Part-time verticale Clausole campione

Part-time verticale. I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno alternate a giornate di non lavoro ogni mese.
Part-time verticale. La prestazione viene resa, nell’ambito della settimana, nei giorni lavorativi previsti alternando giornate di presenza e di assenza, con modulazione a scelta del richiedente secondo quanto previsto nell’allegato 2;
Part-time verticale. In considerazione della circostanza che il part time verticale rappresenta una novità sul piano dell’organizzazione del lavoro a livello di Gruppo e fermo restando che le richieste di tale forma di part time potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze aziendali e la tipologia dell’attività lavorativa, a titolo sperimentale viene stabilito quanto segue: il numero di ore di lavoro settimanali potrà essere di 21 o 24 o 32 ore, a scelta del dipendente da indicarsi all’atto della richiesta di part time. Nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente fissato, la prestazione dovrà essere effettuata continuativamente con le seguenti specificazioni: - per i casi di orario settimanale di 21 ore, tre giornate di cui due di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi d’intesa con l’Azienda) ed una di 5 ore il venerdì; - per i casi di orario settimanale di 24 ore, tre giornate di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi d’intesa con l’Azienda); - per i casi di orario settimanale di 32 ore, quattro giornate di 8 ore dal lunedì al giovedì. Il personale potrà richiedere il passaggio da un orario part time orizzontale ad uno verticale (o viceversa). Fermi restanti condizioni e limiti sopra indicati, l’eventuale accoglimento di dette richieste avverrà compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Part-time verticale il lavoratore avrà facoltà di concordare con l’Azienda una distribuzione dell’orario complessivo settimanale (ripartito su tre giornate lavorative intere), pari rispettivamente, a n. 21 ovvero 24 ore, con applicazione delle fasce di flessibilità di cui al precedente art. 7, così ripartito, salvo diverso accordo tra l’Azienda ed il lavoratore:  21 ore: lunedì (8 ore), mercoledì (8 ore), venerdì (5 ore)  24 ore: lunedì (8 ore), mercoledì (8 ore), giovedì (8 ore) • retribuzione (per tale intendendosi qualsiasi competenza spettante per disposizione di carattere collettivo e qualsiasi emolumento percepito all’atto della trasformazione): sarà ridotta proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa; • assegno per il nucleo familiare: verrà corrisposto in base a quanto previsto dalle vigenti norme di legge; • premi di anzianità, premi aziendali di produttività, ecc.: verranno determinati in misura proporzionale al periodo di lavoro a tempo parziale; • trattamento di fine rapporto: verrà determinato in base alla retribuzione proporzionalmente spettante; • indennità sostitutiva del preavviso: verrà ridotta proporzionalmente nel caso di rapporto a tempo parziale all’atto della cessazione dal servizio; • istituti contrattuali e di legge a contenuto normativo: (es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, festività infrasettimanali, ecc.) saranno applicati integralmente; per il personale aderente al part-time verticale, le ferie verranno commisurate alle giornate di lavoro effettuate; • permessi retribuiti: saranno ridotti in proporzione all’orario effettuato.
Part-time verticale. 20 h settimanali secondo i seguenti schemi orari: Nota a Verbale
Part-time verticale. Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale che è quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ad esempio: il lavoratore che lavoro il lunedì, il mercoledì ed il venerdì per 8 ore giornaliere.
Part-time verticale a 1. - Orario di Lavoro part time verticale su base settimanale Settimana tipo P.T.V. - F P.T.V. - G P.T.V. - H P.T.V. - I Lunedì 8 8 Martedì 8 8 8 8 Mercoledì 8 8 8 8 Giovedì 8 8 8 Venerdì 5 Totale ore settimanali 29 24 24 32 % P.T. 78,38 64,86 64,86 86,49 a 2. - Orario di Lavoro part time verticale su base annua - Le Parti, concordano di introdurre in via sperimentale fino al 31.12.2010, compatibilmente con le esigenze tecniche,e organizzative e gestionali, il part - time verticale su base annua. - Conclusa la sperimentazione, le Parti si incontreranno per valutarne i risultati e regolamentare l’eventuale utilizzo di tale tipologia di part time anche per gli anni successivi.
Part-time verticale a) Orario di Lavoro part-time verticale su base settimanale Settimana tipo P.T.V. - F P.T.V. - G P.T.V. - H P.T.V. - I Lunedì 8 8 Martedì 8 8 8 8 Mercoledì 8 8 8 8 Giovedì 8 8 8 Venerdì 5 Totale ore settimanali 29 24 24 32 % P.T. 78,38 64,86 64,86 86,49 b) Per il part-time di tipo verticale le ex festività sono riconosciute in aggiunta alle ferie, se cadenti in giornate prescelte come lavorative. c) Nel part-time verticale i Buoni pasto sono riconosciuti, secondo l’attuale regolamentazione, nelle giornate lavorate. d) La Banca Ore di cui all’art. 115 CCNL ed il limite massimo annuale previsto nel successivo paragrafo 4.14 riproporzionati in base alla percentuale della prestazione lavorativa part-time ed in base al mese di inizio o fine del part-time. e) I dipendenti in part-time verticale, nelle giornate della settimana in cui prestano l’attività lavorativa, rispettano lo stesso orario di lavoro ed usufruiscono delle stesse flessibilità previste per i lavoratori a tempo pieno. f) Ai lavoratori in part-time verticale si applicano le lettere dalla c) alla l) della sezione A che precede.
Part-time verticale. Part-time al 50%: 36 ore bisettimanali, suddivise in cinque giornate ad orario pieno tenendo presente che il venerdì può essere indicato solo per una delle due settimane.
Part-time verticale. 7.30 – 17.00 per tre giorni Riduzione del 25% sulla retta base mensile Prolungamento orario frequenza fino alle 18.00 Maggiorazione del 10% sulla retta base mensile Due fratelli frequentanti Riduzione del 35% sulla retta base mensile del secondo figlio Assenze Riduzione del 25% sulla retta base giornaliera a partire dal quarto giorno consecutivo di assenza Periodo di inserimento Gratuità i primi 3 giorni - senza pasto La validità dell'ISEE presentato ad inizio anno educativo, ha validità fino al termine dello stesso anno educativo (per prestazioni da erogarsi dal 01/09), o comunque non oltre il 30/08 di ciascun anno.