Common use of Part-time orizzontale Clause in Contracts

Part-time orizzontale. I part-time orizzontali sono i seguenti: 20 ore settimanali 25 ore settimanali 28 ore settimanali 30 ore settimanali 33 ore settimanali Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera, verrà praticato l'orario flessibile come di seguito specificato. La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Potranno essere riportate al mese successivo non più di 5 ore - per i dipendenti con 20 e 25 ore settimanali - e 6 ore - per i dipendenti con 28, 30 e 33 ore settimanali - sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo sopradescritto non potranno essere considerate né lavoro straordinario né lavoro supplementare e non saranno retribuite. Il superamento del saldo negativo, rispettivamente di 5 o 6 ore costi- tuirà, a tutti gli effetti, violazione delle norme del CCNL che regolano l'orario di lavoro e, salvi i provvedimenti del caso, per i relativi periodi non verrà corrisposta retribuzione. Per gli schemi settimanali di 28, 30 e 33 ore settimanali è previsto – dal lunedì al giovedì - un intervallo di 1 ora. Il saldo positivo della flessibilità maturata a fine anno potrà essere trasformata in ore di permesso dell'anno successivo secondo la stessa normativa prevista per i full-time. Per quanto riguarda l'inizio e il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i dipendenti avranno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo seguenti: Schema settimanale Inizio giornaliero Termine giornaliero dal lunedi al giovedi Termine giornaliero al venerdi 20 ore dalle 8,00 alle 8,45 dalle 12,00 alle 12,45 dalle 12,00 alle 12,45 25 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 13,00 alle 13,45 dalle 13,00 alle 13,45 28 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 14,45 alle 15,45 dalle 13,00 alle 14,00 30 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 15,15 alle 16,15 dalle 13,00 alle 14,00 33 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 16,00 alle 17,00 dalle 13,00 alle 14,00 Limitatamente allo schema settimanale delle 25 ore, dal lunedì al giovedì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9 alle 13,00 e la prestazione consecutiva minima comunque non inferiore a 4 ore e 15 minuti. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, dal 1 ottobre 2013 viene convenuto che - in via eccezionale - potrà venire adottato l'ulteriore schema di orario settimanale a 29 ore che non prevede la flessibilità e risulta così articolato: - dal lunedì al giovedì: dalle 8,00 alle 14,00; - al venerdì:dalle 8,00 alle 13,00. I dipendenti potranno differire l'inizio delle prestazioni lavorative di 30 minuti, senza che ciò sia considerata violazione dell'orario di lavoro purchè il recupero del tempo non lavorato all'inizio avvenga nella stessa giornata mediante la corrispondente protrazione della prestazione lavorativa.

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Samples: www.uilca.it

Part-time orizzontale. I part-time orizzontali sono i seguenti: 20 ore settimanali 25 ore settimanali 28 ore settimanali 30 ore settimanali 33 ore settimanali Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera, verrà praticato l'orario flessibile come di seguito specificato. La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Potranno essere riportate al mese successivo non più di 5 ore - per i dipendenti con 20 e 25 ore settimanali - e 6 ore - per i dipendenti con 28, 30 e 33 ore settimanali - sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo sopradescritto non potranno essere considerate né lavoro straordinario né lavoro supplementare e non saranno retribuite. Il superamento del saldo negativo, rispettivamente di 5 o 6 ore costi- tuiràcostituirà, a tutti gli effetti, violazione delle norme del CCNL che regolano l'orario l’orario di lavoro e, salvi i provvedimenti del caso, per i relativi periodi non verrà corrisposta retribuzione. Per gli schemi settimanali di 28, 30 e 33 ore settimanali è previsto – dal lunedì al giovedì - un intervallo di 1 ora. Il saldo positivo della flessibilità maturata a fine anno potrà essere trasformata in ore di permesso dell'anno dell’anno successivo secondo la stessa normativa prevista per i full-time. Per quanto riguarda l'inizio l’inizio e il termine dell'attività dell’attività lavorativa giornaliera, i dipendenti avranno la possibilità di scegliere l'orario l’orario relativo entro i limiti di tempo seguenti: Schema settimanale Inizio giornaliero Termine giornaliero dal lunedi al giovedi Termine giornaliero al venerdi 20 ore dalle 8,00 alle 8,45 dalle 12,00 alle 12,45 dalle 12,00 alle 12,45 25 ore dalle 8,00 alle 9,00 8,45 dalle 13,00 alle 13,45 dalle 13,00 alle 13,45 28 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 14,45 alle 15,45 dalle 13,00 alle 14,00 30 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 15,15 alle 16,15 dalle 13,00 alle 14,00 33 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 16,00 alle 17,00 dalle 13,00 alle 14,00 Limitatamente allo schema settimanale delle 25 oreCon particolare riferimento all’analoga fattispecie già operante presso la sede di Trieste, dal lunedì al giovedì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9 alle 13,00 e la prestazione consecutiva minima comunque non inferiore a 4 ore e 15 minuti. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, dal 1 ottobre 2013 viene convenuto che - convenuta l’applicazione – in via eccezionale - potrà venire adottato l'ulteriore dell’ulteriore schema di orario settimanale a 29 28 ore che non prevede la flessibilità e risulta così articolato: - dal lunedì al giovedì: dalle 8,00 alle 14,0013,45; - al venerdì:dalle 8,00 alle 13,00. I dipendenti potranno differire l'inizio l’inizio delle prestazioni lavorative di 30 minuti, senza che ciò sia considerata violazione dell'orario dell’orario di lavoro purchè il recupero del tempo non lavorato all'inizio all’inizio avvenga nella stessa giornata mediante la corrispondente protrazione della prestazione lavorativa.

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Samples: www.fisac-cgil.it

Part-time orizzontale. I part-time orizzontali sono i seguenti: 20 ore settimanali 25 ore settimanali 28 ore settimanali 30 ore settimanali 33 ore settimanali Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera, verrà praticato l'orario flessibile come di seguito specificato. La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Potranno essere riportate al mese successivo non più di 5 ore - per i dipendenti con 20 e 25 ore settimanali - e 6 ore - per i dipendenti con 28, 30 e 33 ore settimanali - sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo sopradescritto non potranno essere considerate né lavoro straordinario né lavoro supplementare e non saranno retribuite. Il superamento del saldo negativo, rispettivamente di 5 o 6 ore costi- tuirà, a tutti gli effetti, violazione delle norme del CCNL che regolano l'orario l’orario di lavoro e, salvi i provvedimenti del caso, per i relativi periodi non verrà corrisposta retribuzione. Per gli schemi settimanali di 28, 30 e 33 ore settimanali è previsto – dal lunedì al giovedì - un intervallo di 1 ora. Il saldo positivo della flessibilità maturata a fine anno potrà essere trasformata in ore di permesso dell'anno dell’anno successivo secondo la stessa normativa prevista per i full-time. Per quanto riguarda l'inizio l’inizio e il termine dell'attività dell’attività lavorativa giornaliera, i dipendenti avranno la possibilità di scegliere l'orario l’orario relativo entro i limiti di tempo seguenti: Schema settimanale Inizio giornaliero Termine giornaliero dal lunedi al giovedi Termine giornaliero al venerdi 20 ore dalle 8,00 alle 8,45 dalle 12,00 alle 12,45 dalle 12,00 alle 12,45 25 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 13,00 alle 13,45 dalle 13,00 alle 13,45 28 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 14,45 alle 15,45 dalle 13,00 alle 14,00 30 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 15,15 alle 16,15 dalle 13,00 alle 14,00 33 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 16,00 alle 17,00 dalle 13,00 alle 14,00 Limitatamente allo schema settimanale delle 25 ore, dal lunedì al giovedì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9 alle 13,00 e la prestazione consecutiva minima comunque non inferiore a 4 ore e 15 minuti. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, dal 1 ottobre 2013 viene convenuto che - in via eccezionale - potrà venire adottato l'ulteriore l’ulteriore schema di orario settimanale a 29 ore che non prevede la flessibilità e risulta così articolato: - dal lunedì al giovedì: dalle 8,00 alle 14,00; - al venerdì:dalle 8,00 alle 13,00. I dipendenti potranno differire l'inizio l’inizio delle prestazioni lavorative di 30 minuti, senza che ciò sia considerata violazione dell'orario dell’orario di lavoro purchè il recupero del tempo non lavorato all'inizio all’inizio avvenga nella stessa giornata mediante la corrispondente protrazione della prestazione lavorativa.

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Samples: www.snfia.it

Part-time orizzontale. I part-time orizzontali sono i seguenti: 20 ore settimanali 25 ore settimanali 28 ore settimanali 30 ore settimanali 33 ore settimanali Fermo Ferma restando la compatibilità con le esigenze organizzative aziendali, il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera, verrà praticato l'orario flessibile come di seguito specificato. La compensazione delle ore di lavoro settimanali potrà essere di 22 ore e mezza, 25 ore e 27 ore e mezza, a scelta del dipendente da indicarsi all’atto della richiesta di part-time. L’orario settimanale sarà distribuito in uguale misura su 5 giorni. Nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente fissato, la prestazione - salvi i casi di cui alla lett. A., punto 3. comma 3 e punto 6. comma 2 del presente articolo - dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Potranno essere riportate al mese successivo non più di 5 ore effettuata continuativamente, con le seguenti specificazioni: - per i dipendenti casi di orario settimanale di 22 ore e mezza, o nella sola mattinata (con 20 termine entro le ore 13.00) o nel pomeriggio (con termine entro le ore 18.00) a scelta del dipendente per i primi quattro giorni della settimana e nella sola mattinata per il venerdì; - per il caso di orario settimanale di 25 ore, esclusivamente nella mattinata per tutte le giornate lavorative (con distribuzione obbligatoria dalle ore 8.00 alle ore 13.00); - per i casi di orario settimanale di 27 ore e mezza, esclusivamente nella mattinata per tutte le giornate lavorative con distribuzione obbligatoria dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Per quanto concerne le giornate semifestive, l’orario verrà determinato, per ciascuna tipologia di part-time, in proporzione alla riduzione dell’orario settimanale rispetto all’orario pieno. Relativamente alla flessibilità di orario (di cui all’art. 4, punto 3 del presente CIA), nell’ambito dell’orario contrattualmente definito, per i part-time di 22 ore e mezza e 25 ore settimanali - e l’entrata potrà essere ritardata fino ad un massimo di 30 minuti, ma comunque non oltre il termine della fascia di flessibilità; l’uscita potrà essere conseguentemente ritardata fino ad un massimo di 30 minuti. Il plafond mensile viene fissato in 6 ore - per i dipendenti con 28, 30 in positivo e 33 ore settimanali - sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo sopradescritto non potranno essere considerate né lavoro straordinario né lavoro supplementare e non saranno retribuitenegativo. Il superamento del saldo negativo, rispettivamente negativo di 5 o 6 ore costi- tuirà, costituirà a tutti gli effetti, violazione delle norme effetti inosservanza dell’art. 101 del CCNL che regolano l'orario 17.9.2007 e dell’orario di lavoro ea tempo parziale contrattualmente definito. Il superamento del saldo negativo delle 6 ore al 31 dicembre di ogni anno comporterà la trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza. In caso di saldo negativo nel corso dell’anno, salvi i provvedimenti in via eccezionale il dipendente potrà concordare con la funzione del casoPersonale il recupero attraverso una permanenza pomeridiana della durata minima di 1 ora, per i relativi periodi non verrà corrisposta retribuzioneeffettuato un intervallo di almeno 30 minuti. Per gli schemi settimanali i casi di 28orario settimanale di 27 ore e mezza non troverà applicazione l’orario flessibile; eventuali ritardi in entrata, 30 e 33 ore settimanali è previsto – ove non recuperati entro il mese successivo - con prestazioni di lavoro da effettuare nelle giornate dal lunedì al giovedì - (e del venerdì, d’intesa con il Responsabile), fermo restando un intervallo di 1 oraalmeno 30 minuti - saranno addebitati. Il saldo positivo della flessibilità maturata Si prevede, in via sperimentale, a fine anno potrà essere trasformata in decorrere dall’1.11.2009, l’introduzione di un part-time (misto) di 31 ore settimanali, da effettuarsi su cinque giornate, di permesso dell'anno successivo secondo la stessa normativa prevista per i full-time. Per quanto riguarda l'inizio cui due di otto ore e due di cinque ore tra il lunedì e il termine dell'attività lavorativa giornalieragiovedì (da individuarsi d’intesa con l’Azienda) ed una di cinque ore il venerdì. Nei suddetti casi, i dipendenti avranno la possibilità relativamente alla distribuzione dell’orario ed alla flessibilità, troveranno applicazione le norme previste per il tempo pieno all’art. 4 del presente CIA per quanto concerne le due giornate di scegliere l'orario relativo entro i limiti otto ore ed il venerdì; nelle due giornate di tempo seguenti: Schema settimanale Inizio giornaliero Termine giornaliero dal lunedi al giovedi Termine giornaliero al venerdi 20 cinque ore dalle 8,00 alle 8,45 dalle 12,00 alle 12,45 dalle 12,00 alle 12,45 25 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 13,00 alle 13,45 dalle 13,00 alle 13,45 28 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 14,45 alle 15,45 dalle 13,00 alle 14,00 30 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 15,15 alle 16,15 dalle 13,00 alle 14,00 33 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 16,00 alle 17,00 dalle 13,00 alle 14,00 Limitatamente allo schema settimanale delle 25 ore, dal lunedì al giovedì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9 alle 13,00 e la prestazione consecutiva minima comunque non inferiore a 4 troverà applicazione quanto sopra previsto per i part-time di 22 ore e 15 minuti. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, dal 1 ottobre 2013 viene convenuto che - in via eccezionale - potrà venire adottato l'ulteriore schema di orario settimanale a 29 ore che non prevede la flessibilità mezza e risulta così articolato: - dal lunedì al giovedì: dalle 8,00 alle 14,00; - al venerdì:dalle 8,00 alle 13,00. I dipendenti potranno differire l'inizio delle prestazioni lavorative di 30 minuti, senza che ciò sia considerata violazione dell'orario di lavoro purchè il recupero del tempo non lavorato all'inizio avvenga nella stessa giornata mediante la corrispondente protrazione della prestazione lavorativa25 ore.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale