ORDINAMENTO PROFESSIONALE Clausole campione

ORDINAMENTO PROFESSIONALE. CAPO I CLASSIFICAZIONE
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. Capo I Nuovo sistema di classificazione 20
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. In tema di classificazione del personale deve darsi atto del progressivo arricchimento professionale, alla luce dell’affinamento degli assetti organizzativi e del potenziamento dei processi operativi, che hanno richiesto l’acquisizione di conoscenze e capacità polifunzionali ampiamente diffuse. I continui interventi finalizzati a ridurre e contenere la consistenza e la spesa relative agli organici - svincolandone, peraltro, la necessaria connessione con i fabbisogni- stanno determinando, in alcune realtà, concrete difficoltà di funzionamento e gravi pregiudizi ai servizi resi all’utenza. Questa situazione ha anche impedito di sanare alcuni squilibri nella composizione delle dotazioni organiche, con particolare riguardo all’assorbimento di posizioni di contenuta qualificazione professionale, ormai divenute anacronistiche con l’accresciuto processo di innovazione e di informatizzazione, tanto da risultare, nei fatti, già pienamente inserite all’interno dei processi produttivi con la conseguenza di un esteso fenomeno di mansionismo.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. I processi di riorganizzazione realizzati e in itinere, le innovazioni tecnologiche e procedurali, ma prima ancora l’evoluzione professionale che nei vari ambiti della pubblica amministrazione ha attraversato il periodo del blocco contrattuale hanno accentuato le criticità già esistenti nel- l’attuale sistema ordinamentale, dimezzato - oltretutto – nel suo impianto dalla normativa che ha eliminato le progressioni verticali fra le categorie. E’ tempo, pertanto, di prevedere una revisione dei sistemi che regolano le carriere delle lavo- ratrici e dei lavoratori del comparto delle funzioni centrali, partendo in primo luogo dall’affer- mazione del diritto ad avere possibilità di carriera che siano sottratte a provvedimenti di legge, anche con riferimento alle progressioni verticali. Per questo pensiamo ad un contratto nazionale che individui profili omogenei inquadrandoli in una griglia che ne definisca contenuto professionale e complessità, prevedendo una mag- giore rispondenza del sistema ordinamentale ai mutati modelli organizzativi delle Ammini- strazioni e demandando alle sezioni ed alla contrattazione di secondo livello la possibilità di individuare più specifici profili, sulla base di ulteriori criteri (livelli di responsabilità, di autonomia, di esperienza anche in funzioni caratteristiche della struttura in cui si opera) che possano essere riconosciuti adeguatamente solo attraverso un confronto maggiormente calato all’interno delle diverse realtà, facendone un elemento di reale ed efficace riconoscimento delle competenze. Tradurre questi principi all’interno del nuovo comparto delle funzioni centrali, rende necessario definire un sistema che preveda due aree (con contestuale assorbimento della prima area nella seconda) oltre che all’individuazione di un ambito ordinamentale specifico dedicato ai profes- sional che affianchi (o sia trasversale) le due nuove aree, dove far confluire lavoratrici e lavo- ratori che rispondono a caratteristiche di specializzazione professionale o che hanno competenze particolari nella gestione dei cicli organizzativi. Pensiamo pertanto ad un’articolazione che preveda:
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. Il titolo III del contratto introduce rilevanti modifiche nella disciplina del vigente sistema di classificazione del personale del comparto non dirigenziale in direzione del progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici e della valorizzazione delle professionalità esistenti. Più specificatamente: Con l’art. 18 sono individuati gli obiettivi e le finalità che le parti si prefiggono per il pieno riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali, attribuendo un ruolo primario alla formazione continua che è considerata fattore fondamentale di accrescimento professionale, di aggiornamento nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. L’art. 19 definisce e articola, in linea con i DD.P.R.S. nn. 9 e 10 così come rettificati dal D.P.R.S. 24 luglio 2003, il sistema di classificazione del personale in quattro categorie, individuate mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti richiesti per l’inquadramento nella categoria medesima, riportate nell’allegato “A” del CCRL. Fondamentale elemento di novità introdotto dalla nuova normativa contrattuale si rinviene nel comma 3 che prevede per tutti i nuovi assunti, dalla data di decorrenza del contratto(1/1/2002), l’inquadramento nella posizione iniziale di ciascuna categoria. Trattasi di una prescrizione che, unita con quella contenuta nell’art. 80 che introduce i nuovi tabellari alla stessa data di decorrenza del contratto, costituisce un elemento di certezza che si muove in direzione della riduzione del contenzioso attualmente esistente nella materia. Si sottolinea, inoltre, la previsione del quinto comma in base al quale ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima categoria, fatte salve quelle per le quali è richiesta specifica abilitazione. Con il comma 6 si introduce, infine, un elemento di novità costituito dalla obbligatorietà dell’individuazione dei profili professionali che saranno definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa di cui all’art. 4 c.4 (Dipartimento, Ufficio, Ente) con i soggetti sindacali di cui all’art.11 c.1 e con l’assistenza dell’Aran Sicilia. Con l’art. 20 vengono individuati i criteri per la definizione dei profili professionali, rimessi alla contrattazione decentrata integrativa, in direzione del superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, della semplificazione dei contenuti mansionistici e dell’attualizzazione delle ...
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. CAPO I Sistema di classificazione Art. 13 : Aree di inquadramento pag.20
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 734, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.
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ORDINAMENTO PROFESSIONALE. A.1.1 L’oggetto della professione e tutela dei titoli professionali A.1.2 Accesso ed esercizio della professione A.1.3 La disciplina dell’incompatibilità A.1.4 I Consigli dell’Ordine e l’assemblea generale degli iscritti A.1.5 Gli albi e le condizioni di iscrizione A.1.6 Il Consiglio Nazionale A.1.7 Le organizzazioni internazionali delle professioni contabili, economiche e giuridiche A.1.8 Il procedimento disciplinare e le sanzioni A.1.9 Ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e status degli associati A.1.10 Norme in materia di ricongiunzione e riscatto dei periodi assicurativi e di totalizzazione