto cliente non vale pagamento ne’ determina una modifica del luogo di esecuzione ne comporta novazione dell’obbligazione originaria. Sono in ogni caso a carico del cliente tutti i costi per il rilascio di tali effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento nonché’ le relative spese bancarie.
4.3 nei casi in cui è previsto che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta, questa deve essere effettuata mediante bonifico Swift- valuta fissa a favore del beneficiario pari al giorno il cui pagamento e’ dovuto-presso la banca indicata da Plastmeccanica.
4.4 in caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, il cliente dovrà pagare sulla somma in sospeso un interesse di mora calcolato su misura del prime rate/a.b.i maggiorato di 2 punti. In tal caso, rimane comunque salvo il diritto di Plastmeccanica di:
a) sospendere la fabbricazione o la consegna dei Prodotti e/o di altri eventuali ordini in corso;
b) dichiarare risolto il relativo contratto di vendita;
c) pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento;
d) trattenere gli anticipi e ogni somma eventualmente già incassata, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
e) trattenere presso la propria sede eventuali attrezzature di proprietà del cliente fino al saldo del pagamento.
4.5 il cliente non può comunque sospendere o ritardare i pagamenti in caso di contestazione, difetti dei prodotti, reclamo o ritardo nella consegna dei prodotti da parte di Plastmeccanica.
4.6 il cliente agirà come imprenditore autonomo acquistando i prodotti da Plastmeccanica e rivendendoli in nome e per conto proprio. La vendita dei prodotti da parte di Plastmeccanica al cliente non fa sorgere a favore di AUTO1 avrà efficacia liberatoria (schuldbefreiende Wirkung) nei confronti del proprio Xxxxxxxxx. L’Acquirente sarà ritenuto inadempiente (Verzug) ai sensi dell’articolo 286 del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) (di seguito, “BGB”) qualora non effettui il pagamento del prezzo entro tre giorni lavorativi (Werktage) dalla ricezione della richiesta di pagamento inclusa nelle fatture.
3. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento del prezzo indicato nel contratto di compravendita entro i termini concordati, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto. Nel caso di ritardi nel pagamento non addebitabili alla condotta dell’Acquirente, non verrà applicata alcuna penale. In caso di contestazioni circa l’ammontare della penale, le parti concordano che la questione debba essere devoluta alle autorità giudiziarie ritenute competenti ai sensi della Sezione D, paragrafo IV, punto 5 (Normativa applicabile e Foro competente) delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
4. A fronte di eventuali contestazioni da parte del Venditore, l’Acquirente non potrà far valere alcun quest’ultimo un diritto di compensazione esclusiva territoriale ne consente al cliente di assumere la qualità di distributore o concessionario di ritenzione, a meno che tali contestazioni siano state espressamente accettate da parte del Venditore o l’autorità giudiziaria si sia pronunciata sul punto con decisione definitiva e vincolante per le parti (rechtskräftig). In particolare, l’Acquirente non potrà rifiutarsi di pagare quanto dovuto eccependo altre contestazioni, reali o presunte, nei confronti del Venditore in riferimento ad altri rapporti contrattuali (compresi altri contratti di compravendita)Plastmeccanica .
5. Ove l’Acquirente non provvedesse al pagamento entro i termini previsti (Zahlungverzug), il Venditore sarà legittimato a risolvere il contratto di compravendita. Una volta dichiarata la risoluzione - anche solo tramite l’invio di una nota di credito o documento di storno all’Acquirente (Stornobeleg) - il Venditore avrà diritto di porre nuovamente in vendita le autovetture oggetto di tale compravendita. L’Acquirente, invece, sarà tenuto a pagare al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto per ogni contratto di compravendita risolto, il tutto a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della risoluzione e della conseguente necessità di rimettere in vendita l’autoveicolo. L’Acquirente non sarà tenuto al risarcimento o sarà tenuto a versarlo in misura ridotta ove provi che il Venditore non ha subito un danno o che il danno subito è di valore inferiore rispetto a quanto richiesto a tale titolo dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore rivenda l’autoveicolo ad un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nella precedente compravendita oggetto di risoluzione, tale somma potrà essere richiesta all’Acquirente a titolo di ulteriore danno subito. In caso di risoluzione del contratto, l’importo incassato dal Venditore verrà restituito all’Acquirente previa deduzione di eventuali penali maturate ai sensi del punto 3 del presente paragrafo. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento dell’importo richiesto entro 5 giorni lavorativi, il Venditore potrà immediatamente agire in giudizio nei suoi confronti (Mahnverfahren) per recuperare il credito. Il Venditore si riserva espressamente il diritto di agire nuovamente nei confronti dell’Acquirente in presenza di ulteriori danni derivanti dal mancato pagamento del prezzo di vendita.
6. Il presente Paragrafo è soggetto alla disciplina di cui all’Articolo 288 comma 5 BGB.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
PAGAMENTO DEL PREZZO. 1. L’Acquirente dovrà pagare il prezzo d’acquisto per intero senza applicare alcuna detrazione. I dettagli relativi al prezzo di acquisto saranno visualizzabili nella relativa conferma d’ordine.
2. Il prezzo d’acquisto sarà immediatamente dovuto. L’Acquirente dovrà provvedere all’esecuzione del pagamento del prezzo d’acquisto contestualmente alla ricezione della conferma d’ordine con cui il Venditore autorizza il perfezionamento dell’accordo. Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente specificato nella conferma d’ordine. Il pagamento del prezzo d’acquisto a favore di AUTO1 della Motor Solution avrà efficacia liberatoria (schuldbefreiende Wirkung) nei confronti del proprio XxxxxxxxxVenditore. L’Acquirente sarà ritenuto inadempiente (Verzug) ai sensi dell’articolo 286 1453 del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) (di seguito, “BGB”) Italiano qualora non effettui il pagamento del prezzo entro tre giorni lavorativi (Werktage) dalla ricezione della richiesta di pagamento inclusa nelle fatture.
3. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento del prezzo indicato nel contratto di compravendita entro i termini concordati, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 250,00 (netti) o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto. Nel caso di ritardi nel pagamento non addebitabili alla condotta dell’Acquirente, non verrà applicata alcuna penale. In caso di contestazioni circa l’ammontare della penale, le parti concordano che la questione debba essere devoluta alle autorità giudiziarie ritenute competenti ai sensi della Sezione D, paragrafo IV, punto 5 (Normativa applicabile e Foro competente) delle presenti Condizioni Generali di Contrattocompetenti.
4. A fronte di eventuali contestazioni da parte del Venditore, l’Acquirente non potrà far valere alcun diritto di compensazione o di ritenzione, a meno che tali contestazioni siano state espressamente accettate da parte del Venditore o l’autorità giudiziaria si sia pronunciata sul punto con decisione definitiva e vincolante per le parti (rechtskräftig)parti. In particolare, l’Acquirente non potrà rifiutarsi di pagare quanto dovuto eccependo altre contestazioni, reali o presunte, nei confronti del Venditore in riferimento ad altri rapporti contrattuali (compresi altri contratti di compravendita).
5. Ove l’Acquirente non provvedesse al pagamento entro i termini previsti (Zahlungverzug)previsti, il Venditore sarà legittimato a risolvere il contratto di compravendita. Una volta dichiarata la risoluzione - anche solo tramite l’invio di una nota di credito o documento di storno all’Acquirente (Stornobeleg) - all’Acquirente,il Venditore avrà diritto di porre nuovamente in vendita le autovetture oggetto di tale compravendita. L’Acquirente, invece, sarà tenuto a pagare al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 250,00 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto per ogni contratto di compravendita risolto, il tutto a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della risoluzione e della conseguente necessità di rimettere in vendita l’autoveicolo. L’Acquirente non sarà tenuto al risarcimento o sarà tenuto a versarlo in misura ridotta ove provi che il Venditore non ha subito un danno o che il danno subito è di valore inferiore rispetto a quanto richiesto a tale titolo dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore rivenda l’autoveicolo ad un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nella precedente compravendita oggetto di risoluzione, tale somma potrà essere richiesta all’Acquirente a titolo di ulteriore danno subito. In caso di risoluzione del contratto, l’importo incassato dal Venditore verrà restituito all’Acquirente previa deduzione di eventuali penali maturate ai sensi del punto 3 (3) del presente paragrafoParagrafo. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento dell’importo richiesto entro 5 giorni lavorativi, il Venditore potrà immediatamente agire in giudizio nei suoi confronti (Mahnverfahren) per recuperare il credito. Il Venditore si riserva espressamente il diritto di agire nuovamente nei confronti dell’Acquirente in presenza di ulteriori danni derivanti dal mancato pagamento del prezzo di vendita.
6. Il presente Paragrafo è soggetto alla disciplina di cui all’Articolo 288 comma 5 BGB.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
PAGAMENTO DEL PREZZO. 14.1 I termini e le modalità di pagamento sono quelle indicate da MISSORA nella conferma d’ordine, salvo diversamente indicato con espressa dichiarazione di MISSORA.
4.2 Indipendentemente da quanto indicato nella conferma d´ordine, il pagamento si intende in ogni caso eseguito presso la sede di termina una modifica del luogo di esecuzione né comporta novazione dell’obbligazione originaria. L’Acquirente Sono in ogni caso a carico del Cliente tutti i costi per il rilascio di tali effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento nonché le relative spese bancarie.
4.3 Nei casi in cui è previsto che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta, questa deve essere effettuata mediante bonifico Swift - valuta fissa a favore del beneficiario pari al giorno il cui il pagamento è dovuto - presso la banca indicata da MISSORA.
4.4 In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, il Cliente dovrà pagare sulla somma in sospeso un interesse di mora pari al saggio d'interesse previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. In tal caso, rimane comunque salvo il prezzo d’acquisto per intero senza applicare alcuna detrazione. I dettagli relativi diritto di
a) sospendere la fabbricazione o la consegna dei Prodotti e/o di altri eventuali ordini in corso;
b) dichiarare risolto il relativo contratto di vendita;
c) pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento;
d) trattenere gli anticipi e ogni somma eventualmente già incassata, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
e) trattenere presso la propria sede eventuali attrezzature di proprietà del cliente fino al prezzo di acquisto saranno visualizzabili nella relativa conferma d’ordinesaldo del pagamento.
24.5 Il Cliente non può comunque sospendere o ritardare i pagamenti in caso di contestazione, difetti dei Prodotti, reclamo o ritardo nella consegna dei Prodotti da parte di MISSORA.
4.6 Il Cliente agirà come imprenditore autonomo acquistando i Prodotti da MISSORA e rivendendoli in nome e per conto proprio. La vendita dei Prodotti da parte di MISSORA al Cliente non fa sorgere a favore di quest´ultimo un diritto di esclusiva territoriale né consente al Cliente di assumere la qualitá di distributore o concessionario di MISSORA. Il prezzo d’acquisto di rivendita dei Prodotti sarà immediatamente dovuto. L’Acquirente dovrà provvedere all’esecuzione del pagamento del prezzo d’acquisto contestualmente alla ricezione della conferma d’ordine con cui il Venditore autorizza il perfezionamento dell’accordo. Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente specificato nella conferma d’ordine. Il pagamento del prezzo d’acquisto a favore di AUTO1 avrà efficacia liberatoria (schuldbefreiende Wirkung) nei confronti del proprio Xxxxxxxxx. L’Acquirente sarà ritenuto inadempiente (Verzug) ai sensi dell’articolo 286 del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) (di seguito, “BGB”) qualora non effettui il pagamento del prezzo entro tre giorni lavorativi (Werktage) dalla ricezione della richiesta di pagamento inclusa nelle fatturestabilito liberamente dal Cliente.
3. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento del prezzo indicato nel contratto di compravendita entro i termini concordati, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto. Nel caso di ritardi nel pagamento non addebitabili alla condotta dell’Acquirente, non verrà applicata alcuna penale. In caso di contestazioni circa l’ammontare della penale, le parti concordano che la questione debba essere devoluta alle autorità giudiziarie ritenute competenti ai sensi della Sezione D, paragrafo IV, punto 5 (Normativa applicabile e Foro competente) delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
4. A fronte di eventuali contestazioni da parte del Venditore, l’Acquirente non potrà far valere alcun diritto di compensazione o di ritenzione, a meno che tali contestazioni siano state espressamente accettate da parte del Venditore o l’autorità giudiziaria si sia pronunciata sul punto con decisione definitiva e vincolante per le parti (rechtskräftig). In particolare, l’Acquirente non potrà rifiutarsi di pagare quanto dovuto eccependo altre contestazioni, reali o presunte, nei confronti del Venditore in riferimento ad altri rapporti contrattuali (compresi altri contratti di compravendita).
5. Ove l’Acquirente non provvedesse al pagamento entro i termini previsti (Zahlungverzug), il Venditore sarà legittimato a risolvere il contratto di compravendita. Una volta dichiarata la risoluzione - anche solo tramite l’invio di una nota di credito o documento di storno all’Acquirente (Stornobeleg) - il Venditore avrà diritto di porre nuovamente in vendita le autovetture oggetto di tale compravendita. L’Acquirente, invece, sarà tenuto a pagare al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto per ogni contratto di compravendita risolto, il tutto a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della risoluzione e della conseguente necessità di rimettere in vendita l’autoveicolo. L’Acquirente non sarà tenuto al risarcimento o sarà tenuto a versarlo in misura ridotta ove provi che il Venditore non ha subito un danno o che il danno subito è di valore inferiore rispetto a quanto richiesto a tale titolo dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore rivenda l’autoveicolo ad un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nella precedente compravendita oggetto di risoluzione, tale somma potrà essere richiesta all’Acquirente a titolo di ulteriore danno subito. In caso di risoluzione del contratto, l’importo incassato dal Venditore verrà restituito all’Acquirente previa deduzione di eventuali penali maturate ai sensi del punto 3 del presente paragrafo. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento dell’importo richiesto entro 5 giorni lavorativi, il Venditore potrà immediatamente agire in giudizio nei suoi confronti (Mahnverfahren) per recuperare il credito. Il Venditore si riserva espressamente il diritto di agire nuovamente nei confronti dell’Acquirente in presenza di ulteriori danni derivanti dal mancato pagamento del prezzo di vendita.
6. Il presente Paragrafo è soggetto alla disciplina di cui all’Articolo 288 comma 5 BGB.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
PAGAMENTO DEL PREZZO. 1. L’Acquirente dovrà A meno di diverso accordo, il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo d’acquisto dovuto come segue:
a) versandone la totalità al venditore se il bene gli viene consegnato presso la sede di quest’ultimo;
b) se il bene deve essere fabbricato, modificato, o recapitato, versando un eventuale acconto al momento della conclusione del contratto e comunque il saldo al momento della consegna, salvo che, per intero senza applicare alcuna detrazione. I dettagli relativi accordo delle parti o secondo gli usi, il compratore trattenga una parte del prezzo sino al prezzo di acquisto saranno visualizzabili nella relativa conferma d’ordinecollaudo o a verifiche analoghe;
c) per le vendite fra imprenditori, conformemente ad accordi intervenuti, anche se in rapporti precedenti, o, in mancanza, secondo gli usi mercantili.
2. Il Se il prezzo d’acquisto sarà immediatamente dovutonon è stato convenuto, si applica l’art. L’Acquirente dovrà provvedere all’esecuzione del pagamento 3144. Analogamente si procede se il prezzo è convenuto con riferimento ad un bene certo e determinato. Le spese necessarie per la determinazione del prezzo d’acquisto contestualmente alla ricezione della conferma d’ordine da parte di un terzo sono dovute come previsto dall’art. 186 comma 1. 44 “ …2. Se la determinazione del contenuto del contratto è rimessa ad una delle parti contraenti o ad un terzo, deve ritenersi, nel dubbio, che essa debba essere effettuata con cui il Venditore autorizza il perfezionamento dell’accordoun equo apprezzamento. Il pagamento 3. Se la determinazione del prezzo dovrà contenuto rimessa ad una delle parti contraenti o ad un terzo non viene effettuata entro un congruo termine o è manifestamente iniqua od erronea, essa viene fatta dal giudice. 4. Se la determinazione è rimessa al mero arbitrio di un terzo, essa può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente specificato nella conferma d’ordinecontestata provandosi la mala fede di quest’ultimo, al fine di richiedere la determinazione stessa al giudice. Il pagamento … 6. Se non è stato convenuto un corrispettivo in denaro, né come esso possa essere determinato, si considera dovuto l’importo previsto nei listini ufficiali che trovano applicazione nel luogo di esecuzione del prezzo d’acquisto a favore contratto o, in difetto di AUTO1 avrà efficacia liberatoria (schuldbefreiende Wirkung) nei confronti del proprio Xxxxxxxxxessi, quello generalmente praticato in quest’ultimo”.
3. L’Acquirente sarà ritenuto inadempiente (Verzug) ai sensi dell’articolo 286 del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) (di seguito, “BGB”) qualora non effettui Se il pagamento del prezzo entro tre giorni lavorativi (Werktage) dalla ricezione della richiesta non avviene alla consegna, deve essere effettuato, a meno di pagamento inclusa nelle fatture.
3diverso accordo, come previsto dall’art. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento del prezzo indicato nel contratto di compravendita entro i termini concordati, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto. Nel caso di ritardi nel pagamento non addebitabili alla condotta dell’Acquirente, non verrà applicata alcuna penale. In caso di contestazioni circa l’ammontare della penale, le parti concordano che la questione debba essere devoluta alle autorità giudiziarie ritenute competenti ai sensi della Sezione D, paragrafo IV, punto 5 (Normativa applicabile e Foro competente) delle presenti Condizioni Generali di Contratto82 comma 345.
4. A fronte meno di eventuali contestazioni da parte diverso accordo, se il prezzo deve essere pagato in un momento successivo alla consegna del Venditore, l’Acquirente non potrà far valere alcun diritto di compensazione bene e questo produce frutti o di ritenzione, a meno che tali contestazioni siano state espressamente accettate da parte del Venditore o l’autorità giudiziaria si sia pronunciata sul punto con decisione definitiva e vincolante per le parti (rechtskräftig). In particolare, l’Acquirente non potrà rifiutarsi di pagare quanto dovuto eccependo altre contestazioni, reali o presunte, nei confronti del Venditore in riferimento ad altri rapporti contrattuali (compresi altri contratti di compravendita).
5. Ove l’Acquirente non provvedesse al pagamento entro i termini previsti (Zahlungverzug)proventi, il Venditore sarà legittimato a risolvere il contratto di compravendita. Una volta dichiarata la risoluzione - anche solo tramite l’invio di una nota di credito o documento di storno all’Acquirente (Stornobeleg) - il Venditore avrà diritto di porre nuovamente in vendita le autovetture oggetto di tale compravendita. L’Acquirente, invece, sarà compratore è tenuto a pagare corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale pari ad EURO 250,0 o il maggior importo pari al 5% del venditore gli interessi sul prezzo d’acquisto per ogni contratto di compravendita risolto, il tutto a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della risoluzione e della conseguente necessità di rimettere in vendita l’autoveicolonella misura prevista dall’art. L’Acquirente non sarà tenuto al risarcimento o sarà tenuto a versarlo in misura ridotta ove provi che il Venditore non ha subito un danno o che il danno subito è di valore inferiore rispetto a quanto richiesto a tale titolo dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore rivenda l’autoveicolo ad un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nella precedente compravendita oggetto di risoluzione, tale somma potrà essere richiesta all’Acquirente a titolo di ulteriore danno subito. In caso di risoluzione del contratto, l’importo incassato dal Venditore verrà restituito all’Acquirente previa deduzione di eventuali penali maturate ai sensi del punto 3 del presente paragrafo. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento dell’importo richiesto entro 5 giorni lavorativi, il Venditore potrà immediatamente agire in giudizio nei suoi confronti (Mahnverfahren) per recuperare il credito. Il Venditore si riserva espressamente il diritto di agire nuovamente nei confronti dell’Acquirente in presenza di ulteriori danni derivanti dal mancato pagamento del prezzo di vendita86 comma 346.
6. Il presente Paragrafo è soggetto alla disciplina di cui all’Articolo 288 comma 5 BGB.
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