Pagamento della rata di saldo. 56.1 Il pagamento della rata di saldo è disposto entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previa: - deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione; - presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta; - emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del detto termine. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, cod. civ.. 56.2 Il Committente, prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila euro della rata di saldo, verifica se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 56.3 La fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo. La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 56.4 Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato per più di novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per motivi attribuibili al Committente, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima dalla scadenza del predetto termine. Qualora il pagamento ritardi ancora per oltre novanta giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, sugli importi dovuti spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali. 56.5 Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
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Pagamento della rata di saldo. 56.1 Il pagamento della rata di saldo è disposto entro novanta avverrà secondo le disposizioni dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 dopo l’esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previa: - deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; - presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta; - emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del detto termine. Il pagamento della rata di saldo saldo, non costituisce costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera dell’opera, ai sensi dell’artdell'art. 1666, secondo comma 2, coddel codice civile. civ..
56.2 Il Committente, prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila euro La liquidazione della rata di saldo, verifica se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
56.3 La fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo saldo ha carattere provvisorio e quello definitivopuò, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.--------------------------------------- In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
56.4 Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato non intervenga nel termine stabilito nel presente articolo per più di novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per motivi attribuibili al Committentecausa imputabile alla stazione appaltante, spettano all’Appaltatore sono dovuti gli interessi legali sulla rata medesima corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il calcolo degli interessi decorre dalla scadenza del predetto termine. Qualora il pagamento ritardi ancora per oltre novanta giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, sugli importi dovuti spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentualidei termini indicati.
56.5 Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
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