CUP B21C22000560006 – CIG A006FE683E
Capitolato di appalto di fornitura di servizi informatici
CUP B21C22000560006 – CIG A006FE683E
Tra
Il Comune di Montefiorino E
Maggioli Spa
OGGETTO: Capitolato d’appalto per l’affidamento di servizi finalizzati alla trasformazione digitale nel contesto della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea all'interno dell’iniziativa NextGenerationEU – Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - Determinazione di aggiudicazione a Maggioli Spa. CUP B21C22000560006 – CIG A006FE683E
TITOLO 1 FINALITA’ E OGGETTO
Art.1 Premesse e finalità
Il Comune di Montefiorino ha presentato istanza di finanziamento all’Avviso Misura 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI", Comuni Aprile 2022, pubblicato su piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx0000.xxx.xx/, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM n. 28 - 2 / 2022 - PNRR. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall’avviso sopra citato, nell’ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
Art. 2 Oggetto
Il contratto ha per oggetto i servizi e/o le forniture (d’ora in avanti solo “forniture”) oggetto dell’avviso Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” Comuni Aprile 2022, pubblicato su piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx0000.xxx.xx/ e dettagliatamente descritti nell’allegato tecnico inserito in PaDigitale2026 in fase di presentazione della domanda.
Art. 3 Disposizioni sui dati
A. SICUREZZA DEI DATI
1. Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto segue:
- essere qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, o, in alternativa essere qualificati nel Market Place di AgID e provvedere entro il 31/07/2023 alla transizione al nuovo sistema di qualificazione dei servizi cloud pubblici secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023.
- restare qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per la durata del contratto;
- erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o dell'Unione Europea (Ai sensi dell’Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
- impedire il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all’Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del “Titolare del Trattamento dei Dati”, del Comune di Montefiorino, sull’esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;
- garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure ed apparati finalizzati all’adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery;
2. Per una maggiore garanzia della sicurezza dei dati gestiti attraverso la soluzione, l’Amministrazione deve poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati.
3. I dati rimangono di proprietà dell'Amministrazione che ne deve tornare in pieno possesso in caso di risoluzione del contratto di servizi.
4. Il Fornitore deve fornire una piena documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione (descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e provvedere periodicamente all'aggiornamento di tale documentazione.
5. Nel caso in cui al Fornitore subentri altro operatore economico (per scadenza del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), il Fornitore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida conversione degli archivi, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il Fornitore della soluzione in oggetto rilascia una dichiarazione di effettiva disponibilità a favorire la migrazione dell'intera banca dati del Comune in caso di cambio fornitore allegata al presente contratto.
6. Deve essere possibile per l'Amministrazione poter eseguire dump periodici dell'intera banca dati.
B. MIGRAZIONE DEL DBMS
1. Deve essere garantita la migrazione dei dati contenuti nel del DBMS attualmente in uso (MS SQL SERVER) verso il DBMS messo a disposizione dal fornitore su infrastruttura Lepida (ORACLE), e dovrà essere garantita il corretto interfacciamento con gli applicativi che verranno adottati per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella domanda di partecipazione al bando PNRR misura 1.2.
2. Durante la migrazione dei dati il fornitore si impegna a fornire supporto agli operatori per l’attività di bonifica dati.
3. È previsto a carico del Fornitore la fornitura ed il mantenimento di tutte le funzionalità gestite attraverso i web service di collegamento attualmente in uso collaborativo con gli applicativi in dotazione all’Ente.
Art. 4 Formazione
1. La fornitura comprende anche l’erogazione di attività di formazione così strutturate:
a. attività di formazione specialistica ICT orientata all’amministrazione del sistema;
b. attività di formazione ordinaria per il personale dell’amministrazione che dovrà operare con i nuovi moduli software oggetto della fornitura.
2. Entro 90 giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore presenterà un proprio piano generale di formazione suddiviso per i moduli definiti in accordo con il Responsabile di Progetto indicato dall’Amministrazione.
3. La fruizione delle giornate di formazione sarà concordata compatibilmente con la disponibilità degli uffici comunali rimanendo comunque nei tempi previsti per l’avvio della soluzione.
4. La formazione può essere erogata in remoto oppure in presenza presso i locali dell’Amministrazione, e deve coprire la totalità delle funzionalità applicative offerte con la soluzione.
5. Le modalità di erogazione della formazione ordinaria dovranno prevedere:
a. Sessioni teoriche con un numero massimo di partecipanti per ciascuna edizione non superiore alle 25 unità;
b. Sessioni pratico-applicative in maniera maggioritaria rispetto al complesso delle ore formative, da svolgere con le modalità tipiche del “training on the job”, affiancando direttamente sul posto di lavoro un gruppo di utenti, funzionalmente omogeneo;
c. Moduli formativi, FAQ, tutorial ed un dettagliato manuale utente (tutto in lingua italiana) contestuale alla finestra di lavoro e fruibile on-line (Piattaforma e-learning).
6. Le attività di formazione saranno finalizzate al trasferimento delle competenze in relazione all’amministrazione, alla gestione e alla conduzione operativa delle componenti applicative sopra dettagliate.
7. Il Fornitore mette a disposizione un Responsabile di Progetto che coordinerà, oltre alle attività contrattuali, le attività di formazione, indicando il personale coinvolto nella formazione in relazione ad ogni singolo modulo, e consegnando all’Amministrazione i curricula di tale personale a comprova del possesso di una adeguata professionalità.
8. L’Amministrazione individuerà un Responsabile del Progetto di Informatizzazione e ne darà comunicazione al Fornitore.
Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio
Sono pure obblighi dell’appaltatore quelli di seguito individuati:
A. ASSISTENZA E MANUTENZIONE (Service Level Agreement)
Il Fornitore, nel periodo contrattuale, dovrà garantire opportuna assistenza funzionale tramite gli strumenti e con le modalità di seguito individuate:
● Help Desk di primo livello tramite ticketing Web per usufruire dell’assistenza sulle procedure. Il sistema dovrà consentire di contattare il servizio di assistenza attraverso la compilazione di una form preimpostata con la quale inoltrare, mediante la rete internet, la richiesta. Del ticket aperto deve essere data contezza tramite un invio di e-mail sia all’indirizzo del richiedente sia ad un indirizzo e-mail fornito dall’Amministrazione.
● Il Fornitore indicherà l’URL da dove sarà possibile accedere alla form di richiesta di intervento.
● Il servizio di help desk di primo livello dovrà essere raggiungibile 24 ore al giorno per sette giorni la settimana e per 365 giorni l’anno. Il sistema di help desk dovrà dare riscontro della segnalazione di un disservizio con l’apertura di un trouble ticket entro un’ora dalla segnalazione, fornendo all’Amministrazione il numero del ticket aperto. Il Fornitore dovrà interfacciarsi costantemente con l’Amministrazione durante le fasi di lavorazione di un trouble ticket, aggiornandolo sull’avanzamento dei lavori necessari alla risoluzione del disservizio segnalato, concordando preventivamente eventuali interventi presso le sedi dell’Amministrazione stessa e formalizzando tempestivamente la proposta di chiusura del ticket.
● Help Desk di secondo livello, erogato tramite assistenza telefonica. Per risolvere rapidamente problematiche tecniche o ottenere supporto informatico o qualora i ticket aperti con l’help desk non diano risposte entro le SLA convenute (descritte di seguito) è necessario, da parte del Fornitore, mettere a disposizione tecnici specializzati che garantiscano assistenza Help Desk telefonica per tutti i settori dell’Amministrazione. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle ore
17.30 per tutta la durata del contratto.
● Il Fornitore dovrà comunicare all’Amministrazione uno o più numeri telefonici da contattare per ottenere l’assistenza di secondo livello.
B. MANUTENZIONE CORRETTIVA
La manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e quindi alla rimozione delle cause e degli effetti del malfunzionamento delle procedure e dei programmi in esercizio, comunque verificatesi (ad es ͘ blocco della applicazione/funzione, differenze tra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla documentazione, o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività degli utenti), garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità degli applicativi oggetto dell’appalto anche attraverso attività di supporto on-site.
Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione.
Per malfunzioni derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi (utilizzo scorretto dell’applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es ͘ software di base, d’ambiente, rete) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque assicurare un valido supporto all’attività diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione è comunque demandata ad altre strutture.
C. MANUTENZIONE ADEGUATIVA
La manutenzione adeguativa comprende tutte le attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema
informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente) ed include in maniera indicativa ma non esclusiva:
1. Costante aggiornamento delle componenti software/firmware all’ultima release disponibile sul mercato e dei sistemi e dei moduli già realizzati, collaudati e in produzione, nel caso di modifiche e aggiornamenti normativi;
2. Adeguamento di connettori e API da e verso terze parti o gestionali di fornitori terzi, nonché la trasmissione ai soggetti coinvolti, quali il personale tecnico e fornitori terzi, della documentazione delle specifiche tecniche, strutturali, di querying, di invocazione e di chiamata sugli end-point, al fine di garantire il mantenimento nel tempo dell’interoperabilità dei sistemi.
3. Costante allineamento delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico della soluzione, come ad esempio l’innalzamento dei livelli di software di base (cambi di versione dei SO) o l’introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità con l’esistente, o l’introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
4. Migrazioni di piattaforma;
5. Adeguamenti dovuti a seguito di nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti;
Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativa a seguito di nuove disposizioni di legge e/o regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque il Fornitore, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’ente è tenuto a:
1. Tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;
2. Darne comunicazione alla Stazione Appaltante;
3. Realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che in tale fattispecie la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativa è in ogni caso responsabilità del Fornitore, a cui si potranno addebitare le penali per mancata consegna nei termini (che in mancanza di comunicazione esplicita da parte della Stazione Appaltante sono quelli stabiliti dalla normativa) oltre ad eventuali risarcimenti del danno nei confronti della Stazione Appaltante;
4. Tali interventi di manutenzione adeguativa saranno totalmente a carico del Fornitore;
Si precisa comunque che tutti i moduli oggetto della fornitura si intendono coperti da manutenzione per il periodo in cui l’Amministrazione si impegna a pagare il canone d'uso per il servizio.
D. MANUTENZIONE SISTEMISTICA
L’assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi del Fornitore (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa (business continuity).
Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l’infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d’ambiente, virtualizzato, i database.
E. DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere erogati nel pieno rispetto dei livelli di servizio di seguito descritti.
Per livello di servizio si intende una misura (o combinazioni di misure, o condizioni contrattuali) che rappresenta, nella erogazione del servizio, il grado di soddisfacimento dei requisiti del committente, rispetto a determinate caratteristiche attese.
Il livello di servizio assume un’importanza strategica in uno scenario di utilizzo SaaS della piattaforma, in tale contesto il funzionamento, la disponibilità e la funzionalità del sistema dipendono quasi esclusivamente dal Fornitore della piattaforma.
Ai fini del presente contratto definiremo come “livello di disponibilità della piattaforma” (o Percentuale di Tempo di Attività Mensile) erogata in modalità SaaS.
La piattaforma dovrà garantire un livello di disponibilità, calcolato su base mensile, maggiore o uguale al 99%; ai fini di limitare i disagi agli utilizzatori ed all’utenza, la ditta dovrà applicare tutte le soluzioni tecniche ed organizzative disponibili “allo stato dell’arte” per evitare interruzioni improvvise del servizio o di parte delle funzionalità all’interno “dell’orario lavorativo giornaliero”.
Le attività di manutenzione programmata dovranno avvenire all’infuori dell’orario lavorativo giornaliero e dovranno essere pianificate e comunicate agli enti con almeno 48h di preavviso.
Le attività di manutenzione urgenti dovranno essere comunicate agli enti con il maggior anticipo possibile e comunque almeno 2h prima dello svolgimento delle stesse; dovranno inoltre essere svolte, se possibile, all’infuori dell’orario lavorativo giornaliero e comunque concordate con gli enti interessati.
In caso di totale o parziale non funzionamento, la ditta dovrà porvi rimedio nel rispetto delle condizioni minime indicate nella tabella seguente, che pone in relazione le attività oggetto del contratto, le condizioni di servizio ed i valori di soglia di riferimento.
I valori di soglia si riferiscono ai minuti o ore lavorative dalla data e ora di comunicazione del problema ai canali di Call Center del Fornitore di servizi o di rilevamento dei problemi stessi da parte del Fornitore.
La risposta del Servizio di Call Center dovrà avvenire entro dieci minuti dalla prima chiamata o dalla mail inviata via posta elettronica, entro gli orari di apertura degli uffici.
Valori soglia:
● Anomalia bloccante: l’intero servizio è indisponibile agli utente
○ tempo di presa in carico: 2 ore lavorative
○ tempo di risoluzione: 4 ore lavorative
● Anomalia grave: Malfunzionamento di procedure primarie del sistema che risultano indisponibili o gravemente degradate
○ tempo di presa in carico: 8 ore lavorative
○ tempo di risoluzione: 16 ore lavorative
● Anomalia media: Malfunzionamento di procedure secondarie del sistema che risultano indisponibili o parzialmente degradate
○ tempo di presa in carico: 8 ore lavorative
○ tempo di risoluzione: 32 ore lavorative
● Xxxxxxxxx assistenza applicativa
○ tempo di presa in carico: 5 giorni lavorativi
○ tempo di risoluzione: 5 giorni lavorativi
Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto
A. AVVIO DEL SISTEMA
1. Nella fase di avvio del sistema il Fornitore dovrà garantire la esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: installazione/attivazione della piattaforma presso l'infrastruttura del Fornitore, conversione dati e formazione per tutte le tipologie di servizi indicati nel piano di migrazione della candidatura in allegato. Dovranno altresì essere garantite tutte le funzionalità del DWH (per interfacciamento dati anagrafici e territoriali tra Sicraweb e WebSit) e la funzionalità di tutti i connettori attualmente in uso tra i vari applicativi interni ed esterni (WS di Protocollo con Entranext, WS di Protocollo con VBG, WS di Finanziaria con Entranext, WS di Finanziaria con Icaro, WS di Finanziaria con Pratiche Edilizie, WS di Finanziaria con Babylon).
L'allineamento delle anagrafiche per tutti gli applicativi esterni dovrà essere garantito tramite DWH e tramite WS collegati direttamente ad ANPR tramite PDND.
Dovrà essere inoltre garantito l’accesso ai DataBase all’interno dell’infrastruttura SAAS.
2. La fase di avvio dovrà essere completata entro e non oltre tre mesi prima del termine previsto nel bando e, solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del Responsabile di Progetto dell’Ente, le attività potranno proseguire oltre tale termine, ma per un tempo massimo di un mese.
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici.
4. L’Amministrazione, qualora necessario, si impegna a garantire l’accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata con il Fornitore.
5. Il Fornitore presenterà un piano di attività entro 90 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto contenente il crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime l’applicativo. Il piano è approvato dal Responsabile del Progetto incaricato dalla Amministrazione il quale potrà fornire indicazioni alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi.
B. VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA
1. All’esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. A tal fine il Fornitore si obbliga a produrre il verbale di collaudo.
2. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dalla Amministrazione ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2023 ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione fornita, la
conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l’avviso 1.2..
3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l’invito ad eliminarli.
C. EXIT MANAGEMENT
1. A fine contratto, il Fornitore presterà l’assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture all’amministrazione, coordinandosi, ove necessario o richiesto dall’amministrazione con il nuovo contraente (cd. fase di Exit management).
2. L’Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui contratto e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato dall’Ente tutti gli strumenti e competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.
3. Per tale ragione, il Fornitore si impegna nei confronti dell’Amministrazione e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
4. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, il Fornitore trasmette all'Amministrazione un piano di subentro. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.
5. La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:
a. fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
b. gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
c. definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
d. trasferimento knowledge base da sistemi di Trouble Ticketing;
e. trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;
f. consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari da concordare con l’Ente (almeno ogni sei mesi e/o a semplice richiesta dell’ente durante tutta la validità del contratto)
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
a. fase di programmazione del passaggio di consegne;
b. predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);
c. riunione preparatoria con il personale tecnico dell’Ente;
d. consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura Art. 7 Obblighi e condizioni
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE
1. Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.
2. Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l’unico interlocutore e referente del Responsabile di Progetto dell’Amministrazione (RUP) e dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. Per la fase del progetto relativa alla conversione dei dati il Fornitore dovrà indicare altresì un responsabile della fase di conversione dei dati che può coincidere con il Responsabile di Progetto.
4. Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.
B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna anche a:
a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione.
d. comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
e. fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
f. comunicare all’Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l’Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.
C. CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato.
E. PROPRIETA’ DEI PRODOTTI
1. Il Fornitore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.
3. Restano altresì di proprietà dell'Amministrazione i documenti elettronici versati in conservazione.
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d’autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti
contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l’indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l’Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
4. Xxxxx, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall’Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l’uso, da parte dell’Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell’Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:
a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l’accertata violazione.
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
ART. 8 Durata
Il contratto ha una durata di 12 mesi dalla data del collaudo, rinviando a successivi autonomi atti gestionali altri canoni di assistenza necessitati.
Art. 9 Importo della fornitura
L’importo del contratto è di euro 24.347,15 comprensivi di IVA di cui euro 19.642,00 comprensivi di IVA per le attività di messa in produzione e la formazione ed euro 4.705,15 comprensivi di IVA per il primo anno di canone.
Art. 10 Pagamenti e Fatturazione
1. Il pagamento dell’importo contrattuale relativo all’attività di attivazione avverrà secondo le seguenti tempistiche:
● 20% dell’importo complessivo alla presentazione del cronoprogramma delle attività.
● 80% dell’importo complessivo a fine lavori, a seguito del superamento con esito positivo della fase di asseverazione.
2. Il pagamento dell’importo contrattuale relativo al canone Saas sarà effettuato a seguito del superamento con esito positivo della fase di asseverazione.
3. Il fornitore potrà procedere all’emissione della fattura esclusivamente in formato elettronico, previa verifica della regolarità dell'esecuzione delle prestazioni, la fattura dovrà necessariamente recare il CUP B21C22000560006, il CIG A006FE683E e dovrà essere intestata al Comune di Montefiorino.
4. Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – M1. C1. I1.2. (Missione 1 - Componente 1, Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”).
5. Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
6. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.
Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della L.
n. 136/2010 e si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Xxxxxxxxx verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 12 Revisione dei prezzi
1. A partire dall’anno solare successivo a quello della stipulazione del contratto i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascun anno solare.
4. Il Fornitore può richiedere la revisione prezzi di cui al comma 1 tramite apposita istanza trasmessa alla Amministrazione tramite PEC e può essere domandata entro il termine di approvazione della verifica di conformità.
5. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal DEC conduce apposita istruttoria al fine, in caso di revisioni in aumento, di accogliere o rigettare l’istanza avanzata dal Fornitore, oppure, in caso di variazioni in diminuzione, per emanare un apposito provvedimento con il quale procedere agli eventuali recuperi.
6. Sulle richieste avanzate dal Fornitore la Amministrazione si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato.
ART. 13 Modifiche e varianti in corso d’opera.
1. Le modifiche e le varianti in corso d’opera sono ammesse alle condizioni del D.lgs. 36 del 2023.
2. La Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
a. la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi del D.lgs. 36 del 2023, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
b. limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi del D.lgs. 36 del 2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
Art. 14 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dal D.lgs. 36 del 2023.
Art. 15 Subappalto e sub-affidamenti
1. Il Fornitore ha dichiarato di voler subappaltare la componente IAAS affidando a Lepida Scpa la competenza di gestione dei dati.
2. Detta prestazione potrà essere subappaltata, previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto dell’Art. 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla offerta.
3. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato Art. 119 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
a. Il Fornitore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b. il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’Art. 119 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’Art. 2359 c.c. con l’impresa appaltatrice, se del caso;
c. contestualmente al deposito del contratto, il Fornitore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione così come da Codice dei Contratti;
d. il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.
4. Salvo quanto previsto al comma 8, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Ai sensi dell’Art. 119 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Fornitore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Amministrazione sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
7. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’Art.119, del Codice dei Contratti.
8. Ai sensi dell’art. 119 del Codice dei Contratti la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) tenuto conto della natura e della struttura del presente contratto, su richiesta del subappaltatore
Nell’ipotesi di cui alla lettera c), la richiesta del subappaltatore è depositata unitamente alla documentazione indicata al comma 3.
9. Il Fornitore in ogni caso solleva l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione.
11. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione come da Codice dei Contratti.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Ai sensi dell’Art. 119, del Codice dei Contratti, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
15. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’Art. 119 del Codice dei Contratti, il Fornitore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare all’Amministrazione:
a. nome del subcontraente;
b. importo del subcontratto;
c. oggetto della prestazione affidata; e dovrà trasmettere alla D.L.:
a. copia del contratto di sub affidamento o atto equivalente;
b. di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
c. elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
d. dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
e. dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’Art. 3 della L. n. 136/2010.
TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR
Art. 16 Obblighi derivanti dal PNRR
1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:
a. osservare le indicazioni di cui all’Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di “Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” (di
seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all’Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all’intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare l’Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.
5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
Art. 17 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)
1. In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022 recante “Modifica dell’Allegato
4 (DNSH) degli Avvisi, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a valere sull’Investimento 1.2 della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale”, e al conseguente “Allegato 4 - Aggiornamento dicembre 2022 NON APPLICABILITA’ M1C1 1.3 - 1.4” che richiama la Circolare del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” della Ragioneria Generale dello Stato, le parti danno atto che per le misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 non è necessaria la compilazione delle Checklist DNSH.
2. Con riferimento, invece, alla misura 1.2, in virtù del documento recante: “Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33” le parti danno atto della necessità di valutare la compilazione delle
schede 3, 6 e 8 della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”.
Art. 18 Parità di genere e generazionale
1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
Art. 19 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti
1. Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.
TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Art. 20 Danni e responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.
2. Il Fornitore solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all’Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Art. 21 Garanzie
L’amministrazione si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva così come da art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di affidamento sotto-soglia di cui all’art. 50 c.1 alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal Codice dei Contratti;
Art. 22 Penali
1. La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:
● l'inadempimento sussiste quando il fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l’inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività;
● la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
● rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
● presupposto per l’applicazione della penale è l’imputabilità dell’inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l’inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
● in caso di inesattezza dell’adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d’accordo tra le parti o, in mancanza, l’eventuale riduzione ai sensi dell’articolo 1384 del codice civile;
● la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
● a seguito del verificarsi dell’inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile, anche attraverso l’escussione della garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d’ora determinati ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
2. In caso di ritardo, la penale è quantificata ai sensi dell’Art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023 [in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale]; l’accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 23 Risoluzione
1. Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause:
● il mancato rispetto dei termini di intervento e consegna;
● il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio;
● nel caso in cui sia stato verificato che l’Operatore economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto;
● la reiterata violazione delle norme del presente contratto;
● in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l’esito negativo per più di 3 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione;
● il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta fornitrice.
2. Sono cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 190 del D.lgs. n. 36/2023, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
3. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec all’indirizzo dichiarato in sede di gara.
4. È – in ogni caso – motivo di risoluzione espressa
a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
c. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
e. il ritardo grave nell’adempimento della fornitura qualora l’importo della penale superi il 10 per cento dell’importo contrattuale.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di realizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).
Art. 24 Recesso
1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
a. giusta causa;
b. mutamenti di carattere organizzativo dell’Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
c. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi oggetto del contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l’Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 Definizione delle controversie
1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 26 Pantouflage
1. Il Fornitore dichiara di ben conoscere l’Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all’Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto “pantouflage – revolving doors”.
Art. 27 Rinvio alla normativa vigente
1. Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs. n. 36 del 2023
-“Codice dei Contratti Pubblici”, al Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 nelle sue parti attualmente in vigore, al D.M. 07/03/2018 n. 49, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.
Art. 28 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L’Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.
4. Il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016," del trattamento dei dati personali in relazione all’erogazione delle forniture nel quadro dell’esecuzione del contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni di cui all’allegato 1 al contratto.
Art. 29 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore
1. Per la esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore all’Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:
- Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
a. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
b. Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all’art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;
- Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Diritti del Fornitore - Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del Contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che l’Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
Art. 30 Clausole di chiusura.
1. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
2. Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte mediante PEC all’indirizzo dell’Ente dichiarato in sede di gara.
3. Il Fornitore è informato delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di comportamento adottati con atti dell’Amministrazione, impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione del contratto.
4. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
Sono allegati al contratto:
Allegato 1: Domanda candidatura misura 1.2 Montefiorino