ORDINAMENTO PROFESSIONALE. Capo I Sistema di classificazione professionale 17
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. CAPO I CLASSIFICAZIONE
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. Capo I Nuovo sistema di classificazione 20
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. In tema di classificazione del personale deve darsi atto del progressivo arricchimento professionale, alla luce dell’affinamento degli assetti organizzativi e del potenziamento dei processi operativi, che hanno richiesto l’acquisizione di conoscenze e capacità polifunzionali ampiamente diffuse. I continui interventi finalizzati a ridurre e contenere la consistenza e la spesa relative agli organici - svincolandone, peraltro, la necessaria connessione con i fabbisogni- stanno determinando, in alcune realtà, concrete difficoltà di funzionamento e gravi pregiudizi ai servizi resi all’utenza. Questa situazione ha anche impedito di sanare alcuni squilibri nella composizione delle dotazioni organiche, con particolare riguardo all’assorbimento di posizioni di contenuta qualificazione professionale, ormai divenute anacronistiche con l’accresciuto processo di innovazione e di informatizzazione, tanto da risultare, nei fatti, già pienamente inserite all’interno dei processi produttivi con la conseguenza di un esteso fenomeno di mansionismo.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. OBIETTIVI E FINALITA’ (Art. 5 ccnl 2006/09)
1. Nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle pubbliche Amministrazioni, le parti prendono atto della necessità di proseguire il processo di riforma del sistema di classificazione professionale, come presupposto di grande rilevanza strategica per attuare e sostenere il miglioramento della funzionalità degli uffici, nonché promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti.
2. Nell’ambito di tale processo, l’istituzione della Commissione per l’ordinamento prevista dal CCNL del 12 giugno 2003 100 ha consentito di realizzare una fase istruttoria per l’analisi e la verifica, in sede tecnica, di tutti gli aspetti di tale tematica, anche al fine di misurare il cambiamento finora operato dai contratti e di proporre l’adozione di soluzioni più avanzate.
3. Nella prospettiva di realizzare un nuovo modello classificatorio, le parti ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che possano assicurare, attraverso la crescita professionale ed economica dei dipendenti, una maggiore qualità ed efficacia dell’azione delle pubbliche Amministrazioni.
4. La nuova classificazione, pertanto, si basa sui seguenti principi: - valorizzazione delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata qualificazione ed il conseguimento di obiettivi di efficacia; - flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all’effettivo sviluppo professionale.
5. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. I processi di riorganizzazione realizzati e in itinere, le innovazioni tecnologiche e procedurali, ma prima ancora l’evoluzione professionale che nei vari ambiti della pubblica amministrazione ha attraversato il periodo del blocco contrattuale hanno accentuato le criticità già esistenti nel- l’attuale sistema ordinamentale, dimezzato - oltretutto – nel suo impianto dalla normativa che ha eliminato le progressioni verticali fra le categorie. E’ tempo, pertanto, di prevedere una revisione dei sistemi che regolano le carriere delle lavo- ratrici e dei lavoratori del comparto delle funzioni centrali, partendo in primo luogo dall’affer- mazione del diritto ad avere possibilità di carriera che siano sottratte a provvedimenti di legge, anche con riferimento alle progressioni verticali. Per questo pensiamo ad un contratto nazionale che individui profili omogenei inquadrandoli in una griglia che ne definisca contenuto professionale e complessità, prevedendo una mag- giore rispondenza del sistema ordinamentale ai mutati modelli organizzativi delle Ammini- strazioni e demandando alle sezioni ed alla contrattazione di secondo livello la possibilità di individuare più specifici profili, sulla base di ulteriori criteri (livelli di responsabilità, di autonomia, di esperienza anche in funzioni caratteristiche della struttura in cui si opera) che possano essere riconosciuti adeguatamente solo attraverso un confronto maggiormente calato all’interno delle diverse realtà, facendone un elemento di reale ed efficace riconoscimento delle competenze. Tradurre questi principi all’interno del nuovo comparto delle funzioni centrali, rende necessario definire un sistema che preveda due aree (con contestuale assorbimento della prima area nella seconda) oltre che all’individuazione di un ambito ordinamentale specifico dedicato ai profes- sional che affianchi (o sia trasversale) le due nuove aree, dove far confluire lavoratrici e lavo- ratori che rispondono a caratteristiche di specializzazione professionale o che hanno competenze particolari nella gestione dei cicli organizzativi. Pensiamo pertanto ad un’articolazione che preveda:
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. •Anche negli enti con dirigenti il finanziamento delle P.O. (posizione e risultato) è ora assicurato con altre risorse di bilancio e non grava più sul Fondo Risorse Decentrate, che è, conseguentemente, ridotto di pari importo (artt. 15 e 67, c.1).
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. •Secondo precedenti orientamenti di RGS e ARAN il riferimento al 1° gennaio è quello dell’anno in cui le procedure selettive sono concluse.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 734, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. CAPO I Sistema di classificazione Art. 13 : Aree di inquadramento pag.20