Common use of PASSAGGI DI QUALIFICA Clause in Contracts

PASSAGGI DI QUALIFICA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (lV livello punto 7), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che sia abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento al livello superiore. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

PASSAGGI DI QUALIFICA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (lV livello punto 76), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che sia abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento al livello superiore. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

PASSAGGI DI QUALIFICA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente succes- sivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione assegnazio- ne a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (lV livello punto 76), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività riferi- mento all’attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che sia abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento l’inquadramento al livello superiore. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale con- trattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto all’atto della promozionepro- mozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere es- sere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità dall’indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PASSAGGI DI QUALIFICA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore supe- riore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione dimi- nuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività al- l’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo pe- riodo non superiore a tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (lV livello punto 76), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività all’attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionalepro- fessionale, sempre che sia abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore la- voratore competerà l'inquadramento l’inquadramento al livello superiore. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione retribu- zione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepiscaperce- pisca, all'atto all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche caratteri- stiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità dall’indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

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PASSAGGI DI QUALIFICA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente effet- tivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitivadefiniti- va, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore su- periore a tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (lV livello punto 76), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività riferi- mento all’attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che sia abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento l’inquadramento al livello superiore. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale con- trattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto all’atto della promozionepro- mozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere es- sere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità dall’indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

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PASSAGGI DI QUALIFICA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori su- periori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (lV livello punto 7), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività all’attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre sem- pre che sia abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento adde- stramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento com- peterà l’inquadramento al livello superiore. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale contrat- tuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà la relativa re- lativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche caratte- ristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità dall’indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

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PASSAGGI DI QUALIFICA. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di segreteria (lV livello punto 76), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività all’attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che sia abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento l’inquadramento al livello superiore. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità dall’indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

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