Common use of Passi Carrai Clause in Contracts

Passi Carrai. Dicesi passo carrabile, ogni accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli Rientrano nella definizione di passo carrabile quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata . Le occupazioni con passi carrabili regolarmente realizzati ed autorizzati ai sensi ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada ( per brevità di seguito CDS ) e dell’art. 46 del regolamento di attuazione del Codice della Strada sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica. Qualora la larghezza dell’accesso sia inferiore a ml 1,80 e non sia stata richiesto il divieto di sosta nella zona antistante segnalato con apposito cartello, l’accesso carraio è considerato esente. Il divieto di sosta concesso sull’area antistante su espressa richiesta di occupazione suolo pubblico da parte dei proprietari degli accessi carrabili , non consente alcuna opera, né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui sia richiesto dai proprietari degli accessi , tenuto conto delle esigenze di viabilità, la apposizione di cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi . I passi carrabili , anche abusivi, sono soggetti al canone, con esclusione di quelli su strade arginali. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito); non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile. Nel caso in cui il titolare della concessione/ autorizzazione, o, in mancanza, il proprietario dell’immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile, può comunicarlo all’ufficio competente utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio, con ciò determinando la disapplicazione del canone, previa eliminazione/ modifica dell’accesso come in origine realizzato ed autorizzato , e rimessa ripristino del piano stradale o del marciapiede, laddove modificato per accedere alla proprietà. La rimessa in pristino e i relativi costi sono interamente a carico del proprietario o titolare della concessione / autorizzazione .

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria, Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Passi Carrai. Dicesi passo carrabile, ogni accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli Rientrano nella definizione di passo carrabile quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata . Le occupazioni con passi carrabili regolarmente realizzati ed autorizzati ai sensi ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada ( per brevità di seguito CDS ) e dell’art. 46 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale, Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica. Qualora la larghezza dell’accesso sia inferiore a ml 1,80 e non sia stata richiesto il divieto di sosta nella zona antistante segnalato con apposito cartello, l’accesso carraio è considerato esente. Il divieto di sosta concesso sull’area antistante su espressa richiesta di occupazione suolo pubblico da parte dei proprietari degli accessi carrabili , non consente alcuna opera, né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.( comma spostato sopra) Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione/autorizzazione come disposto al comma 2. sia richiesto dai proprietari degli accessi , tenuto conto delle esigenze di viabilità, la apposizione di cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi . Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. I passi carrabili , anche abusivi, sono soggetti al canone, con esclusione di quelli su strade arginali. I passi carrabili segnalati da apposita tabella regolamentare sono realizzati ed autorizzati ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione . Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito); non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile. Nel caso in cui il titolare della concessione/ autorizzazione, o, in mancanza, il proprietario dell’immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile, può comunicarlo all’ufficio competente utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio, con ciò determinando la cancellazione disapplicazione del canone, previa eliminazione/ modifica dell’accesso come in origine realizzato ed autorizzato , e rimessa ripristino del piano stradale o del marciapiede, laddove modificato per accedere alla proprietà. La rimessa in pristino e i relativi costi sono interamente a carico del proprietario o titolare della concessione / autorizzazione .

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Passi Carrai. Dicesi passo carrabile, ogni accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli Rientrano nella definizione veicoli. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di passo carrabile un metro convenzionale. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata . Le occupazioni con passi carrabili regolarmente realizzati ed autorizzati ai sensi ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada ( per brevità di seguito CDS ) e dell’art. 46 del regolamento di attuazione del Codice della Strada sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica. Qualora la larghezza dell’accesso sia inferiore a ml 1,80 e non sia stata richiesto il divieto di sosta nella zona antistante segnalato con apposito cartello, l’accesso carraio è considerato esente. Il divieto di sosta concesso sull’area antistante su espressa richiesta di occupazione suolo pubblico da parte dei proprietari degli accessi carrabili , non consente alcuna opera, né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui sia richiesto dai proprietari degli accessi , tenuto conto delle esigenze il Comune rilasci apposita concessione/autorizzazione come disposto al comma 2. Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di viabilità, la apposizione Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi segnalato con apposito cartello. I passi carrabili , anche abusivi, sono soggetti al canone, con esclusione di quelli su strade arginali. I passi carrabili segnalati da apposita tabella regolamentare sono autorizzati ai sensi del Codice della Strada. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito); non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile. Nel caso in cui il titolare della concessione/ autorizzazioneconcessione, o, in mancanza, il proprietario dell’immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile, può comunicarlo all’ufficio competente utilizzando chiedere la modulistica predisposta dall’ufficio, con ciò determinando la disapplicazione del cancellazione dal canone, previa eliminazione/ eliminazione dell’accesso stesso, oppure modifica dell’accesso come della struttura in origine realizzato ed autorizzato , e rimessa ripristino del piano stradale o del marciapiede, laddove modificato per accedere alla proprietà. La rimessa in pristino e i relativi costi sono interamente a carico del proprietario o titolare della concessione / autorizzazione modo tale da impedire permanentemente il transito dei veicoli.

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Samples: www.comune.salerno.it