Pagamento della retribuzione. 5.1. Le somme corrisposte al calciatore per i titoli di cui all’art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto. E’ fatta salva esclusivamente l’indennità di fine carriera di cui infra sub art. 20.
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Samples: Accordo Collettivo, Accordo Collettivo Tra Figc, Lnpb, Aic Ex Art. 4 Della Legge 23 Marzo 1981, N. 91 E Successive Modificazioni, Accordo Collettivo