Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. 2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. 4. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
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Samples: Capitolato D’appalto Per La Fornitura Di Servizi Informatici, Capitolato D’appalto Per La Fornitura Di Servizi Informatici, Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici
Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore L’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore L’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis0 xxx, del D.L. n. 77/2021 xxx X.X. x. 00/0000 (i.e.x.x., (ix) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il FornitoreL’Appaltatore , nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore l’Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contrattodell’affidamento di cui in oggetto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.. In conformità a quanto previsto dall’art.47 della L.108 del 29/07/2021 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità, 7 dicembre 2021 (GU 309 del 30/12/2021), gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o Superiore a 15 entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del Contratto si obbligano a: − trasmettere al Committente dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità L.68/1999; − predisporre una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione dovrà essere trasmessa al Committente e anche alle rappresentanze sindacali aziendali. − predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere trasmessa, al Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). L’appaltatore deve aver assolto al momento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. e si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2022 conv. in L. n. 108/2021;
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Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore L’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore L’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il FornitoreL’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore l’Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contrattodell’affidamento di cui in oggetto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.. In conformità a quanto previsto dall’art.47 della L.108 del 29/07/2021 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità, 7 dicembre 2021 (GU 309 del 30/12/2021), gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o Superiore a 15 entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del Contratto si obbligano a: − trasmettere al Committente dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità L.68/1999; − predisporre una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione dovrà essere trasmessa al Committente e anche alle rappresentanze sindacali aziendali. − predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere trasmessa, al Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). L’appaltatore deve aver assolto al momento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. e si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2022 conv. in L. n. 108/2021;
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Samples: Capitolato Tecnico
Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis0 xxx, del D.L. n. 77/2021 xxx X.X. x. 00/0000 (i.e.x.x., (ix) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
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Samples: Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici
Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 prima della stipula del presente contratto;
2. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
23. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
34. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
45. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
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Samples: Determination
Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
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Samples: Capitolato D’appalto Per La Fornitura Di Servizi Informatici
Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore L’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore L’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il FornitoreL’Appaltatore , nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore l’Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contrattodell’affidamento di cui in oggetto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.. In conformità a quanto previsto dall’art.47 della L.108 del 29/07/2021 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità, 7 dicembre 2021 (GU 309 del 30/12/2021), gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o Superiore a 15 entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del Contratto si obbligano a: − trasmettere al Committente dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità L.68/1999; − predisporre una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione dovrà essere trasmessa al Committente e anche alle rappresentanze sindacali aziendali. − predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere trasmessa, al Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). L’appaltatore deve aver assolto al momento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. e si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2022 conv. in L. n. 108/2021;
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Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis0 xxx, del D.L. n. 77/2021 xxx X.X. x. 00/0000 (i.e.x.x., (ix) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
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Samples: Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici
Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore L’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore L’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis0 xxx, del D.L. n. 77/2021 xxx X.X. x. 00/0000 (i.e.x.x., (ix) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il FornitoreL’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore l’Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contrattodell’affidamento di cui in oggetto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.. In conformità a quanto previsto dall’art.47 della L.108 del 29/07/2021 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità, 7 dicembre 2021 (GU 309 del 30/12/2021), gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o Superiore a 15 entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del Contratto si obbligano a: − trasmettere al Committente dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità L.68/1999; − predisporre una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione dovrà essere trasmessa al Committente e anche alle rappresentanze sindacali aziendali. − predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere trasmessa, al Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). L’appaltatore deve aver assolto al momento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. e si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2022 conv. in L. n. 108/2021;
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Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 prima della stipula del presente contratto;
2. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N° 866 del predetto obbligo determina04/12/2023 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, altresìmodificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, sottoscritto con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)firma digitale, il Fornitore stesso cui certificato è obbligato intestato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del ContrattoXXXXXXX XXXXXX ed è valido e non revocato, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta)verifica ha avuto esito positivo. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021Documento stampato il giorno 06/12/2023 da Xxxxxx Xxxxxxx.
4. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
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Samples: Determina a Contrarre E Affidamento Diretto Di Servizi Informatici
Parità di genere e generazionale. 1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
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Samples: Contratto Di Appalto Di Fornitura Di Servizi E Beni Informatici E Telematici