PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Ricevuta la documentazione di cui al precedente ART. 25 – DENUNCIA DEL SINISTRO e verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, le Compagnie, provvedono al pagamento entro 30 (trenta) giorni.
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PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Ricevuta la documentazione di cui al precedente ART. 25 23 – DENUNCIA DEL SINISTRO e verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, le Compagnie, provvedono al pagamento entro 30 (trenta) giorni.
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PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Ricevuta la documentazione di cui al precedente ART. 25 23 – DENUNCIA DEL SINISTRO e verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, le Compagnie, provvedono al pagamento entro 30 (trenta) giorni.
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