CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Clausole campione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Modifica delle Condizioni Generali di Vendita Nel Provvedimento di avvio (par. 17), questa spettabile Autorità ha posto particolare attenzione ad alcune clausole contenute nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita poiché apparirebbero "idonee a condizionare l’attività economica del franchisee alla volontà di Benetton" ed in quanto tali contribuirebbero a integrare la fattispecie di abuso di dipendenza economica da parte di Benetton nei confronti del Segnalante. Tali preoccupazioni, peraltro ribadite dagli Uffici nell'ambito delle interlocuzioni sino ad oggi intercorse, hanno in particolare avuto ad oggetto (i) i termini di consegna con efficacia meramente indicativa in favore di Benetton (art. 3 Condizioni Generali di Vendita); (ii) il divieto di rifiuto della merce da parte dell'affiliato (art. 4 Condizioni Generali di Vendita). Nel Provvedimento di avvio è stata poi svolta una digressione in merito alla (iii) limitazione di garanzia sulla integrità e corrispondenza delle merci all’ordinato e le modalità di restituzione dei capi in eccesso o fallati (artt. 6 e 7 Condizioni Generali di Vendita). Prima di entrare nel merito dei vari aspetti sollevati in relazione alle Condizioni Generali di Vendita, sul punto, sia consentito sottolineare come la Società, in ottica di semplificare e razionalizzare il testo e, dunque, rendere immediatamente fruibili tali previsioni, ha già trasposto nel corpo del Contratto standard le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Vendita, originariamente previste come autonomo allegato del Contratto standard di affiliazione. Ciò premesso con riferimento alle clausole delle Condizioni Generali oggetto di attenzione da parte di codesta spettabile Autorità si ritiene opportuno osservare, in via preliminare, quanto segue.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita o di fornitura di prodotti del Venditore (di seguito denominati “Prodotti Contrattuali”). A tali contratti non si applicano le Condizioni Generali di Acquisto del Compratore. Se una qualsiasi norma di queste condizioni generali divenisse inapplicabile, resteranno comunque vali- de tutte le restanti clausole contrattuali.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. In caso di inadempimento dell’Acquirente, Eurotec avrà facoltà, senza necessità di alcuna formalità, ivi compresa la messa in mora, di riprendere possesso di tutti i Prodotti oggetto di riserva di proprietà, ovunque essi si trovino, con riserva di intentare qualunque ulteriore opportuno rimedio legale per il pregiudizio subito.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. SCHEDA TECNICA ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici TERMINI DI PAGAMENTO Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il saldo totale.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Le condizioni generali di vendita di seguito riportate costituiscono base contrattuale tra Xxxxxxxxxx S.r.l. - Laboratorio ATP ed i propri clienti una volta che ricevuto ordine del cliente. Le condizioni generali sono richiamate nell’offerta emessa da Xxxxxxxxxx S.r.l. - Laboratorio ATP e si intendono accettate dal cliente con l’emissione dell’ordine (accettazione offerta). L’offerta può riportare condizioni di vendita diverse dalle condizioni generali, in questo caso fanno testo le condizioni riportate in offerta. Le presenti Condizioni generali di vendita sono a inviate al Cliente contestualmente all’ordine e prossimamente disponibili presso il nostro sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 1. La vendita è effettuata con l’osservanza delle seguenti condizioni generali: a) la vendita si intende effettuata a corpo e non a misura, con i medesimi oneri e nello stato di fatto e di diritto nel quale l’immobile si trova; b) qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l’acquirente della disponibilità e del godimento in tutto o in parte dell’immobile acquistato; c) l’acquirente si intende obbligato sin dal momento della presentazione dell’offerta ad acquistare. L’Amministrazione è invece obbligata alla stipula del contratto di vendita solo dopo che sia stata adottata la Determinazione di aggiudicazione definitiva; d) l’acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell’Amministrazione rispetto agli immobili; e) in caso di vendita di immobile locato a terzi sono a carico dell’acquirente i compensi che fossero eventualmente dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati all’immobile dal conduttore; in ogni caso l’acquirente subentra nel rapporto di locazione in corso per tutti i diritti e oneri ivi contemplati; f) il contratto è stipulato dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Finale Ligure ed è rogato di norma dal Segretario Generale, salvo che quest’ultimo non intenda avvalersi di un notaio di fiducia dell’acquirente; g) i termini per la stipulazione del contratto sono stabiliti in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, (salvo diverso termine predeterminato nel bando d’asta o nella lettera di invito), previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto e salvo i casi di verifica del diritto di prelazione (art. 38 L.392/78) per i quali i 60 giorni decorrono dalla scadenza dei termini di risposta da parte degli interessati; h) In caso di mancata stipulazione per causa imputabile all’aggiudicatario, il Comune, previa diffida ad adempiere entro i successivi 15 giorni, provvederà ad introitare l’intero importo della cauzione o della caparra prestata. 2. Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente, comprese le spese di rogito o notarili. 3. Il prezzo, dovrà essere pagato per intero prima della stipula del contratto di vendita. Nel caso in cui il bando di asta o l’invito a presentare offerta richiedano il versamento di un acconto sul prezzo, l’acquirente procederà al versamento della somma dovuta a saldo alla data del rogito.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Immobiliare castelmaggiore è una società di intermediazione immobiliare abilitata ai sensi di legge e si avvale esclusivamente di agenti iscritti al ex ruolo mediatori. Gli immobili gestiti sono di proprietà di terzi, la pertanto stessa non è responsabile di informazioni sottaciute dal venditore/locatore non rilevabili nell’ambito della normale diligenza professionale.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Le misure relative alle quantità e alla qualità adottate da HELM ITALIA S.R.L al punto di carico, vengono indicate in fattura e sono vincolanti salvo errori comprovati da parte dell’Acquirente.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Produzione in piccola serie
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Ove le parti abbiano concordato il pagamento dei Prodotti a mezzo di credito documentario, l’Acquirente dovrà, salvo diverso accordo scritto, provvedere a che venga emesso, in conformità alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione no. 600) della Camera di commercio internazionale, un credito documentario irrevocabile e confermato da primaria banca italiana gradita ad Euroricambi. Al ricevimento della conferma d’ordine di Euroricambi, l’Acquirente sottoporrà ad Euroricambi, per revisione ed approvazione scritta di quest’ultimo, il testo del credito documentario. Se non diversamente concordato per iscritto con Euroricambi, il credito documentario (I) sarà emesso almeno trenta (30) giorni prima della data di spedizione dei Prodotti indicata da Euroricambi nella propria conferma d’ordine, (II) avrà validità a partire dalla data di emissione e fino ad almeno trenta