PASSAGGI INTERNI Clausole campione
PASSAGGI INTERNI. 1. I passaggi interni dei dipendenti nel sistema classificatorio, nel rispetto dell’art. 25 del presente contratto, viene effettuata mediante :
a) da un’ area all’altra immediatamente superiore ;
b) all’interno delle aree;
c) tra profili diversi di pari livello economico nell'ambito della stessa area.
2. I passaggi di cui al successivo comma 3, lettere A e B, avvengono nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, garantendo nell’ambito della dotazione organica dei contingenti dei relativi profili l’adeguato accesso dall’esterno in base alle vigenti disposizioni e nel rispetto delle regole di cui agli art. 6 e 36 del d.lgs. 29/1993, nonché delle declaratorie di cui all'allegato A fatto salvo quanto previsto dal comma 3 punto B lett.c).
3. I passaggi interni, di cui al comma 1, possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) i passaggi dei dipendenti da una area alla posizione iniziale della area immediatamente superiore avvengono dall’interno nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica delle posizioni stesse che non siano destinati all’accesso dall’esterno, mediante procedure volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso:
b) le selezioni di cui alla lett. a) sono basate su:
1) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposite prove teorico-pratiche e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
2) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: - il livello di esperienza professionale maturato e le responsabilità esercitate; - titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , purché non siano utilizzati come requisito di ammissione secondo le norme vigenti nell’amministrazione; - corsi di formazione, anche esterni all’amministrazione, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale; - qualificati corsi di aggiornamento professionale; - pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’amministrazione;
c) gli elementi di valutazione, di cui alla della lett.b) punto 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali, nonché alla rilevanza e alla complessità dei compiti che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni;
d) i cor...
PASSAGGI INTERNI. (ART. 15 CCNL)
1. I passaggi interni del personale a contratto da una posizione economica a quella superiore dell’area B avvengono, previa autorizzazione ministeriale, in caso di posto vacante nel medesimo ufficio all’estero ove il personale presta già servizio ai sensi del d.P.R. n.18/67 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e della professionalità richiesta, di cui ai commi 3 e 4.
2. I passaggi di cui al comma 1 sono destinati al personale a contratto, in possesso dei requisiti culturali previsti per i profili individuati ai sensi dell’art. 3, comma 5 del presente CCNL, già in servizio ai sensi del d.P.R. n.18/67 e successive modificazioni ed integrazioni presso il medesimo ufficio all’ estero ove si determinano i posti disponibili.
3. Il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà, nei limiti di cui al comma 2, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale oppure tirocini pratici con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione saranno considerati, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili l’esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.
4. Ai fini delle procedure selettive di cui al comma 1, al personale a contratto si applicano i medesimi criteri definiti per il personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri nel contratto integrativo di amministrazione, ai sensi dell’art. 20.comma 1, lett. A) del CCNL, in quanto compatibili con le condizioni di lavoro del personale stesso.
5. Qualora la selezione di cui al comma precedente abbia dato esito negativo o se mancano all’interno del tutto le professionalità da selezionare, l’amministrazione procede all'assunzione dall’esterno, ai sensi della normativa vigente.
PASSAGGI INTERNI. 1. Nel sistema di classificazione delle posizioni economico-professionali i passaggi possono avvenire tra le Aree ed all’interno dell’area A e B alle posizioni economico professionali A2 e B3, con le modalità indi- cate all’articolo 63 del presente contratto, ovvero all’interno di ciascuna Area, da una posizione econo- mico-professionale a quelle successive non contin- gentate, con le modalità indicate all’articolo 64 del presente contratto.
2. Nel rispetto della dotazione organica com- plessiva, i passaggi di cui al comma 1 avvengono nei limiti dei posti dei contingenti previsti.
3. I candidati che pur superando le procedure concorsuali/selettive di accesso alle posizioni econo- mico-professionali A2, B1, B3 e C1 non conseguono la nomina hanno titolo, dal 1° luglio successivo a quello di approvazione della graduatoria o dal 1° luglio suc- cessivo alla data di maturazione dell’anzianità ▇▇▇▇▇▇- sta se posteriore, all’attribuzione rispettivamente delle seguenti posizioni economico-professionali: - A2 se provenienti da A1, - A3 se provenienti da A2, - B2S se provenienti da B2 o B2 se provenienti da B1, - B4S se provenienti da B4 o B4 se provenienti da B3.
PASSAGGI INTERNI. I passaggi interni nel sistema di classificazione possono avvenire:
PASSAGGI INTERNI. 4.8.4 Distacchi
PASSAGGI INTERNI. 1. la progressione interna dei dipendenti nel sistema classificatorio, nel rispetto dell'art. 71, viene effettuata mediante :
a) passaggi da un' area all'altra immediatamente superiore;
b) passaggi all'interno delle aree.
2. I passaggi interni, di cui al comma 1, possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) i passaggi dei dipendenti da una area alla posizione iniziale della area immediatamente superiore avvengono dall'interno nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica di tale area che non siano destinati all'accesso dall'esterno, mediante procedure volte all'accertamento dell'idoneità e o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso- concorso, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 76, comma 1, lett. B;
b) le selezioni di cui alla lett. a) sono basate su:
