Finalità del Regolamento. 1. Il presente Regolamento è finalizzato ad uniformare la disciplina del servizio di distribuzione e fornitura dell’acqua potabile ed i rapporti fra Utente, Gestore e Ufficio d’Ambito, al fine di:
a) fornire acqua potabile rispondente ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente e in quantità adeguata nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito;
b) tutelare la funzionalità e promuovere l’adeguamento delle infrastrutture e degli impianti;
c) promuovere il corretto e razionale uso della risorsa, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque.
Finalità del Regolamento. Il presente Regolamento stabilisce i termini e le condizioni per lo svolgimento di procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo (di seguito “Camera Arbitrale Forense”).
Finalità del Regolamento. 1. La finalità di questo Regolamento è quella di favorire l’inserimento lavorativo e quindi l’occupazione delle persone a forte rischio di esclusione sociale.
2. La stipula di convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) e l’inserimento di clausole sociali per l’inserimento lavorativo di persone a forte rischio di esclusione sociale negli appalti pubblici sono misure di sostegno non assistenziale e sposano la linea operativa delle politiche attive del lavoro.
3. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi comunitari in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e rispetto dell’autonomia organizzativa imprenditoriale nelle procedure contrattuali.
Finalità del Regolamento. Il Comune di Bernalda attraverso le norme contenute nel presente Regolamento di- sciplina tutti i rapporti afferenti l’affidamento e la gestione dei terreni ri- cadenti nel demanio del Comune di Bernalda.
Finalità del Regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale relativa a lavori, servizi e forniture dell’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito Atersir o Agenzia), in osservanza delle disposizioni statutarie e in conformità al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito per brevità il Codice) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito per brevità il Regolamento), con specifica disciplina degli affidamenti in economia.
2. L’attività negoziale di cui al presente regolamento si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa, perseguendo obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell’ambiente.
Finalità del Regolamento. 1. Le disposizioni del presente Regolamento riguardano attività di cura occasionale di beni pubblici da parte di cittadini volontari, iscritti nell'apposito elenco previsto dalle norme seguenti, al fine di consentire lavori di piccola manutenzione in strutture e beni del Comune di Venezia, a carattere volontaristico.
Finalità del Regolamento. 1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l’accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l’operato della pubblica amministrazione.
2. La sponsorizzazione a favore del Comune, a carattere tecnico o finanziario o prestazionale, può avere ad oggetto la fornitura di materiale, attrezzature, beni, strumenti, nonché la realizzazione di un'opera o di un servizio o di un lavoro, nonché la fornitura di una prestazione di servizio, la gestione di un'opera o di un'area, l'offerta di servizi manutentivi, ricreativi, culturali, sportivi, nonché ogni altra utilità che risponda a peculiari finalità di interesse pubblico nell'ambito della programmazione comunale
Finalità del Regolamento. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità operative con cui gli aderenti alla rete Res Int danno applicazione agli obiettivi definiti nel contratto di rete. In particolare il regolamento riguarda gli ambiti di attività specifici del contratto, fermo restando che i singoli aderenti continuano a svolgere autonomamente le loro attività ordinarie. Il contratto di rete è essenzialmente uno strumento finalizzato all'innovazione dei sistemi di welfare e contemporaneamente dei sistemi produttivi. Pertanto il criterio guida nel definire i suoi ambiti specifici di intervento è il grado di innovatività concreta che può essere: di prodotto (welfare di comunità, finanza etica, economia sociale) e di processo (progetti personalizzati pro-attivi a carattere educativo, terapeutico-riabilitativo, socio-economico), volti a migliorare le determinanti culturali, sociali economiche, dell'educazione, della malattia e della salute con la partecipazione diretta e mutuale della persona stessa, della famiglia, della comunità locale, aumentandone il capitale sociale-inclusione.
Finalità del Regolamento. Ferma restando la rilevata opportunità di procedere alla trasformazione della convenzione di Roma in strumento normativo comunitario e la connessa esigenza di modernizzarne la disciplina, il regolamento si propone come obiettivo prioritario di uniformare le norme di conflitto degli Stati membri in materia contrattuale. Non si tratta di un intervento normativo teso a promuovere semplicemente l’armonizzazione dei sistemi nazionali di diritto internazionale privato. La finalità perseguita è di più ampia portata e cioè l’introduzione, come già era accaduto con la disciplina convenzionale, di un apparato normativo uniforme ed omogeneo per la soluzione dei conflitti di legge che interessano le fattispecie in materia contrattuale non localizzabili all’interno di un unico ordinamento nazionale. La linea d’azione del legislatore comunitario muove, in buona sostanza, dalla constatazione che il corretto funzionamento del mercato unico esige che le regole di conflitto in vigore negli Stati membri designino come applicabile ad una data fattispecie la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, «onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze» (cfr. considerando n. 6 del regolamento). L’obiettivo generale del regolamento è, dunque, quello di garantire la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo e il conseguimento di tale obiettivo non può che passare attraverso la definizione di regole di conflitto uniformi che assicurino la prevedibilità della legge applicabile ai rapporti contrattuali. L’ottenimento di un elevato grado di prevedibilità impone l’adozione di regole di conflitto che non attribuiscano margini di discrezionalità al giudice, che non gli consentano cioè soluzioni flessibili con riferimento ai singoli casi concreti. Per tale ragione le norme del regolamento sono formulate in modo piuttosto rigido, così da preservare la certezza del diritto e, nel contempo, rendere prevedibile l’esito delle eventuali controversie. Sotto questo profilo, però, il regolamento è espressione di una scelta per così dire “contro corrente”, giacché si pone in contrasto con la più recente tendenza internazionale all’abbandono delle norme di conflitto eccessivamente rigide a favore di una maggiore flessibilità53, ritenuta più adatta a consentire l’applicazione di una disciplina sostanziale maggiormente rispondente alle esigenze del caso concreto e ...
Finalità del Regolamento. 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone di cui all’articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Lecce, nonché l’applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree private o appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che sia percepibile dalle stesse aree o da aree pubbliche.
3. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque entrata a carattere ricognitorio o concessorio previsto da norme di Legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone. Sono fatti salvi i procedimenti speciali imposti dalla Legge, dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell’ente relative all’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, alla riscossione delle entrate, ed ogni altra, in quanto compatibile.